Sentenza 4 settembre 1999
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391 bis cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede l'ammissibilità della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione anche nell'ipotesi dell'errore di diritto. L'attuale quadro delle norma sulle impugnazioni, difatti, assicura pienamente i diritti di difesa ed il diritto al giusto processo, apprestando incondizionata possibilità di ricorso ordinario e straordinario ad una Corte di legittimità attributaria della funzione di decidere in via definitiva sulle controversie assicurando, nel contempo, l'omogenea interpretazione delle norme, mentre l'esigenza di chiusura dei mezzi di gravame con l'esperimento del ricorso per cassazione è sicuramente una necessità immanente ad ogni sistema processuale, atta a giustificare l'inimpugnabilità delle sentenze della Corte stessa, qual che sia il grado di esattezza della sua decisione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9394 |
| Data del deposito : | 4 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MA Gabriella LUCCIOLI Presidente
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott. Massimo BONOMO Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. Relatore
Dott. Angelo SPIRITO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI MA, elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini 3, presso l'avv.Maurizio de Stefano , che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA DI ROMA s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa 117, presso l'avv. Lucio Ghia, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché Italpetroli s.p.a. - Alcea s.r.l. - Compagnia Generale Petroli s.r.l. - SIES s.r.l.- TT RI - SS GH IA
- intimati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 24.11.1984 le socc.Italpetroli, Alcea, CGP, SIES ed i sigg.ri TT, SS GH e EL convenivano innanzi al Tribunale di Roma la soc. Banco di Roma - con la quale la soc. Italpetroli aveva intrattenuto numerosi e rilevanti rapporti - denunziando i comportamenti illeciti e scorretti dell'Istituto nei confronti della stessa Italpetroli ed invocando il risarcimento dei danni, nonché chiedendo che fossero invalidati gli atti di fidejussione dagli attori sottoscritti in favore dello stesso convenuto. Con ulteriori atti di citazione gli stessi attori si opponevano alla ingiunzione emessa dal Presidente del Tribunale di Roma in favore della predetta Banca. Riuniti i procedimenti, il Tribunale adì to con sentenza 26.6.91 rigettava le domande e con sentenza 22.6.95 la Corte d'Appello di Roma confermava tale statuizione osservando - per quel che qui rileva - che era anche infondato il terzo motivo dell'appello principale con il quale era stata dedotta l'invalidità, per indeterminatezza dell'oggetto, delle rilasciate fidejussioni "omnibus". Avverso tale sentenza le stesse società e le stesse persone fisiche (tra le quali la EL) proponevano ricorso per cassazione articolato su cinque motivi. Si costituiva ritualmente la soc. Banca di Roma e l'adì ta Corte con sentenza 22.1.97 n. 664 rigettava il ricorso affermando in motivazione, e per quel che qui rileva:
A) In ordine al secondo motivo del ricorso, con il quale era censurata l'affermazione della Corte territoriale sulla inammissibilità della questione della invalidità delle fidejussioni personali, perché non inserita tra i motivi di appello (dovendosi invece esaminare l'implicito contenuto dei motivi e comunque le conclusioni rassegnate), osservava il Collegio che, alla consentita lettura degli atti e segnatamente dei cinque motivi d'appello, emergeva che con il terzo motivo era stato bensì dedotto l'errore del Tribunale nel non aver invalidato le fidejussioni ma limitatamente alla loro natura "omnibus".B) In particolare, il Tribunale aveva negato, in ordine alle fidejussioni personali, che risultasse alcuna correlazione essenziale tra fidejussioni e preteso consolidamento ex lege 787/78 (modificata dalla legge 626/81) ed aveva poi trattato l'aspetto della natura "omnibus"delle garanzie personali, nel mentre nel motivo di appello era stato censurato specificamente solo tale ultimo profilo, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale.C) Al proposito andava rammentato che, in presenza dell'articolazione dell'appello su motivi specifici, l'inclusione tra essi di alcuni capi della sentenza non poteva che comportare l'esclusione degli altri non menzionati, senza poter farsi richiamo integrativo alla formula della domanda quale precisata nelle conclusioni. D) In ordine al quarto motivo del ricorso - con il quale si lamentava l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale della doglianza relativa alla mancata considerazione della affermata inefficacia delle fidejussioni, perché correlate ad un piano di consolidamento dei debiti ex lege 787/78 - esso dovevasi dichiarare inammissibile perché, come già detto con riguardo al secondo motivo, se il Tribunale aveva escluso espressamente tale correlazione, siffatta statuizione non era stata specificamente censurata nell'atto di appello che aveva impugnato la pronunzia limitatamente alla natura "omnibus" delle fidejussioni. Per la revocazione di tale sentenza 22.1.97 - notificata il 7.2.1998 - la EL ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. notificando l'atto alla soc. Banca di Roma il 6.3.1998 ed in pari data agli altri soggetti ricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente per revocazione nell'ampio ricorso e nella successiva memoria illustrativa, deduce che essa aveva lamentato, con il quarto motivo di appello, che l'illecito del Banco di Roma sarebbe emerso da fatti oggetto di analitica capitolazione probatoria (paragrafi A-B-C-D a pagg. 15/16/17/18 della citazione) con riguardo al rilascio delle fidejussioni allo specifico fine di consentire al Banco di varare il piano di consolidamento ex lege 787/78; rileva che di tali circostanze la sentenza di cassazione non avrebbe avuto alcuna consapevolezza nella trattazione del secondo e del quarto motivo del ricorso;
conclude nel senso che, con tale omessa percezione della censura in tal guisa contenuta nel pur esaminato atto di appello, sarebbe stato commesso il denunziato errore revocatorio;
prospetta, in subordine, ove si ritenesse commesso un errore di giudizio nella lettura degli atti del processo, come tale non comprensibile nell'ipotesi sub. art. 395 n. 4 c.p.c., l'illegittimità costituzionale di tale disposizione e di quella ad essa rinviante sub. art. 391 bis c.p.c., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Ritiene il Collegio che, inammissibile , nel caso sottoposto, il richiamo alla ipotesi di revocazione di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. (la sola che, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., è esperibile avverso gli errori di fatto commessi dal S.C. nella lettura degli atti interni al processo) e manifestamente infondata la subordinata questione di legittimità costituzionale, il ricorso della EL debba essere respinto.
1. La richiesta di revocazione è certamente inammissibile. La Corte, nella contestata sentenza 664/97, procedendo all'esame dei motivi e decidendo sulla questione controversa della comprensione o meno, nell'atto di appello, della censura di inefficacia delle fidejussioni (perché correlate ad un presupposto ma non realizzato piano di consolidamento dei debiti), ha letto e riportato i motivi ed ha affermato che tra essi non era stata esplicitamente censurata la contraria opinione del Tribunale. La Corte ha cioè espresso un giudizio sulla portata dell'atto processuale esaminato e con specifico riguardo al tema dibattuto e tra le parti controverso. Quindi, l'omessa considerazione di quanto, nel corpo dell'atto di appello, contenuto nei paragrafi A-B-C-D non potrebbe mai costituire svista od errore percettivo censurabile ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. anche se commesso dal S.C. nella lettura degli atti interni od esterni al processo: trattandosi di errori in tesi afferenti la valutazione della questione controversa sottoposta, non di errore revocatorio avrebbe a parlarsi ma di insindacabile ipotetico errore di diritto commesso nello scrutinio sul giudicato interno.
2. Questa Corte ha anche di recente precisato con riguardo alla generale configurabilità dell'errore revocatorio, che qualora il Giudice fondi la propria decisione sull'affermazione dell'inesistenza agli atti di causa di un fatto, un atto, un documento la cui acquisizione agli atti risulti, al contrario, positivamente stabilita, la sentenza è viziata da errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. sempreché la questione dell'esistenza del fatto, dell'atto, del documento non abbia costituito un punto controverso deciso dalla sentenza stessa (cass. 3998/99- 9416/97- 6556/97- 10794/96- 4431/95 e S.U. 6082/92). E
stato del pari più volte da questa Corte rammentato - con specifico riguardo alla revocazione di cui all'art. 391 bis c.p.c. - che l'erronea percezione degli atti, dalla quale ben può discendere la revocazione della sentenza di legittimità, presuppone il contrasto tra diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l'una dalla sentenza e l'altra dai documenti processuali, sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di valutazione o giudizio, essendo comunque esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di fatti oggetto di esatta rappresentazione ma di discussa valutazione (cass. 3998/99- 226/99- 6724/98- 4859/98- S.U. 5303/97). E da tanto discende la assoluta impossibilità di configurare errore revocatorio nell'impugnata sentenza 664/97 avendo tal decisione puntualmente preso in esame le censure afferenti la decisione della Corte di merito ad oggetto i limiti dei motivi d'appello e motivatamente deciso l'infondatezza delle censure stesse ovviamente dopo averne esaminato portata ed estensione (nella rigorosa ottica dell'obbligo della specificità dei gravami): e che eventuali incompletezze delle menzionate attività di disamina attengano solo all'insindacabile momento del giudizio sulla questione controversa appare dato di totale evidenza.
3. Che, poi, la limitazione della revocabilità delle sentenze di questa Corte alla ipotesi dell'errore di fatto revocatorio (limitazione introdotta dalle note decisioni 17/ 86 e 36/91 della Corte Costituzionale e recepita dall'art. 67 legge 353/90) e la correlata esclusione della denunziabilità dell'errore di diritto commesso nella lettura degli atti dal Giudice di legittimità, possano ritenersi impingere con gli artt. 3 e 24 della Costituzione è ipotesi che il Collegio reputa manifestamente infondata. L'attuale quadro delle norme sulle impugnazioni, infatti, assicura pienamente i diritti di difesa ed il diritto ad un giusto processo apprestando incondizionata possibilità di ricorso ordinario e straordinario ad una Corte di legittimità, attributaria della funzione di decidere in via definitiva sulle controversie, al contempo assicurando l'omogenea interpretazione delle norme. Orbene, l'esigenza di una chiusura dei mezzi di gravame con l'esperimento del ricorso alla Corte di legittimità e "..qualunque sia il grado di esattezza della sua ultima decisione, è sicuramente una esigenza immanente ad ogni sistema processuale e pertanto è atta a giustificare , su di un piano generale, l'inimpugnabilità della sentenza di cassazione" (così l'ord.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la EL a corrispondere le spese in favore della controricorrente Banca di Roma s.p.a. pari a lire 197.000 per esborsi oltre a lire 10.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso il 20.5.99 nella c.d.c. della 1a sezione civile.