Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, L. 22 aprile 2005 n. 69, non rileva l'eventuale diversità del trattamento sanzionatorio, salva l'ipotesi di una sua macroscopica esorbitanza rispetto a quello previsto nell'ordinamento interno, tale da far venir meno la stessa pregiudiziale identità o assimilazione dei fatti di reato in comparazione. (Fattispecie relativa a m.a.e. emesso dalle Autorità rumene per l'esecuzione della pena di quattro mesi di reclusione per il reato di guida senza patente, in cui la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 7).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2014, n. 41133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41133 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 30/09/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1482
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 38352/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 04/08/2014 della Corte di Appello di Torino;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale CANEVELLI Paolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
FATTO E DIRITTO
1. Il 20.1.2014 il cittadino rumeno VA MA è stato arrestato a Torino dalla p.g. per fini di consegna comunitaria, perché raggiunto da mandato di arresto europeo emesso il 23.5.2014 dal Tribunale rumeno di Vaslui per l'esecuzione della pena di un anno di reclusione, derivante da sentenza definitiva di condanna emessa in praesentia, con rito cd. semplice "riconoscimento" degli addebiti da parte dell'imputato), il 14.1.2014 dallo stesso Tribunale di Vaslui per i reati di guida senza patente, perché annullata, e di messa in circolazione di un'autovettura con targhe provvisorie con validità scaduta. Sentenza divenuta irrevocabile con il rigetto dell'appello del prevenuto Delib. 1 aprile 2014 dalla Corte di Appello rumena di Iasi.
L'arresto del VA è stato convalidato dal Presidente della competente Corte di Appello di Torino, che ha applicato al consegnando la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.
Acquisita la documentazione utile per la decisione (l'euromandato di arresto e la decisione irrevocabile di condanna rumena), la Corte di Appello di Torino con l'indicata sentenza del 4.8.2014 ha parzialmente accolto la richiesta di consegna comunitaria: negandola - in ossequio al canone della doppia punibilità (L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1) - per il reato di circolazione con veicolo non registrato e munito di targhe provvisorie scadute, poiché trattasi di fatto non previsto come reato nell'ordinamento italiano;
concedendola per il reato di guida senza patente, previsto anche dalla legge penale italiana, ai fini della esecuzione della pena di quattro mesi di reclusione inflitta dall'autorità giudiziaria rumena al consegnando.
In relazione a questo reato la Corte distrettuale ha giudicato sussistenti i requisiti formali e sostanziali legittimanti la consegna previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 7 (fatto reato punito con pena edittale superiore nel massimo a quattro mesi di reclusione;
doppia punibilità; limite di pena da eseguire non inferiore a quattro mesi di reclusione) e ha escluso l'esistenza di cause ostative alla consegna considerate dalla L. n. 69 del 2005, art. 18. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del VA, adducendo - quale unico motivo di impugnazione - la violazione dei principi di eguaglianza e di doppia punibilità.
Sebbene il reato per cui è stata disposta la consegna del prevenuto trovi nell'ordinamento italiano il proprio corrispondente nella contravvenzione di cui all'art. 116 C.d.S., comma 15, sì da far ritenere astrattamente soddisfatto il principio della doppia incriminazione, non può ritenersi rispettato l'imprescindibile requisito della doppia punibilità costituito dall'implicita equivalenza (o assimilabilità) dei trattamenti punitivi previsti negli ordinamenti dello Stato emittente il m.a.e. e dello Stato richiesto della consegna. Nel caso in esame il trattamento punitivo applicato in Romania nei confronti del ricorrente è "esorbitante" e "macroscopicamente difforme" rispetto a quello previsto dalla legge penale italiana. La stessa condotta illecita del VA, se attuata in Italia, non sfocerebbe mai in una condanna a pena detentiva, ma sarebbe punita con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, suscettibile di essere estinta mediante oblazione.
3. L'impugnazione proposta nell'interesse di VA MA è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle prospettate censure.
Una volta verificata, per l'accertamento della condizione della doppia punibilità prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 7 la corrispondenza tra gli illeciti penali contemplati nei due diversi sistemi penali degli Stati richiedente e richiesto (coincidenza che, con riguardo alla struttura delle due fattispecie criminose, si configura - nel caso del ricorrente - come totale con riferimento al delitto punito dall'art. 335, comma 2 del nuovo codice penale rumeno ascritto al consegnando e alla contravvenzione punita dall'art. 116 C.d.S. italiano), la decidente Corte di Appello, giudice della consegna comunitaria, non può e non deve prendere in considerazione le eventuali diversità del regime punitivo e degli elementi circostanziali della fattispecie (ex plurimis: Sez. 6, 24.3.2011 n. 12204, Placonà, rv. 249645; Sez. 6, 17.5.2012 n. 19406, Ferrari, rv. 252723). Ciò purché non venga in luce una particolare e irragionevole "esorbitanza del trattamento sanzionatorio" applicato al cittadino comunitario attinto da richiesta di consegna (Sez. 6, 22.11.2013 n. 47012, Chitoi, rv. 257837). Situazione che va senz'altro esclusa per la non eccessiva entità della pena che il ricorrente è chiamato ad espiare nel suo Paese di origine. Nè la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio della U.E. sul mandato di arresto europeo, cui si è conformato lo Stato italiano con la L. 22 aprile 2005, n. 69, ne' le numerose convenzioni plurilaterali e bilaterali in tema di procedure di consegna tra Stati per ragioni di giustizia penale legittimano la pretesa distinzione concettuale e funzionale tra doppia incriminazione valutata in astratto e doppia incriminazione da apprezzarsi in concreto delineata nel ricorso. Non emergono, infatti, positivi spazi normativi per accedere ad una nozione di medesimezza del fatto reato legittimante la consegna interstatuale di un indagato o condannato che non faccia riferimento alla sola punibilità del fatto storico oggetto delle due speculari disposizioni nazionali, senza tenere in nessun conto la misura della pena in concreto applicata.
Per soddisfare la condizione della punibilità biunivoca dei fatti reato oggetto di richiesta di consegna tra Stati della U.E. (ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 7, commi 1 e 3) non si rende necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice del sistema penale straniero trovi perfetta corrispondenza in una fattispecie prevista dal sistema penale italiano, ma è sufficiente che la condotta penalmente illecita sia prevista e punita come reato in entrambi gli ordinamenti, non potendo assumere rilievo dirimente l'eventuale diversità del regime o della tipologia punitivi, del titolo del reato e di tutti gli altri elementi circostanziali della condotta. La "esorbitanza macroscopica", eventualmente affiorata dall'esame comparativo dei due regimi sanzionatori, di cui è fatta menzione nella sentenza 22.11.2013 ric. Chitoi di questa S.C., evocata dal ricorrente, in tanto è suscettibile di incidere sul principio della reciproca o doppia punibilità L. n. 69 del 2005, ex art. 7 in quanto si traduca in una sostanziale alterazione o trasformazione dello stesso nucleo fondante del reato nel configurarsi del giudizio astratto di disvalore della condotta, al di là di una mera nominalistica coincidenza delle fattispecie (v. Sez. 6, 17.1.2013 n. 3255, Murariu, rv. 254182); di tal che finisce per venire meno, in buona sostanza, la stessa pregiudiziale identicità o assimilazione dei due fatti reato.
Situazione per vero non ravvisabile nel caso del ricorrente VA in ragione della non abnorme ne' sproporzionata pena inflittagli in Romania per il reato di guida senza patente. D'altra parte va osservato che la pena di quattro mesi di reclusione è stata inflitta al VA anche - come si precisa nella sentenza definitiva rumena - in relazione alla commissione nel biennio precedente di omologo reato previsto dal "regime penale stradale" rumeno e, quindi, in relazione alla sua qualità di recidivo specifico.
Condizione, questa, che - ove il reato di guida senza patente fosse stato commesso in Italia - avrebbe determinato l'irrogazione di una sanzione anche detentiva (art. 116 C.d.S., comma 15: "nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno") e non della sola pena dell'ammenda, come si sostiene erroneamente nel ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equamente fissata in Euro 1.000 (mille).
La cancelleria comunicherà la presente decisione al Guardasigilli ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2014