Sentenza 1 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, della L. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, escludendo la configurabilità del reato di truffa in relazione ad un m.a.e. richiesto dalle autorità rumene).
Commentari • 3
- 1. Un tipico caso di truffa al vaglio della CassazioneFilippo Marco Maria Bisanti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Cass. pen., Sez. VI, 28 ottobre – 31 ottobre 2016, n. 45856 La Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, disponeva la consegna di N.G.G. all'Autorità giudiziaria della Romania, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso l'8 aprile 2016 dalla pretura di Timisoara, ai fini della rinnovazione del giudizio definito con sentenza del 30 marzo 2016 della Corte di appello di Timisoara, in ordine ad alcune imputazioni di truffa. Ricorrendo per cassazione, N.G.G. lamentava l'erroneità della sentenza impugnata laddove era affermata la sussistenza di artifici e raggiri rilevanti ex art. 640 c.p., costituiti dalla pregressa condotta di aver provveduto …
Leggi di più… - 2. Proprozionalità nel MAE va verificata (Cass. 14937/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 aprile 2022
Il principio di proporzionalità, sancito dall'art. 5, par. 4, del Trattato sull'Unione europea, dagli artt. 6 e 7 della CDFUE e dagli artt. 5 e 8 della CEDU, costituisce principio fondante del diritto dell'Unione europea e impone che lo scopo sotteso a ciascuna azione debba essere perseguito nella modalità che comprima nella minor misura possibile i diritti fondamentali dell'interessato. Il principio di proporzionalità dovrebbe, inoltre, intendersi richiamato dall'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo e sarebbe affermato anche dal considerando n. 26 dalla direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. Un mandato di …
Leggi di più… - 3. MAE e doppia incriminabilità (Cass. 21336/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 giugno 2021
Per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, anche dopo la novella del 2021 non è richiesto che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è comunque necessario, oltre che sufficiente, che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, non rilevando, invece, l'eventuale diversità del titolo, degli elementi richiesti per la configurazione del reato, oltre che del trattamento sanzionatorio Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 26 – 28 maggio 2021, n. 21336 Presidente Fidelbo – Relatore Rosati Ritenuto in fatto 1. Attraverso i propri …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2012, n. 4538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4538 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 01/02/2012
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 175
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 1640/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari;
2. OZ OC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 06/07/2011 della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. MURA Antonio, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 luglio 2011, la Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari dichiarava la sussistenza delle condizioni per la consegna di OC OZ, richiesta con mandato di arresto Europeo dalle autorità rumene per l'esecuzione della pena di anni tre di reclusione, inflittagli con sentenza definitiva del Tribunale di Bucarest per il reato di truffa, consistito nell'aver acquistato materiali edili con un assegno bancario risultato privo di fondi.
2. Avverso la suddetto, sentenza, ricorrono per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, e OC OZ, chiedendone l'annullamento. L'Ufficio ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione al requisito della doppia incriminabilità e alla mancata applicazione del regime della L. 22 aprile 2005, n.69, art. 18, comma 1, lett. r).
Il OZ lamenta la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art.7, difettando il requisito della doppia incriminabilità; la violazione dell'art. 19 della citata legge, trattandosi di consegna basata su una sentenza emessa in violazione del diritto di difesa;
e la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. r), cit., in considerazione del "radicamento" del consegnando in Italia. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati. Assorbente è il rilievo con cui si denuncia il difetto del presupposto della doppia Incriminabilità.
Perché si possa far luogo alla consegna, a seguito di mandato di arresto Europeo, occorre che sia soddisfatto il requisito previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, ovvero che "il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale".
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato al riguardo che non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (tra le tante, Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovsky, Rv. 235947; Sez. 6, n. 24771 del 18/6/2007, Porta, non mass. sul punto). Nel caso in esame, dall'esame della sentenza emessa in Romania a carico del consegnando, si evince che nessun raggiro o artificio fu attuato dal OZ nella compravendita, essendosi esaurita la sua condotta nel consegnare, quale mezzo di pagamento della merce acquistata, un assegno poi risultato privo di copertura. Non è pertanto ravvisatale, per mancanza di artifici o raggiri, il reato di truffa. Nè la condotta, dai dati fattuali ricavabili dagli atti, può integrare altra ipotesi di reato.
Anche a voler considerare la consegna "obbligatoria", ovvero indipendentemente dalla doppia incriminazione, i fatti oggetto del mandato di arresto Europeo non rientrano in alcuna delle fattispecie previste dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8, richiedendo in particolare l'ipotesi di cui alla lettera v), pur sempre l'elemento materiale degli artifici o raggiri ("indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno").
Da quanto precede, discende che non si può procedere alla consegna del OZ, per mancanza di una condizione di legittimità, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La cancelleria provvederà agli incombenti L. 22 aprile 2005, n. 69, ex art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, non sussistendo le condizioni per farsi luogo alla consegna. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2012