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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 17 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9067 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato ad [...] il [...], c.f. , ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in via Rimini n. 37, ed elettivamente domiciliato in Aci Castello, via Re Martino n. 40, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Mauro Bonaccorso, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
30.09.2024, il ricorrente premetteva di aver presentato domanda per ottenere il riconoscimento della propria condizione di invalidità, essendo affetto da “Artrodesi tibio-talo-calcaneale sx, deficit deambulatorio, limitazione funzionale piede e caviglia sx in paziente HIV positivo con immunodeficienza
e pregresse infezioni opportunistiche, sindrome depressiva di grado severo con deficit delle autonomie funzionali, disturbo dell'adattamento persistente in trattamento farmacologico con compromissione del funzionamento sociale e lavorativo, ipertensione arteriosa, colecistectomia per colecistite sub-acuta litiasica, glaucoma occhio sinistro con grave deficit visivo”. CP_ L' , dopo aver sottoposto a visita il ricorrente, riconosceva un grado di invalidità pari all'80%, oltre che portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa (16.06.2023).
Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere la pretesa fatta valere con la domanda amministrativa di invalidità civile nella misura del 100% formulata in atti, nonché lo status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa.
Il C.T.U. accertava che “il sig. era da considerarsi invalido con riduzione permanente Parte_1 della capacità lavorativa pari all'87% dalla data della domanda amministrativa del 16.06.2023 con revisione a due anni” e “Portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n.104”.
Avverso dette conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, contestando le conclusioni del C.T.U.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda sotto vari profili e nel merito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona del ricorrente.
Con ordinanza del 02.12.2024 venivano anche fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza infine fissata per il 17.03.2025.
Con provvedimento della presidenza sezionale di questo Tribunale, il sottoscritto giudicante, veniva incaricato della trattazione e decisione del presente giudizio.
La causa, sulle conclusioni delle parti costituite, è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. , che qui deve intendersi Persona_2 integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica. Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere il ricorrente invalido nella misura dell'87%, confermando quasi integralmente le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. della fase di accertamento tecnico preventivo (80%). Quanto allo status di Handicap, il C.T.U. a pag. 7 della sua relazione così conclude
“Le suddette infermità determinano un indubbio svantaggio sociale, riducendo l'autonomia personale del ricorrente e giustificano, quindi, il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 della Legge 104 del 1992, in assenza della connotazione di gravità in quanto non configurano la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sua sfera individuale e/o di relazione”.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, anche alla luce delle controdeduzioni ai rilievi di parte ricorrente, la domanda non può trovare accoglimento in relazione al riconoscimento del requisito per godere della pensione di inabilità.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite della fase di ATP che di questo giudizio di opposizione, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto e qui confermata la sua insussistenza per il godimento della prestazione oggetto della domanda amministrativa, deve rilevarsi che in entrambe le fasi è stata resa la dichiarazione, di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003, di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a 3 e 77 del DPR n. 115/2002).
Ne consegue che le stesse vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003.
In applicazione dello stesso principio, anche le spese di consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30.09.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
( in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] CP_1 così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti della fase di A.T.P. e di opposizione ad A.T.P., ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c.
3. Condanna l ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c., al pagamento delle spese di CP_1 consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti. Così deciso in Catania, 20.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 17 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9067 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato ad [...] il [...], c.f. , ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in via Rimini n. 37, ed elettivamente domiciliato in Aci Castello, via Re Martino n. 40, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Mauro Bonaccorso, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
30.09.2024, il ricorrente premetteva di aver presentato domanda per ottenere il riconoscimento della propria condizione di invalidità, essendo affetto da “Artrodesi tibio-talo-calcaneale sx, deficit deambulatorio, limitazione funzionale piede e caviglia sx in paziente HIV positivo con immunodeficienza
e pregresse infezioni opportunistiche, sindrome depressiva di grado severo con deficit delle autonomie funzionali, disturbo dell'adattamento persistente in trattamento farmacologico con compromissione del funzionamento sociale e lavorativo, ipertensione arteriosa, colecistectomia per colecistite sub-acuta litiasica, glaucoma occhio sinistro con grave deficit visivo”. CP_ L' , dopo aver sottoposto a visita il ricorrente, riconosceva un grado di invalidità pari all'80%, oltre che portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa (16.06.2023).
Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere la pretesa fatta valere con la domanda amministrativa di invalidità civile nella misura del 100% formulata in atti, nonché lo status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa.
Il C.T.U. accertava che “il sig. era da considerarsi invalido con riduzione permanente Parte_1 della capacità lavorativa pari all'87% dalla data della domanda amministrativa del 16.06.2023 con revisione a due anni” e “Portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n.104”.
Avverso dette conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, contestando le conclusioni del C.T.U.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda sotto vari profili e nel merito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona del ricorrente.
Con ordinanza del 02.12.2024 venivano anche fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza infine fissata per il 17.03.2025.
Con provvedimento della presidenza sezionale di questo Tribunale, il sottoscritto giudicante, veniva incaricato della trattazione e decisione del presente giudizio.
La causa, sulle conclusioni delle parti costituite, è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. , che qui deve intendersi Persona_2 integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica. Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere il ricorrente invalido nella misura dell'87%, confermando quasi integralmente le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. della fase di accertamento tecnico preventivo (80%). Quanto allo status di Handicap, il C.T.U. a pag. 7 della sua relazione così conclude
“Le suddette infermità determinano un indubbio svantaggio sociale, riducendo l'autonomia personale del ricorrente e giustificano, quindi, il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 della Legge 104 del 1992, in assenza della connotazione di gravità in quanto non configurano la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sua sfera individuale e/o di relazione”.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, anche alla luce delle controdeduzioni ai rilievi di parte ricorrente, la domanda non può trovare accoglimento in relazione al riconoscimento del requisito per godere della pensione di inabilità.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite della fase di ATP che di questo giudizio di opposizione, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto e qui confermata la sua insussistenza per il godimento della prestazione oggetto della domanda amministrativa, deve rilevarsi che in entrambe le fasi è stata resa la dichiarazione, di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003, di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a 3 e 77 del DPR n. 115/2002).
Ne consegue che le stesse vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003.
In applicazione dello stesso principio, anche le spese di consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30.09.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
( in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] CP_1 così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti della fase di A.T.P. e di opposizione ad A.T.P., ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c.
3. Condanna l ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c., al pagamento delle spese di CP_1 consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti. Così deciso in Catania, 20.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales