Sentenza 20 novembre 2013
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, la violazione del diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale di cui all'art. 18 lett. g) della Legge 22 aprile 2005 n. 69, quale motivo di rifiuto di consegna, rileva esclusivamente in relazione al procedimento definito con la sentenza irrevocabile di condanna da eseguire e non anche con riferimento al procedimento di esecuzione relativo alla eventuale revoca di benefici concessi (nella specie sospensione della pena condizionata al rispetto dell'obbligo di presentazione).
In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di residenza che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna, prescinde dall'assenza di residenza anagrafica ma presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nel territorio dello Stato, da verificarsi sulla base di indici concorrenti, quali la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale degli interessi lavorativi, il pagamento di eventuali oneri contributivi e fiscali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2013, n. 46494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46494 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/11/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1775
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 44903/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI ND IN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15/10/2013 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto Europeo emesso dal Tribunale di Iasi (Romania) nei confronti di HI AL IN, tratto in arresto in Italia con provvedimento poi convalidato nei termini di legge e con successiva applicazione della misura degli arresti domiciliari.
Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto Europeo fosse stato adottato per dare esecuzione ad una sentenza definitiva di condanna del HI alla pena di anni due di reclusione in relazione al reato di rapina commesso a Iasi il 31/03/2011. Aggiungeva la Corte territoriale come il predetto reato rientri nel novero degli illeciti ritenuti penalmente rilevanti in entrambi i paesi e come non esistessero le condizioni per rifiutare la consegna ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), (contenente le "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/ 584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri") in quanto, pur avendo lo HI da tempo dimorante in Italia, a Catanzaro, lo stesso non aveva in quel comune la residenza anagrafica.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso lo HI, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale avv. Stefania Rania, il quale ha dedotto, formalmente con quattro distinti punti, i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ingiustificatamente escluso la operatività della causa di rifiuto prevista da quella disposizione valorizzando il solo dato della mancata residenza anagrafica dello HI nel comune di Catanzaro e trascurando tutti gli altri elementi idonei a comprovare uno stabile radicamento del prevenuto nel territorio dello Stato e, dunque, il suo diritto a scontare in Italia la pena comminata all'estero.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 18, comma 1, lett. g), L. cit., per avere la Corte territoriale riconosciuto sussistenti le condizioni per accogliere la richiesta di consegna proveniente dall'autorità giudiziaria rumena, benché la stessa attenga alla esecuzione di una pena la cui esecuzione era stata condizionalmente sospesa, beneficio poi revocato per il mancato rispetto, da parte del condannato, delle specifiche prescrizioni imposte.
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 17, comma 2, L. cit., per avere la Corte di appello deciso sulla richiesta di consegna ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data del 13/08/2013 di esecuzione della misura cautelare nei riguardi dello HI.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, sia pure nei limiti di seguito indicati.
4. Il secondo motivo del ricorso è generico.
Il ricorrente si è doluto del fatto che la pena comminata dall'autorità giudiziaria rumena, con riferimento alla quale è stato poi emesso il mandato di arresto Europeo, fosse stata inflitta con il beneficio della sospensione della pena condizionata dal rispetto di un obbligo di presentazione, condizione che non sarebbe stata osservata. Il prevenuto, tuttavia, ha, per un verso, posto in maniera indeterminata il dubbio sulla mancata conoscenza, da parte sua, della esistenza di quella prescrizione;
per altro verso, ha evidenziato che la decisione di revocare il beneficio sarebbe stata adottata senza il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, regola questa, però, che è prevista dalla richiamata L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. g), esclusivamente per il procedimento definito con la sentenza irrevocabile di condanna da eseguire e non anche per il procedimento di esecuzione relativa alla eventuale revoca di benefici concessi (come peraltro confermato dalla previsione della sola ricorribilità per cassazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione italiano).
5. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Per il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il termine di sessanta giorni entro il quale, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, deve essere emessa la decisione sulla consegna ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna medesima (così, da ultimo, Sez. F, n. 32964 del 21/08/2012, Manea, Rv. 253424): di talché è irrilevante che, scaduto quel termine, sia stata adottata la decisione sulla richiesta di consegna, e ciò senza neppure trascurare che tra le cause forza maggiore che possono giustificare la proroga del termine rientra anche l'ipotesi - analoga a quella verificatasi nella fattispecie - in cui sia necessario attendere la trasmissione, da parte dell'autorità giudiziaria straniera, di atti integrativi della richiesta tradotti nella lingua italiana.
6. Il primo motivo del ricorso appare, invece, fondato. Al riguardo va osservato come i Giudici di merito non abbiano fatto corretta applicazione della norma dettata dall'art. 18, comma 1, lett. r), L. cit., secondo la quale la richiesta di consegna, contenuta in un mandato di arresto esecutivo, va rifiutata laddove la stessa riguardi un cittadino italiano o un cittadino di altro Paese membro dell'UE, residente ovvero anche solo dimorante in Italia (così per effetto della sentenza additiva Corte cost. n. 227 del 2010), nel quale caso la pena va eseguita in Italia conformemente al diritto interno del nostro paese: disposizione questa - che trova il suo pendant, con riferimento al mandato di arresto Europeo processuale, nell'art. 19, comma 1, lett. c), L. cit. - che, per il cittadino di altro Stato dell'UE, impone di verificare, in maniera sostanziale e non formale, l'esistenza dei requisiti di radicamento con il territorio del nostro paese, nel senso di rilevare l'esistenza di uno più indici concretamente sintomatici di reale e non estemporaneo radicamento dell'interessato con lo Stato italiano, nel quale ha stabilito la sede principale dei propri interessi affettivi ed economici, in maniera tale da assimilarne la posizione a quella del cittadino italiano (in questi termini, tra le tante, Sez. 6, n. 20553 del 27/05/2010, Cocu, Rv. 247101; Sez. 6, n. 14710 del 09/04/2010, S., Rv. 246747; Sez. 6, n. 2951 del 19/01/2010, Gheorghita, Rv. 245792; Sez. 6, n. 2950 del 19/01/2010, Lazurca, Rv. 245791; Sez. F, n. 36322 del 15/09/2009, Grosu, Rv. 245117; Sez. 6, n. 7108 del 12/02/2009, Bejan, Rv. 243077). In tale ottica si è, più di recente, puntualizzato che la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge in argomento, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, da verificare sulla base di indici concorrenti, quali la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (in questo senso Sez. 6, n. 43011 del 06/11/2012, Vaduva, Rv. 253794). Di tale regula iuris la Corte di appello di Catanzaro non ha fatto buon governo in quanto, in maniera pure logicamente incongrua, ha sostenuto come il ricorrente non potesse considerarsi stabilmente legato al territorio dello Stato italiano dato che non aveva acquisito la residenza anagrafica nel comune di Catanzaro dove è stato trovato, pur dopo aver riconosciuto l'esistenza di una duratura permanenza del HI in quella città, lo svolgimento in Italia di un lavoro lecito e la presenza di altri elementi di prova dichiarativa e documentali atti a confermare la fondatezza della tesi difensiva secondo la quale il prevenuto si trovava in una situazione sostanzialmente assimilabile a quella di un cittadino italiano residente nel Paese.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla applicabilità della causa di rifiuto di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), con rinvio ad altra sezione della Corte
di appello di Catanzaro che, nel nuovo giudizio, si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2013