Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, della l. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità tedesche, in cui la S.C. ha ritenuto equiparabile il reato di insolvenza fraudolenta previsto dall'art. 283 del cod. pen. tedesco al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contemplato dalla legge italiana).
Commentari • 3
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Per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, anche dopo la novella del 2021 non è richiesto che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è comunque necessario, oltre che sufficiente, che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, non rilevando, invece, l'eventuale diversità del titolo, degli elementi richiesti per la configurazione del reato, oltre che del trattamento sanzionatorio Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 26 – 28 maggio 2021, n. 21336 Presidente Fidelbo – Relatore Rosati Ritenuto in fatto 1. Attraverso i propri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2012, n. 19406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19406 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/05/2012
Dott. GARRIBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 905
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 17376/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER GI, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 28 marzo 2012 dalla Corte d'appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN FATTO
p.
1. Con sentenza del 28 marzo 2012 la Corte d'appello di Trento ha dichiarato sussistenti le condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto Europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca il 7.2.2012 nei confronti di ER GI, indagato per reati insolvenza fraudolenta, evasione fiscale, falsità in atti e traffico di sostanze stupefacenti.
Contro la decisione ricorre il consegnando che denuncia:
1. inosservanza della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1, per violazione del requisito della doppia punibilità, perché è stata ritenuta l'equiparabilità del reato di insolvenza fraudolenta previsto dall'art. 283 c.p. tedesco a quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale previsto dall'art. 216 legge fall., senza considerare che, mentre la bancarotta presuppone lo status di imprenditore dichiarato fallito, il reato di cui all'art. 238 cit. ne prescinde, potendo essere commesso da chiunque;
comunque, ove si ritenga che ER sia un imprenditore insolvente, si dovrebbe accertare la ricorrenza nella fattispecie in esame dei requisiti indicati dall'art. 1, comma 2, L. Fall., in assenza dei quali non è ammessa la dichiarazione di fallimento;
2. inosservanza della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 2, atteso che il reato di evasione fiscale contestato dall'autorità giudiziaria tedesca non sarebbe assimilabile - come affermato dalla Corte territoriale - al delitto previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, bensì a quello previsto dall'art. 10 ter, D.Lgs. cit., che, però, essendo punito con la reclusione fino a due anni, non consentirebbe la consegna;
3. inosservanza della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 2, perché il reato contestato di falsità in atti sarebbe assimilabile a quello di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 3, che era punito, all'epoca di commissione del fatto, fino a due anni di reclusione e, quindi, ancora una volta con pena inferiore alla soglia di tre anni richiesta per l'esecuzione del m.a.e.;
4. violazione di legge e mancanza di motivazione, perché al m.a.e. non è stato allegato il verbale contenente le dichiarazioni del teste che l'accusa di avere acquistato lo stupefacente, cosicché non sarebbe possibile verificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
p.
2.1 Il primo motivo è infondato.
Il reato di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 283 c.p. tedesco punisce chi, in uno stato di eccessivo indebitamento o di insolvenza imminente o già in atto, sottrae od occulta elementi del proprio patrimonio che, nel caso di apertura della procedura di insolvenza, apparterrebbero alla massa dei creditori;
l'autore del fatto è punito se ha cessato i pagamenti o è stata aperta la procedura di insolvenza.
Dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Augsburg in data 14.12.2011 risulta: che il ricorrente era stato gestore di una pizzeria in Augsburg e amministratore di fatto della Euro Autohandel GmbH con sede a Koenigsbrunn;
che era debitore insolvente di Euro 181.655 nei confronti dell'Ufficio della Finanze di Augsburg e di Euro 38.997 nei confronti del Comune di Augsburg;
che, per vanificare l'azione dei creditori, aveva volontariamente sottratto e occultato i suoi beni patrimoniali (somme di denaro, immobili e due autovetture);
che la Pretura di Augsburg con decreto dell'8.2,2010 ha disposto l'apertura della procedura di insolvenza.
Sussistono dunque gravi indizi di colpevolezza in ordine a plurimi episodi integranti il reato di Insolvenza fraudolenta, che, come ha correttamente ritenuto la sentenza impugnata, è equiparabile, ai fini della verifica del requisito della doppia punibilità stabilito dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1, al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale previsto dalla legge penale italiana. Al riguardo si rammenta che, per soddisfare la condizione della doppia punibilità, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio anche del titolo del reato e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (v. Cass., Sez. 6, n. 4538 dell'1.02.2012, Cozma, rv 251790). Orbene dall'esame della legge tedesca sull'insolvenza del 5.10.1994 (che ha sostituito la vecchia legge fallimentare che risaliva all'anno 1877) si può constatare che l'apertura della procedura di insolvenza - che, come si è detto sopra, è condizione di punibilità del reato di insolvenza fraudolenta - produce nei confronti del debitore e della massa dei creditori effetti analoghi a quelli della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal giudice italiano, con la conseguenza che le azioni dirette a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori commesse prima dell'instaurazione della procedura esecutiva coattiva risultano punite in entrambi gli ordinamenti.
La differenza rimarcata dal ricorrente, secondo cui la procedura tedesca di insolvenza può essere aperta verso qualsiasi debitore, mentre il fallimento può essere dichiarato solamente nei confronti dell'imprenditore, è nel caso concreto irrilevante, perché il ricorrente ha esercitato in forma sia individuale (gestione della pizzeria) che collettiva (amministrazione della Euro Autohandel GmbH) attività di impresa e il suo stato di insolvenza è stato giudizialmente accertato. Tanto basta per ritenere sussistente in capo al ricorrente una condizione equiparabile a quella dell'imprenditore dichiarato fallito, senza che possano avere rilievo le soglie concernenti un minimo di attivo, ricavi e passivo previste dall'art. 1, comma 2, L. Fall.. p.
2.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Stando alla lettura della citata ordinanza del giudice per le indagini preliminari della Pretura di Augsburg, il ricorrente non ha evaso l'i.v.a. semplicemente omettendo di versare il tributo dovuto, ma ha perseguito tale risultato simulando l'acquisto di autovetture e la successiva cessione intracomunitaria "a mezzo di fatture falsificate". Ha perciò realizzato l'evasione fiscale mediante dichiarazioni di imposta fraudolente, commettendo un reato assimilabile a quello previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, punito con pena fino a sei anni di reclusione e, quindi, con pena superiore alla soglia minima stabilita dalla L. n. 69 del 2005, art.7, comma 2. p.
2.3 Il terzo motivo è infondato, perché il reato di falso contestato, consistito nell'emissione e utilizzazione a fini di frode fiscale di fatture per operazioni inesistenti, appartenendo anch'esso alla materia di tasse e imposte, ricade nella disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 2. E, dato che la disposizione recata dal comma testè citato pone il criterio dell'assimilabilità tra le fattispecie penali previste dagli ordinamenti dello Stato emittente e dello Stato di esecuzione, non rilevano le soglie di punibilità fissate dalla legge italiana (v. Cass., Sez. 6, n. 45666 del 29.12.2010, Juran). Comunque l'ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 3, che stabiliva fa punibilità alla condizione che l'importo delle fatture non fosse inferiore a Euro 154.937, è stata abolita dalla legge finanziaria 2008 e, quindi, non è più invocabile, dato che, per verificare la sussistenza del requisito della doppia punibilità, occorre accertare se il fatto per il quale è richiesta la consegna sia previsto come reato dalla legge italiana al momento della proposizione della domanda e non anche al momento della commissione del reato medesimo (v. Cass., Sez. 6, n. 16289 del 19.04.2011, Kanchev, rv 250043). p.
2.4 Infine è infondato il quarto e ultimo motivo.
Questa Corte Suprema ha chiarito che la disposizione dettata dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, va interpretata nel senso che la
"sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza" necessari per la pronuncia della sentenza di consegna del ricercato deve essere accertata e valutata dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, mentre il giudice nazionale deve verificare, esaminando gli atti trasmessigli, soltanto se quell'accertamento e valutazione siano stati seriamente compiuti.
Orbene dall'esame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare risulta che l'accusa di avere acquistato un kilogrammo di cocaina poggia sulle precise e attendibili dichiarazioni del teste Cosma, per cui può ben dirsi che la richiesta di consegna è fondata su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna.
La sentenza impugnata non merita dunque censura.
p.
2.5 Si deve d'ufficio rilevare che il ricorrente, essendo cittadino italiano, ha il diritto, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), di espiare in Italia la pena che gli venga eventualmente inflitta all'esito dei giudizio celebrato avanti all'autorità giudiziaria straniera. Pertanto la consegna deve essere esplicitamente subordinata all'osservanza di detta condizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Subordina la consegna alla condizione che ER GI sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente infittagli dall'autorità giudiziaria richiedente. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2012