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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/10/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 4579/2016
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
RI ON NS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
AVOLA, VIA CORTILE GRANDE N. 1, ed ivi elettivamente domiciliata in C.SO D'AGATA N.
68, presso lo studio dell'Avv. ANTONINO CAMPISI ( , che la rappresenta C.F._2
e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE
e
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), con ultima Controparte_1 C.F._3 residenza in AVOLA, CORTILE GRANDE N. 1;
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
All'udienza del 19.06.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ex art. 143 c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l'ex coniuge , chiedendo di: “1) dichiarare inefficace nei Controparte_1 confronti dell'esponente il predetto atto di donazione Registro Particolare 12422 Registro Generale
17066, Pubblico Ufficiale Repertorio 6531/4797 del 06.09.11; rettifica del Persona_1
02.04.12 Registro Particolare 5003/6346, Pubblico Ufficiale Repertorio 6531/4797 Persona_1 del 06.09.11, dei seguenti beni immobili: in Catasto del Comune di Avola, fabbricato foglio 43, particella 2626 sub. 3 via Alcide De Gasperi, 19/A, in catasto del Comune di Avola, fabbricato foglio 82 particella 242 sub. 1 e 244 sub. 1, via San Francesco D'Assisi, 53; 2) Condannare
al risarcimento danni in favore di per €. 40.000,00; con Controparte_1 Parte_1 vittoria di spese, compensi professionali, oltre IVA a CPA nella misura di legge". L'attrice, a fondamento della propria pretesa, ha esposto di essersi separata consensualmente dall'odierno convenuto alle condizioni trascritte nel ricorso per la separazione e omologate da codesto Tribunale in data 13.06.2008, in cui, in particolare, al punto 5 i coniugi stabilivano che “…i prestiti ed i finanziamenti tutti in genere, contratti durante il matrimonio, saranno pagati interamente da
; parimenti, quest'ultimo si accolla l'intero pagamento delle tasse e imposte Controparte_1 arretrate, eventualmente ancora dovute dalla RA , per gli anni dal 2003 al 2007…". Pt_1
Deduceva che, tuttavia, contravveniva ai suddetti patti e non effettuava i Controparte_1 pagamenti accollatisi, con la conseguenza che l'attrice, per non correre il rischio di subire procedure esecutive, effettuava tali pagamenti nella misura complessiva di € 11.710,69.
Pertanto la stessa risultava essere creditrice del della predetta somma. CP_1
Affermava ancora come il convenuto, con atto del 09.09.2011 (Registro Particolare 12422 Registro
Generale 17066, Pubblico Ufficiale Repertorio 6531/4797 del 06.09.11; rettifica del Persona_1
02.04.12 Registro Particolare 5003/6346, Pubblico Ufficiale Repertorio 6531/4797 Persona_1 del 06.09.11) donava al figlio minore tutti i suoi beni immobili, così sottraendoli alla Per_2 garanzia creditoria dell'odierna attrice, nella consapevolezza di essersi sottratto ai propri obblighi contenuti nel ricorso per separazione consensuale e che a causa di tale condotta irresponsabile la stessa aveva subito un danno in quanto le era stata respinta la richiesta di prestito con Speedy CE
Quik Motor, per come dimostrato dalla nota UniCredit del 12.11.2015.
Inoltre quale garante, ha rischiato di subire l'esecuzione da parte della delegata Parte_1 per come emerso dalla nota della Monte dei Paschi di Controparte_2
Siena del 24.02.2009 per obbligazioni assunte ab initio da e mai onerate. Controparte_1
Chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni dalla stessa subiti quantificati nella misura di € 40.000,00.
non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato. Controparte_1
La causa è stata istruita come in atti, esclusivamente mediante le prove documentali offerte da parte attrice.
Indi, all'udienza del 19.06.2025, sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., senza la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avendovi parte attrice rinunciato.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , in quanto non si è costituito in Controparte_1 giudizio, sebbene citato con il rito degli irreperibili.
Nel merito, la domanda è risultata non provata e va, pertanto, rigettata.
Orbene la funzione dell'azione revocatoria è quella di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere. La Suprema Corte ha inoltre affermato il principio secondo cui “Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori” (cfr. Cass. Civ. sez. III 23.02.2004 n. 3546).
A tal fine, è consolidato il principio secondo cui “Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria
è sufficiente la titolarità di una ragione di credito, senza alcuna necessità che il credito sia certo liquido ed esigibile” (cfr. Cass. Civ. 26.02.1986 n. 1220; Cass. Civ. 07.06.2002 n. 9349; Cass. Civ.
18.07.2008 n. 2002; Cass. Civ. 05.03.2009 n. 5359).
Dunque, il creditore che esperisce l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione e, in primis, l'esistenza del credito.
Nel caso di specie, parte attrice è venuta meno a tale obbligo.
Ed invero agli atti del giudizio non vi è, anzitutto, alcun documento da cui si evincono le condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Siracusa, né elementi utili attestanti la sussistenza del credito asseritamente vantato da nei confronti del convenuto. Parte_1
Risulta inoltre indimostrato che l'attrice avrebbe pagato € 11.710,69 per debiti accolatisi il CP_1 in sede di separazione, stante l'estrema lacunosità dell'allegazione documentale di parte attrice.
Per quanto attiene l'ulteriore credito che parte attrice asserisce di vantare nei confronti del , CP_1
a seguito della pubblicazione della sentenza n. 2099/2016 del Tribunale di Siracusa, a firma del
Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, che ha rigettato le domanda avanzate da , Controparte_1
e condannato lo stesso al pagamento delle spese di lite in favore di nella misura di Parte_1
€ 9.023,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, occorre rilevare, che trattasi di credito risalente al 2011e dunque sorto successivamente all'atto di disposizione del patrimonio per cui si chiede la revocatoria.
In tale ipotesi, l'art. 2901 c.c. prescrive che, nel caso in cui l'atto dispositivo del patrimonio sia anteriore al sorgere del credito, occorre dimostrare che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Secondo consolidata giurisprudenza “In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901, comma primo n. 1, cod. civ. è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 24757 del 7.10.2008 conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21338 del 15.10.2010).
Nel caso di specie, gli elementi emersi in giudizio non sono sufficienti a dimostrare che l'atto dispositivo posto in essere dal in favore del figlio, fosse preordinato a pregiudicare le CP_1 regioni creditorie dell'attrice, anche in considerazione del notevole lasso temporale trascorso tra l'atto di donazione del 2011 ed il credito derivante dalla sentenza di condanna del convenuto al pagamento delle spese legali depositata nel 2016.
Pertanto, alla luce delle considerazioni appena espresse, la domanda proposta da Parte_1 nei confronti di va integralmente rigettata. Controparte_1
Il rigetto della domanda principale rende superfluo lo scrutinio dell'ulteriore domanda avanzata da parte attrice, sul risarcimento di asseriti danni patrimoniali subiti in relazione all'atto dispositivo del patrimonio, di cui, peraltro, non è stata fornita alcuna prova documentale.
Nonostante la soccombenza della parte attrice, alla convenuta vittoriosa rimasta contumace, non può essere riconosciuto il favore delle spese, poiché non avendo espletato alcuna attività processuale non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. Civ. Sez. L, 13.6.2014 n
13491).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del Giudice onorario definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Dichiara irripetibili le spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 03.10.2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa RI ON NS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 4579/2016
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
RI ON NS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
AVOLA, VIA CORTILE GRANDE N. 1, ed ivi elettivamente domiciliata in C.SO D'AGATA N.
68, presso lo studio dell'Avv. ANTONINO CAMPISI ( , che la rappresenta C.F._2
e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE
e
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), con ultima Controparte_1 C.F._3 residenza in AVOLA, CORTILE GRANDE N. 1;
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
All'udienza del 19.06.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ex art. 143 c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l'ex coniuge , chiedendo di: “1) dichiarare inefficace nei Controparte_1 confronti dell'esponente il predetto atto di donazione Registro Particolare 12422 Registro Generale
17066, Pubblico Ufficiale Repertorio 6531/4797 del 06.09.11; rettifica del Persona_1
02.04.12 Registro Particolare 5003/6346, Pubblico Ufficiale Repertorio 6531/4797 Persona_1 del 06.09.11, dei seguenti beni immobili: in Catasto del Comune di Avola, fabbricato foglio 43, particella 2626 sub. 3 via Alcide De Gasperi, 19/A, in catasto del Comune di Avola, fabbricato foglio 82 particella 242 sub. 1 e 244 sub. 1, via San Francesco D'Assisi, 53; 2) Condannare
al risarcimento danni in favore di per €. 40.000,00; con Controparte_1 Parte_1 vittoria di spese, compensi professionali, oltre IVA a CPA nella misura di legge". L'attrice, a fondamento della propria pretesa, ha esposto di essersi separata consensualmente dall'odierno convenuto alle condizioni trascritte nel ricorso per la separazione e omologate da codesto Tribunale in data 13.06.2008, in cui, in particolare, al punto 5 i coniugi stabilivano che “…i prestiti ed i finanziamenti tutti in genere, contratti durante il matrimonio, saranno pagati interamente da
; parimenti, quest'ultimo si accolla l'intero pagamento delle tasse e imposte Controparte_1 arretrate, eventualmente ancora dovute dalla RA , per gli anni dal 2003 al 2007…". Pt_1
Deduceva che, tuttavia, contravveniva ai suddetti patti e non effettuava i Controparte_1 pagamenti accollatisi, con la conseguenza che l'attrice, per non correre il rischio di subire procedure esecutive, effettuava tali pagamenti nella misura complessiva di € 11.710,69.
Pertanto la stessa risultava essere creditrice del della predetta somma. CP_1
Affermava ancora come il convenuto, con atto del 09.09.2011 (Registro Particolare 12422 Registro
Generale 17066, Pubblico Ufficiale Repertorio 6531/4797 del 06.09.11; rettifica del Persona_1
02.04.12 Registro Particolare 5003/6346, Pubblico Ufficiale Repertorio 6531/4797 Persona_1 del 06.09.11) donava al figlio minore tutti i suoi beni immobili, così sottraendoli alla Per_2 garanzia creditoria dell'odierna attrice, nella consapevolezza di essersi sottratto ai propri obblighi contenuti nel ricorso per separazione consensuale e che a causa di tale condotta irresponsabile la stessa aveva subito un danno in quanto le era stata respinta la richiesta di prestito con Speedy CE
Quik Motor, per come dimostrato dalla nota UniCredit del 12.11.2015.
Inoltre quale garante, ha rischiato di subire l'esecuzione da parte della delegata Parte_1 per come emerso dalla nota della Monte dei Paschi di Controparte_2
Siena del 24.02.2009 per obbligazioni assunte ab initio da e mai onerate. Controparte_1
Chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni dalla stessa subiti quantificati nella misura di € 40.000,00.
non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato. Controparte_1
La causa è stata istruita come in atti, esclusivamente mediante le prove documentali offerte da parte attrice.
Indi, all'udienza del 19.06.2025, sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., senza la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avendovi parte attrice rinunciato.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , in quanto non si è costituito in Controparte_1 giudizio, sebbene citato con il rito degli irreperibili.
Nel merito, la domanda è risultata non provata e va, pertanto, rigettata.
Orbene la funzione dell'azione revocatoria è quella di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere. La Suprema Corte ha inoltre affermato il principio secondo cui “Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori” (cfr. Cass. Civ. sez. III 23.02.2004 n. 3546).
A tal fine, è consolidato il principio secondo cui “Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria
è sufficiente la titolarità di una ragione di credito, senza alcuna necessità che il credito sia certo liquido ed esigibile” (cfr. Cass. Civ. 26.02.1986 n. 1220; Cass. Civ. 07.06.2002 n. 9349; Cass. Civ.
18.07.2008 n. 2002; Cass. Civ. 05.03.2009 n. 5359).
Dunque, il creditore che esperisce l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione e, in primis, l'esistenza del credito.
Nel caso di specie, parte attrice è venuta meno a tale obbligo.
Ed invero agli atti del giudizio non vi è, anzitutto, alcun documento da cui si evincono le condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Siracusa, né elementi utili attestanti la sussistenza del credito asseritamente vantato da nei confronti del convenuto. Parte_1
Risulta inoltre indimostrato che l'attrice avrebbe pagato € 11.710,69 per debiti accolatisi il CP_1 in sede di separazione, stante l'estrema lacunosità dell'allegazione documentale di parte attrice.
Per quanto attiene l'ulteriore credito che parte attrice asserisce di vantare nei confronti del , CP_1
a seguito della pubblicazione della sentenza n. 2099/2016 del Tribunale di Siracusa, a firma del
Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, che ha rigettato le domanda avanzate da , Controparte_1
e condannato lo stesso al pagamento delle spese di lite in favore di nella misura di Parte_1
€ 9.023,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, occorre rilevare, che trattasi di credito risalente al 2011e dunque sorto successivamente all'atto di disposizione del patrimonio per cui si chiede la revocatoria.
In tale ipotesi, l'art. 2901 c.c. prescrive che, nel caso in cui l'atto dispositivo del patrimonio sia anteriore al sorgere del credito, occorre dimostrare che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Secondo consolidata giurisprudenza “In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901, comma primo n. 1, cod. civ. è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 24757 del 7.10.2008 conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21338 del 15.10.2010).
Nel caso di specie, gli elementi emersi in giudizio non sono sufficienti a dimostrare che l'atto dispositivo posto in essere dal in favore del figlio, fosse preordinato a pregiudicare le CP_1 regioni creditorie dell'attrice, anche in considerazione del notevole lasso temporale trascorso tra l'atto di donazione del 2011 ed il credito derivante dalla sentenza di condanna del convenuto al pagamento delle spese legali depositata nel 2016.
Pertanto, alla luce delle considerazioni appena espresse, la domanda proposta da Parte_1 nei confronti di va integralmente rigettata. Controparte_1
Il rigetto della domanda principale rende superfluo lo scrutinio dell'ulteriore domanda avanzata da parte attrice, sul risarcimento di asseriti danni patrimoniali subiti in relazione all'atto dispositivo del patrimonio, di cui, peraltro, non è stata fornita alcuna prova documentale.
Nonostante la soccombenza della parte attrice, alla convenuta vittoriosa rimasta contumace, non può essere riconosciuto il favore delle spese, poiché non avendo espletato alcuna attività processuale non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. Civ. Sez. L, 13.6.2014 n
13491).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del Giudice onorario definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Dichiara irripetibili le spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 03.10.2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa RI ON NS