Articolo 496 del Codice civile
Articolo 468Articolo 497
Versione
19 aprile 1942
Art. 496.

(Rendimento del conto).

L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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