Sentenza 21 novembre 2002
Massime • 1
Il rispetto della regola del contraddittorio tra le parti nella formazione del fascicolo per il dibattimento previsto dall'art. 431 cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate con legge 16 dicembre 1999 n. 479, non opera nell'ipotesi di giudizio immediato, dovendo intendersi riferito il rinvio a tale disposizione figurante nell'art. 457 stesso codice alla formulazione antecedente a quelle modifiche, e quindi all'esclusiva necessità di indicazione degli atti da inserire nel fascicolo medesimo e non all'osservanza delle forme del contraddittorio. (Fattispecie relativa a conflitto sollevato dal g.i.p. al quale il tribunale aveva disposto la trasmissione del fascicolo processuale perché provvedesse all'adempimento in discorso, ritenuto ingiustificatamente omesso).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2002, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giovanni D'URSO Presidente
dott. Severo CHIEFFI Componente
dott. Antonio MARCHESE "
dott. Stefano CAMPO "
dott. Emilio GIRONI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza proposto da:
GIP Tribunale Frosinone-Conflitto;
nel processo a carico di:
VE AN nata il [...]; ES SA nata il [...];
con ordinanza del 27 marzo 2002 del GIP Tribunale di Frosinone;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Chieffi Severo;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Martusciello, che ha chiesto dichiararsi l'insussistenza del conflitto con conseguente trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Frosinone. Considerato in fatto e in diritto
Nel corso del processo a carico di VE AN e RE SA - tratte a giudizio del Tribunale di Frosinone con il rito immediato - con provvedimento 20/02/2002 il Tribunale di Frosinone, rilevato che il G.I.P. non aveva provveduto alla formazione del fascicolo per il dibattimento in contraddittorio delle parti, così come disposto dall'art. 431 c.p.p., disponeva la trasmissione del fascicolo al G.I.P. al solo fine di espletare il suddetto incombente. Con ordinanza 27/03/2002 il G.I.P. del Tribunale di Frosinone, ritenuto che nel caso di giudizio immediato non è prevista la formazione del fascicolo per il dibattimento in contraddittorio tra le parti, si rifiutava di adempiere a tale incombente e nel contempo, ravvisata una situazione di stasi del processo, sollevava conflitto di competenza ex art. 28 comma 2 c.p.p., ordinando la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per la sua risoluzione.
Il confitto, ammissibile in rito ai sensi dell'art. 28 comma 2 c.p.p., va risolto nel senso prospettato dal G.I.P. del Tribunale di
Frosinone sulla base di una interpretazione letterale, logica e sistematica degli artt. 457 e 431 c.p.p.. Va premesso che l'art. 457 c.p.p. - secondo cui il G.I.P. trasmette al giudice del dibattimento il decreto che dispone il giudizio immediato "con il fascicolo formato a norma dell'art. 431" - è rimasto invariato anche dopo l'approvazione della L. 479/1999, che con l'art. 26 ha invece modificato l'art. 431 c.p.p., prevedendo che la formazione del fascicolo per il dibattimento, all'esito dell'udienza preliminare, avvenga nel contraddittorio delle parti. Ciò premesso, si ritiene che il rinvio previsto dall'art. 457 c.p.p. debba intendersi fatto alla precedente formulazione dell'art. 431 c.p.p. al solo scopo di indicare la tipologia degli atti da inserire nel fascicolo del dibattimento e non a quello del rispetto delle forme del contraddittorio. Infatti - tenuto conto che uno degli aspetti peculiari del giudizio immediato è costituito dall'assenza totale del contraddittorio nella fase in cui il G.I.P. emette il decreto che dispone il giudizio immediato a seguito della relativa richiesta del P.M. (art. 455 c.p.p.) - appare illogico che il legislatore abbia previsto l'obbligo del contraddittorio per l'espletamento di un incombente secondario, quale è quello relativo alla formazione del fascicolo, senza prevedere analoghe forme per un provvedimento sicuramente più importante, quale è quello relativo all'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, tanto più che le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento possono essere risolte nella fase degli atti preliminari al giudizio ex art. 491 comma 2 c.p.p.. Tale interpretazione trova conferma nella collocazione dell'art. 431 c.p.p. tra le norme che disciplinano l'udienza preliminare, dove il decreto che dispone il giudizio ordinario viene emesso dal G.I.P. all'esito del contraddittorio, di guisa che è pienamente logico prevedere il contraddittorio anche per la formazione del fascicolo per il dibattimento. Analogo discorso non può essere fatto per l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, tenuto conto che nella fase di emissione di detto decreto è esclusa ogni forma di contraddittorio tra le parti. Ne consegue che il rinvio fatto dall'art. 457 c.p.p. all'art. 431 c.p.p. deve intendersi limitato al solo obbligo del G.I.P. di formare il fascicolo per il dibattimento, inserendovi gli atti ivi indicati senza il rispetto del contraddittorio tra le parti.
Pertanto, ravvisandosi nel caso di specie un caso analogo di conflitto previsto dall'art. 28 comma 2 c.p.p., da cui è derivata una stasi processuale, il conflitto va risolto nel senso prospettato dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Frosinone.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara la competenza del Tribunale di Frosinone, cui ordina trasmettersi gli atti per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 GENNAIO 2003.