Sentenza 4 ottobre 2011
Massime • 2
Non sussiste la nullità di cui all'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., qualora si verifichi il mutamento della persona di un singolo giudice togato nel Collegio, nella specie della Corte d'assise d'appello e la prosecuzione del giudizio con i giudici popolari nominati per la precedente sessione, in quanto, pur in presenza della sostituzione della persona fisica di un singolo giudice con altro magistrato dello stesso ufficio, designato nel rispetto delle norme di ordinamento giudiziario, l'organo chiamato a decidere resta immutato e rimane, pertanto, ferma la composizione originaria del Collegio, anche se nel frattempo sia scaduta la sessione, atteso che - ai sensi dell'art. 7 della legge n. 287 del 1951, modificato dall'art. 33 d.P.R. n. 449 del 1988 - i dibattimenti devono essere conclusi dallo stesso collegio costituito nel corso della sessione in cui sono iniziati.
Non sussistono i presupposti per l'operatività dell'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen. - che consente l'esercizio, da parte del giudice, del potere-dovere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale preordinata all'assunzione di nuove prove sopravvenute o successivamente scoperte - qualora si verifichi la sopraggiunta possibilità di assumere in qualità di teste il coimputato successivamente assolto, in quanto sarebbe stato possibile provocare, in sede di esame, le sue dichiarazioni favorevoli al richiedente la rinnovazione del dibattimento, con conseguente ingresso nel processo di un dato che, sebbene soggetto alle particolari regole valutative di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., non può ragionevolmente ritenersi sopravvenuto o scoperto successivamente, e ciò anche nel caso in cui le posizioni del coimputato siano state separate in virtù dell'ammissione al giudizio abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2011, n. 3701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3701 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso Presidente del 04/10/2011
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia rel. Consigliere N. 2284
Dott. SABEONE Gerardo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 8429/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI OR SA ID N. IL 07/02/1974;
2) IT EN N. IL 15/05/1974;
3) IM MI N. IL 14/07/1963;
4) LI RG AR N. IL 12/02/1975;
5) LI RG NC N. IL 11/11/1978;
6) LI RG EO N. IL 05/02/1973;
7) RE NN N. IL 31/12/1971;
8) TO EP N. IL 21/05/1973;
avverso la sentenza n. 32/2009 CORTE ASSISE APPELLO di BARI, del 15/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO F.M. che ha concluso per l'annullamento con rinvio per l'omicidio Mangimi e reati commessi;
inammissibilità del ricorso DI OR;
rigetto nel resto;
Uditi i difensori Avv. BUONGIORNO e METTA per LI RG A.;
Avv. STARACE per LI RG F.;
Avv. MARTINA per AL;
Avv. MARI per IP;
Avv. Vianello ACCORETTI per LI RG M.;
Avv. SANTANGELO per VA;
Avv. ARICÒ per VA, IP e Li BE F.;
Avv. GUERRA per Tomeiuolo.
OSSERVA
Con sentenza emessa il 15-7-2010 la Corte d'Assise d'Appello di Bari, in parziale riforma di quella della Corte d'Assise di Foggia in data 7-3-2009, riconosceva Di RE SA IA, AL IN, UO GI, IP OV, VA NN, i fratelli Li BE MA, CO e EO responsabili di vari reati.
In particolare alla Di RE, ai tre fratelli Li BE, a AL, a UO, a VA e a IP era ascritto il reato di associazione mafiosa (capo A), ai predetti Li BE e a IP l'associazione finalizzata al commercio di stupefacenti (capo B), a AL l'omicidio di OC ON (capo C108), a VA gli omicidi di IA AN e IA NC (capo C99) e l'omicidio di IN HE (C100), a CO Li BE l'omicidio di NG EO (capo 68). Agli imputati erano pure addebitati reati fine in materia di estorsione, droga ed armi.
L'affermazione di responsabilità era basata sulle risultanze di una complessa attività istruttoria rappresentata dall'acquisizione di atti irripetibili e di documenti, dalla trascrizione di numerosissime intercettazioni telefoniche ed ambientali, dall'esame di collaboratori di giustizia e di testimoni.
I predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, Li BE EO con due distinti ricorsi a firma di legali diversi. Sono stati depositati motivi nuovi nell'interesse di AL, Li BE MA e Li BE CO.
HE D'AB, testimone in relazione al duplice omicidio IA ascritto a VA, ha fatto pervenire la copia di una querela presentata il 12-10-2010 nei confronti di IA AR, parente delle vittime, con cui denunciava quest'ultimo per avergli attribuito dichiarazioni (in ordine alla presenza di VA sul luogo degli omicidi il giorno dei fatti) da lui non rese, precisando di aver detto soltanto, a AR e a EN IA, che il giorno prima dei fatti aveva visto VA, a bordo di autovettura Peugeot 205 bianca, sulla strada che porta alla masseria di Monte d'Elio, luogo degli omicidi.
I RICORSI E I MOTIVI DELLA DECISIONE
IM MI, in ordine alla posizione del quale la sentenza gravata ha sostanzialmente confermato quella di primo grado, è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi A (art. 416 bis c.p.), C 108 (omicidio OC ON e tentato omicidio LA
EO, esclusa l'aggravante della crudeltà, con aberrano ictus bioffensiva) e D 153 (esclusa la ricettazione, condannato per le armi), deduce, tramite l'avv. ON Censano, violazione dell'art.192 c.p.p., vizio motivazionale e travisamento dei fatti.
Le doglianze relative al reato di omicidio, si appuntano sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Di RE SA IA e LL ON, qualificate come non solo de relato - quelle della prima dal convivente RR EO, quelle del secondo da CE RO -, ma anche in insanabile contrasto tra loro, contrasto negato dalla corte territoriale senza indicarne i motivi.
Infatti la Di RE aveva riferito di aver accompagnato al bar Everest con la propria autovettura il convivente RR, apprendendo poi da questi dell'avvenuto omicidio di OC ON, cui aveva partecipato anche lo zio, cioè l'imputato. LL, invece, secondo il quale, per informazioni ricevute da CE, gli omicidi OC e IN IG, commessi lo stesso giorno, erano opera di RR e di AL, aveva riferito di aver visto, in orario in cui vi era ancora luce (mentre l'omicidio OC risulta commesso alle ore 20, 15 del 3-9-2003), il commando, composto da RR, dallo zio di questi - AL -, e da una terza persona, tutti con il capo coperto da passamontagna (dettaglio di per sè inverosimile, secondo il ricorrente), transitare a bordo di una Punto blu, proveniente da Lesina, dove era stato eseguito l'omicidio di IN IG, e diretta al bar Everest, luogo dell'uccisione di OC. Ulteriore elemento evocato nel ricorso a conferma dell'inattendibilità di LL: CE gli aveva riferito che a sparare era stato AL con una 7,65, mentre l'omicidio era stato eseguito con un'arma di diverso calibro (9 per 21), poi usata da AL per l'omicidio OT (commesso il 15- 1-2004), fatto non oggetto del presente procedimento e del tutto avulso dallo sterminio ideato dal RR, in quanto frutto di contrasti personali tra AL e la vittima. Era quindi verosimile che RR avesse consegnato l'arma allo zio, informandolo che era "sporca", dopo il 1-11-2003 (data di un ulteriore omicidio, quello di IN ON, nel quale pacificamente AL non aveva avuto alcun ruolo). Quanto alla partecipazione al reato associativo (capo A), basata sul concorso nell'omicidio OC e sulle preoccupazioni manifestate dall'imputato dopo il rinvenimento della pistola sul luogo dell'omicidio del OT, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in difetto di qualunque accertato contatto tra AL e gli altri asseriti partecipi all'associazione, in particolare RR, e in assenza di prova di rituale affiliazione e comunque di rapporto di stabile ed organica compenetrazione del prevenuto nel tessuto del sodalizio. La richiesta era pertanto di annullamento della sentenza impugnata. Con motivi aggiunti depositati il 16-9-2011, l'avv. Carlo Martina deduceva a propria volta, negli stessi termini del ricorso principale, violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione alla ritenuta gravità e concordanza degli indizi rappresentati dalle dichiarazioni dei due collaboratori, evidenziando come, alla stregua delle stesse, RR sarebbe stato contemporaneamente con la Di RE - che aveva riferito di averlo accompagnato al bar Everest -, e, secondo le dichiarazioni di LL, relative peraltro ad un momento di luminosità naturale - in contrasto sia con l'ora dell'omicidio, sia con la circostanza che i killers indossavano dei passamontagna -, con l'imputato ed un terzo, a bordo di autovettura diretta al luogo dell'omicidio.
A conferire gravità all'indizio rappresentato dalle dichiarazioni di LL, non varrebbero ne' quelle di CE, avendo questi attribuito anche l'omicidio IN a RR e a AL - il che è stato escluso dalla sentenza impugnata -, ne' la circostanza che la pistola usata per l'omicidio OC sia la stessa usata da AL per l'uccisione di OT, tanto perché tra i due omicidi intercorrono oltre quattro mesi, quanto perché nel frattempo l'arma era stata impiegata anche per l'omicidio di IN ON, al quale il ricorrente è pacificamente estraneo. La frase pronunciata da AL subito dopo l'uccisione di OT ("fate almeno sparire la pistola, ci sono guai grossi, morti, cinque o sei,...mò chi li sente a quelli"), non avrebbe quindi altro significato, in ottica difensiva, che di far trasparire la sua preoccupazione per la possibile reazione di chi gli aveva messo a disposizione l'arma, evidentemente con la raccomandazione di custodirla accuratamente.
Con i motivi aggiunti si deduce pure travisamento delle dichiarazioni Di RE, erroneamente ritenute conformi a quelle di LL, mentre le prime, come già ricordato, comportano che RR fosse stato lasciato, a piedi, sul luogo dell'omicidio OC, le seconde che egli, nello stesso tempo (la corte ha ritenuto invece, ma senza elementi di conferma, che fosse stato "poco dopo"), si trovasse, con gli altri componenti del commando, sulla Punto blu di sua probabile appartenenza.
Ulteriori doglianze, in parte comuni ai motivi principali, investono il carattere dubitativo, sottovalutato in sentenza, dell'affermazione della Di RE circa la presenza di AL in compagnia del nipote RR in occasione dell'omicidio e, in ordine al reato associativo e all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, il travisamento dei dati relativi alle captazioni, non indicanti alcun contatto tra il ricorrente e gli appartenenti al gruppo RR, e nessuna consapevolezza del movente omicidiario. Senza contare che tale consapevolezza non è desumibile ne' dalle modalità dell'omicidio OC, simili a quelle dell'omicidio OT, che nulla ha a che vedere con la guerra di mafia, ne' dalle preoccupazioni di AL per l'arma, che dimostrano anzi come la stessa non fosse nella sua disponibilità quale membro del sodalizio, ma, grazie al legame di affinità con RR, oggetto di prestito, accompagnato da raccomandazioni circa la custodia. Motivi della decisione:
Il ricorso presentato nell'interesse di AL è infondato e va disatteso. In ordine all'omicidio OC (capo C108), non sussistono il vizio di erronea applicazione della normativa sulla valutazione del compendio indiziario e il vizio di motivazione, neppure sotto il profilo del travisamento della prova. Esaminando in ordine logico le doglianze proposte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, va in primo luogo osservato che, a fugare qualunque dubbio circa l'attendibilità della Di RE - dubbio ancorato, nei motivi aggiunti, al carattere asseritamente incerto della sua dichiarazione di aver appreso da RR che AL era in sua compagnia in occasione dell'omicidio-, la corte territoriale ha congruamente giustificato l'irrilevanza dell'iniziale e momentanea incertezza della collaboratrice di giustizia nella deposizione resa nel presente procedimento, attribuendola al gran numero di episodi criminosi ricostruiti dalla donna e al distacco temporale di alcuni anni tra il fatto e le sue propalazioni, non senza sottolineare che, già in precedenza, essa, nel procedimento per l'omicidio di IN OV, aveva riferito senza incertezze che il convivente le aveva rivelato, subito dopo il fatto, di aver ucciso OC con lo zio AL IN.
Risulta poi vano il tentativo dei difensori, oggetto sia del ricorso principale che dei motivi aggiunti, di accreditare un insanabile contrasto tra le versioni dei due collaboratori, Di RE e LL, originato da una sorta di ubiquità del AL che risulterebbe dalle loro rispettive dichiarazioni. Preliminarmente non è superfluo ricordare, a contrasto dell'insistente richiamo dei difensori al fatto che le propalazioni dei due pentiti non discendono da scienza diretta, ma sono de relato, che, come risulta dalla sentenza impugnata, da un lato la fonte della Di RE è rappresentata da RR EO, già condannato con sentenza irrevocabile, ad esito di giudizio abbreviato, per concorso nell'omicidio OC, dall'altro la fonte di LL è costituita da CE RO, basista dell'omicidio OC, con il compito di avvisare i killers che la vittima si trovava nel bar Everest e precisamente nella saletta giochi, ove il commando omicida, come riferito dai testimoni oculari, si era diretto a colpo sicuro.
Le fonti di conoscenza dei due collaboratori sono pertanto fonti primarie, essendo rappresentate da soggetti presenti e partecipi al fatto, senza contare che LL è anche teste oculare della fase di avvicinamento del commando all'obiettivo. Per di più la credibilità intrinseca dei due collaboratori è già stata oggetto di positivo scrutinio da parte di questa corte nel procedimento a carico di RR EO, già definito con sentenza irrevocabile.
Ciò premesso, si osserva che la corte territoriale ha ineccepibilmente motivato, senza incorrere in alcun travisamento delle prove, sul punto della compatibilità tra le due versioni, argomentando che, mentre la Di RE aveva riferito di aver accompagnato RR "nella parte sopra del bar", ivi lasciandolo - senza specificare se con o senza l'autovettura -, LL, che si trovava davanti ad un altro bar, aveva dichiarato di averlo visto passare in autovettura in compagnia di due persone, RR ed un terzo uomo, diretti al bar Everest. Scene con ragione ritenute, nella sentenza, in successione temporale, e non in sovrapposizione, come sostenuto nel ricorso e nei motivi aggiunti, in quanto la collaboratrice di giustizia aveva riferito non già di aver lasciato il convivente davanti al bar (il che sarebbe tra l'altro inverosimile), ma nella strada "sopra", quindi ad una certa distanza. Nulla esclude, dunque, ne' la difesa ha apportato elementi in contrario, che RR avesse ivi incontrato gli altri due killers, con i quali poi era stato visto passare in autovettura da LL, diretto al luogo dell'omicidio. Pertanto la conclusione della successione temporale, e quindi della compatibilità, tra le due scene, è immune da censure. Nè sono fondati i profili di intrinseca inverosimiglianza prospettati in ordine alla scena descritta da LL - passaggio del veicolo con a bordo RR, AL ed una terza persona, indossanti tutti dei passamontagna, in orario di presumibile buio -, se si considera, da un lato, che la visibilità intorno alle ore 20 del tre settembre, orario e data dell'omicidio risultanti dalla sentenza impugnata, è ancora buona in quanto vige l'ora legale, e che i passamontagna, a detta del collaboratore, non erano calzati, ma soltanto appoggiati sulla sommità del capo. Neppure è atto a minare l'attendibilità di LL, l'errore di CE circa il calibro dell'arma usata per colpire a morte la vittima. Errore non solo giustificato dal ruolo di basista del secondo, ma pure recessivo rispetto al fatto, valorizzato in sentenza, che l'arma dell'omicidio OC è la stessa impiegata da AL, quattro mesi dopo, per commettere l'omicidio OT. E che la preoccupazione (...."datemi quella pistola...fatela almeno sparire perché lì ci sono guai grossi, morti, cinque, sei, sette... mò chi li sente a quelli...") manifestata dal prevenuto ai presenti a tale fatto, che lo avevano bloccato e disarmato in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, fosse in stretta connessione con la sua conoscenza dell'impiego di essa - oltre che in altri omicidi di mafia - anche nell'omicidio OC, al quale aveva egli stesso preso parte, è conclusione supportata da motivazione esente da censure, siccome logica e priva di contraddizioni, rispetto alla quale il ricorrente si limita a prospettare una ricostruzione alternativa, imperniata sul prestito dell'arma da parte del RR, in virtù del rapporto di parentela con AL - asseritamente estraneo non solo all'omicidio, ma perfino al sodalizio -, per commettere l'omicidio OT, con l'avvertimento che si trattava di arma "sporca". Prospettazione del tutto ipotetica a fronte a) della circostanza, puntualmente richiamata dalla corte barese, del mancato avallo, da parte di RR, della tesi del prestito;
b) dell'inverosimiglianza, pure evidenziata in sentenza, della disponibilità da parte di un non associato, di un'arma usata per omicidi di mafia - quale quello di IN ON, per il quale sono stati condannati all'ergastolo con sentenza irrevocabile CE e RR -, quindi di pertinenza del sodalizio;
c) dell'implausibilità della precisa conoscenza da parte dell'imputato, se davvero estraneo all'associazione ed all'omicidio OC, del gran numero dei precedenti utilizzi di quell'arma, compatibile, invece, secondo il logico argomentare della corte territoriale, con la sua partecipazione a quell'omicidio e con la sua appartenenza alla cosca. Senza contare la forte portata di riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti, pure evidenziata in sentenza, dell'uso da parte di AL, in occasione della commissione di un successivo omicidio, dell'arma usata
contro
OC.
Del pari insufficiente ad infirmare l'attendibilità dei chiamanti in correità, la questione del movente dell'omicidio in esame, ravvisato dalla corte territoriale - sulla base delle numerose conversazioni richiamate nella sentenza impugnata (da cui risulta che si progettava lo sterminio indiscriminato di "quelli di AN) fra RR EO e lo zio EM (la cui famiglia era stata sterminata anni addietro da IN GI) -, nella faida tra la famiglia RR e la famiglia IN - cui OC era legato -, conseguente all'uccisione del padre di RR EO: faida costituente uno degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo A), secondo la ricostruzione operata nella sentenza resa da questa corte il 20-3-2009, nell'ambito del giudizio abbreviato relativo ai coimputati. Donde la finalità dell'omicidio OC di agevolazione dell'attività del sodalizio, integrante l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. La corte barese, contrariamente all'assunto sostenuto nei motivi aggiunti, non ha quindi rintracciato il movente nello scambio di favori (l'omicidio di OC sarebbe, in tale ottica, la contropartita dell'uccisione di IN IG, compiuta nello stesso giorno da VA NN), non incorrendo, quindi, nella contraddizione di ritenere nel contempo che VA non avesse motivi per desiderare la morte di OC, suo acquirente di stupefacenti.
In sentenza è stata infatti esclusa l'attendibilità del movente dello scambio di favori sostenuto dai collaboratori, argomentando ineccepibilmente che, poiché costoro avevano sul punto riferito non solo de relato, ma in assenza di riscontri e per di più rielaborando con considerazioni di carattere personale quanto appreso, ciò non ne infirmava comunque la complessiva attendibilità.
Quanto alla partecipazione al reato associativo (capo A), il mancato accertamento di contatti tra AL e gli altri asseriti partecipi all'associazione, in particolare RR, e la mancata prova di rituale affiliazione e comunque di rapporto di stabile ed organica compenetrazione del prevenuto nel tessuto del sodalizio, valorizzati nel ricorso e nei motivi aggiunti a sostegno delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione, sono destinati a restare recessivi rispetto agli elementi a carico indicati in sentenza, e cioè l'accertata partecipazione di AL all'omicidio OC, delitto rientrante negli interessi strategici dell'associazione; il possesso di un'arma con matricola abrasa utilizzata successivamente da lui stesso per l'omicidio OT, e in precedenza per omicidi di mafia ad opera del gruppo RR (gli omicidi graziano antonio, SC IE - persone vicine alla famiglia IN - e IN ON);
l'atteggiamento tenuto dall'imputato al momento del ritrovamento dell'arma, sintomatico della sua consapevolezza dell'uso di una pistola in dotazione al sodalizio, utilizzata per gli scopi dello stesso.
RE NN risponde dei reati sub A (associazione di stampo mafioso), B (associazione finalizzata al commercio di stupefacenti, dal mese di ottobre 99 e perdurante) e 28 (reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, non oggetto di gravame).
L'avv. Carlo Mari ha articolato cinque motivi di ricorso. 1) Violazione degli artt. 191 e 197 c.p.p., con conseguente nullità della sentenza, per la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali di NE De UC - che ha riferito dello spaccio di droga in S. OV Rotondo da parte di IP per conto dei fornitori Li BE -, pur essendo la stessa imputata in procedimento connesso ex art. 12 c.p.p., lett. a), il n. 16435/2004 RNR DDA Tribunale di Bari. In quest'ultimo la De UC è imputata di partecipazione ad associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, la stessa - si assume nel ricorso - cui si riferisce il capo B del presente procedimento (ascritto ai fratelli Li BE, a IP, LA, NO e RO CO), che avrebbe avuto come organizzatori IP e TO REntino, al quale, quando era deceduto, era subentrata la De UC (si richiama l'interrogatorio 5-4-2006, acquisito agli atti, in cui alla De UC si contesta appunto di aver dato luogo ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in S. OV Rotondo, in continuità con l'attività esercitata da REntino TO). 2) In ordine ai reati associativi sub A) e B), nullità della sentenza per mancata acquisizione di documento decisivo e travisamento del contenuto di conversazione intercettata. Il motivo riguarda il diniego di acquisizione di un documento del comune di S. OV Rotondo relativo alle caratteristiche della strada su cui si affaccia l'abitazione dell'imputato, allo scopo di dimostrare che non era soggetta al traffico di veicoli, e quindi che egli non è il NN di cui si parla nella conversazione intercettata n. 311 (l'identificazione era avvenuta sulla base di un'altra conversazione intercettata, la n. 270, in cui AN HE, parlando con Li BE CO dell'agguato subito in Manfredonia, diceva di aver incrociato i presunti autori del fatto "sopra la strada di... dove abita NN). La corte territoriale ha ritenuto non necessaria l'acquisizione ritenendo che la frase indicasse - secondo il ricorrente, con travisamento del fatto - non la strada sui cui si affaccia la casa di IP, ma quella sovrastante tale abitazione.
3) Violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 3, art. 603 c.p.p., comma 1, art. 604 c.p.p., commi 4 e 5 per omesso esame di RO
CE e OM EO, imputati nello stesso procedimento, le cui posizione sono state separate perché ammessi al giudizio abbreviato, soggetti dai quali la De UC aveva appreso fatti alla base della chiamata in reità del IP. La corte territoriale, premesso che nel giudizio di primo grado le fonti primarie non erano state sentite per l'inapplicabilità dell'art. 195 c.p.p., comma 3 agli imputati nello stesso procedimento, e che nel frattempo i predetti erano stati assolti con sentenze divenute irrevocabili, ha motivato sul rilievo della non indispensabilità dell'assunzione della prova, ritenendo trattarsi di prova nuova, ma non di prova sopravvenuta (Cass. 4850/2006), con conseguente applicabilità dell'art. 603 c.p.p., comma 1, e quindi operatività del limite della decidibilità allo stato degli atti, nella specie ritenuta in ragione della mole delle acquisizioni dibattimentali e del complessivo tenore delle dichiarazioni della De UC. Secondo il ricorrente, invece, la successiva assoluzione di OM e RO, costituiva fatto sopravvenuto, con conseguente novità della prova.
4) Vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e). Il ricorrente, premesso di condividere l'applicazione, sia pure in modo implicito, da parte dei giudici di primo grado, dell'art. 192 c.p.p., comma 3 alle dichiarazioni della De UC, ritenute riscontrate da un documento fonico (dichiarazioni ritenute invece testimoniali dai giudici di secondo grado), deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle stesse che, essendo de relato, avrebbero richiesto adeguati riscontri estrinseci individualizzanti sia sul fatto che sulla persona dell'incolpato. Per contro il giudice d'appello non ha adeguatamente considerato tempi e modalità della collaborazione, trascurando le gravi contraddizioni (in tema di numero dei summit tra i presunti associati, indicazione dei partecipanti, contenuto degli accordi raggiunti, personalità del REntino) in cui la predetta era incorsa, tali da non poter essere obliterate neppure se alla De UC fosse stata riconosciuta la qualità di testimone. Per di più il contenuto delle dichiarazioni, significativo di attività svolta da singoli in modo sporadico, e non indicativo di continuità delle forniture da parte del gruppo Li BE, renderebbe infondata l'ipotesi di sussistenza di ambedue le associazioni contestate. Si deduce poi travisamento della prova in ordine al contenuto delle conversazioni captate, indicate come riscontri esterni alla chiamata, per le ragioni, espresse in precedente motivo, relative all'impossibilità di identificazione nel prevenuto del NN. Il ricorrente lamenta anche che non sia stata giustificata la mancata contestazione a IP delle estorsioni sub 41 e 49, che avrebbero dovuto vederlo partecipe se la ricostruzione dei fatti fosse stata fondata. 5) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato del ruolo di capo, in quanto la sentenza di secondo grado riproduce sul punto la motivazione della sentenza di primo grado, senza rispondere alle doglianze proposte con i motivi di appello.
Motivi della decisione:
Il ricorso proposto nell'interesse di PE è infondato e va disatteso.
1) Secondo il ricorrente, le dichiarazioni rese da De UC NE sarebbero inutilizzabili in quanto la stessa è stata sentita in qualità di teste (riferendo dello spaccio di droga in S. OV Rotondo da parte di IP per conto dei fornitori Li BE), pur essendo imputata in procedimento connesso ex art. 12 c.p.p., lett. a) (il procedimento 16435/2004 RNR DDA Tribunale di
Bari in cui la De UC, arrestata il 6-2-2004 in possesso di 140 grammi di cocaina, è imputata di partecipazione ad associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74). La questione dedotta, già oggetto dei motivi di appello, è stata affrontata dalla corte di Bari e ritenuta, con argomentazioni esenti dal vizio invocato, priva di fondamento, sul rilievo che, a differenza da quanto affermato dal ricorrente, non vi è identità tra l'associazione l'appartenenza alla quale è contestata a IP, e quella di cui faceva parte la De UC, con conseguente assenza di connessione, anche solo probatoria, tra i due procedimenti. Erroneamente, infatti, si assume nel ricorso che l'associazione di cui al capo B) del presente procedimento, avesse come organizzatori IP e REntino TO, al quale, quando era deceduto, era subentrata la De UC. La corte territoriale, pur tenendo conto dell'interrogatorio 5- 4-2006, acquisito agli atti, in cui si contesta alla De UC di aver dato luogo ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in S. OV Rotondo, in continuità con l'attività esercitata da REntino TO, è pervenuta alla conclusione che questo non significa che IP fosse socio di REntino, argomentando coerentemente in tal senso dalla dichiarazione della De UC secondo cui l'alleanza tra i due non si era realizzata perché REntino, il quale aveva tra l'altro propri canali di approvvigionamento della droga, non aveva voluto rinunciare al ruolo di capo. Con la logica conseguenza che i fatti oggetto dell'altro procedimento, relativi a spaccio di droga in S. OV Rotondo, sia pure in territorio in parte coincidente con quello di operatività dei Li BE, erano opera di soggetti estranei al sodalizio di cui facevano parte costoro e l'imputato. 2) Il secondo motivo di ricorso è infondato sotto il duplice profilo della mancata acquisizione di documento decisivo e del travisamento del contenuto di conversazione intercettata. Iniziando, in ordine logico, da quest'ultima doglianza, si osserva che la corte, attenendosi ad un'interpretazione testuale, ha inattaccabilmente concluso che la conversazione intercettata n. 270 - sulla cui base era avvenuta l'identificazione nell'imputato del IO citato nella n. 311-, in cui AN HE, parlando con Li BE CO dell'agguato subito in Manfredonia, diceva di aver incrociato i presunti autori del fatto "sopra la strada di... dove abita IO", si riferisse non già alla strada su cui si affaccia la casa di IP, ma a quella sita sopra tale abitazione, come indiscutibilmente confermato dall'uso dell'avverbio sopra. La corte territoriale ha in conseguenza ritenuto non necessaria l'acquisizione del documento del comune di S. OV Rotondo - qualificato quindi prova non decisiva - relativo alle caratteristiche della strada su cui si affaccia l'abitazione dell'imputato, intesa a dimostrare che tale strada non era soggetta a traffico veicolare, essendo tale dato irrilevante a fronte del fatto che il veicolo dei presunti autori dell'agguato in danno di AN era stato visto transitare non su di essa, ma su altra strada ubicata al di sopra di quella su cui si affaccia l'abitazione di IP. Senza contare che la corte barese ha enumerato una serie di ulteriori e decisivi elementi (tra gli altri, solo per citarne alcuni, le dichiarazioni del brig. L. Vergura e dei marescialli IP A. e P. Amendolagine), non messi in discussione nel ricorso, atti a confermare che il diminutivo IO - OVno - si riferisce in modo certo ed esclusivo, ad evocarne la bassa statura, a OV IP. 3) Del pari insussistente, secondo quanto già ritenuto in sentenza, la violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 3, art. 603 c.p.p., comma 1, art. 604 c.p.p., commi 4 e 5 per omesso esame di RO
CE e OM EO - imputati nello stesso procedimento, le cui posizioni erano state separate perché ammessi al giudizio abbreviato -, fonti di riferimento della De UC. La corte territoriale, premesso che nel giudizio di primo grado le fonti primarie non erano state sentite per l'inapplicabilità dell'art. 195 c.p.p., comma 3 agli imputati nello stesso procedimento, e che nel frattempo i predetti erano stati assolti con sentenze divenute irrevocabili (uno di essi era poi deceduto), ha motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento con il rilievo della non indispensabilità dell'assunzione della prova, da qualificarsi nuova, ma non, contrariamente all'assunto del ricorrente, sopravvenuta, con conseguente applicabilità dell'art. 603 c.p.p., comma 1, e quindi operatività del limite della decidibilità allo stato degli atti, limite nella specie ravvisato in ragione della mole delle acquisizioni dibattimentali e del complessivo tenore delle dichiarazioni della De UC. Il principio di diritto applicato in sentenza è contrassegnato da ineccepibile esattezza essendo conforme all'indirizzo giurisprudenziale di questa corte secondo cui la sopraggiunta possibilità di assumere come teste un coimputato successivamente assolto, non realizza i presupposti per l'applicazione dell'art. 603 c.p.p., comma 2, in quanto sarebbe stato possibile provocarne, in sede di esame, dichiarazioni favorevoli a chi chiede la rinnovazione del dibattimento, con conseguente ingresso nel procedimento del relativo dato che, per quanto soggetto ai peculiari criteri valutativi di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, non può ragionevolmente ritenersi sopravvenuto o scoperto successivamente (Cass. 2006/ 4850). Principio che, per identità di ratio, opera anche nel caso di separazione di procedimenti per effetto della scelta di riti alternativi. 4) Premessa la già ritenuta infondatezza del primo motivo di ricorso, restano assorbite le censure circa la necessità di riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni della De UC, testimone e non imputata di reato connesso. La motivazione della sentenza impugnata si sottrae poi a quella di vizio di motivazione in ordine alla valutazione di tale fonte di prova, oggetto per contro di attento e prudente esame da parte della corte barese, soprattutto laddove le dichiarazioni non erano frutto di scienza diretta della teste, ma de relato. Senza tuttavia trascurare la circostanza che le fonti di riferimento della donna - RO, OM, REntino ed LL - erano di prima mano, essendo rappresentate da personaggi direttamente coinvolti nelle vicende riferite della De UC, oltre che esponenti di spicco dell'associazione cui la stessa apparteneva, e senza contare che gli stretti rapporti da questa successivamente intrattenuti con ciascuno di loro, erano idonei a garantire la genuinità delle confidenze degli stessi. Ciò posto, è infondata anche la critica di omessa considerazione dei tempi e modalità della collaborazione, per contro considerate nella sentenza, dove è stato rilevato come la De UC sia, oltre che teste, anche collaboratrice di giustizia e come la collaborazione sia tutt'altro che interessata, avendo praticamente lei stessa provocato il proprio arresto nella flagrante detenzione di un considerevole quantitativo di cocaina, lasciato, con voluta imprudenza, nella propria abitazione - in modo da poter essere scoperto -, onde uscire da un pericoloso giro nel quale non si sentiva più sicura. Mentre è generica, oltre che in fatto, la doglianza secondo cui la corte territoriale avrebbe trascurato le gravi contraddizioni (di cui sono stati indicati i temi, ma non le specifiche divergenze che darebbero luogo alla contraddittorietà interna delle dichiarazioni), in cui la predetta sarebbe incorsa. È poi infondato l'assunto secondo cui il narrato della De UC, essendo significativo di attività sporadicamente svolta da singoli soggetti, e non indicativo di continuità delle forniture da parte del gruppo Li BE, renderebbe infondata l'ipotesi accusatoria, condivisa in sentenza, di sussistenza di ambedue le associazioni contestate, quella di stampo mafioso e quella relativa al traffico degli stupefacenti. Invero la sentenza ha evidenziato come, secondo quanto riferito dalla De UC, Li BE MA (dei cui legami con IP, del resto confermati da annotazioni di servizio, la teste era a diretta conoscenza, sapendo che essi erano "compari" e che anche Li BE aveva partecipato al summit tra REntino e IP), sosteneva e proteggeva IP, grazie alla propria fama nel circuito criminale, e il suo gruppo riforniva l'imputato di stupefacenti, così dando conto di una stabile collaborazione. Il ricorrente ha contestato tali conclusioni proponendo, in sostanza, una rivisitazione - preclusa nella presente sede di legittimità, deputata al controllo della tenuta della motivazione, non già alla rivalutazione del materiale probatorio -, delle dichiarazioni della De UC, attraverso la citazione, fuori contesto, di stralci delle stesse, che questa corte non può valutare essendole inibito l'accesso al compendio delle prove. È poi da escludere che la corte territoriale sia incorsa in travisamento della prova in ordine al contenuto della conversazione n. 311 del 19-7-2001, tra Li BE CO, EO Li BE e AN - ritenuta una sorta di spaccato delle attività dell'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 -, in cui, citando il IO come un compartecipe all'attività, si parla di prezzi, guadagni, divisioni, sostanze da taglio utilizzate, mentre EO Li BE invita prudentemente gli altri due a non parlare di "queste cose". Si sono infatti già indicate le ragioni per le quali il NN ivi evocato, sia stato motivatamente identificato nel prevenuto, cui tale diminutivo si riferiva. Conversazione che non manca di corroborare in modo decisivo, come argomentato in sentenza, il ruolo, attribuito all'imputato dalla De UC - la cui attendibilità risulta in tal modo pienamente confermata- di referente del gruppo Li BE, per la zona di S. OV Rotondo, nel settore delle estorsioni e del commercio degli stupefacenti, poco contando, quindi, la mancata contestazione al IP di reati fine nel primo dei due settori. 5) Non sono infine ravvisabili violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato del ruolo di capo (per l'esattezza di sottocapo dell'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, di diretto collaboratore dei capi di quella di stampo mafioso), in quanto la sentenza di secondo grado, nel riprodurre la motivazione di quella di primo grado, collega implicitamente tale attribuzione al ruolo di IP risultante dalle dichiarazioni della De UC, che lo indicano come partecipante al summit per la prevista ma non realizzata fusione delle due associazioni, e come un protetto di MA Li BE. TO EP (detto PE 'U AN), assolto dai reati sub 42 (estorsione) e 71 (ricettazione di autovetture), risponde dell'associazione sub A).
Il ricorso proposto nel suo interesse dall'avv. HE Guerra e' articolato in vari motivi.
1A) Mancata concessione della diminuente del giudizio abbreviato. L'imputato aveva condizionato la richiesta di tale giudizio a perizia fonica dell'ambientale n. 761, istanza rigettata per carenza dei requisiti della necessità e della economicità. Per contro, secondo il ricorrente, ricorrevano le ragioni di economia processuale in quanto il dibattimento si prospettava, e sarebbe stato, estremamente complesso, e inoltre ricorreva la necessità ai fini della decisione in quanto il prevenuto è stato poi assolto dai reati sub 42 e 71 proprio perché estraneo a quella intercettazione.
1B) Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali a bordo dell'autovettura Peugeot 309 in uso a Li BE CO, per inosservanza dell'art. 267 c.p.p., comma 1 in ordine all'indispensabilità a fini di prosecuzione delle indagini, motivata nel decreto autorizzativo con la considerazione che, in ordine al triplice omicidio De IT, IT e IP CE, inquadrabile nella faida tra le famiglie PR Li BE, l'intercettazione era indispensabile essendo il veicolo in uso al nipote del ritenuto capo del sodalizio, contrapposto a quello di appartenenza delle vittime.
2) Mancanza e contraddittorietà della motivazione sul punto della partecipazione all'associazione di cui al capo A), a fronte dell'assoluzione dai due reati satellite e della mancanza di prova certa di penale responsabilità; illogicità della motivazione laddove, a sostegno dell'affermazione della responsabilità, si assumono le intercettazioni 259 (rectius 258) e 271, alle quali l'imputato è estraneo.
3) Si censura poi la mancata concessione delle generiche, e l'eccessivo e non motivato aumento di pena di due anni per la recidiva.
Motivi della decisione:
Il ricorso proposto nell'interesse di UO è infondato e va disatteso. 1A) Correttamente la Corte di Bari ha ritenuto giustificato il rigetto della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di perizia fonica, sul rilievo che la perizia, che non è mezzo di prova indispensabile neppure in dibattimento, non era necessaria ai fini della decisione, non costituendo l'ambientale n. 761, cui la chiesta perizia si riferiva, un elemento a carico del prevenuto (assolto dai reati fine senza espletamento di perizia, non essendo possibile trarre da quella conversazione elementi di responsabilità). 1B) L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali a bordo dell'autovettura Peugeot 309 in uso a CO Li BE, per inosservanza dell'art. 267 c.p.p., comma 1 sul punto dell'indispensabilità a fini di prosecuzione delle indagini, è manifestamente infondata. Premesso che la questione non risulta sollevata con i motivi di appello, onde non è stata trattata nella sentenza di secondo grado, è sufficiente osservare che, in materia di criminalità organizzata, il D.L. n. 152 del 1991, art. 13 ha introdotto una disciplina derogatrice all'art. 267 c.p.p., stabilendo che, a giustificare l'intercettazione, basta la necessità della stessa per lo svolgimento delle indagini, non esigendosi l'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle stesse, imposta dalla norma generale. Necessità non contestata dal ricorrente, che ha fatto erroneamente richiamo alla normativa generale, e comunque sufficientemente motivata nel decreto autorizzativo - inerente al triplice omicidio De IT, QU e IP CE, inquadrabile nella faida tra le famiglie Li BE PR - mediante richiamo all'uso del veicolo, da sottoporre ad intercettazione, da parte del nipote del ritenuto capo del sodalizio contrapposto a quello di appartenenza delle vittime. 2) A sostegno del vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il reato associativo, il ricorrente assume, in modo generico, la propria estraneità alle intercettazioni n. 259 (rectius 258) e n. 271. L'assunto è privo di fondamento se si considera che la corte, con congrua e adeguata motivazione, ha tratto da tali conversazioni elementi a carico del prevenuto in quanto, benché non presente e non partecipe alle stesse, era stato evocato dai loquenti (CO Li BE e HE AN), con il soprannome di PE Ù AN (di sua certa pertinenza), in un caso, per aver preso dieci milioni di lire da una estorsione in danno del proprietario di un villino, nell'altro perché, non diversamente da altri appartenenti al gruppo, doveva rendere conto dell'attività estorsiva svolta e metterne in comune i proventi (n. 271: "bisogna far cacciare i soldi a PE Ù AN.... ma stiamo a società o stiamo tanto per stare?"). Il che, secondo l'ineccepibile argomentare della corte barese, dimostra l'intraneità di UO al gruppo Li BE, nonostante l'assoluzione dai due reati satellite (uno dei quali contrassegnato da tale genericità della contestazione, che era stata impossibile perfino l'individuazione delle pp.oo.). 3) Del pari infondata la doglianza sul trattamento sanzionatorio. Invero la mancata concessione delle generiche è stata correttamente motivata con la presenza di gravi precedenti penali e con la sottrazione alla cattura, mentre la giustificazione dell'aumento di pena di due anni per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale (pena base anni quattro, più anni due) è implicita nella considerazione dell'esistenza dei gravi precedenti, già alla base del diniego di attenuanti generiche.
IT EN risponde dei reati di cui ai capi A, C99 (duplice omicidio, premeditato e aggravato dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, di IA AN e NC, commesso in Sannicandro loc.
Monte d'Elio, il 13-10-1999), C100 (omicidio di IN HE, commesso il 30-3-2001 in Sannicandro), D112 (detenzione e porto di fucili in occasione del duplice omicidio IA), 1164 (favoreggiamento personale), D118 (armi) e D119 (armi) - gli ultimi tre dichiarati prescritti in appello, quelli relativi alle armi limitatamente alla detenzione -, D134 (detenzione e porto di fucile modificato), ed è stato condannato all'ergastolo con isolamento diurno.
Il ricorso dell'avv. SantAN è articolato nei seguenti motivi, a ciascuno dei quali, per comodità espositiva e maggior facilità di lettura, si faranno seguire i motivi della decisione. Capi C99 e D112 (duplice omicidio FAMA in data 13-10-1999 e armi utiliziate) 1) Il primo motivo è articolato in varie censure. Violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 3 con riferimento alla testimonianza di D'AB HE, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alle testimonianze di tartaglione pasquale e dei due testi di nazionalità ceca. La motivazione della sentenza è ritenuta illogica ed incoerente sul punto del movente, ravvisato nell'interesse di VA e dei suoi sodali ad acquisire il controllo della località Monte d'Elio, per proseguire l'esercizio dell'attività di contrabbando, senza tener conto, da un lato, che l'imputato già disponeva della masseria dei IA, condotta in affitto, dall'altro che non risulta nessuna prova (sequestri, indagini della finanza ecc.) del contrabbando, di cui VA non è stato imputato ne' nel presente, ne' in altri procedimenti. Secondo il ricorrente, neppure le altre intercettazioni, citate ma non trascritte in sentenza, dimostrerebbero l'intento dell'imputato di usare la masseria come deposito di armi e come rifugio dei sodali ricercati (al riguardo la sentenza cita le intercettazioni nn. 1295, 392 e 1498, il cui testo integrale non sarebbe però in tal senso). Il ricorrente deduce poi travisamento del fatto circa la presenza di VA, il giorno degli omicidi, in loc. Monte d'Elio, posto che nessuno dei testi oculari (tartaglione e i due stranieri) ha riferito tale presenza a bordo della Jeep Suzuki che, giunta alla masseria, ne era stata allontanata dai IA padre e figlio, senza dar segno di aver riconosciuto tra loro il VA, circostanza che supererebbe anche la possibile mancata conoscenza dell'imputato da parte di tartaglione. Doglianze non esaminate dalla corte barese che, diversamente dal giudice di primo grado - il quale aveva ritenuto che VA fosse sceso dal mezzo e si fosse nascosto - , lo ha collocato a bordo della jeep ignorando l'illogicità della ricostruzione (e cioè il mancato riconoscimento da parte di AN IA).
Motivi della decisione:
Il primo motivo del ricorso è infondato. Premesso che l'illogicità della motivazione deve risultare ictu oculi dal testo del provvedimento impugnato, in quanto dal sindacato attribuito a questa corte esula la verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, essendo esso limitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, e quindi alla verifica se la sentenza sia logica rispetto a se stessa, la sentenza si sottrae alla dedotta censura sul punto del movente del duplice omicidio IA, ravvisato nell'interesse di VA e dei suoi sodali ad acquisire il controllo della località Monte d'Elio, base logistica dell'attività di contrabbando. Controllo che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, non era sufficientemente assicurato, come osservato dalla corte barese, dal fatto che egli già conducesse in affitto la masseria dei IA. Infatti, come pure risulta dalla sentenza, non solo il contratto riguardava una parte limitata dei possedimenti dei IA, ma, a seguito della perquisizione eseguita, peraltro con esito negativo, l'8-7-1999 dai Carabinieri, era intervenuto un litigio tra VA e AN IA - una delle due vittime-, in quanto questi, per cautelarsi, aveva manifestato l'intenzione di chiudere uno degli accessi alla località. Il che, come dimostra la contrarietà del prevenuto a tale scelta, alla base della discussione, non sarebbe stato privo di ricadute sulle attività da lui svolte in quella zona. Del resto la portata accusatoria del litigio, sotto il profilo del movente, era tale che, come evidenziato in sentenza, l'imputato aveva raccomandato a Di IZ AN (ex bovaro alle sue dipendenze sul fondo dei IA) di non parlarne nel caso fosse stato interrogato, direttiva alla quale Di IZ si era scrupolosamente attenuto. La conclusione, poi, che la zona, per la sua collocazione strategica assicurata dall'accesso anche dal mare, fosse stata eletta dall'imputato a centro delle sue attività di contrabbando, non è esclusa dalla mancanza di sequestri, ne' dall'assenza di imputazioni a carico di VA per reati di contrabbando, dal momento che, come pure risulta puntualmente argomentato in sentenza, il riconoscimento dell'esercizio di tale attività proviene dallo stesso imputato nelle conversazioni intercettate (nella n. 527 del 31-10-1999, parlando verosimilmente con un finanziere corrotto, egli, facendo riferimento a sigarette, a gommoni e ad amici, evoca chiaramente un traffico di tabacchi lavorati esteri da lui gestito). Senza contare, ad ulteriore riscontro, che in precedenza erano stati trovati nascosti in un anfratto della zona alcuni motori di natanti, la cui proprietà VA aveva attribuito a suoi amici. Nè la sentenza ha mancato di citare, a conforto dell'importanza strategica del sito, impiegato anche come deposito di armi e rifugio di sodali ricercati, e quindi a conferma della rilevanza della sua disponibilità per l'imputato -con ovvie ricadute sul movente del duplice omicidio-, le intercettazioni a riprova di ambedue gli usi della masseria (le nn. 1295, 392 e 1498). Come ricordato dalla corte territoriale, nella prima l'imputato, parlando con EN DO dell'arma del delitto, afferma di avere un'arma nascosta nella masseria, rassicurandolo, quando l'altro si preoccupa che sia quella del delitto, che si tratta invece di un'altra. Nella seconda VA, in occasione degli arresti nell'ambito del processo AR, si duole di non aver colto l'occasione di sottrarre uno dei sodali all'arresto dandogli ospitalità nel suo "quartiere". Nella n. 1419 del 12-11-1999, egli evoca la precedente latitanza di "compà UC (OM EO, autista di MA Li BE) e richiama i motivi della recente cattura di questi nell'ambito del procedimento AR.
Non ha maggior fondamento la doglianza di travisamento del fatto circa la presenza di VA, il giorno degli omicidi, in loc. Monte d'Elio. Tale censura fa perno sul rilievo che i testi oculari (tartaglione e due lavoratori stranieri) non hanno riferito che l'imputato si trovasse bordo della Jeep Suzuki che si era avvicinata alla masseria e ne era stata allontanata dai IA padre e figlio, senza dar segno di aver riconosciuto tra gli occupanti il VA. Sul punto si registra una divergenza tra la ricostruzione della corte barese - secondo la quale VA, quale affittuario e comunque criminale di spessore, non temeva di essere visto -, e quella della sentenza di primo grado, in cui si era ritenuto che egli fosse sceso dal mezzo prima che esso si avvicinasse alla masseria, allo scopo di non farsi notare. Orbene, premesso che non vi è prova che i testi oculari conoscessero l'imputato, il mancato riconoscimento da parte loro dello stesso tra gli occupanti l'autovettura, costituisce, anche a condividere la tesi della corte barese, un dato neutro. Mentre, a ben vedere, non si può escludere che AN IA lo avesse riconosciuto e per questo avesse commentato con il padre, che era rimasto più distante, "sono i soliti di AN (essendo VA di quel paese). Il fatto di aver allontanato l'autovettura, non solo non confligge con la considerazione che VA era l'affittuario di parte della proprietà dei IA (qualità che comunque non lo abilitava a cacciare in quei luoghi, per di più con altri), ma appare anche in linea con il deterioramento dei rapporti tra proprietari ed affittuario a causa del litigio sopra ricordato, sintomatico della perdita di fiducia di AN IA nei confronti di quest'ultimo. Donde l'insussistenza del vizio di illogicità della motivazione, che, come sopra ricordato, per rilevare in questa sede, deve essere manifesta. Senza contare che, come si osserverà trattando il successivo motivo, la presenza del prevenuto a bordo della jeep risulta comunque da quanto riferito dal D'AB, qualche giorno dopo, ai parenti delle vittime. E senza contare, inoltre, che VA era a tal punto consapevole di essere stato visto da tartaglione a bordo dell'autovettura -anche se probabilmente ignorava se questi lo avesse o meno riconosciuto, essendo di Apricena, paese diverso dal suo-, che, come evidenziato in sentenza, mentre era in compagnia di De AT GI, e nella concitazione conseguente alle prime indagini sul duplice omicidio, si era preoccupato di controllare se, tra gli operai addetti alla raccolta delle olive, ci fosse quello che "ha una Fiat UN turbo diesel", da identificarsi in tartaglione - che con quel tipo di autovettura si era allontanato dalla masseria, il giorno del duplice omicidio, dopo il passaggio della Suzuki -, affermando, con preoccupazione, "Quello ha visto in faccia, quel cornuto" (ambientale n. 981 del 6-11-1999). Segno evidente della sua presenza in loco, che costituiva un grave elemento a suo carico, e della consapevolezza di essere stato notato. 2) Erronea applicazione dell'art. 195 c.p.p., comma 3 per avere la corte territoriale privilegiato le testimonianze de relato di IA AR e IA EN rispetto a quella della fonte primaria D'AB HE - il quale in dibattimento non aveva riferito nè la presenza di VA sulla jeep il giorno del fatto, ne' la presenza della sua autovettura parcheggiata sotto il ponte allo svincolo di S. Nicola -, erroneamente ritenendo riscontrate le prime, per di più non concordanti tra loro, da elementi privi di attitudine dimostrativa (presenza di una jeep, colore bianco dell'autovettura di VA).
Motivi della decisione:
Del pari privo di fondamento è il secondo motivo con il quale il ricorrente si duole, in sostanza, della maggior attendibilità riconosciuta in sentenza ai testi de relato AR e IA EN, parenti delle vittime, rispetto alla loro fonte rappresentata da D'AB HE. La corte di Bari, dopo aver correttamente ricordato che l'art. 195 c.p.p. non stabilisce alcuna gerarchia tra le dichiarazioni del teste di riferimento e quelle dei testi de relato, in ossequio al criterio del libero convincimento del giudice, cui peraltro incombe l'onere di motivare la scelta della versione privilegiata, ha congruamente ed esaustivamente indicato le ragioni per le quali D'AB non era credibile allorché aveva negato di aver riferito ai IA la presenza del VA sul luogo, sia il giorno precedente al fatto, in compagnia di altra persona, sia il giorno del duplice omicidio, con altre tre persone, a bordo della Suzuki diretta alla masseria, nonché la presenza, lo stesso giorno, della sua autovettura parcheggiata sotto il ponte dello svincolo di S. Nicola. In sentenza è stata infatti lucidamente argomentata la reticenza del teste con il rilievo che questi, nel confermare in dibattimento la descrizione complessiva dell'incontro avuto con i IA qualche giorno dopo gli omicidi, ammettendone in particolare il carattere riservato (i tre, come confermato dal D'AB, si erano infatti allontanati dalla strada per parlare) -riservatezza inspiegabile se il contenuto delle sue rivelazioni ai parenti delle vittime fosse stato quello, del tutto neutro, riferito in dibattimento-, aveva avuto cura di cancellare dalla scena riferita ai predetti, tutti e soltanto i particolari che si riferivano alla presenza del VA e della sua autovettura, avvalorando, per il resto, ogni altro elemento riferito dai IA. Con conseguente coerenza e logicità di motivazione, la corte territoriale ha quindi attribuito prevalente attendibilità alle deposizioni dei IA, valorizzandone la convergenza ed evidenziandone i riscontri rappresentati dalla duplice circostanza che una jeep Suzuki era stata effettivamente notata in località Monte d'Elio il giorno del fatto, e che l'autovettura del VA è di colore bianco, colore attribuito dal D'AB all'autovettura ferma allo svincolo di S. Nicola, pur negando in dibattimento di conoscerne l'appartenenza al prevenuto. Incidentalmente occorre pure evidenziare che, non essendo ammessa in questa sede l'acquisizione di atti e documenti nuovi, nessuna considerazione spetta alla querela, qui pervenuta, presentata dal D'AB contro i IA per le dichiarazioni attribuitegli. Iniziativa che, così come la reticenza delle dichiarazioni dibattimentali del D'AB, appare attribuibile ad intervento del VA, dimostratosi assai attivo, come sottolineato in sentenza sulla scorta degli esiti delle intercettazioni, nel tentare di condizionare anche altri possibili testi a carico, quali, come già sopra ricordato, Di IZ e tartaglione.
3) Motivazione illogica e contraddittoria sul significato attribuito ai tabulati telefonici dell'utenza in uso a VA, dai quali, pur risultando numerose chiamate brevi nell'orario del duplice omicidio, non risulta tuttavia l'aggancio delle celle di Monte Elio. Senza contare che, se l'imputato avesse fatto parte del commando, come ritenuto nella sentenza impugnata, non avrebbe avuto bisogno di effettuare alcun coordinamento telefonico.
Motivi della decisione:
Infondato è pure il terzo motivo, non avendo la corte territoriale tratto elementi per l'affermazione di responsabilità dai tabulati telefonici. Poiché non era stata effettuata la ricerca delle celle agganciate, detti tabulati sono stati correttamente ritenuti di significato neutro, non consentendo di ritenere, ma neppure di escludere, la presenza dell'imputato in località Monte d'Elio, presenza infatti dedotta da altri elementi.
4) Vizio di motivazione sul punto dell'alibi, in ordine al quale, da un lato, la corte di Bari ha fatto affidamento sul rilievo meramente visivo e soggettivo dei Carabinieri circa l'assenza di visibili opere di manutenzione ad una vasca di abbeveraggio del bestiame in località Mamma Lucia - opere che VA avrebbe effettuato nell'orario del duplice omicidio-, dall'altro è incorsa in travisamento della prova circa l'orario dell'incontro dell'imputato con le sorelle CE, che è stato spostato in avanti rispetto a quello dalle stesse indicato, per poi affermare illogicamente, che poiché la moglie del prevenuto, AN AN, separata in casa, aveva manifestato al nuovo corteggiatore il sospetto che il marito fosse l'autore del duplice omicidio, ciò induceva a dubitare che alle 19,30 avesse effettivamente notato in casa gli abiti da lavoro del marito, come aveva dichiarato. Si tratterebbe comunque di alibi che, essendo non sicuramente falso, non sarebbe valutabile come elemento a carico del prevenuto. Sulla telefonata n. 4 del 16.10.2002 -della quale la corte barese ha corretto l'anno nel 1999 (pag. 381 della sentenza), ravvisandovi un ulteriore elemento a carico del prevenuto, rappresentato dal fatto che, secondo la moglie, questi aveva avuto la faccia di presentarsi al funerale-, il ricorrente contesta sia la correzione dell'anno (posto che la stessa corte, trattando l'omicidio IN HE, a pag. 435 della sentenza, l'ha nuovamente utilizzata collocandola nel 2002, epoca maggiormente attendibile), sia comunque che la persona evocata si identifichi nel prevenuto.
Motivi della decisione:
Il vizio di motivazione sul punto della ritenuta falsità dell'alibi di VA, non sussiste, pur essendo il motivo in parte fondato, come più avanti sarà evidenziato. In primo luogo è logica e coerente la motivazione circa l'assoluta inverosimiglianza della tesi secondo cui, al momento del duplice omicidio, VA si sarebbe trovato in località Mamma Lucia per effettuare lavori di manutenzione ad una vasca di abbeveraggio per il bestiame, tesi non solo poco realistica in quanto la mattina di quello stesso giorno il prevenuto si era già recato nella stessa località in compagnia di IN DR per accudire le bestie (e sarebbe stato quindi logico effettuare eventuali lavori alla vasca in quella circostanza), rientrando a Sannicandro verso le ore 14, ma neppure riscontrata da alcun elemento, ed anzi contraddetta, come puntualmente rilevato in sentenza, dall'esito del sopralluogo effettuato dai militari brig. Contaldi, m.llo Amendolagine e brig. confitto, che non aveva evidenziato tracce di recente manutenzione della vasca. Il che è già sufficiente ad avvalorare la conclusione della falsità dell'alibi, piuttosto che del mero fallimento della prospettazione di esso. Ma, come esattamente rilevato dalla corte barese, anche le dichiarazioni delle sorelle CE sull'orario del loro incontro con VA non reggono al sospetto di compiacenza, considerato che in particolare SE CE, dopo aver collocato l'incontro verso le 18,30, si era poi contraddetta affermando che si erano subito recati ad un chiosco per acquistare cibo e bibite, acquisto avvenuto intorno alle 20. Considerato quanto sopra, non appare necessario soffermarsi sull'elemento rappresentato dalle dichiarazioni della moglie separata dell'imputato, in quanto collegate in sentenza ad una telefonata di questa con il suo corteggiatore, risalente più probabilmente ad epoca successiva, invece che al 1999, come ritenuto nelle decisione impugnata. Senza che, tuttavia, il venir meno di tale elemento determini significative ricadute sulla motivazione relativa alla falsità dell'alibi, di cui costituiva aspetto aggiuntivo e marginale. Capo C 100 omicidio di IN HE ("CU") in data 30-3-2001. 1) Violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2 e delle norme sul riordinamento dei giudizi d'assise (L. n. 287 del 1951, artt. 7, 8 e 26), con conseguente nullità assoluta, per l'intervenuto mutamento, nel corso del giudizio d'appello, della composizione del collegio giudicante (sostituzione di uno dei giudici togati) e prosecuzione del giudizio con i giudici popolari nominati per la precedente sessione, la cui prorogano non era consentita. Motivi della decisione:
Il motivo è infondato. È vero che il giudizio d'appello venne nuovamente iniziato il 13-5-2010, a seguito del mutamento di uno dei componenti togati della corte d'assise d'appello di Bari, restando per il resto immutata la composizione dell'organo (quindi con i giudici popolari nominati per la sessione gennaio/marzo 2010). Costituisce tuttavia principio affermato da questa corte (Cass. 25096/2004, relativa alla sostituzione del giudice astenuto o ricusato, ma applicabile, per identità di ratio, a qualunque ipotesi di mutamento della persona del singolo giudice) che, qualora durante la celebrazione del processo, venga accolta la richiesta di astensione o ricusazione di uno dei componenti del collegio, l'organo chiamato a decidere resta immutato, pur in presenza della sostituzione della persona fisica del singolo giudice con altro magistrato dello stesso ufficio, designato nel rispetto delle norme di ordinamento giudiziario. Principio applicabile, sempre alla stregua dello stesso indirizzo, anche ai collegi delle corti d'assise, sicché, in caso di sostituzione di un giudice, rimane ferma la composizione originaria del collegio, anche se nel frattempo sia scaduta la sessione, atteso che - ai sensi dell'art. 7 L. 10 aprile 1951, n. 287, modificato dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 33 - i dibattimenti devono essere conclusi dallo stesso collegio costituito nel corso della sessione in cui sono iniziati. 2) Violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza, in quanto VA è stato ritenuto concorrente materiale anziché morale -come contestato- nel duplice omicidio. Motivi della decisione:
Il secondo motivo è del pari infondato. A parte il rilievo che la formulazione del capo C100 non qualifica con certezza il tipo di partecipazione all'omicidio di IN HE ascritto all'imputato - non risultando quindi comunque violato il principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza (anche alla stregua della giurisprudenza di questa corte secondo cui l'immutazione del fatto va verificata in concreto, analizzando se l'imputazione contenga o meno anche la condotta attribuita all'imputato: Cass. 21918/2006)-, occorre tuttavia pure rilevare che il concorso attribuito nella sentenza impugnata a VA (di controllo sul posto della regolare esecuzione del mandato affidato ai killers)- è senza dubbio di tipo morale, quindi conforme alla contestazione, secondo l'interpretazione datane dal ricorrente.
3) Il terzo motivo, inerente a violazione dell'art. 238 c.p.p. e a vizio di motivazione in ordine all'acquisizione della perizia di trascrizione disposta in altro procedimento, relativo all'omicidio di IN ON (in particolare riguardante la progress. n. 544 RIT 18/02 del 26-3-2003 tra RR e VA), è articolato in più censure. A) Sotto il primo profilo il ricorrente rileva come la difesa dell'imputato non avesse partecipato all'altro procedimento, e come al presente non siano stati acquisiti i verbali di audizione del perito ma soltanto la relazione peritale AN (mezzo di prova assunto inaudita altera parte), al punto che la corte di Foggia aveva dovuto dare atto di aver ascoltato direttamente la registrazione. Ne conseguirebbe, quindi, l'inutilizzabilità dell'intercettazione. A1) Il ricorrente si duole poi dell'interpretazione, manifestamente illogica, data al contenuto dell'intercettazione stessa (VA dice "a quel CU HE, a quello, l'hanno atterruto da sotto, l'ho visto io". Risponde RR "È vero?". VA: "eppure per questo dico...Stavano vicino pure i cristiani"), che, secondo la sentenza impugnata, costituirebbe la confessione da parte dell'imputato del proprio modus operandi nel dare esecuzione al mandato omicidiario attribuitogli, consistente nella verifica dell'operato dei sicari. Interpretazione che, attribuendo al prevenuto il ruolo di spettatore/controllore di azioni altrui, sarebbe, in base al ricorso, in contrasto con l'impianto accusatorio che gli attribuisce invece quello di braccio armato al servizio dei clan operanti nel AR. Per di più la risposta interrogativa di RR, non potendo essere interpretata come inconsapevolezza circa gli autori del crimine, che per contro si inseriva proprio nel piano di sterminio del RR, accrediterebbe di maggior attendibilità l'interpretazione della frase da parte di altro perito, BO, nominato nel presente procedimento, nel senso di "gli hanno tolto tutte le cose da sotto", significativa di un qualcosa che VA aveva visto ad omicidio già consumato, ad esclusione, quindi, della sua partecipazione.
Motivi della decisione:
Le doglianze sono prive di fondamento. La corte di Bari è giunta alla conclusione, da un lato, che l'acquisizione della perizia AN, di trascrizione delle intercettazioni, disposta in altro procedimento (relativo all'omicidio di IN ON), era consentita dall'art. 238 c.p.p., dall'altro che le intercettazioni sull'automezzo Nissan Terrano di RR EO, trascritte nel procedimento a carico di CE RO ed altri, sono utilizzabili in quanto disposte nell'ambito del presente processo, di cui quello a carico di CE costituisce una costola. Quest'ultimo argomento appare risolutivo per escludere che tali intercettazioni fossero inerenti a procedimento diverso (infatti la diversità del procedimento, che di regola impedisce l'utilizzazione dei relativi risultati, assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova, rilievo di carattere sostanziale e non può, quindi, ricollegarsi a un dato di ordine meramente formale, come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ne' può essere intesa come equivalente a quella di "diverso reato":
Cass. n. 6242/1998). Quanto alla questione dell'acquisizione della perizia di trascrizione disposta nel procedimento in cui le intercettazioni erano state effettuate, risulta assorbente il rilievo che la corte d'assise di Foggia, come evidenziato nella sentenza di secondo grado, aveva proceduto al diretto ascolto, in camera di consiglio, della conversazione tra RR e VA, interpretando la frase pronunciata da quest'ultimo ("a quel HE CU, a quello, l'hanno atterruto da sotto, l'ho visto io": n. 544 del 26-3- 2003) come la rievocazione all'interlocutore -ripercorrendo le modalità di quell'omicidio al quale aveva presenziato in diretta (sintomatica in tal senso la frase "l'ho visto io")- del proprio modus operandi nel ruolo di verifica sul posto dell'operato dei sicari, autoaccusandosi quindi di quel fatto di sangue. Il che, da un lato, non contrasta con l'impianto accusatorio che attribuisce all'imputato, di regola, ma non in modo necessariamente esclusivo, quello di killer di mafia, dall'altro non consente dubbi circa il significato della frase (che invano il ricorrente prospetta invece alternativamente nel senso "gli hanno tolto tutte le cose da sotto", come da perizia di trascrizione BO), avendo i giudici di primo grado formato il proprio convincimento mediante l'accesso diretto alla registrazione, e cioè al mezzo di ricerca della prova. B) Nell'ambito del terzo motivo, il vizio di motivazione viene dedotto anche con riferimento al movente dell'omicidio, non individuato fra i tre possibili (droga; relazione della vittima con la moglie di VA, AN AN;
furto risalente), e all'alibi, ritenuto falso solo perché tardivo e proveniente da familiari.
Motivi della decisione:
A dimostrazione dell'inesattezza del rilievo di cui alla censura sub B) del terzo motivo, va osservato che la corte territoriale, con motivazione logica e aderente alle risultanze processuali, ha ritenuto l'esistenza di un doppio movente, personale e mafioso, traendo la prova del primo (relazione tra HE IN e la moglie di VA) dalle dichiarazioni - completamente trascurate nel ricorso -, sulla cui attendibilità vi è in sentenza ampia motivazione, sia di BB AR, madre della vittima - che aveva appreso dal figlio stesso i suoi contrasti con l'imputato- che di Di RE SA IA (che aveva appreso dal convivente EO RR della tresca tra la vittima e la AN), la prova del secondo (faida tra le famiglie RR e IN) da plurime intercettazioni, ignorate nel ricorso, in particolare quella da cui risulta che MA Li BE aveva convocato AN IN per sapere se era l'autore dell'attentato alla vita di VA, fatto - ritenuto correlato alla precedente uccisione di HE IN - per il quale IN AN ha riportato condanna con sentenza irrevocabile. Neppure la doglianza inerente alla ritenuta falsità dell'alibi è fondata, essendo la conclusione in tal senso della corte territoriale sorretta da ampi e pertinenti richiami alla tardività della prospettazione di esso, intervenuta ad anni di distanza dal fatto, e alla sua provenienza da persone legate al prevenuto, i genitori e la moglie, l'inattendibilità della quale ultima è stata ragionevolmente correlata al suo diniego perfino dell'esistenza della propria relazione con la 1 vittima, per contro pacificamente accertata.
Reato associativo.
Il ricorrente deduce mancata motivazione sull'attribuzione del carattere mafioso ad un sodalizio neonato, posto che l'acquisizione della fama criminale richiede tutta una serie di precedenti atti di violenza e sopraffazione, mentre, d'altro canto, il fenomeno non può essere ritenuto in continuità con la preesistente associazione, non mafiosa, denominata AR, perché con sentenza passata in giudicato ne è stata ritenuta l'insussistenza.
Sotto ulteriore profilo, si deduce vizio motivazionale sul punto della partecipazione di VA all'asserita associazione, alla stregua di numerosi elementi che vengono indicati, quali: assenza di suoi dimostrati contatti, anche attraverso captazioni, con i capi, e di ordini da questi provenienti, in particolare per il duplice omicidio IA, quando i Li BE erano detenuti per il processo AR;
mancata prova del suo ruolo di raccordo tra il clan Li BE e il clan RR, non essendo emersi suoi contatti con il primo;
mancata partecipazione, erroneamente ritenuta neutra nella sentenza impugnata, al summit dei c.d. Orti Frenti, tenuto dopo l'omicidio di AN HE;
mancata dimostrazione che egli avesse attinto da una cassa comune.
L'asserita disponibilità di armi, poi, discenderebbe soltanto da captazioni di contenuto difficilmente decifrabile, mentre, sul punto del capo D134, si deduce travisamento della prova in quanto l'intercettazione tra VA e RR EO n. 251 del 18-2-2003 (in cui VA dice "quel fucile tiene le scarpe tue") non contiene elementi per attribuire all'imputato la disponibilità dell'arma.
Si censura anche la valenza accusatoria attribuita all'intercettazione n. 1419 del 12-11-1999, alla base del capo 1164 (favoreggiamento personale, peraltro dichiarato prescritto), in assenza di identificazione del soggetto di cui si parla e di ulteriori captazioni, nonché della individuazione dei sodali cui l'imputato avrebbe fornito ospitalità nella masseria di Monte d'Elio.
Motivi della decisione:
Sono in primo luogo infondate le doglianze relative all'esistenza dell'associazione di stampo mafioso e alla partecipazione ad essa del prevenuto. Sotto entrambi i profili la corte d'assise d'appello ha congruamente motivato la sussistenza di una affectio societatis profondamente radicata già al momento degli arresti per il procedimento AR, la sua persistenza durante la custodia cautelare di alcuni associati, il suo rinnovato vigore, senza soluzioni di continuità, al momento della liberazione dei predetti, evidenziando il ruolo di spicco ricoperto nel sodalizio da VA, operativo, grazie anche alla disponibilità della base logistica di Monte d'Elio, negli svariati settori del contrabbando, dell'ospitalità ai latitanti, della custodia di armi, della gestione dei contatti tra le famiglie Li BE e RR. A fronte di che non è decisiva l'assenza degli elementi, qualificati come caratterizzanti la partecipazione al reato associativo, enumerati nel ricorso.
In sentenza si trovano infatti puntualmente richiamate intercettazioni che, già all'indomani. degli arresti nel procedimento AR, danno conto di stretti legami dei loquenti con gli "arrestati, delle iniziative progettate in favore di costoro, della specifica conoscenza della loro dislocazione nei diversi istituti penitenziari, e dei motivi degli arresti, oltre a quelle, relative a CO e EO Li BE -che saranno ricordate nella trattazione dei rispettivi ricorsi-, che confermano l'esistenza e l'operatività dell'associazione già a quell'epoca. Nella n. 392 VA parla con EN DO degli arrestati, qualificandoli "i nostri", e in particolare di ST - pseudonimo di MA Li BE -, delle possibilità di ottenerne la liberazione e delle loro esigenze di assistenza legale, dolendosi di non aver colto l'occasione di sottrarne uno all'arresto portandolo nel suo "quartiere", e individuando nella corrispondenza delle impronte digitali la ragione per la quale QU CI è trattenuto per l'omicidio fischetti. Ciò dimostra, come correttamente argomentato dalla corte territoriale, l'esistenza di un'associazione e l'intraneità dei loquenti al sodalizio, indicando disponibilità ad ospitare i sodali intenzionati a sottrarsi alla cattura, e conoscenza di atti coperti dal segreto istruttorio. E che la carcerazione di alcuni sodali non avesse determinato soluzioni di continuità, è stato correttamente ritenuto confermato sia dalla programmazione dell'omicidio NG (ritenuto di mafia dalla corte barese) durante la detenzione di MA e Li BE EO (conversazione tra CO Li BE, AN e
AT, n. 116: segno della vita ed operatività dell'associazione nonostante gli arresti), sia dal chiaro tenore della conversazione n. 133 (intervenuta poco dopo la pronuncia assolutoria nel processo AR) tra CO Li BE e AN HE, nella quale i due, nella soddisfazione determinata dalla liberazione dei sodali, si gloriano di essere "diventati centocinquanta" e di aver riacquistato il potenziale di una volta.
A conferma del ruolo di primo piano del VA, la corte barese ha citato la conversazione n. 527 (già sopra ricordata), in cui questi, solo due giorni dopo gli arresti nel processo AR, parla con tale peppe (presumibilmente un finanziere corrotto) di temi (sigarette, natanti, amici) con ragione ritenuti dimostrativi dell'esistenza di un'attività di contrabbando, stabilmente organizzata e da lui gestita, per la quale godeva di appoggi illegali nell'ambito delle forze dell'ordine.
A riprova della funzione, svolta dell'imputato, di raccordo tra le famiglie RR e Li BE, in sentenza è stata sottolineata (elemento pure già ricordato) la convocazione, da parte di MA Li BE, di AN IN per acquisire da lui informazioni proprio sull'attentato a VA, e sul triplice delitto della superstrada, come per saggiare la fedeltà del prevenuto, imparentato per matrimonio con i IN (fatti che confermano i rapporti dell'imputato anche con la famiglia Li BE, ad onta della mancata prova, valorizzata dal ricorrente, di contatti diretti tra loro, che resta quindi recessiva). Quanto sopra dimostra, come correttamente ritenuto dalla corte, la ricorrenza di un'associazione di tipo mafioso, caratterizzata dagli elementi di cui all'art. 416 bis c.p., comma 3. Conclusione avvalorata, sempre secondo i giudici di secondo grado, dalle intercettazioni n. 258 e n. 271, già esaminate trattando il ricorso UO, con ragione ritenute inerenti ad un settore gestito dal gruppo, quello delle estorsioni, proprio della criminalità organizzata, nelle quali si prospettava l'esigenza di richiamare all'ordine gli associati affinché rendessero conto e mettessero in comune i proventi delle attività svolte in quel settore (decisiva in tal senso la n. 271: bisogna "far cacciare i soldi a PE Ù AN,.... ma stiamo a società o stiamo tanto per stare?", in cui è plasticamente richiamato il vincolo tra i consociati).
Nè le conclusioni raggiunte nella sentenza di secondo grado sono infirmate dalla riconosciuta insussistenza, con sentenza 11-7-2001 della corte d'assise d'appello di Bari, divenuta irrevocabile, delle due associazioni per delinquere - Li BE e ER PR - oggetto del processo denominato AR, che coinvolgeva parte degli attuali imputati. Invero la preclusione di un nuovo giudizio determinata dal principio del ne bis in idem, invocato dal ricorrente, impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato. Ipotesi che non si verifica nella specie, in cui il dies a quo della contestazione del reato sub A) è stabilito all'ottobre 1999, epoca successiva alla contestazione di cui al procedimento definito con sentenza assolutoria, riferendosi quindi ad un reato diverso. Nè il divieto del bis in idem riguarda la rinnovata valutazione di circostanze accertate in diverso procedimento, per contro consentita dall'art.238 bis c.p.p., una volta stabilito che le stesse possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. In applicazione di tali criteri, frutto di consolidata elaborazione giurisprudenziale di questa corte (Cass. n. 45153/2008 ed altre, sulla scia delle Sez. u. 2110/1995), la sussistenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo A) è stata del resto già ritenuta con la sentenza, irrevocabile, pronunciata nel giudizio svoltosi con rito abbreviato nei confronti dei coimputati. Del tutto generica, oltre che in fatto, è poi la doglianza relativa all'asserita difficile decifrabilità delle intercettazioni da cui risulta la disponibilità di armi da parte di VA, aspetto oggetto di puntuale disamina nella sentenza impugnata sia per quanto attiene alle armi usate per il duplice omicidio IA, sia per quanto riguarda l'ulteriore fucile di cui l'imputato parla con EN, assicurandogli trattarsi di diversa arma che, se trovata dalle forze dell'ordine, sarebbe attribuita alle vittime, mentre già in precedenza, come da captazioni richiamate dalla corte territoriale, i due avevano parlato di un'arma che EN avrebbe dovuto procurare al prevenuto. In ordine al capo D134, non sussiste il dedotto travisamento della prova in quanto l'intercettazione n. 251 del 18-2-2003, è significativa, come ragionevolmente motivato dalla corte barese, sia di detenzione comune a VA e a RR EO del fucile indicato in tale capo, sia di porto dell'arma da parte del primo.
Del pari in fatto la censura circa la valenza accusatoria attribuita all'intercettazione n. 1419 del 12-11-1999, alla base del capo 1164 (favoreggiamento personale, peraltro dichiarato prescritto, ma rilevante per la dimostrazione dell'uso della località Monte d'Elio quale rifugio di sodali latitanti). Invero la corte ha, da un lato, congruamente indicato le ragioni per le quali il "compà UC ivi evocato doveva identificarsi in OM EO, autista di MA Li BE (e cioè i richiami alla precedente latitanza e ai motivi della recente cattura nell'ambito del procedimento AR), dall'altro richiamato ulteriori captazioni (n. 392 del 29-10-1999) a sostegno dell'ospitalità agli associati assicurata da VA, che si doleva di non aver potuto salvare dall'arresto uno dei sodali.
Ulteriori doglianze oggetto del ricorso, investono il trattamento sanzionatorio sotto plurimi profili: a) la riduzione di soli due mesi dell'isolamento diurno a fronte della declaratoria di estinzione per prescrizione di quattro su cinque reati concorrenti;
b) la mancata valutazione d'ufficio della insussistenza di circostanze aggravanti, in contrasto con l'interpretazione ispirata al favor rei dell'art.597 c.p.p., comma 5; c) il vizio di motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche, anche sotto il profilo della ritenuta pretestuosità dello stato di claustrofobia invocato dal prevenuto. Motivi della decisione:
Manifestamente infondate sono le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio. Quella relativa alla riduzione di due mesi dell'isolamento diurno, ritenuta sproporzionata per difetto a fronte della declaratoria di estinzione per prescrizione di gran parte dei reati concorrenti, non tiene conto del fatto che per tre capi d'imputazione, che comprendono la detenzione ed il porto di arma comune da sparo, residua quest'ultimo reato, essendo stata dichiarata prescritta soltanto la detenzione, come risulta a pag. 484 della sentenza, residuando quindi, oltre all'associazione, il porto d'arma di cui capi D112, D118 e D119, nonché il reato di cui al capo D134. Il dispositivo della sentenza di secondo grado contiene quindi un errore materiale, peraltro privo di ricadute sulla decisione, laddove, dopo aver dichiarato la prescrizione della detenzione illegale di arma comune da sparo sub D112, D118 e D119 e del favoreggiamento personale di cui al capo 1164, nel rideterminare la pena per i reati concorrenti, cita tra questi il capo 1164, dichiarato prescritto, in luogo del porto d'arma di cui al capo D112. La censura relativa alla mancata valutazione d'ufficio della sussistenza delle circostanze aggravanti, è ripetitiva di richiesta avanzata in sede di discussione nel giudizio di secondo grado, a cui la corte barese ha dato esauriente risposta rilevando come l'art. 597 c.p.p., comma 5 attribuisca poteri officiosi al giudice di appello limitatamente all'applicazione della sospensione condizionale della pena, della non menzione della condanna, di una o più circostanze attenuanti, e all'effettuazione, all'occorrenza, del giudizio di comparazione, valendo per il resto il principio dell'effetto devolutivo.
Del pari esente da vizi è la motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego di attenuanti generiche, che richiama, con ampie argomentazioni, il numero e gravità dei fatti, il comportamento processuale dilatorio ancorato ad uno stato di claustrofobia clinicamente non risultato dagli accertamenti disposti, la presenza di precedenti, la sottoposizione a misura di prevenzione. LI RG AR risponde dei capi A) e B) - associazione rispettivamente ex art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 -, e dei capi 45 (tentata estorsione ai danni dell'imprenditore NG QU, in epoca prossima al 31-7- 2001) e 57 (detenzione e porto di tredici fucili,; dieci pistole ed un mitra, in data anteriore e prossima al 23.7.2001). La corte di Bari ha confermato in toto la decisione di primo grado. Il ricorso principale è dell'avv. F. Metta, i motivi nuovi dell'avv. G. Bongiorno. A ciascuno dei motivi del ricorso principale, e a quello corrispondente dei nuovi, si faranno seguire, per comodità espositiva e maggior facilità di lettura, i motivi della decisione. 1) motivo del ricorso principale e 6) dei motivi aggiunti: vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni eseguite a bordo dell'autovettura di Li BE CO, coimputato e fratello di MA, per omessa comunicazione al CT di parte della prosecuzione delle operazioni. Sul punto, già oggetto dei motivi di appello, la sentenza impugnata ha motivato esclusivamente per relationem, richiamando acriticamente l'ordinanza della corte di Foggia in data 7-11-2008 e la sentenza di primo grado, ma senza rispondere alle doglianze prospettate con l'appello, ritenendo la motivazione del primo giudice corretta ed immune da vizi logici, in tal modo però violando il principio del doppio grado di giurisdizione.
Motivi della decisione:
Entrambi i motivi sono aspecifici, a fronte del richiamo, in sentenza, alla motivazione ricca ed esaustiva della decisione di primo grado, e dell'ulteriore rilievo, da un lato, che la trascrizione non è una perizia vera e propria, ma semplice attività materiale ricognitiva, dall'altro che la violazione dell'art. 229 c.p.p., comma 2 non costituisce comunque causa di inutilizzabilità,
nè di nullità.
2) Vizio di motivazione in ordine all'utilizzo di impianti, diversi da quelli installati presso la procura della repubblica, per l'esecuzione delle intercettazioni ambientali cd. "Orti Frenti" (dall'omonima azienda agricola dove si era svolto il summit), non essendo state esplicitate dalla corte di Bari le ragioni per le quali aveva ritenuto motivata la deroga, a fronte di due decreti del PM emessi nello stesso giorno (il 13-11-2003), nel primo dei quali si disponevano le intercettazioni mediante gli impianti in dotazione alla procura, nel secondo con impianti in dotazione alla PG e, in assenza di questi, con impianti noleggiati.
Motivi della decisione:
La doglianza è priva di fondamento. La corte territoriale ha infatti puntualmente precisato, a giustificare l'apparente antinomia valorizzata dal ricorrente, che, dopo il primo decreto del PM, il responsabile del Centro intercettazioni telecomunicazioni presso la procura, aveva inviato una nota con cui segnalava l'indisponibilità di postazioni. Ciò aveva determinato l'emissione del secondo decreto motivato dall'assenza di spazio fisico per collocare le apparecchiature. Provvedimento esente, dunque, dalle dedotte censure, in presenza della valutazione e motivazione, da parte del PM, dell'insufficienza ed inidoneità degli impianti in dotazione. 3) A) Mancanza o illogicità della motivazione sul punto della utilizzabilità delle predette intercettazioni nonostante la manipolazione dei relativi nastri, già eccepita in primo grado e con i motivi di appello. Il ricorrente in sostanza mette in dubbio l'integrità delle registrazioni sottoposte a trascrizione a causa dell'esistenza di due copie dei supporti, una delle quali, su cassette marca TDK, priva della conversazione n. 696, l'altra, su cassette marca Sony, completa di tale conversazione, queste ultime rinvenute, ad esito di perquisizione, nell'ufficio dei m.lli Russo e Rauseo. La corte di Bari non ha tenuto conto ne' del fatto che il perito trascrittore dr. Manduzio non era stato in grado di rispondere al quesito circa l'originalità della cassette, ne' della circostanza che l'etichetta (cassette DAT marca TDK) apposta sui plichi non perfettamente sigillati - trovati ad esito della perquisizione -, non era corrispondente al contenuto (cassette DAT marca Sony), ne' della frequente presenza di impulsi provenienti dalla linea telefonica, rilevati dal perito Manduzio, non fornendo alcuna risposta alle relative doglianze prospettate con i motivi di appello.
Motivi della decisione:
La doglianza è infondata. Contrariamente all'assunto del ricorrente, gli snodi della filiera motivazionale sul punto delle intercettazioni cd Orti Frenti, si caratterizzano per coerenza e logicità. Premesso che i supporti trasmessi in procura (cassette TDK) erano risultati una copia selettiva delle registrazioni, essendo privi della conversazione n. 696, mentre la copia integrale (cassette Sony, contenute nello stesso tipo di plico, recante solo il timbro e non anche la firma del comandante del nucleo), contenente anche quella registrazione, era stata rinvenuta nell'ufficio dei marescialli Russo e Rauseo (che avevano voluto in tal modo cautelare i loro amici e confidenti RO, contrari ai Li BE - OM), la corte barese ha ineccepibilmente argomentato che il tenente Badolati, esperto in intercettazioni, aveva riferito che il sistema RT 6000, nella specie utilizzato, consente di formare copie selettive, prive di alcune conversazioni, ma non di manipolare le singole conversazioni. Il che, una volta scoperta l'esistenza della conversazione che i due marescialli avevano tentato di far sparire per motivi illeciti, e ricomposta quindi la completezza dell'intercettazione, fa giustizia di qualunque dubbio circa la genuinità delle registrazioni.
3) B) Vizio di motivazione sul punto delle videoriprese presso l'azienda agricola zootecnica Orti Frenti, avendo la corte ritenuto che i fotogrammi acquisiti erano stati estratti dalle videocassette, nonostante il supporto, in sede di verifica, fosse risultato non contenere immagini.
Motivi della decisione:
Il motivo non è autosufficiente, ed è comunque superato dal rilievo della corte di Bari secondo cui all'udienza del 18-7-2006, al momento della produzione dei fotogrammi, le parti espressamente non si erano opposte all'acquisizione. Va pure incidentalmente osservato che non è ravvisarle un interesse di Li BE alla proposizione della questione, essendo incontestata la sua presenza al summit, per quanto la sua partecipazione all'incontro sia stata, da lui giustificata con l'invito ricevuto a bere un caffè.
4) del ricorso principale e 1) dei motivi aggiunti.
Motivazione apparente e manifestamente 1 illogica sul punto del riconoscimento all'imputato del ruolo di capo mafia, basato sui seguenti elementi, che ne trascurano però altri di segno opposto: a) la partecipazione al summit del 2-12-2003 presso l'azienda Orti Frenti, durante il quale aveva preso la parola per "mettere a posto" il tradimento subito dal suo gruppo tramite l'uccisione del sodale AN, che non tiene conto che il summit era stato organizzato dai RO, in accordo con i carabinieri, per tendere una trappola ai Li BE -il che avrebbe dovuto indurre ad interpretare con molta cautela le relative intercettazioni-; b) la mancata partecipazione al funerale del AN, interpretata nel senso che la partecipazione al summit non fosse attribuibile ai rapporti personali con la vittima;
c) il riconoscimento del suo ruolo di capo da parte del fratello CO, che aveva gestito gli affari del clan durante la sua carcerazione;
d) la motivazione della sentenza del Gup nel processo AR, valorizzata nella decisione impugnata per sostenere la continuità storica del gruppo Li BE (che si sarebbe dato un nuovo assetto con connotazione mafiosa), benché tale sentenza fosse stata ribaltata in secondo grado con l'assoluzione degli imputati, che aveva escluso gli elementi tipici dell'associazione ex art. 416 c.p.; d) la conferma che del ruolo di capo del Li BE discenderebbe dalla trattazione, nella stessa sentenza impugnata, dell'omicidio di NG EO, trattazione nella quale per contro manca ogni specifico riferimento all'imputato e in particolare al suo ruolo di capo, senza contare -come evidenziato nei motivi aggiunti- che da quell'omicidio il prevenuto è stato assolto con la sentenza di primo grado.
Motivi della decisione:
Il dedotto vizio motivazionale, che deve essere evidente e risultare ictu oculi dal testo del provvedimento impugnato, non sussiste. Con ragione è stato infatti ritenuto che le finalità personali che i RO, con la complicità dei marescialli loro amici, si proponevano di conseguire attraverso la trappola tesa ai Li BE - invitati ad un summit che sarebbe stato intercettato -, non intaccassero la veridicità delle ammissioni fatte in quella sede (OM quanto all'omicidio di AN e Li BE CO quanto alle estorsioni), ne' tanto meno il ruolo di capo palesato da MA Li BE nel "voler mettere a posto le cose" dopo l'uccisione di AN, ruolo riconosciutogli anche dal fratello CO, che aveva rappresentato il gruppo durante la carcerazione di MA.
Nè è prospettabile violazione del giudicato, essendo consentita, come già osservato trattando la posizione VA, la rivalutazione dei dati probatori assunti in un diverso procedimento definito con pronuncia assolutoria (nella specie il processo AR), poiché il divieto del bis in idem non riguarda la rinnovata valutazione di tali elementi, una volta stabilito che gli stessi possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Nulla vieta, quindi, di tener conto della significativa biografia dell'imputato tracciata nel processo AR, che la corte barese non ha mancato di valorizzare ricordandone la condanna per reati in I materia di armi, e le molte circostanze (l'attentato subito appena ventenne, l'uso di autovetture blindate, la detenzione di armi anche in strutture ospedaliere, la frequentazioni dei sodali) atte a comprovarne la posizione di spicco nel sodalizio. Posizione del resto confermata dal particolare, ignorato nel ricorso, ma valorizzato in più punti della sentenza impugnata, della convocazione di IN AN, fratello di HE, da poco assassinato, effettuata da MA nella primavera del 2001, quando si trovava agli arresti domiciliari, con lo scopo sia di acquisire informazioni sull'attentato da questi posto in essere
contro
VA, sia per saggiare la fedeltà di quest'ultimo, sospettato di aver "parlato" del triplice omicidio IT, De IT e IP CE. A contrastare il ruolo di capo mafia, non rileva, poi, l'assoluzione dall'omicidio NG, del quale, coerentemente con il suo ruolo apicale, risulta tuttavia essere stato informato, come risulta dall'intercettazione, valorizzata dalla sentenza di primo grado, n. 982 tra Li BE CO e il AN, in cui questi invita il primo ad informare ST - MA Li BE - delle pretese di QU (si tratta di QU CI il quale aveva appoggiato le richieste di contropartita di RE, identificato in MI NZ, ritenuto il conducente della moto sulla quale viaggiava il commando di fuoco).
5) del ricorso principale e 2) dei motivi aggiunti: vizio di motivazione in ordine alla ricorrenza del reato associativo finalizzato al commercio di stupefacenti, in assenza degli elementi che, secondo gli indirizzi di questa corte, danno luogo al concorso tra i due tipi di associazione, e all'individuazione come capo/promotore/organizzatore del sodalizio. In sostanza, secondo il ricorrente, l'esistenza dell'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 sarebbe stata desunta, con non consentito automatismo, da quella dell'associazione mafiosa, senza indicare gli elementi caratterizzanti della prima rispetto alla seconda. della decisione:
La doglianza che investe l'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è infondata alla luce dell'iter argomentativo della corte d'assise d'appello, scandito dalle dichiarazioni di NE De UC circa la gestione in forma organizzata del traffico di stupefacenti da parte dal gruppo Li BE, e dalla conferma a queste proveniente dalle intercettazioni a bordo dell'autovettura di CO Li BE, e in particolare da quella (n. 311 del 19-7-2001, già ricordata trattando la posizione IP) in cui questi e AN, presente Li BE EO - che li invita alla riservatezza-, delineano e riassumono l'attività del gruppo nel campo degli stupefacenti (citando prezzi, guadagni, divisioni, sostanze da taglio utilizzate). Nè la corte territoriale ha mancato di ricordare l'intervenuta irrevocabilità della sentenza nei confronti di RR EO, che ha riconosciuto l'esistenza di un'articolazione associativa anche di quel gruppo - federato ai Li BE -, nel settore degli stupefacenti. Il ruolo di capo attribuito ad MA Li BE, è stato poi logicamente correlato in sentenza all'analogo ruolo ricoperto da questi nell'associazione mafiosa, e al richiamo alla sua persona, sottoposta a rigorosi controlli da parte delle forze dell'ordine (una telecamera messa davanti alla sua abitazione), presente nella conversazione intercettata di cui sopra. Il che, tenuto anche conto che risulta che egli aveva avuto cura di far bonificare la sua Fiat UN dalle microspie, ne avvalora la prudenza propria della posizione apicale, spiegando la rarità delle occasioni in cui era stato possibile intercettarlo, pur essendo virtualmente presente in molte conversazioni tra terzi. 6) del ricorso principale e 3) dei motivi aggiunti. Inutilizzabilità delle dichiarazioni di De UC NE, che avrebbe dovuto essere sentita non come teste, ma come imputata di reato probatoriamente collegato, in quanto, nonostante la diversità delle persone e dell'epoca delle due associazioni (quella ascritta alla De UC e quella ascritta a Li BE), tuttavia è "praticamente impossibile che non vi sia una qualsiasi influenza probatoria tra i due procedimenti" essendo la De UC spacciatrice, oltre che consumatrice di droga, e legata a soggetti (OM, LL, REntino) gravitanti intorno ai Li BE e comunque negli ambienti malavitosi del AR. L'omologo motivo aggiunto evidenzia che la De UC era accusata di fatti sovrapponibili a quelli in esame essendo avvenuti nel medesimo luogo e arco temporale, e tenuto conto dei rapporti personali intrecciati dalla donna con alcuni fornitori. Il rapporto di influenza di un prova su un'altra prova è basato nella specie sui seguenti indicatori: detenzione di 140 grammi di cocaina da parte della De UC, contesto spazio temporale, frequentazione da parte della predetta di altri soggetti coinvolti.
Motivi della decisione:
Il motivo del ricorso principale è aspecifico, non precisando, ma limitandosi ad ipotizzare, un possibile collegamento probatorio tra i due procedimenti - genericamente basato sul fatto che la De UC fosse spacciatrice, oltre che consumatrice di droga, e legata a soggetti (OM, LL, REntino) gravitanti intorno ai Li BE e comunque negli ambienti malavitosi del AR -, dando atto, nondimeno, della diversità dei componenti delle due associazioni (quella ascritta alla De UC e quella ascritta a Li BE) e dell'epoca di operatività delle stesse. L'analogo motivo aggiunto si pone poi in contraddizione perfino con il ricorso principale affermando genericamente che la De UC era accusata di fatti sovrapponibili a quelli in esame essendo avvenuti nel medesimo luogo e arco temporale, e tenuto conto dei rapporti personali intrecciati dalla donna con alcuni fornitori, peraltro non ravvisati in soci dell'imputato.
Si osserva per contro che il capo B d'imputazione indica un'estensione geografica assai più ampia rispetto alla zona di operatività della De UC, limitata a S. OV Rotondo, non risultando comunque superati gli argomenti contrari alla connessione probatoria, indicati dalla corte barese e già ricordati trattando la posizione PE.
7) del ricorso principale e 4) dei motivi nuovi: vizio di motivazione in ordine alla tentata estorsione di cui al capo 45, non avendo la corte risposto alla doglianza relativa all'individuazione della voce dell'imputato, nelle conversazioni intercettate, effettuata sulla base del riconoscimento effettuato dall'agente Vergura, in servizio a Manfredonia per soli sei mesi, che aveva scambiato con Li BE soltanto qualche saluto. Con l'omologo motivo aggiunto si deduce vizio di motivazione, da un lato censurandosi i metodi di riconoscimento delle voci adottati dai militari che avevano proceduto al riascolto delle conversazioni (basati sull'atteggiamento abitualmente tranquillo o nervoso dei loquenti;
sul volume della voce o sull'uso dell'italiano; sull'impiego di soprannomi, quale ST per MA Li BE), dall'altro rilevandosi come, delle quattro conversazioni ritenute rilevanti, solo una, la 499, vede coinvolto l'imputato, senza che peraltro emergano elementi sintomatici di atteggiamento estorsivo.
Motivi della decisione:
Le doglianze sono infondate. Da un lato i criteri indicati dalla corte per l'identificazione dei loquenti, in quanto tipici e caratterizzanti del modo di parlare di ciascuno, risultano adeguati alle finalità perseguite, sottraendosi quindi la relativa motivazione alla censura dedotta, dall'altro la conversazione che vede coinvolto il prevenuto, va analizzata, non già isolatamente, come prospettato dal ricorrente, ma nel contesto complessivo delle quattro relative alla vicenda NG. Da esse, come puntualmente evidenziato dalla corte barese, risulta che il gruppo, notata l'esecuzione di lavori di scavo, era interessato ad individuare, tramite ON D'OL, l'imprenditore che li stava effettuando. Ed era proprio MA ad affermare che tale incarico doveva essere conferito a quest'ultimo (n. 499). Dalla n. 500 risulta che Li BE CO e EO avevano individuato l'imprenditore NG tramite D'OL che aveva fornito loro l'indirizzo dell'ufficio di questi. MA aveva quindi telefonato a tale 25 anni, colui che si sarebbe dovuto recare da NG. Nella n. 502 tra CO Li BE e AN HE, si parla dei dettagli e di spartizione dei proventi, sottolineandosi che ST - MA Li BE - è stato informato. Il fatto quindi che alla n. 717, quella decisiva con l'imprenditore, abbiano preso parte Li BE CO e EO, non esclude, come ritenuto in sentenza con motivazione coerente e logica, la partecipazione attiva dell'imputato all'intera vicenda, costituendo l'ultima conversazione l'anello finale, prevedibile e necessario, dell'attività precedente.
8) del ricorso principale e 5) dei motivi nuovi. Vizio di motivazione in ordine al capo 57 (detenzione di armi), la cui sussistenza è stata dedotta soltanto, in assenza di qualunque riscontro, da una "chiacchierata" intercettata (n. 378 del 23-7-2001) tra i fratelli EO e CO che si lamentavano perché MA non aveva voluto dar loro le armi.
Motivi della decisione:
Le censure sono infondate. È pacifico che il contenuto delle intercettazioni, se chiaro ed inequivoco, costituisce prova che non necessita di riscontri. E nella specie la c.d. chiacchierata tra Li BE CO e EO, è connotata da assoluta chiarezza e serietà rivelando come già in passato i due fossero stati fregati dal fratello MA. Senza contare che il possesso di armi da parte dell'imputato, appare in linea con la sua personalità e con gli elementi già sopra evidenziati.
9) Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle generiche, di esclusione dell'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, di riduzione degli aumenti per la continuazione e della pena inflitta.
Motivi della decisione:
La corte barese risulta aver dato implicita risposta alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, come pure a quella inerente all'aggravante dell'associazione armata, laddove, sotto il primo profilo, ha evidenziato, esaminando i singoli capi d'imputazione, la gravità delle condotte ascritte al prevenuto nella sua veste di capo mafia, mentre, sotto il secondo, la sua affermazione di responsabilità in ordine al capo 57, e di altri sodali in relazione ad altri reati in materia di armi, conferma che il gruppo Li BE disponeva di armi, giustificando il riconoscimento della relativa aggravante.
LI RG NC, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato riconosciuto responsabile delle due associazioni sub A e B, dell'omicidio di NG EO (capo 68) e reati connessi (detenzione e porto di pistola, furto di motociclo, rispettivamente sub 69 e 70), di una serie di reati in materia di stupefacenti (capi 24, 27, 30 e 35), di tentate estorsioni (capi 39, 44 e 45) e di numerosi reati in materia di armi (capi 51, 52, 54, 55, 56 e 58), con riduzione di due mesi dell'isolamento diurno.
Ricorrono gli avv. Di Terlizzi e Starace con vari motivi, all'esposizione di ciascuno dei quali si faranno seguire, per maggior facilità di lettura, i motivi della decisione.
1A) Vizio relativo alla mancata concessione della diminuente del giudizio abbreviato, condizionato alla trascrizione delle intercettazioni eseguite a bordo dell'autovettura Peugeot in uso all'imputato. Il rigetto da parte del Gip, confermato in primo e secondo grado, era stato motivato con la ritenuta mancanza dei requisiti della economicità e della necessità, per contro sussistenti, da un lato per la complessità dell'istruttoria dibattimentale, prevedibile e poi puntualmente verificatasi, dall'altro per i dubbi circa la genuinità delle intercettazioni (dubbi determinati dalla manipolazione di quelle c.d Orti Frenti) e per la difficoltà di interpretare il significato della conversazioni, in stretto dialetto, tali da aver dato luogo a interpretazioni diverse da parte del RONO e del ROS, e a due perizie dibattimentali.
Motivi della decisione:
La doglianza è infondata se solo si considera che, mentre la richiesta di abbreviato condizionato presuppone la subordinazione ad un'integrazione probatoria, la trascrizione delle intercettazioni non ha natura ne' di prova ne' di fonte di prova, integrando un'operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica, di cui la parte può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico secondo il disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 8 (Cass. 3281/2008). Senza contare, inoltre, che nel giudizio abbreviato è utilizzabile la riproduzione grafica ad opera della P.G. delegata all'ascolto (Cass. Sez. 4^, 28.9/10.12.2004, Mauro ed altri). La ritenuta non necessarietà ai fini della decisione della perizia trascrittiva, è pertanto conforme all'indirizzo giurisprudenziale di questa corte. 1B) Inutilizzabilità ex art. 268 c.p.p., comma 1, e art. 271 c.p.p., delle intercettazioni cd. Orti Frenti;
mancata assunzione di prova decisiva;
inosservanza dell'art. 268 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c).
Le cassette Sony rinvenute nell'ufficio dei marescialli Russo e Rauseo, risultati corrotti, non rappresentano la registrazione originale delle conversazioni - che si trova nella memoria dell'apparecchiatura RT 6000 -, ma soltanto un copia della registrazione medesima. Con la conseguenza che il dubbio circa la loro genuinità, determinato dall'esistenza dell'altra copia, priva della conversazione n. 696, poteva essere sciolto soltanto, pena l'inesistenza della prova (vizio più radicale dell'inutilizzabilità), mediante l'accesso alla registrazione contenuta nell'hard disk dell'apparecchiatura. In tal senso la richiesta di perizia finalizzata ad accertare se i supporti, il cui contenuto è stato fatto trascrivere in primo grado, recassero la registrazione originale o meno, costituiva prova decisiva, e quindi il diniego della corte barese di disporla integra il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d). Richiesta che comunque andava quanto meno interpretata come di accesso alla memoria del RT 6000. Motivi della decisione:
Il motivo è infondato. Premesso che la perizia non può integrare prova decisiva, per la considerazione, appena svolta, che essa non è una prova, da un lato, come già ricordato trattando la posizione Li BE MA, la corte barese ha ineccepibilmente argomentato che il tenente Badolati, esperto in intercettazioni, aveva riferito che il sistema RT 6000, nella specie utilizzato, consente di formare copie selettive, prive di alcune conversazioni, ma non di manipolare le singole conversazioni, dall'altro, e comunque, la difesa avrebbe potuto chiedere a suo tempo la copia dalla memoria dell'hard disk ex art. 268 c.p.p., comma 8, non già sollecitare in questa sede che la richiesta di perizia fosse interpretata in tal senso.
1C) Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali a bordo dell'autovettura Peugeot 309 in uso a Li BE CO, per inosservanza dell'art. 267 c.p.p., comma 1, in ordine all'indispensabilità a fini di prosecuzione delle indagini, motivata nel decreto autorizzativo con la considerazione che, in ordine al triplice omicidio De IT, IT e IP CE, inquadrabile nella faida tra le famiglie PR Li BE, l'intercettazione era indispensabile essendo il veicolo in uso al nipote del ritenuto capo del sodalizio contrapposto a quello di appartenenza delle vittime.
Motivi della decisione:
L'eccezione è manifestamente infondata. Come già rilevato trattando la posizione UO, il cui ricorso prospettava analoga doglianza, premesso che anche in questo caso la questione non risulta sollevata con i motivi di appello, onde non è stata trattata nella sentenza di secondo grado, è sufficiente osservare che, in materia di criminalità organizzata, il D.L. n. 152 del 1991, art. 13, ha introdotto una disciplina derogatrice all'art. 267 c.p.p., stabilendo che, a giustificare l'intercettazione, basta la necessità della stessa per lo svolgimento delle indagini, non esigendosi l'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle stesse, imposta dalla norma generale. Necessità non contestata dal ricorrente, che ha fatto erroneamente richiamo alla normativa generale, e comunque sufficientemente motivata nel decreto autorizzativo - inerente al triplice omicidio De IT, QU e IP CE, inquadrabile nella faida tra le famiglie PR Li BE - mediante richiamo all'uso del veicolo, da sottoporre ad intercettazione, da parte del nipote del ritenuto capo del sodalizio contrapposto a quello di appartenenza delle vittime. Omicidio NG.
2A) Rappresenta la sintesi della motivazione della sentenza impugnata.
2B) Inosservanza dell'art. 526 c.p.p., art. 192 c.p.p., comma 2, art.194 c.p.p., comma 3; mancanza e/o contraddittorietà della motivazione sul punto dell'individuazione degli autori materiali dell'uccisione, che indossavano caschi integrali, in MI NZ e IL AN NO.
L'individuazione è ritenuta affetta dai vizi denunciati, essendo avvenuta in primo luogo tramite il riferimento a fatti appartenenti alla scienza privata del giudice (la sentenza di primo grado di condanna di MI NZ per l'omicidio di NG, l'ordinanza cautelare emessa per lo stesso fatto nei confronti del IL, atti non acquisiti al fascicolo, dai quali la sentenza impugnata ha tratto la conseguenza che, quando in alcune conversazioni intercettate l'imputato fa riferimento ad azioni da compiere, intendeva riferirsi all'omicidio in esame).
In secondo luogo tramite l'utilizzo di voci correnti, emergenti dalla lettera a firma LS, presente all'omicidio (controfirmata da NG QU) e dalla registrazione del colloquio tra NG QU e MI GI, il cui contenuto è stato pure travisato. Premesso che dalla lettera, secondo l'interpretazione datane nella sentenza impugnata, risulterebbero il movente dell'omicidio, rappresentato dal controllo del traffico degli stupefacenti sul territorio da parte del gruppo Li BE, e l'identità degli esecutori materiali, MI NZ e IL AN (che avevano utilizzato una pistola fornita da AN), nel ricorso si deduce travisamento della prova in quanto il contenuto della lettera non è frutto di diretto riconoscimento dei killers da parte di LS, posto che costoro indossavano caschi integrali, ma frutto di voci correnti. Con la conseguenza che la ritrattazione dibattimentale del LS, il quale ha invocato e documentato, per giustificarla, la propria instabilità e tossicodipendenza, ha precluso definitivamente l'individuazione della fonte della notizia, mentre alla lettera non potrebbe attribuirsi neppure la natura di sospetto qualificato.
In terzo luogo l'individuazione dei killers è avvenuta tramite l'utilizzo del colloquio tra NG QU, padre della vittima, e MI GI, parente del presunto killer MI NZ, registrato dal primo, che, nella parte relativa al riconoscimento dei killers da parte del MI, non solo non è costante, ma non è accompagnato dalla spiegazione delle modalità attraverso le quali l'identificazione sarebbe avvenuta, visto l'uso dei caschi integrali. Il che induce a concludere che si trattasse di convinzioni personali dello scrivente, o di notizie provenienti da voci correnti, con conseguente violazione di legge (in particolare dell'art. 194 c.p.p., comma 3, che ne preclude l'utilizzo anche in caso di scritti) e travisamento della prova sul punto sia dell'identificazione degli autori materiali, sia del movente di droga, che del riferimento del fatto al gruppo Li BE, travisamento operato dalla corte anche in ordine al contenuto delle dichiarazioni dibattimentali di MI e di NG.
Motivi della decisione:
Il motivo è infondato sotto tutti i profili prospettati. Per quanto, in effetti, la corte barese abbia fatto richiamo ad atti non acquisiti al fascicolo - la sentenza di condanna di MI per l'omicidio NG e l'ordinanza cautelare per lo stesso fatto nei confronti di IL - allo scopo di accreditare, avvalorando la tesi che costoro fossero gli autori materiali dell'omicidio, la conclusione che le intercettazioni, quando contengono il riferimento al commando composto dai predetti, riguardino per l'appunto tale fatto di sangue, tuttavia l'esclusione di tale elemento si rivela, alla prova di resistenza, irrilevante. Infatti le intercettazioni, come si evidenzierà trattando il successivo motivo di ricorso, non necessitano di esso, anche alla luce delle considerazioni che seguono, relative agli altri profili del motivo in esame, per essere riferite all'omicidio NG.
La sentenza si sottrae, invece, alla censura di violazione di legge e di vizio di motivazione per l'asserita individuazione degli autori materiali del fatto sulla base di voci correnti. Premesso che in una lettera manoscritta consegnata ai Carabinieri pochi giorni dopo, RI LS, che al momento dell'omicidio era presente accanto alla vittima, aveva fornito precise indicazioni sia sulla genesi dell'omicidio (il controllo del traffico degli stupefacenti da parte del gruppo Li BE, confermato dall'accertata appartenenza al mondo dello spaccio dei NG padre e figlio, il primo dei quali già condannato per reati in materia), sia sugli esecutori materiali, indicati specificamente, nonostante i caschi indossati, come RE (MI) e GR (IL), ai quali aveva attribuito l'uso di una pistola fornita da mangiafave (AN), chiudendo la missiva con il richiamo a minacce ricevute (una voce al telefono gli aveva detto "sei finito"), la corte barese ha perspicuamente indicato le ragioni per le quali la successiva ritrattazione, ascritta da LS allo stato di confusione, dovuto a tossicodipendenza, in cui si trovava all'epoca di redazione della missiva, fosse invece da attribuire a reticenza dovuta alle minacce subite. In sentenza è stata infatti valorizzata non solo la lucida precisione con la quale in dibattimento il teste aveva descritto la scena dell'omicidio e il proprio comportamento (aveva scagliato una sedia contro uno dei killers dopo che questi era risalito sul motociclo, particolare avvalorato dal fatto che MI era rimasto effettivamente ferito e non aveva altrimenti giustificato il proprio ferimento), ma anche la precisa strategia della ritrattazione, effettuata dal teste prima ancora che gli fossero rivolte domande, accompagnandola con l'esibizione di precostitutita documentazione del Sert. Nè, ad ulteriore sostegno della conclusione che le ragioni del voltafaccia del teste andassero rintracciate nel timore di ritorsioni, la corte di Bari ha mancato di sottolineare, da un lato, che LS si era spinto a negare perfino la consegna della lettera agli inquirenti e, quando il presidente della corte d'assise di Foggia gli aveva chiesto il rilascio di un saggio grafico, era giunto ad alterare la propria firma, dall'altro che anche NG QU il quale inizialmente, sull'onda del dolore, aveva iniziato a collaborare, controfirmando la lettera del LS, per far scoprire gli autori dell'uccisione del figlio, in dibattimento era rientrato nei ranghi dell'omertà, per paura di ritorsioni contro gli altri figli.
Del pari infondate le analoghe censure mosse sul punto dell'utilizzo del colloquio tra NG QU, padre della vittima, e MI GI, parente del presunto killer MI NZ, registrato dal primo all'insaputa del secondo. Nonostante le ritrattazioni anche in questo caso puntualmente intervenute in dibattimento, la corte barese ha ineccepibilmente argomentato che la trascrizione della registrazione (registrazione che il eloquente ignorava) indica con chiarezza e precisione che MI, anch'egli teste oculare, aveva, nonostante la presenza dei caschi, riconosciuto i killers, citando il significativo dettaglio che "E stava davanti" (le intercettazioni, come si vedrà nella trattazione del successivo motivo, confermano che il giovanissimo NZ MI era stato scelto come conducente del mezzo, perché abile nella guida di moto). MI nel prosieguo del colloquio aveva quindi accusato di tradimento i cugini del padre della vittima ("Che quelli sono traditori i tuoi cugini"), il che è in linea con la circostanza che il killer MI NZ è parente di NG QU.
Anche in questo caso la conclusione della reticenza del teste, è stata correlata in sentenza, con motivazione caratterizzata da coerenza e logicità, alle minacce ricevute, essendo risultato che MI era stato minacciato con un'arma alla tempia da due persone, che avevano tentato di sequestrarlo su un'autovettura. Egli era riuscito a fuggire, ma ne era rimasto a tal punto terrorizzato - lo era ancora in dibattimento - da chiamare i Carabinieri: episodio ammesso solo dietro contestazione, ad ulteriore conferma della grave intimidazione subita, sfumandolo con l'affermazione di essere amico dei Li BE, subito smentita da MA Li BE, presente in aula.
2C) Vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento, in ordine alle intercettazioni sull'autovettura Peugeot 309 in uso all'imputato, per essere la motivazione assente su punti decisivi, contraddittoria su altri, frutto di travisamento sotto i profili dell'organizzazione dell'omicidio e del ruolo di esecutore materiale del MI. Si sottolinea che, per quanto in alcune captazioni vi siano riferimenti ad intenti bellicosi nei confronti della famiglia NG, tuttavia essi cessano a partire dal 1-3-2001, sì da rendere non riferibile all'omicidio in esame i successivi riferimenti ad una moto e all'esigenza di farla guidare da RE, dotato di maggiori capacità di guida.
Motivi della decisione:
Le doglianze relative alla valutazione delle intercettazioni sono prive di fondamento. Contrariamente all'assunto del ricorrente, che non ha potuto comunque disconoscere la manifestazione di intenti bellicosi verso i NG nelle conversazioni, intercorse in prossimità dell'omicidio, tra Li BE CO e EO, HE AN e AT BE, la motivazione della corte barese, correttamente contrastando il tentativo di frammentazione del quadro probatorio (le intercettazioni, la lettera LS, il colloquio MI - NG), ed effettuandone una valutazione complessiva e sinergica, fornisce pienamente conto - snodandosi attraverso ampi, testuali richiami alle ambientali a bordo dell'autovettura Peugeot in uso all'imputato, singolarmente e complessivamente valutate nel loro evolversi cronologico e nel loro chiaro tenore- della conclusione che AN e l'imputato stessero programmando, fin dal 10-7-2001 (mentre si attendeva la decisione di secondo grado del processo AR, e nonostante l'intensificazione dei controlli delle forze dell'ordine sul territorio di Manfredonia), l'omicidio di EO NG.
Assolutamente inequivoche in tal senso, sono le espressioni "stinnicchiare", distruggere, scannare, spremere, "deve morire ed altre simili, evocanti l'eliminazione fisica dell'avversario, impiegate dai due interlocutori, nonché il riferimento sarcastico all'apertura di un'agenzia di pompe funebri. Programmazione sorretta dal duplice movente, riconducibile al gruppo Li BE, di vendetta contro l'attentato posto a segno dal NG ai danni di AN e di BA, e di prevenzione di ulteriori azioni da parte dei NG finalizzate ad assicurarsi il controllo del territorio ai fini dello spaccio di stupefacenti (fra le altre, le intercettazioni 116, 133, 204, 263, 442, 608). Mentre la circostanza che manchi il preciso riferimento alla vittima nelle successive conversazioni, le quali hanno pacificamente ad oggetto l'organizzazione di un omicidio, da effettuarsi ad opera di killers a bordo di una moto, che dovrà essere condotta dal più abile RE (individuato nel giovanissimo NZ MI), anziché da Li BE EO (il quale da tempo, data la sua carcerazione, non guidava una moto), non legittima il dubbio che i loquenti potessero non riferirsi più al NG, ma ad altro soggetto da eliminare. Ciò per plurime ragioni risultanti dalla sentenza gravata.
In primo luogo perché, dopo la manifestazione di intenti inconfutabilmente bellicosi nei confronti del NG, di cui era prevista l'eliminazione fisica, l'obiettivo sarebbe improvvisamente mutato senza che dalle intercettazioni ne risultino da un lato le ragioni, dall'altro la nuova vittima predestinata. In secondo luogo perché NG rimase vittima dell'azione proprio di un commando a bordo di una moto.
Da ultimo - considerazione di non minore importanza - perché in una conversazione (la n. 983 - o 683 - del 31.8.2001) tra Li BE CO e il AN, l'affermazione del primo "Non è che dobbiamo uccidere di prima mattina", giustifica l'interpretazione della corte barese secondo cui vi era ancora una giornata di tempo per definire i dettagli dell'agguato: il che non manca di avvalorare ulteriormente che si trattasse dell'omicidio NG, commesso il 2.9.2001.
Con i motivi aggiunti a firma degli avv. Starace e Aricò, depositati il 17-9-2011, vengono in parte ripercorsi quelli del ricorso principale, con talune aggiunte.
Alcuni di essi sono inammissibili perché in fatto, riguardando la rivisitazione e la rilettura del materiale probatorio, a fronte della congrua motivazione della sentenza, già evidenziata, oppure inerenti a profili, quale quello dell'aggravante della crudeltà, oggetto di esame da parte della corte barese che l'ha esclusa.
1) Nullità della sentenza per mancata notifica all'avv. Ciodola, codifensore dell'imputato (con gli avv. HE Guerra e Giulio Treggiari), dell'avviso di fissazione dell'interrogatorio di garanzia, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio, questione che la corte di Bari non avrebbe esaminato.
Motivi della decisione:
Della questione, nonostante la natura processuale, non si è ritenuto di anticipare la trattazione per la sua manifesta infondatezza. Essa, contrariamente all'assunto del ricorrente, ha costituito oggetto di puntuale ed attenta disamina da parte del giudice di secondo grado che non solo ha rilevato la singolarità della contemporanea presenza di tre difensori di fiducia, due dei quali avevano costantemente esercitato attività difensiva, ma ha anche ineccepibilmente osservato che l'eventuale nullità verificatasi, essendo a regime intermedio, avrebbe dovuto essere fatta valere prima della decisione di primo grado, mentre, essendo stata sollevata solo nell'atto di appello, si era comunque sanata.
2) Inutilizzabilità delle intercettazioni a bordo della Peugeot in uso all'imputato per due diversi ordini di ragioni. Mancata motivazione del provvedimento del PM in data 14-6-2001, che autorizzava l'uso di impianti esterni alla procura, circa l'esistenza di "eccezionali ragioni di urgenza". Mancata conservazione dei verbali e delle registrazioni presso l'ufficio del PM, in violazione dell'art. 269 c.p.p.. Motivi della decisione:
La doglianza è aspecifica sotto il primo profilo, costituendo riproposizione di analoga questione già sottoposta al giudice d'appello, il quale aveva rilevato che di fatto erano stati utilizzati impianti installati in procura, alcuni in dotazione alla stessa, altri noleggiati, come risultava dal verbale delle operazioni in data 17-9-2001. Decisione sulla quale il ricorrente non ha eccepito alcunché. La seconda censura è infondata in quanto la mancata conservazione delle registrazioni ai sensi dell'art. 269 c.p.p., non da luogo, ex art. 271 c.p.p., ad ipotesi di inutilizzabilità.
I motivi nuovi che seguono, saranno invece oggetto di trattazione unitaria.
3) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 e di quella della crudeltà, e sul punto dell'identificazione dei parlanti nelle intercettazioni veicolari.
4) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione mafiosa di cui al capo A), per l'impossibilità di riconoscere forza intimidatrice ad un sodalizio appena nato, essendo stata ritenuta inesistente, con sentenza irrevocabile, l'associazione semplice denominata AR ed essendo di natura personale i moventi degli omicidi oggetto del procedimento, come pure le ritrattazioni operate in dibattimento da alcuni testimoni.
5) In ordine al capo B) si richiamano le considerazioni di cui al precedente motivo, evidenziandosi come l'esistenza dell'associazione sia stata desunta sostanzialmente dai quattro reati fine oggetto di condanna (a fronte dei molti altri per i quali è intervenuta assoluzione), incerti nel tipo e quantitativo delle sostanze e nella finalità di spaccio. Si contesta l'aggravante dell'associazione armata.
6) Erronea interpretazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ipotesi estorsive, per effetto di diversa interpretazione delle intercettazioni, della mancata portata accusatoria delle testimonianze in ordine al capo 44 (Centro gomme), e dell'assenza di qualunque costrizione dell'imprenditore in ordine al capo 45 (la guardiania imposta a NG). Stessi vizi in ordine ai reati in materia di armi, per i quali l'affermazione di responsabilità discenderebbe soltanto dall'interpretazione delle intercettazioni, in assenza di ulteriori elementi.
7) Trattamento sanzionatorio. Mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle generiche (quanto meno perché l'omicidio NG era stato necessitato dall'esigenza di prevenire le azioni di quella famiglia), da dichiararsi prevalenti, e alla mancata motivazione del diniego del vincolo della continuazione. Motivi della decisione:
I motivi nuovi dal terzo al settimo sono estranei al petitum del ricorso principale, quindi inammissibili.
Al riguardo si osserva comunque che l'aggravante della crudeltà, contestata in relazione all'omicidio NG, è già stata esclusa dalla corte d'assise d'appello, mentre la sussistenza di quella del metodo mafioso e della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa, è oggetto di perspicua motivazione, esente da vizi, nella sentenza impugnata, che evidenzia in particolare il duplice movente del fatto, la vendetta e il controllo del territorio per il traffico degli stupefacenti, entrambi rientranti negli obiettivi del sodalizio.
Del pari oggetto di puntuale disamina, da parte della corte barese, l'aspetto dell'identificazione dei parlanti nelle intercettazioni veicolari, ancorata in sentenza a plurimi elementi, quali, tra numerosi altri, il possesso dell'autovettura, i nomi di battesimo o i soprannomi usati, il riferimento a parenti degli interlocutori o al luogo di residenza, le ammissioni degli stessi imputati, i rapporti di frequentazione tra costoro, i dati offerti dai militari che avevano proceduto all'ascolto.
In ordine alla sussistenza delle due associazioni e dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, si rinvia alle considerazioni svolte trattando la posizione di MA Li BE. Il sesto motivo aggiunto è inammissibile anche perché in fatto, non riguardando la tenuta della motivazione, ma l'interpretazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, infine, sono anch'esse non oggetto del ricorso principale, osservandosi incidentalmente che il vincolo della continuazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stato riconosciuto (v. sentenza di primo grado). LI RG EO, condannato in primo grado per i capi A) e B), 27 (acquisto droga e cessione a IP), 45 (tentata estorsione NG), 55 (escluso porto e limitato il numero di armi), 57 (detenzione e porto di armi), è stato assolto in secondo grado dal capo 57, con rideterminazione della pena. Due i ricorsi proposti nel suo interesse.
Quello a firma dell'avv. Vianello Accorretti è articolato nei seguenti motivi, ai quali singolarmente si faranno seguire, per comodità di lettura, i motivi della decisione;
1) Inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, per mancata motivazione, nel decreto del PM 14-6-2001, delle ragioni dell'utilizzo di impianti in dotazioni alla PG, del noleggio di impianti di proprietà di ditte esterne, e in definitiva della mancata precisazione, nel provvedimento genetico, del luogo di effettuazione delle captazioni.
Motivi della decisione:
Le doglianze sono prive di fondamento. Mentre nessuna norma, come osservato in sentenza, prescrive un onere di motivazione per il ricorso ad impianti di registrazione noleggiati, la corte di Bari ha pure chiarito - aspetto già sopra oggetto di esame trattando la posizione di CO Li BE - che dai provvedimenti di proroga e dal verbale delle operazioni in data 17.8.2001 (rectius 17.9.2001) - verbale che all'esame diretto appare completo di data e firma -, le intercettazioni risultano effettuate presso la procura della repubblica, sia pure con impianti in parte di terzi. Il che assorbe e supera le questioni dedotte.
2) Vizio di motivazione in ordine al diniego di perizia fonica finalizzata all'identificazione dei partecipanti alle conversazioni intercettate. Pur avendo la corte di Bari indicato una serie di criteri utilizzati per tale identificazione, concludendo per la superfluità della chiesta perizia, il criterio nominativo usato per individuare la voce del prevenuto è insufficiente alla luce del fatto che altri soggetti coinvolti nella vicenda si chiamano EO. Inoltre l'unico militare, il m.llo Raffaele IR, che ha dichiarato di aver riconosciuto i soggetti parlanti, è poi incorso nell'errore di attribuire all'imputato una conversazione, la n. 126, svoltasi mentre questi, detenuto, stava partecipando ad una udienza del processo AR.
Motivi della decisione:
Il motivo è infondato. Come ricordato trattando le posizioni di Li BE MA e CO, la corte barese ha ampiamente indicato i plurimi criteri utilizzati per la sicura individuazione dei loquenti, a smentire la quale, come osservato in sentenza, non può valere l'unico e solo errore del m.llo IR, nella imponente mole delle intercettazioni, relativo alla conversazione n. 126. Del resto, a fugare ogni dubbio di errata attribuzione della voce, milita nello specifico il riferimento, valorizzato dal giudice di secondo grado, ad elementi individualizzanti (quale quello al cognome Li BE), atti alla certa identificazione del prevenuto. Ad esempio nella conversazione n. 163 del 12-7-2001, all'indomani della scarcerazione per il processo AR, EO si gloria del fatto che "loro" - usando significativamente il plurale, che include il fratello CO - sono conosciuti anche in Calabria e l'interlocutore (tale Tino) gli risponde che il loro padre ha ben seminato, mentre il fratello CO racconta che, quando era in carcere, un "pezzo grosso", avendo saputo che era un Li BE di Monte S. AN, figlio di QU, si era messo a sua disposizione. Nella conversazione n. 378 del 23-7-2001, Li BE CO, lamentandosi del comportamento del fratello MA che gli aveva fatto pagare a caro prezzo un pistola appartenuta al padre, afferma "EO, tu ad MA non lo conosci, perché, diciamo, sei stato in galera....", rendendo così certa l'identificazione dell'interlocutore nel fratello EO. Individuazioni la cui certezza non manca di riverberarsi anche sulle altre conversazioni attribuite all'imputato.
3) Violazione degli artt. 603, 64 e 195 c.p.p.; violazione del diritto di difesa;
illogicità della motivazione, per mancata acquisizione, mediante rinnovazione del dibattimento, del verbale di interrogatorio di De UC NE che avrebbe dimostrato la connessione probatoria tra il procedimento che la vedeva imputata del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e il presente, con conseguente necessità di audizione ex art. 210 c.p.p., e necessità di riscontri alle sue dichiarazioni, in assenza di che queste sarebbero inutilizzabili. Ulteriore censura investe la motivazione con cui la corte barese ha rigettato, ritenendo non trattarsi di prova sopravvenuta, la richiesta di esame delle fonti dirette evocate dalla De UC, CE RO e EO OM.
Motivi della decisione:
Si tratta di questioni già ritenute prive di fondamento per le considerazioni svolte trattando la posizione IP, alle quali si rinvia.
4) Violazione del principio del ne bis in idem e carenza e illogicità della motivazione laddove la sentenza impugnata ha fatto rivivere una specifica realtà fattuale già esclusa da sentenza passata in giudicato (e cioè l'esistenza delle due associazioni - Li BE e ER PR -, esclusa nel processo denominato AR, con sentenza 11-7-2001 della corte d'assise d'appello di Bari, divenuta irrevocabile), anche se ne ha sottolineato il diverso contesto temporale (fino all'Ottobre 1999 l'associazione già giudicata, successiva a tale epoca e permanente, quella oggetto del presente procedimento).
Motivi della decisione:
Anche la questione del bis in idem, comune ad altri ricorsi, è già stata esaminata trattando le posizioni VA e Li BE MA, e ritenuta infondata considerando, secondo quanto correttamente argomentato dai giudici di merito, che la preclusione di un nuovo giudizio determinata dal principio del ne bis in idem, impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato. Ipotesi che non si verifica nella specie, in cui il dies a quo della contestazione del reato sub A) è stabilito all'ottobre 1999, epoca successiva alla contestazione di cui al procedimento AR, riferendosi quindi ad un reato diverso. Inoltre, uniformandosi all'ulteriore indirizzo di questa corte secondo cui il divieto del bis in idem non riguarda la rinnovata valutazione di circostanze accertate in diverso procedimento - per contro consentita dall'art. 238 bis c.p.p., una volta stabilito che le stesse possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati-, la corte barese ha concluso per l'esistenza dell'associazione mafiosa sia alla stregua degli elementi raccolti nel presente procedimento (rappresentati soprattutto da numerose e significative intercettazioni, sopra ricordate), che della rivalutazione di quelli del processo AR, dai quali risultano: l'esistenza del vincolo societario già al momento degli arresti in tale ultimo procedimento;
il permanere dello stesso senza soluzioni di continuità, durante la carcerazione di alcuni sodali, soprattutto ad opera di VA, CO Li BE e HE AN;
il rinnovato vigore di esso al momento delle scarcerazioni, nell'estate del 2001, con ininterrotta prosecuzione dell'attività nei settori chiave degli stupefacenti e delle estorsioni.
5) Violazione di legge in relazione all'art. 416 bis c.p., e carenza assoluta di motivazione sull'asserita partecipazione dell'imputato al sodalizio, dedotta dalla continuità del gruppo rispetto a quello precedente, peraltro dichiarato insussistente con sentenza passata in giudicato, e dalla partecipazione ai reati fine, quest'ultima basata su poche captazioni che, anche se ritenute attribuibili al prevenuto, si limitano all'arco temporale di due mesi, in contrasto con il concetto di permanenza caratterizzante la fattispecie associativa, e in assenza di prova della sussistenza degli elementi costitutivi della stessa, e della consapevolezza del Li BE di apportarvi il proprio contributo (la sentenza impugnata trascura la mancata partecipazione dell'imputato al summit degli Orti Frenti, la sua indisponibilità a partecipare all'omicidio NG e il ruolo marginale rispetto a quello dei fratelli, già riconosciuto nella decisione di primo grado, ma senza le dovute conseguenze sul trattamento sanzionatorio).
Motivi della decisione:
Il motivo è infondato. Il profilo della sussistenza e continuità dell'associazione mafiosa è superfluamente ripetitivo dell'analoga questione posta con il precedente motivo, cui la corte d'assise d'appello ha fornito, come già rilevato, adeguata risposta. Ciò posto, è inesatto l'assunto che la partecipazione dell'imputato all'associazione sia stata dedotta soltanto dalla continuità del gruppo rispetto al precedente e dalla commissione di alcuni reati fine. Pur essendo stato puntualmente evidenziato che le risultanze erano indicative del fatto che durante la detenzione Li BE MA e EO non avessero reciso i legami associativi e, appena liberati, avessero ripreso l'attività delinquenziale, e che gli ulteriori reati ascritti erano in linea con gli scopi principali del sodalizio e con i settori chiave di operatività dello stesso, in sentenza si trova anche dettagliatamente ricomposta, attraverso la cronologia delle intercettazioni (tra le altre la n. 163, già ricordata, sulla potenza del gruppo riconosciuta anche in Calabria, nonché la n. 311 sull'articolazione dell'associazione nel settore degli stupefacenti), la storia della partecipazione di Li BE EO all'associazione - apparentemente limitata nel tempo, ma solo perché detenuto per diverso tempo nell'ambito del processo AR -, ricostruendone in particolare la presenza ad alcune conversazioni con il fratello CO e con il AN, propedeutiche all'omicidio NG, rientrante, come già in precedenza rilevato, tra gli obiettivi dell'associazione. Per quanto il prevenuto sia stato assolto da tale fatto, la corte barese non ha mancato di valorizzare la portata di tali intercettazioni (nn. 442, 500, 958) sotto il profilo della sua partecipazione al sodalizio, risultando da esse che EO, da poco liberato a seguito della sentenza di secondo grado del processo AR, era nondimeno non solo edotto della punizione che si stava programmando ai danni del giovane NG, ma aveva anche offerto la propria disponibilità alla guida della moto del commando, poi riservata ad MI NZ perché ritenuto pilota più abile, non senza che l'interpretazione di questo fatto come un tirarsi indietro dell'imputato, ne avesse suscito le ire (n. 985).
6) Violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt.73 e 74, e carenza assoluta di motivazione avendo la corte ancorato l'affermazione di responsabilità ad un'unica intercettazione, la n. 311, che, ammessa pure la presenza tra i parlanti del prevenuto, non viene decodificata, ne' è spiegato il significato dei singoli passaggi, e il cui valore probatorio è comunque del tutto esiguo (altri due parlano di un affare e l'imputato li sollecita a non parlare di tali argomenti). Inoltre non è motivata l'esistenza di un secondo sodalizio accanto al primo, ma le due associazioni sono sovrapposte e ritenute esistenti anche prima del 1999, pur in assenza di qualsivoglia agire criminoso caratterizzante. Erroneamente poi la corte cita a riscontro dell'intercettazione di cui sopra le dichiarazioni della De UC, le cui cognizioni de relato sono prive di riferimenti all'imputato, non conosciuto dalla donna. Il riconoscimento dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 1, prescinde, infine, dall'individuazioni di ruoli e di gerarchie nell'ambito della ritenuta associazione. Motivi della decisione:
Anche sull'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, e sui connessi reati fine, la sentenza impugnata è esente dai vizi dedotti. Contrariamente all'assunto del ricorrente, la corte ha dettagliatamente spiegato, in modo logico e coerente, il significato dei singoli passaggi della conversazione n. 311 tra l'imputato, il fratello CO e il AN, più volte già richiamata, che, per quanto unica, riveste primaria rilevanza probatoria, costituendo la ricostruzione particolareggiata dell'attività dell'associazione relativa al traffico di stupefacenti, mediante l'indicazione dei partners (ON OM), degli spacciatori per conto del gruppo (il "IO, che - si identifica nel IP), della divisione per otto dei proventi, del prezzo imposto al grammo di 110mila lire, con facoltà di vendita ad un prezzo maggiore trattenendo la differenza. Significativo l'atteggiamento dell'imputato che, come risulta dalla sentenza, dopo aver commentato "sono problemi nostri", in tal modo suggellando la propria intraneità all'attività, invita prima il fratello e poi il AN, quando il colloquio entra in dettagli troppo specifici, a non parlare di quei fatti, mostrando comprensibile prudenza a fronte degli scottanti argomenti trattati, non certo disinteresse, e meno ancora dissociazione, per gli affari programmati dagli altri due. Conversazione seguita da altre, la n. 313 e la n. 343, nelle quali EO non interviene, ma che confermano la continuità dell'attività relativa agli stupefacenti. Pure motivata è dunque, su tale base e sulla base delle dichiarazioni testimoniali di NE De UC, riferite al gruppo Li BE, pur se non in modo specifico all'imputato, la sussistenza della seconda associazione, articolazione di quella di stampo mafioso, diversa essendo tra l'altro la consistenza numerica di esse. A sottolineare il calibro delinquenziale di Li BE EO e quindi il suo ruolo nell'ambito dei due sodalizi, in sentenza si trova poi ricostruita la sua biografia, contrassegnata, tra l'altro, dall'omicidio di tale NA collegato alla famiglia avversaria dei PR, dalla pregressa detenzione di armi e munizioni, dall'arresto per concorso in detenzione di una pistola con il padre e il fratello MA, non diversamente dai quali era solito servirsi, per ovvi motivi di sicurezza, di autovetture blindate. Va da ultimo osservato che neppure la doglianza relativa al riconoscimento dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 1, ha fondamento, essendo stata la presenza di essa collegata alla partecipazione dell'imputato, con ruolo palesemente paritario rispetto agli altri due interlocutori, alla conversazione n. 311, che ne attesta il ruolo apicale nel sodalizio, stante l'importanza degli argomenti trattati, ivi compreso il riferimento a complici e partners.
7) Sul capo 55 (pistola cal. 9 e bazooka). Violazione di legge e vizio di motivazione. L'unico elemento a carico è rappresentato, secondo il ricorrente, dall'intercettazione n. 545, nella quale, anche ammessa l'attribuibilità, peraltro contestata, di una delle voci al prevenuto, il riferimento alla "nove" è incerto, potendo la parola pronunciata essere "nuova" e riferirsi ad un'autovettura, mentre il riferimento al bazooka è accompagnato dalla notazione dei trascrittori che gli interlocutori sorridono, donde il carattere scherzoso della conversazione.
Motivi della decisione:
La doglianza è ai limiti dell'aspecificità, essendo stata proposta, negli stessi termini, nell'atto di appello, ricevendo adeguata risposta nella sentenza impugnata.
La corte barese ha infatti congruamente rilevato come l'interpretazione data dalla corte d'assise di Foggia alle intercettazioni n. 545 e n. 344, fosse aderente al testo delle conversazioni e rispondente a criteri di logica, laddove aveva riferito la seconda alla programmazione, da parte di Li BE CO e EO e del AN, dell'assalto ad un furgone portavalori, per il quale erano già in possesso di un bazooka, ravvisando nel tono ironico usato non già un significato scherzoso, ma l'espressione dello spessore criminale dei loquenti. Del pari logicamente il giudice di secondo grado ha escluso che il riferimento alla calibro nove contenuto nella conversazione n. 545, potesse essere inteso come ad un'autovettura "nuova", richiamando l'uso nel medesimo contesto sia della parola "nove" (riferita al modello dell'arma) che della parola "nuova" (riferito al fatto che si trattava di un'arma dello stesso modello di quella detenuta da Li BE CO, però nuova), tale da non ingenerare equivoci sul significato da attribuire alla prima.
8) Violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, erroneamente ritenuta correlabile alla disponibilità di armi anche in capo ad un solo associato.
Motivi della decisione:
Il motivo è infondato se si considera che, per quanto l'assunto del ricorrente sia esatto (essendo costantemente affermato da questa corte che per il riconoscimento della circostanza aggravante in questione, occorre l'accertamento della disponibilità di un armamento che non sia di esclusivo uso personale di chi lo detiene (Cass. 2197/2010)), nella specie risulta, tanto dalle intercettazioni, quanto dall'impiego in vari fatti di sangue, che le numerose armi oggetto di condanne anche a carico dei sodali, erano riferibili al gruppo.
9) Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al capo 45. Le captazioni 500 e 717, di cui è dubbia la riferibilità al prevenuto in ragione del richiamo al solo nome di battesimo, non consentono di ritenere superata la soglia del tentativo, anche a fronte della mancata escussione dibattimentale dell'asserita p.o.. Motivi della decisione:
La doglianza è priva di fondamento. Premesso il richiamo alle ragioni alla base della già ritenuta certa individuazione dei loquenti, e in particolare di EO Li BE, la vicenda NG appare puntualmente ricostruita in sentenza, come già rilevato trattando la posizione di MA Li BE, valorizzando le quattro intercettazioni dalle quali risulta come i Li BE, dopo aver individuato l'imprenditore che stava eseguendo dei lavori, gli avessero imposto un guardiano di loro gradimento, previo licenziamento del precedente. A fronte di che la contestazione del tentativo appare perfino riduttiva. 10) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.7, in relazione ai reati satellite, in assenza di motivazione circa gli elementi caratterizzanti l'associazione, e in presenza soltanto della presunzione, ricavabile dalle intercettazioni, secondo cui l'attività criminosa sarebbe stata rivolta a vantaggio dell'associazione.
Motivi della decisione:
I vizi dedotti non sussistono avendo la corte barese ampiamente motivato, come sopra ricordato, circa la ricorrenza degli elementi caratterizzanti l'associazione mafiosa, mentre le intercettazioni, come lo stesso ricorrente nella sostanza ammette, indicano che le attività, relative peraltro a settori chiave, erano rivolte a vantaggio del sodalizio.
11) Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla quantificazione della pena, prossima al massimo, senza tener conto della marginalità del ruolo e del breve lasso temporale in cui si inquadrano le condotte ascritte.
Motivi della decisione:
Neppure tali censure colgono nel segno. Si sono già indicate le ragioni per le quali in sentenza è stato correttamente escluso, così implicitamente motivando la conferma della determinazione della pena, il ruolo marginale del prevenuto, non ricavabile dall'apparentemente breve durata del suo contributo risultante dalla intercettazioni. Infatti la brevità era da ascrivere alla prolungata detenzione nel processo AR, che peraltro non escludeva, anche in quel periodo, la sua appartenenza, senza soluzioni di continuità, all'associazione, come dimostrato dall'immediata ripresa dell'attività criminosa subito dopo la liberazione. Il secondo ricorso per Li BE EO è a firma dell'avv. Chiariello.
Il primo e il secondo motivo corrispondono sostanzialmente al primo ed al terzo del ricorso nell'interesse di IP, relativi alla qualificazione della veste processuale di NE De UC e al mancato esame delle fonti di riferimento, RO e OM. Il terzo corrisponde al secondo motivo del codifensore (diniego di perizia fonica).
Gli stessi non richiedono pertanto ulteriore trattazione, essendo sufficiente il rinvio alle considerazioni già svolte. 4) Plurimi errori in procedendo e in judicando nella valutazione delle dichiarazioni della De UC (peraltro mai direttamente riferite alla persona di EO Li BE), parificato a quello di una testimonianza diretta, pur essendo de relato e non accompagnato dall'esame delle fonti di riferimento, quindi inutilizzabile. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art.74, e in ordine alla partecipazione del prevenuto alla stessa,
sussistenza e partecipazione basate soltanto sull'intercettazione n. 311, oggetto pure di travisamento interpretativo in quanto egli vi figura quale extraneus, e comunque inidonea a rispondere al quesito, premesso che EO era stato scarcerato solo pochi giorni prima, sul quando egli avesse aderito all'associazione e in che cosa si fosse sostanziato il suo contributo causale.
Motivi della decisione:
Le questioni proposte sono infondate.
Sotto il primo profilo, relativo a doglianze comuni ad altri ricorsi, si rimanda a quanto già in precedenza argomentato.
Anche la questione della sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti e quella della partecipazione ad essa dell'imputato, sono state già affrontate trattando il sesto motivo del ricorso del codifensore, essendosi in tale sede evidenziato come, dalla sentenza di secondo grado, il ruolo di Li BE EO risulti ricostruito, sulla base dell'intercettazione n. 311 - nella quale veniva ricostruita in dettaglio l'attività relativa al commercio di droga -, come quello di un intraneo al sodalizio, non interrotto dalla carcerazione, per di più in posizione apicale, non diversamente dai fratelli.
5) Violazione del principio del ne bis in idem;
motivo omologo al quarto del ricorso del codifensore, sviluppato attraverso la citazione e l'analisi di ampi stralci della sentenza di secondo grado del processo AR, che, ribaltando la decisione del Gip, aveva assolto alcuni degli attuali imputati dal reato di cui all'art. 416 c.p.. Motivi della decisione:
La questione è già stata oggetto di esame trattando la posizione VA e MA Li BE.
Basterà qui aggiungere che appare nella specie applicabile l'indirizzo espresso nella decisione di questa corte 3348/2000, emessa in materia cautelare nel processo AR, richiamata ad altri fini dal ricorrente, secondo cui la faida tra famiglie può evolvere nel reato associativo se vi sia la prova della costituzione, in una od entrambe le famiglie, di un nucleo stabile di persone che, accantonata la legge dell'occhio per occhio dente per dente, programmi la commissione di una serie di omicidi allo scopo di sterminare la famiglia avversa. Risulta infatti dalla sentenza gravata che dalle intercettazioni si evince la programmazione, da un lato, dello sterminio della famiglia IN ad opera della famiglia RR, federata al gruppo Li BE, dall'altro di quello della famiglia NG ad opera del gruppo Li BE. 6) Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta esistenza sia dei requisiti dell'associazione mafiosa ed in particolare della forza intimidatrice derivante dal prestigio del sodalizio, sia del consapevole contributo al raggiungimento degli scopi di esso, da parte dell'imputato, assolto dall'ipotesi associativa nel processo AR, detenuto ininterrottamente dal 28- 10-1999 all'11-7-2001, e non partecipe, secondo la stessa impostazione accusatola, a momenti topici dell'associazione (summit Orti Frenti), a fatti di sangue o caratterizzati da violenza, alla spartizione dei proventi dell'asserita associazione. Ulteriori doglianze investono i capi 45 e 55 (tentata estorsione NG e armi).
Motivi della decisione:
Anche i temi dell'esistenza dell'associazione mafiosa e della partecipazione ad essa del prevenuto, comuni al ricorso del codifensore (quinto motivo) e ad altri ricorsi, sono già stati trattati e, a fronte di quanto osservato, la lunga carcerazione, la mancata partecipazione al summit Orti Frenti e gli altri elementi valorizzati dal ricorrente, risultano del tutto recessivi. Neppure richiedono ulteriore disamina le doglianze inerenti ai capi 45 e 55, corrispondenti nella sostanza a quelle prospettate con il nono e con il settimo motivo del ricorso del codifensore.
7) Analoghi vizi investono il riconoscimento della qualifica di capo/promotore di entrambi i sodalizi, il diniego di generiche e la determinazione della pena.
Motivi della decisione:
Neppure tali censure colgono nel segno, per ragioni analoghe a quelle indicate trattando il motivo 11 del ricorso del codifensore, sintetizzabili nella riconosciuta sostanziale parità del ruolo dell'imputato rispetto a quello dei fratelli, perdurante anche nel corso della detenzione, seguita dall'immediata ripresa dell'attività criminosa subito dopo la liberazione.
DI OR SA ID, che risponde dei capi A e B61 (detenzione a fini di spaccio di eroina e cocaina, intorno al 20-2-2003), ha ottenuto in secondo grado il riconoscimento di attenuanti generiche e la riduzione della pena.
Con ricorso personale si duole della mancata riduzione anche dell'aumento per la continuazione per il reato satellite sub A) (rimasto pari ad un anno), con violazione degli artt. 63, 65 e 70 c.p.. Motivi della decisione:
Il ricorso è infondato dal momento che nessuna delle norme citate prevede che la riduzione per le generiche operi sull'aumento di pena per la continuazione, operando, per contro, le riduzioni e gli aumenti di pena per le circostanze, rispettivamente attenuanti ed aggravanti, soltanto sulla pena base.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012