Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 2
Le cause di valore non eccedente i due milioni di lire devono essere decise dal giudice di pace secondo equità a norma dell'art.113 cod.proc.civ.. Tali decisioni sono impugnabili con ricorso per cassazione limitatamente agli "errores in procedendo" e, con riferimento agli "errores in iudicando" , limitatamente alle violazioni di norme costituzionali e comunitarie (ove siano di rango superiore a quelle ordinarie ); possono altresì, essere impugnate per vizio di motivazione solo se questo si traduca in inesistenza, apparenza o perplessità della stessa.
In relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 cod.proc.civ., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 cod.proc. civ..L'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l'instaurazione del contraddittorio.
Commentari • 2
- 1. Principio di non contestazione, ecco quando scatta! (Cass. 3023/16)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 22 febbraio 2024
La contestazione deve essere puntuale e circostanziata e, dunque, “specifica” (tale non è, all'evidenza, un'affermazione apodittica del tipo “contesto in fatto ed in diritto l'avversa domanda”; cfr. Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356); peraltro, affinchè scatti l'onere di contestazione, è necessario, da un lato, che la parte avversa abbia nitidamente allegato i fatti costitutivi o a fondamento delle eccezioni e, dall'altro lato, che i fatti (o le situazioni) siano riferibili alla parte destinataria dell'allegazione (in quanto rientranti nella sua sfera di controllo e di conoscenza). Sussistendo l'onere soltanto per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti, …
Leggi di più… - 2. Il principio di non contestazione opera per quei fatti il cui onere probatorio grava sulla parte che li allega (Cass. 3023/16)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 16 febbraio 2024
La contestazione deve essere puntuale e circostanziata e, dunque, “specifica” (tale non è, all'evidenza, un'affermazione apodittica del tipo “contesto in fatto ed in diritto l'avversa domanda”; cfr. Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356); peraltro, affinchè scatti l'onere di contestazione, è necessario, da un lato, che la parte avversa abbia nitidamente allegato i fatti costitutivi o a fondamento delle eccezioni e, dall'altro lato, che i fatti (o le situazioni) siano riferibili alla parte destinataria dell'allegazione (in quanto rientranti nella sua sfera di controllo e di conoscenza). Sussistendo l'onere soltanto per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2002, n. 8074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8074 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO CARNEVALI, difeso dall'avvocato MARCO BELLINGACCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA IE SAS, in persona del legale rappresentante ID AG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ROMITI, difeso dall'avvocato EDOARDO TORLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IZ NC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 39/99 del Giudice di pace di SPOLETO, emessa il 05/05/99; RG.173/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.a.s. AG IE ha convenuto innanzi al giudice di pace di Spoleto Tulli Sante, chiedendone la condanna al pagamento di lire 1.700.000 per fornitura di oggetti di oreficeria e di lire 77.350 per spese di protesto.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. e ha inoltre assunto di avere acquistato gioielli dalla ditta AG e ZI, ma di averne pagato il prezzo.
È stato chiamato in causa ZI RA, contitolare della ditta anzidetta, il quale si è costituito e ha confermato l'assunto del convenuto.
Istruita la causa, il giudice di pace ha accolto la domanda con sentenza resa il 5.5.1999, osservando che la ragione di credito fatta valere è stata provata attraverso una serie di elementi e, particolarmente, 1) il protesto senza contestazioni di tratta per importo corrispondente alla somma pretesa, 2) il mancato riscontro della lettera, a mezzo della quale è stato richiesto il pagamento;
3) la deposizione della teste Pincarelli, la quale ha confermato "la consapevolezza da parte del convenuto dell'esistenza del debito e il rilascio da parte di AG ID di un estratto conto riguardante gli acquisti effettuati dal convenuto"; 4) l'avere il chiamato in causa affermato che il convenuto ha versato somme in pagamento di debito, ma non dimostrato che il pagamento si riferisse al credito fatto valere;
5) il non avere il convenuto prestato l'interrogatorio libero.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Tulli, deducendo cinque motivi;
ha resistito con controricorso la intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando "omessa motivazione su punto decisivo in relazione all'art. 360 n. 5, c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c.", lamenta che il giudice di pace non ha motivato in ordine all'eccezione di nullità della citazione per mancanza del requisito dell'indicazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Il motivo non può ricevere accoglimento.
Come è noto, nel giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è stabilito dall'art. 318 c.p.c., secondo il quale l'atto deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto (Cass. 15.6.1999 n. 5919). In relazione al notevole grado di elasticità ed alla massima semplificazione delle forme che caratterizzano tale tipo di giudizio è consentito precisare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali di cui all'art. 320 c.p.c. L'atto di citazione è nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti manchi la possibilità che si instauri il contraddittorio.
La nullità è disciplinata dall'art. 164 c.p.c. sia per quanto attiene ai vizi della "vocatio in ius" che per quanto attiene ai vizi della "editio actionis", fatta eccezione per l'avvertimento previsto dall'art. 163, n. 7, che non è previsto tra i requisiti dell'atto introduttivo dall'art. 318 e la cui mancanza non svolge alcun effetto sulla disciplina della nullità, secondo quanto ha statuito Corte Cost. 29.5.1997 n. 154. Nella specie la mancata indicazione degli elementi di fatto, cui si riferisce la doglianza (specificazione della fornitura di oggetti di oreficeria non pagata;
precisazione del periodo in cui è avvenuta la fornitura), non ha impedito la costituzione di un valido contraddittorio, tant'è che il convenuto ha avuto la possibilità di esplicare pienamente la propria difesa, di tal che la dedotta nullità non sussiste ed il denunciato vizio di motivazione rimane privo di rilevanza.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 26 ss. e 51 legge cambiaria nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c."; deduce che il giudice di pace ha fondato principalmente sul titolo il proprio convincimento di sussistenza del credito;
sostiene che per questo modo ha violato la legge cambiaria, alla stregua della quale non è possibile riconoscere alcun valore probatorio alla tratta che, come quella "de qua", non sia stata accettata, e di riflesso gli artt. 115 e 116 c.p.c., circa la valutazione delle prove documentali.
Il motivo è inammissibile.
Per il tramite strumentale degli artt. 115 e 116 il ricorrente in sostanza lamenta la violazione della legge cambiaria;
legge che non rientra fra le leggi (costituzionali, processuali, comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie), la cui violazione può venire denunciata con ricorso per cassazione contro le sentenza pronunciate, come quella presente, dal giudice di pace a norma dell'art. 113, 2^ comma, c.p.c. Quanto, poi, al vizio di motivazione va ribadito il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale in relazione alle sentenze di cui sopra il vizio di motivazione è irrilevante tranne che, diversamente dalla specie, non si traduca in inesistenza, apparenza o perplessità della motivazione (Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2730 ss. c.c., 269, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice, censurando la sentenza impugnata a) per avere ritenuto che la teste Pincarelli, segretaria del convenuto, ha dichiarato che lo stesso era perfettamente consapevole dell'esistenza del debito, laddove niente di tutto questo emerge dalla deposizione della teste;
b) per avere affermato che il chiamato in causa avesse l'onere di provare che l'allegato pagamento si riferiva al debito.
Neppure questo motivo è ammissibile in quanto per una parte il ricorrente pretende la rivalutazione delle prove, impossibile in sede di legittimità, e per l'altra lamenta conseguentemente la violazione delle norme sull'onere della prova del tutto infondatamente. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 183, 2^ comma c.p.c.; nonché vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che il giudice di pace ha ritenuto erroneamente che il convenuto non si è presentato per rispondere all'interrogatorio libero, dal momento che all'udienza appositamente fissata si è presentato un suo procuratore speciale. Il motivo non può essere accolto.
Se è, infatti, vero che per effetto del richiamo alle norme relative al procedimento davanti al tribunale contenuto nell'art. 311 c.p.c. nel giudizio davanti al giudice di pace trova applicazione l'art. 183 c.p.c., che consente alle parti di farsi rappresentare in sede di interrogatorio libero da un procuratore generale o speciale informato dei fatti di causa, è ancor vero che, qualora, come nella specie, la mancata comparizione della parte sia dal giudice utilizzata assieme ad altri elementi per la formazione del proprio convincimento, la deduzione che la parte avrebbe dovuto essere ritenuta presente, essendosi fatta rappresentare da un procuratore "ad hoc", si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione che, trattandosi di sentenza di equità del giudice di pace, come già detto, non rileva in quanto non riconducibile ad inesistenza, apparenza o perplessità della motivazione.
È, infine, inammissibile il quinto ed ultimo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per non avere il giudice compensato le spese.
Ai fini della compensazione delle spese si richiede che concorrano giusti motivi ed evidentemente il giudice non ne ha ravvisato nella specie.
Concludendo, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese L. 119.400 (Euro 61,66), oltre onorari liquidati in lire 900.000 (Euro 464,81). Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 21 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002