Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2002, n. 785
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Sentenza 21 novembre 2002

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Il rispetto della regola del contraddittorio tra le parti nella formazione del fascicolo per il dibattimento previsto dall'art. 431 cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate con legge 16 dicembre 1999 n. 479, non opera nell'ipotesi di giudizio immediato, dovendo intendersi riferito il rinvio a tale disposizione figurante nell'art. 457 stesso codice alla formulazione antecedente a quelle modifiche, e quindi all'esclusiva necessità di indicazione degli atti da inserire nel fascicolo medesimo e non all'osservanza delle forme del contraddittorio. (Fattispecie relativa a conflitto sollevato dal g.i.p. al quale il tribunale aveva disposto la trasmissione del fascicolo processuale perché provvedesse all'adempimento in discorso, ritenuto ingiustificatamente omesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2002, n. 785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 785
    Data del deposito : 21 novembre 2002

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