Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
La regola dettata dal terzo comma dell'art.157 cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi in cui la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte e non riguarda, perciò, i casi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio. La regola non trova quindi, applicazione, quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio del processo (Nella specie, in una causa di divisione, l'appellante non aveva notificato l'atto di impugnazione a tutti i condividendi e il giudice di secondo grado non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio, la S.C., enunciando il principio sopra citato, ha cassato la sentenza di appello, rinviando ad altra sezione della medesima Corte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2001, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RA PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. VA SETTIMJ - Consigliere -
Dott. ER DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZ ED, RO ER, RO LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI LEUTARI 21, presso lo studio dell'avvocato CAPONETTI STEFANO, che li difende unitamente all'avvocato PANIZZON RENATO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AZ RA, AZ NC UC, AZ LU, AZ AN, AZ NO, elettivamente domiciliati in ROMA LGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato STELLA NICONO, che li difende unitamente agli avvocati DE RIENZO LU, CAPPELLETTO MARCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
AZ PP, AZ VA, RO IS, RO AN VED.ZANIOL, RO IS CA, ZUFFI MASSIMO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1126/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 24/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. SE DEL CORE;
udito l'Avvocato STELLA Nicolino, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto dello stesso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 22 giugno 1984, ZZ NC, ZZ NC, ZZ SE, ZZ CI, ZZ IV e ZZ IN convennero dinanzi al Tribunale di Venezia ZZ ED, ZZ SE, FE SE, FE EL, FE NZ, FE IR, FE IA, FE IS, PP MO ved. ZZ, UF SS, UF UR e UF SA per sentir dichiarare la divisione della comunione avente ad oggetto l'immobile, sito in Venezia - Murano, Fondamenta Andrea Navagero nn. 72/75.
Dei convenuti si costituirono soltanto ZZ ED, ZZ SE, FE SE, FE EL, FE IR, FE IS, FE IA e UF SS, i quali eccepirono che l'immobile sito al civico 75, in quanto facente parte di un'azienda vetraria, era indivisibile, chiedendo comunque la sospensione del giudizio di divisione per un periodo di anni cinque.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, l'adito tribunale, con sentenza non definitiva del 18 aprile 1991, accertò il diritto degli attori di procedere alla divisione e, dichiarata l'indivisibilità degli immobili oggetto di comunione, ne dispose, con separata ordinanza, la vendita all'incanto.
Il gravame successivamente proposto da ZZ ED, ZZ SE, FE SE, FE EL, FE IR, FE IA, FE IS e UF SS, veniva rigettato dalla Corte d'appello di Venezia.
ZZ ED, FE SE e FE EL ricorrono in cassazione sulla base di un unico motivo.
Resistono con controricorso ZZ NC, ZZ NC, ZZ CI, ZZ IV.
Ricorrenti e resistenti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Con l'addotto motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 102, 331, 350 e 784 c.p.c., deducono la nullità della sentenza impugnata, non avendo la corte territoriale ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari rimasti contumaci in primo grado, cui non era stato notificato il gravarne. I resistenti eccepiscono, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso rilevando che: a) la procura, rilasciata in calce al ricorso, non contiene i nomi dei mandanti, peraltro non ricavabili dalle sottoscrizioni, del tutto illeggibili, apposte in calce alla stessa;
b) i ricorrenti non hanno interesse a far valere il vizio della sentenza denunciato col ricorso in quanto la divisione dell'unità immobiliare non pregiudica in alcun modo i loro interessi;
c) la dedotta nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei comunisti non costituiti nel giudizio di primo grado non potrebbe essere opposta dagli odierni ricorrenti i quali, non notificando l'appello a detti contumaci, hanno dato causa alla nullità.
L'eccezione è sotto tutti i profili infondata.
Quanto al primo profilo, deve in generale riconoscersi che quando la procura è apposta a margine o in calce del ricorso, per chiarirne il significato e coglierne l'effettiva portata, non può prescindersi dal contenuto dell'atto in cui è inserita, con il quale forma corpo unico e al quale deve quindi ritenersi riferita, a prescindere dalla varietà della formula adottata (Cass. nn. 7245/1995, 2875/1988). Proprio muovendo da tali premesse, questa Corte ha statuito, a Sezioni unite, che la mancata indicazione o l'illeggibilità, nella procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, del nome di colui che ha conferito il mandato difensivo non ne determina la nullità quando tale elemento sia desumibile dall'intestazione o dal contesto del ricorso medesimo (Cass. Sez. un. n. 1167/1994; vedi, inoltre, Cass. nn. 5764/1998, 975/1998, 1433/1996, 471/1996, 544/1995). Nel caso di specie, l'elemento non espressamente indicato nella procura, id est l'identità dei conferenti, è agevolmente desumibile dall'intestazione del ricorso, nel quale risultano chiaramente riportati i nomi dei ricorrenti. Tale circostanza, vale a dire l'indicazione nominativa dei ricorrenti nell'intestazione del ricorso, rende di per sè irrilevante la mancata indicazione nella procura dei nomi delle persone che l'hanno sottoscritta nonché, et eo magis, l'illeggibilità delle firme dei mandanti. Relativamente al secondo profilo dell'eccezione, è indubbio che ai ricorrenti va attribuita la qualità di parte soccombente nel giudizio a quo;
conseguentemente, essi, in presenza di una sentenza emessa a contraddittorio non integro, inidonea a produrre alcun risultato utile proprio perché non pronunciata nei confronti di una pluralità di parti, rinvengono l'interesse ad impugnare nel fatto stesso della mera soccombenza, ossia della loro identificazione con la parte sconfitta.
In ordine alla dedotta inammissibilità del motivo di ricorso in quanto con esso i ricorrenti oppongono una nullità cui i medesimi hanno dato causa proponendo appello soltanto nei confronti di alcuni contraddittori, va rilevato che la regola dettata dal terzo comma dell'art. 157 c. p. c., secondo la quale la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa si riferisce, come appare dalla dizione del comma stesso, ai casi in cui la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte;
essa, invece, non riguarda i casi menzionati nella prima parte di detto articolo, nei quali la nullità si deve rilevare d'ufficio. La regola non trova, quindi, applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi a un difetto di attività del giudice al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare la regolarità del processo (cfr. Cass. nn. 47/1956, 1911/1975). Nel caso concreto si è verificata per l'appunto tale ipotesi. Infatti, a mente dell'art. 784 c.p.c., le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se ve ne sono. E la ratio della disposizione è quasi ovvia: lo scioglimento della comunione non può essere disposto validamente senza il contraddittorio ed una statuizione opponibile a tutti i partecipanti alla comunione in considerazione degli effetti modificativi che dalla pronuncia sulla divisione derivano sulla situazione giuridica preesistente. E questa Corte ha specificato al riguardo che la qualità di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna parte;
per cui, se in fase d'appello l'appellante non provveda alla citazione d'uno o più condomini, il giudice di secondo grado è obbligato a disporre l'integrazione del contraddittorio in ottemperanza al precetto dell'art. 331 c.p.c., ancorché, già disposta in primo grado la divisione ex art. 789 c.p.c., debba soltanto pronunciare sulle spese, in quanto la causa accessoria sulle spese condivide il carattere di inscindibilità della causa principale (cfr. sent. n. 8892/1987). Nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Venezia il contraddittorio era stato integro, perché FE NZ, PP MO ved. ZZ, UF UR e UF SA erano stati ritualmente citati dagli attori, e, in loro contumacia, la sentenza di primo grado era stata pronunciata anche nei confronti dei medesimi. Altrettanto non può dirsi, invece, del giudizio di secondo grado, non avendo gli appellanti proposto la loro impugnazione anche contro i menzionati soggetti, e non avendo ne' l'Istruttore ne' la Corte d'appello ordinato l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
In accoglimento del ricorso, la impugnata sentenza deve, perciò, essere cassata, con rinvio ad altra sezione della medesima corte d'appello affinché provveda ai sensi dell'art. 331 c.p.c. ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di FE NZ, PP MO vedova ZZ, UF. UR e UF SA e affinché, a contraddittorio integro, decida sul gravame. Al medesimo giudice di rinvio è opportuno rimettere la relativa pronuncia sulle spese di questo grado, a norma dell'art. 385, comma terzo, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001