Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2013, n. 46494
CASS
Sentenza 20 novembre 2013

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In tema di mandato di arresto europeo, la violazione del diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale di cui all'art. 18 lett. g) della Legge 22 aprile 2005 n. 69, quale motivo di rifiuto di consegna, rileva esclusivamente in relazione al procedimento definito con la sentenza irrevocabile di condanna da eseguire e non anche con riferimento al procedimento di esecuzione relativo alla eventuale revoca di benefici concessi (nella specie sospensione della pena condizionata al rispetto dell'obbligo di presentazione).

In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di residenza che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna, prescinde dall'assenza di residenza anagrafica ma presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nel territorio dello Stato, da verificarsi sulla base di indici concorrenti, quali la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale degli interessi lavorativi, il pagamento di eventuali oneri contributivi e fiscali.

Commentari2

  • 1Padre non ha pari diritti: MAE eseguibile (Cass. 8555/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 settembre 2019

  • 2MAE esecutivo prevale su esigenze processuali italiane (Cass. 21323/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 settembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2013, n. 46494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46494
Data del deposito : 20 novembre 2013

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