Sentenza 27 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2002, n. 11128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11128 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2002 |
Testo completo
1 1 1 28 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DEL P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RESP. SEZIONE TERZA CIVILE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12833/00 -- Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI - Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 28735 Cron. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere 2873 Rep. Dott. AR FINOCCHIARO Consigliere Ud.13/03/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: злоper diritti €3.10 2gLUG.² 2002 MAGGIONI COSIMO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI il IL CANCELLIERE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RICCARDO MARZO con studio in 73100 LECCE VIA DEI SALESIANI 45, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L CANCELLERIA MANTEGAZZA 24, presso il CAV LUIGI GARDIN, difeso dall'avvocato ORONZO RAMPINO con studio 73100 LECCE VIA S. TRINCHESE 63, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 634 nonchè
contro
X A MARIANO MARIANO LUIGI;
intimato avversO la sentenza n. 184/99 della Corte d'Appello di LECCE, emessa il 19/02/99 e depositata il 12/05/99 (R.G. 695/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Riccardo MARZO;
udito l'Avvocato Oronzo RAMPINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore f Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Lecce, nel 1982, decideva su quat- tro processi civili riuniti, tutti promossi da GI CO
contro
IA GI, IS AR e ZZ TR, nati da una serie di rapporti intercorsi tra i quattro in relazione "a due contratti, uno per un suo- lo, l'altro per una villetta”. Il IA e il IS, noti operatori finanzia- ri, "avevano promesso di trasferire all'attore beni non vendibili, ottenendone il prezzo, in parte in contanti e in parte in vaglia cambiari invalidamente rilasciati, altrettanto invalidamente intitolati, imputati e ille- 2 A citamente protestati". Il GI addebitava perciò al commercialista IS, "al quale aveva corrisposto il compenso per l'opera professionale e l'attività di me- diazione, di non aver fedelmente e diligentemente adem- A piuto all'obbligo di assistenza nella redazione dei contratti". Il Tribunale rigettava tutte le domande del Maggio- e dichiarava cessata la materia del contendere nel ni rapporto col IA, definito con una transazione, con salvezza di ogni azione e ragione nei confronti del Vi- sconti. Avendo la Corte d'Appello di Lecce, nel 1992, ri- gettato il gravame del GI, questi ricorreva per cassazione, e la Corte Suprema, con sentenza n. 12707 del 1993, accogliendo il terzo e il nono motivo del ri- corso, rinviava per un nuovo esame la causa alla stessa Corte leccese. Con citazione del 29 settembre 1994, "in cui era " analiticamente esposta l'intera vicenda, il GI riassumeva la causa, chiedendo accertarsi che il Vi- sconti aveva svolto infedelmente la sua opera profes- sionale di consulenza in relazione all'acquisto del villino, e che lo stesso aveva mascherato i propri in- teressi, sia riguardo al villino che al suolo, falsa- mente presentati come di proprietà del IA e del 3 1 ZZ, così incorrendo in un illecito extracontrattua- le;
sicchè doveva essere condannato "al risarcimento del danno a titolo d'illecito contrattuale ed extracon- trattuale per le ragioni spiegate in narrativa", nella misura di lire 200 milioni. Il GI chiedeva l'interrogatorio formale e la prova testimoniale "su circostanze capitolate" e altre- "sì 'ammettersi i mezzi istruttori già formulati nelle precedenti fasi di merito". La corte d'appello di Lecce, con la sentenza oggi impugnata, emessa il 12 maggio 1999, ha rigettato il on gravame proposto dal GI. Per la cassazione di detta sentenza ricorre quest'ultimo, con due mezzi di annullamento, cui resi- ste con controricorso il IS. Il ricorrente ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 383, 384, 394 C.p.c. nonchè omessa, insufficien- A te, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), il ri- corrente deduce che la Corte ha erroneamente ritenuto che i danni pretesi dal GI riguardassero "solo la vicenda del villino e la restituzione del compenso di lire 450.000", mentre, come si evince dalle domande for- 4 mulate in primo grado e in appello, la richiesta di ri- sarcimento era stata basata su vari altri titoli, "inerenti alla totale responsabilità del dr. IS, quale professionista ed effettivo titolare di tutti i rapporti dei quali egli aveva fatto apparire come tito- no lari IA GI e ZZ TR". Pertanto, "per tut- addebitati ti i titoli di danno addebitabi a lui ed al IA, egli doveva essere condannato per la differenza tra il danno totale che sarebbe stato accertato e la somma di lire 60.000.000, pagata dal IA in virtù della transazione conclusa con ogni salvezza per l'ulteriore responsabilità del IS"; cui doveva aggiungersi l'ulteriore domanda di restituzione della somma di lire 450.000, oltre alla rivalutazione e agli interessi, corrisposta dal GI al IS per compenso. Queste censure sono infondate. La Corte d'appello, "tenuto conto dei limiti del rinvio, segnati dalla sentenza della Corte di cassazio- ne", in riesaminato le sole domande di risarcimento dei danni per violazione di obblighi professionali e di re- stituzione dell'importo di lire 450.000 proposte contro il IS in relazione alla cd. "vicenda del villino", e, confermando la decisione di primo grado, le ha ri- gettate entrambe, ritenendo indimostrato l'asserito versamento del compenso mediatorio di cui sopra al Vi- 5 sconti e, quanto alla domanda risarcitoria ' "per l'assorbente ragione che la circostanza della conclu- sione di un contratto d'opera professionale, comportan- te l'assunzione, da parte del IS, di obblighi la - cui violazione lo avrebbe reso responsabile, costitui- sce un dato semplicemente affermato, ma non provato dal GI". Così argomentando, la Corte ha esattamente indivi- duato il "thema decidendum" del giudizio di rinvio e ad esso si è scrupolosamente attenuta. Ed invero, furono accolti, in sede di legittimità, soltanto il terzo e, per quanto di ragione, il nono mo- tivo del ricorso, coi quali il ON si era doluto, per l'appunto, che la Corte di Lecce non si fosse "pronunciata sulle domande (per risarcimento dei danni e restituzione del compenso della mediazione) da lui parallelamente proposte (con il terzo giudizio) nei ri- guardi del IS". Rilevò In proposito la Cassazione come laeffettivamente accavallamentoCorte di merito, "nell'affollamento ed delle varie doglianze", dimenticando i motivi di appel- lo specificamente articolati per superare il rigetto delle suddette domande da parte del Tribunale, avesse erroneamente dichiarato per intero cessata la materia del contendere, pur essendo la transazione intervenuta col solo IA e con espressa salvezza dei diritti del GI contro il IS, "nel riferito terzo giudizio". Questo terzo giudizio è quello promosso con la citazione del 29 aprile 1975, avente ad oggetto le domande di risarcimento e di restituzione in relazione all'acquisto della villetta, cui si riferiscono M l'ottavo, il terzo e il nono motivo del ricorso, il primo dei quali dichiarato infondato, come si desume dalla sentenza di annullamento in discorso e segnata- mente dalle pagine 4, 5, 7, 8, 9 (dove però per errore materiale è detto "secondo"), 13 e 16. E' certo quindi, dall'interpretazione del tenore della sentenza di annullamento, che la Cassazione di- spose il riesame soltanto su quella duplice domanda (risarcitoria e restitutoria) concernente la questione del villino, e che non residuarono, della complessa vi- cenda (nel presente ricorso peraltro assai sommariamen- te e lacunosamente esposta), altre domande su cui il giudice di rinvio dovesse pronunciarsi, essendosi for- mato il giudicato su tutta la residua materia
contro
- versa. Col secondo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 394, 112, 115, 116, 188 e 350 C.p.c. e 2697 C.c. nonché omessa, insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), il ricorrente sostiene che la Corte salentina, da un lato, gli ha addebitato di non aver provato i fatti dedotti a sostegno della responsa- bilità del IS, e, dall'altro, non lo ha ammesso a provare proprio tali fatti, con l'erroneo rilievo che le prove sarebbero state formulate per la prima volta con l'atto di citazione in riassunzione. Viceversa tut- te le istanze istruttorie "erano state formulate in pri- mo grado (...), non ammesse e riformulate con l'atto di appello del 21 aprile 1982, non ammesse e, ancora una volta, riformulate con l'atto di riassunzione introdut- " tivo della fase di rinvio. E' stata omessa dalla Corte anche la valutazione delle prove documentali già acqui- site, e in particolare, tra gli altri documenti, della deposizione resa al giudice istruttore penale dal dr. Vito Pascali il 21 novembre 1978, sufficiente a confer- mare tutti gli addebiti rivolti dal GI al Viscon- ti;
della trascrizione delle registrazioni su nastro delle conversazioni telefoniche tra le parti in causa;
del bollettino dei protesti, dal quale risulta la pub- blicazione del no me del GI, all'epoca operatore commerciale, per le cambiali fatte protestare dal Vi- sconti. Nemmeno queste ulteriori censure possono trovare 8 accoglimento. Osserva sul punto la sentenza impugnata che non possono 'essere ammesse le istanze istruttorie formula- te per la prima volta con la citazione con cui è stata riassunta la causa, ostandovi il divieto derivante dall'ultimo comma dell'art. 394 C.p.c.". Non essendo contestabile l'esattezza giuridica di tale statuizione, giacchè nel giudizio di rinvio non è consentita, qualora i termini della lite rimangano, co- me nella specie, inalterati, una qualsiasi nuova atti- vità probatoria, il ricorrente, affermando la sostan- ziale identità e continuità delle sue deduzioni istrut- B torie, ripiega, in sostanza, sulla mancata ammissione delle prove orali articolate nelle precedenti fasi di merito. Tuttavia preliminare ad ogni altra questione os- servare che, secondo la costante giurisprudenza di le- gittimità, il mancato esame di una richiesta istrutto- ria non integra omessa pronuncia e quindi violazione dell'art. 112 C.p.c. (perché questa norma riguarda solo le domande di merito) ma si traduce in un vizio di mo- tivazione della sentenza, denunciabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.p.c., a condizione che il ricorrente indichi specificamente nel ricorso le circo- stanze che formano oggetto della prova, al fine di con- sentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività dei fatti da provaze e quindi delle prove stesse, che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è permesso sopperire con indagini integrative. Per quanto concerne poi l'omesso esame della depo- sizione resa al giudice penale dal Pascali, interamente trascritta nel ricorso, essa, a parte la sua valutabi- lità come semplice indizio, in quanto raccolta in un diverso giudizio, non contiene alcun riferimento a con- dotte concretanti specifiche responsabilità professio- nali del IS o ad altri fatti incontrovertibili, tali da giustificare le attuali pretese e dunque da in- durre, se valutati dal giudice di merito, a una deci- M sione diversa. A maggior ragione infine non può parlarsi di "decisività" né delle conversazioni telefoniche tra le parti, di cui non si conosce il contenuto, né del bol- lettino dei protesti. Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del 10 giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 13 marzo 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Du ke tray MafientinianiМорий IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 27.07.02 Oggi, ✓ IL CANCELLIERŕ Dott.ssa Maria Ajello 109T 129, 11 4-ST Serp3091 T : 160,10 8067. 6,00 005 2 /10 A 4 ENTRATE ROM 2005 . 166 Registrato in data2.5.0.IL ROMA DELLE versate € ENZIA FILIPPO) Servizi AG 74 #Pesponsabile Servizio Adi Giudiziar It Dirigente Area (Dott.ssa Maria Grazia n(OLFO HIN RACC o p. (Dr. M. 11