Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge n. 69 del 2005, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad un m.a.e. esecutivo, ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva escluso la sussistenza della condizione di residente in relazione ad un cittadino rumeno che, pur formalmente residente in Italia, vi aveva svolto solo saltuariamente attività lavorativa, nel contempo mantenendo significativi contatti e la sua residenza in Romania, nel cui territorio aveva commesso il reato oggetto della richiesta di consegna in epoca di molto successiva al suo formale insediamento in Italia).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2014, n. 50386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50386 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
5 0 3 8 6 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Presidente - SENTENZA - Consigliere -N. 1893 Dott. STEFANO MOGINI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO N. 47668/2014 - Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS MA AN N. IL 12/08/1989 avverso la sentenza n. 58/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 28/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDAccion ents on he concluseha расс l'annullamm Ben Minvio. Udit i difensor Avv.; Me RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 28 ottobre 2014 la Corte d'appello di Bologna ha disposto la consegna di NA IU DA alle competenti Autorità rumene, in relazione al m.a.e. emesso il 3 luglio 2014 dal Tribunale di primo grado di Craiova, a seguito della sentenza del Tribunale di primo grado della Provincia di Dolj in data 21 ottobre 2013, divenuta definitiva con la decisione penale n. 570 del 24 aprile 2014 della Corte d'appello di Craiova, per il reato di furto aggravato continuato di n. 13 batterie di accumulatori da autovetture marca "Dacia", commesso, in concorso con altre persone e con organizzazione, in data 1° luglio 2012, per il quale è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione (con pena residua da scontare pari ad anni 2, mesi otto e giorni ventinove di reclusione).
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del NA, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito illustrato.
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 525 c.p.p., non avendo la Corte distrettuale rispettato il principio di immutabilità del giudice, dal momento che la prima udienza si è svolta in data 16 settembre 2014 con una diversa composizione collegiale rispetto a quella del 28 ottobre 2014, e senza il consenso della difesa e delle altre parti processuali all'utilizzazione degli atti già acquisiti. Il precedente Collegio, infatti, aveva disposto accertamenti per verificare l'effettività e la stabilità in Italia sia della residenza, che dello svolgimento di attività lavorativa del NA. All'istruttoria e alla deliberazione della sentenza, tuttavia, non hanno preso parte gli stessi Giudici, con la conseguente nullità assoluta della decisione ai sensi della disposizione processuale su richiamata e dell'art. 111 Cost., quale espressione di un principio generale dell'ordinamento estensibile anche ai giudizi camerali.
2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, nella parte in cui la Corte d'appello ha omesso di valutare i rilievi difensivi e gli elementi prospettati in favore del ricorrente riguardo alla circostanza della sua effettiva e stabile presenza in Italia, dove vive e lavora da almeno un decennio con la madre, secondo quanto emerso dalla documentazione in atti versata, oltre che dagli accertamenti al riguardo disposti dalla stessa Corte territoriale all'udienza del 16 settembre 2014. Peraltro, non sono stati valutati i rilievi difensivi in ordine alla volontà espressamente formulata dal ricorrente di Ли 1 espiare la pena definitiva in Italia, limitandosi la Corte ad affermare la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione alla consegna. Dalla prodotta documentazione emergono chiaramente la domanda di iscrizione all'anagrafe del Comune di Bologna nel 2004, oltre ai contratti di assunzione e alle buste paga con ricevute dal maggio 2005 all'aprile 2014. Rilevano in favore del ricorrente, inoltre, la residenza anagrafica risalente al febbraio 2007, il versamento di oneri contributivi e fiscali, la mancanza di precedenti penali in Italia, la cittadinanza italiana della madre, concessale sin dal 2009, e l'estemporanea presenza del ricorrente in Romania, ove egli mantiene la sua formale residenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
2. La nullità denunciata nel primo motivo di doglianza non sussiste, avendo questa Suprema Corte ormai da tempo stabilito il principio secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., non è applicabile alla pronuncia sulla consegna emessa dalla Corte di appello. Ne consegue che nessuna nullità può essere ravvisata nel caso in cui la Corte di appello, rinviata la decisione ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, ha proceduto, sia pure in diversa composizione, alla trattazione della causa nel pieno contraddittorio tra le parti, decidendo, all'esito, sulla base del materiale documentale disponibile (Sez. 6, n. 7792 del 18/02/2014, dep. 19/02/2014, Rv. 259001; Sez. 6, n. 25879 del 25/06/2008, dep. 26/06/2008, Rv. 239947; Sez. 6, n. 25828 del 19/06/2008, dep. 25/06/2008, Rv. 240350; Sez. 6, n. 7792 del 18/02/2014, dep. 19/02/2014, Rv. 259001; nello stesso senso, con riferimento alla procedura estradizionale, v. Sez. 6, n. 41635 del 24/10/2007, dep. 13/11/2007, Rv. 237670).
3. Manifestamente infondato deve altresì ritenersi il secondo motivo di ricorso, ove si considerino le implicazioni della linea interpretativa al riguardo tracciata da questa Suprema Corte, che ha stabilito il principio secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla I. n. 69/2005, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la lle 2 condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (da ultimo, v. Sez. 6, n. 9767, 26/02/2014, dep. 27/02/2014, Rv. 259118; Sez. 6, n. 46494 del 20/11/2013, dep. 21/11/2013, Rv. 258414; Sez. 6, n. 43011 del 06/11/2012, dep. 07/11/2012, Rv. 253794). La disposizione di cui all'art. 18, comma primo, lett. r), della I. n. 69/2005, stabilisce infatti, a seguito della interpretazione che ne ha dato la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 227/2010, che la richiesta di consegna contenuta in un mandato di arresto esecutivo deve essere rifiutata laddove la stessa riguardi un cittadino italiano, o un cittadino di altro Paese membro dell'UE residente, ovvero anche solo dimorante in Italia, nel qual caso la pena va eseguita in Italia conformemente al diritto interno del nostro Paese. Siffatta disposizione, che trova il suo pendant, con riferimento al mandato di arresto processuale, nell'art. 19, comma primo, lett. c), impone tuttavia di verificare in maniera sostanziale, e non formale, l'esistenza, per il cittadino di un altro Stato membro dell'UE, dei requisiti di collegamento con il territorio del nostro Paese, nel senso di rilevare l'obiettiva presenza di uno più indici concretamente sintomatici di un reale e non estemporaneo radicamento dell'interessato con lo Stato italiano, nel quale ha inteso stabilire la sede principale dei propri interessi affettivi ed economici, in maniera tale da assimilarne la posizione a quella del cittadino italiano. Di tale quadro di principii la Corte d'appello bolognese ha fatto corretta applicazione, allorquando ha escluso - sulla base degli atti disponibili e dell'esito degli ulteriori accertamenti effettuati, su sua richiesta, dai Carabinieri - l'esistenza di un effettivo radicamento del ricorrente in Italia, ponendo in evidenza come egli, pur avendo ottenuto la residenza in Italia dal 6 febbraio 2007, vi abbia svolto una regolare attività lavorativa solo per alcuni periodi nel 2007 e nel 2008, mentre non ha documentato l'esistenza, dal 2009, di ulteriori rapporti di lavoro, né di elementi fattuali sintomatici di un suo stabile radicamento sul territorio, emergendo, di contro, il mantenimento di contatti significativi con il territorio del Paese d'origine, dove non solo ha continuato ad essere residente, come puntualmente rilevato nella motivazione dell'impugnata pronuncia, ma risulta aver commesso il reato oggetto della richiesta di consegna in epoca successiva al suo formale insediamento in Italia, ossia in data 1° luglio 2012, rimanendovi in stato di custodia cautelare per il periodo di tre mesi. Muovendo dalla disamina degli atti inviati dallo Stato di emissione, inoltre, la Corte distrettuale ha incentrato il suo vaglio delibativo sulle concrete modalità di commissione di tale reato, ponendo in evidenza, sulla base di rilievi Me 3 congruamente ed esaustivamente esposti, ma dal ricorrente non fatti oggetto del necessario confronto critico-argomentativo, l'esistenza di un collegamento non occasionale con i correi rumeni, oltre alla predisposizione di una base operativa logistica e di un'organizzazione finalizzata sia alla programmazione del reato che alla vendita della refurtiva. A tali dati, infine, devono aggiungersi quelli offerti dalla lettura del certificato penale in atti, da cui risultano due precedenti penali a carico del ricorrente per ulteriori fatti di reato commessi in Italia il 13 giugno 2008 (violazione delle norme sull'uso delle carte di credito) e il 2 maggio 2011 (guida senza patente e uso di atto falso), con la correlativa esclusione dell'indispensabile requisito della legalità della sua presenza in Italia.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare nella misura di euro 1.000,00. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della I. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, lì, 25 novembre 2014 Il Presidente Il Consigliere estensore dr. FrancesceFrancesco polit dr. Gaetano De Amicis, Amicia DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 DIC 2014 A EM D IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R SUP Piera Esposito 4