Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2011, n. 3701
CASS
Sentenza 4 ottobre 2011

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Non sussiste la nullità di cui all'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., qualora si verifichi il mutamento della persona di un singolo giudice togato nel Collegio, nella specie della Corte d'assise d'appello e la prosecuzione del giudizio con i giudici popolari nominati per la precedente sessione, in quanto, pur in presenza della sostituzione della persona fisica di un singolo giudice con altro magistrato dello stesso ufficio, designato nel rispetto delle norme di ordinamento giudiziario, l'organo chiamato a decidere resta immutato e rimane, pertanto, ferma la composizione originaria del Collegio, anche se nel frattempo sia scaduta la sessione, atteso che - ai sensi dell'art. 7 della legge n. 287 del 1951, modificato dall'art. 33 d.P.R. n. 449 del 1988 - i dibattimenti devono essere conclusi dallo stesso collegio costituito nel corso della sessione in cui sono iniziati.

Non sussistono i presupposti per l'operatività dell'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen. - che consente l'esercizio, da parte del giudice, del potere-dovere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale preordinata all'assunzione di nuove prove sopravvenute o successivamente scoperte - qualora si verifichi la sopraggiunta possibilità di assumere in qualità di teste il coimputato successivamente assolto, in quanto sarebbe stato possibile provocare, in sede di esame, le sue dichiarazioni favorevoli al richiedente la rinnovazione del dibattimento, con conseguente ingresso nel processo di un dato che, sebbene soggetto alle particolari regole valutative di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., non può ragionevolmente ritenersi sopravvenuto o scoperto successivamente, e ciò anche nel caso in cui le posizioni del coimputato siano state separate in virtù dell'ammissione al giudizio abbreviato.

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    Antonella Salvador · https://www.filodiritto.com/ · 17 febbraio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2011, n. 3701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3701
Data del deposito : 4 ottobre 2011

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