Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2016, n. 23277
CASS
Sentenza 1 giugno 2016

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In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, il motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005 - che ricorre in caso di "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti - impone all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), di verificare, dopo aver accertato l'esistenza di un generale rischio di trattamento inumano da parte dello Stato membro, se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano, sicchè a tal fine può essere richiesta allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare necessaria. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione alla situazione delle carceri della Romania, ha chiarito che, in conformità dei principi di mutuo riconoscimento, se dalle informazioni non venga escluso il rischio concreto di trattamento degradante, l'autorità giudiziaria deve rinviare la propria decisione sulla consegna fino a quando, entro un termine ragionevole, non ottenga notizie che le consentano di escludere la sussistenza del rischio).

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  • 1Info supplimenari MAE e inerzia dello stato di emissone: Eurojust? (Cass.
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 giugno 2024

    In caso di inerzia dello stato di emissione, richiesto di informazioni supplementari in un procedimento MAE, il procedimento di esecuzione del mandato non può protrarsi sine die: nel silenzio della decisione quadro, come pure della legge nazionale di recepimento, il Collegio ritiene di individuare la regola di riferimento, anche per questo specifico aspetto, nella già richiamata "sentenza Aaranyosi - Caldararu" della CGUE, attraverso l'intervento di Eurojust, sollecitare lo Stato emittente il mandato ad adempiere alla richiesta di informazioni. Corte di cassazione VI se penale, sentenza 45201/23 dd. 8 novembre 2023 (dep. 9 novembre 2023) 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso …

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  • 2Dal Consiglio di Tampere alla Brexit: breve storia del mandato d’arresto europeo.
    Guido Colaiacovo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Traendo spunto da una recente sentenza della Corte di giustizia sugli effetti del recesso dall'Unione Europea del Regno Unito, l'autore delinea le vicende più significative nella storia del mandato d'arresto europeo. Sommario: 1. Premessa. - 2. Il Consiglio di Tampere e il potenziamento della cooperazione giudiziaria penale in ambito UE. - 3. L'euromandato in Italia: la complessa gestazione legislativa e la successiva opera di armonizzazione della Suprema Corte. - 4. Il mandato di arresto europeo nell'interpretazione della Corte di giustizia. - 5. Gli effetti della Brexit sul mandato d'arresto europeo. 1. Premessa. Sono trascorsi più di sedici anni dalla approvazione della decisione …

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  • 3MAE ineseguibile senza informazioni supplementari (Cass. 14191/25)
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    Quando problematiche carcerarie sono note ed ufficiali, perché risultano da fonti aperte internazionali accreditate (come condanne della Corte Edu; Rapporti ONU e altri organismi internazionali) è onere del Giudice dello Stato di esecuzione formulare una richiesta di integrazione di informazioni allo Stato emittente per specificare in concreto quale sarà il trattamento penitenziario riservato alla persona richiesta (in quale carcere, e quali sono le relative condizioni di affollamento o le soluzioni adottate per le altre segnalate problematiche da parte del CPT del Consiglio d'Europa): La consegna sarà disposta solo se l'autorità giudiziaria di esecuzione escluda, all'esito di …

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  • 4Grave malattia post decisione: possibile rifiutare MAE in fase esecutiva (Cass. 24100/2025)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 ottobre 2025

    In tema di mandato di arresto europeo, qualora successivamente alla decisione definitiva che dispone la consegna emergano motivi seri e comprovati di ritenere che la consegna esponga la persona richiesta ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665 c.p.p., può rifiutare la consegna con ordinanza adottata all'esito di incidente di esecuzione condotto secondo le forme e le modalità degli artt. 17 e ss. l. n. 69/2005, in quanto compatibili. Tale soluzione interpretativa, fondata sull'art. 1, par. 3, e …

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  • 5MAE: informazioni supplementari generiche non tutelano salute (Cass. 29600/25)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2016, n. 23277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23277
Data del deposito : 1 giugno 2016

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