Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2002, n. 8074
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

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Le cause di valore non eccedente i due milioni di lire devono essere decise dal giudice di pace secondo equità a norma dell'art.113 cod.proc.civ.. Tali decisioni sono impugnabili con ricorso per cassazione limitatamente agli "errores in procedendo" e, con riferimento agli "errores in iudicando" , limitatamente alle violazioni di norme costituzionali e comunitarie (ove siano di rango superiore a quelle ordinarie ); possono altresì, essere impugnate per vizio di motivazione solo se questo si traduca in inesistenza, apparenza o perplessità della stessa.

In relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 cod.proc.civ., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 cod.proc. civ..L'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l'instaurazione del contraddittorio.

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  • 2Il principio di non contestazione opera per quei fatti il cui onere probatorio grava sulla parte che li allega (Cass. 3023/16)
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    La contestazione deve essere puntuale e circostanziata e, dunque, “specifica” (tale non è, all'evidenza, un'affermazione apodittica del tipo “contesto in fatto ed in diritto l'avversa domanda”; cfr. Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356); peraltro, affinchè scatti l'onere di contestazione, è necessario, da un lato, che la parte avversa abbia nitidamente allegato i fatti costitutivi o a fondamento delle eccezioni e, dall'altro lato, che i fatti (o le situazioni) siano riferibili alla parte destinataria dell'allegazione (in quanto rientranti nella sua sfera di controllo e di conoscenza). Sussistendo l'onere soltanto per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2002, n. 8074
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8074
Data del deposito : 4 giugno 2002

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