Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
Non sussiste la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in assenza del contraddittorio delle parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 cod. proc. pen. non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2010, n. 12014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12014 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 04/03/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - N. 965
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 32481/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA EL, N. IL 15/05/1954;
avverso la sentenza n. 387/2000 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 02/03/2007 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in quanto alla misura della multa, e per il rigetto del ricorso nel resto. FATTO E DIRITTO
AL HE ha personalmente proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 2.3.2007, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Crema il 5.4.2000, per i reati di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3, art. 81 cpv c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, art. 697 c.p., contestatigli in relazione al possesso di un'arma clandestina, e del reato di cui all'648 c.p., contestatogli in due distinti capi di imputazione in relazione all'acquisto della stessa arma e al possesso di generi alimentari di provenienza delittuosa, dichiarò prescritta la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p., e rideterminò la pena per le residue imputazioni, in anni due, mesi cinque e giorni quindici di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa.
Deduce, con un primo motivo, il vizio di inosservanza ed erronea applicazione di legge della sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena pecuniaria, fissata in misura nettamente più alta di quella stabilita dalla sentenza di primo grado, in violazione del divieto di reformatio in peius.
Con un secondo motivo, rileva la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali relative alla formazione del fascicolo per il dibattimento.
Con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge per inosservanza delle norme sostanziali in materia di ricettazione;
con il quarto motivo, infine, la nullità della sentenza per assenza totale di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. Procedendo secondo l'ordine logico dei motivi, si osserva anzitutto che non sussiste la nullità denunciata dal ricorrente in relazione alla mancata osservanza della procedura per la formazione del fascicolo per il dibattimento.
Riguardo ai profili di censura sollevati in ricorso, si può rilevare che la prescrizione dell'immediatezza della formazione del fascicolo, non è accompagnata da nessuna sanzione processuale, essendo peraltro la formazione differita evenienza espressamente prevista dall'art.431 c.p.p.. La norma non prevede inoltre termini particolari per la notificazione dell'udienza a cui sia rinviato l'adempimento, sembrando improprio, in relazione alla natura della specifica attività processuale, il riferimento all'art. 127 c.p.p., ed essendo oltretutto la deduzione della necessità di termini dilatori rigidi, contraddittoria con la possibilità di immediata formazione del fascicolo, che costituisce, anzi, l'ipotesi normale. Per il resto, deve rilevarsi che la firma dell'ausiliario non costituisce un presupposto del rapporto processuale;
ma attesta solo il deposito dell'atto, che d'altra parte non può, in tale ipotesi, considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto tra gli atti giuridicamente inesistenti vanno inseriti solo quelli carenti dei requisiti minimi costitutivi indispensabili per la loro rilevanza giuridica o che non consentono di individuare l'organo dal quale provengono (Corte di Cassazione 20/04/2006 Harrada, relativa ad un caso di mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario del decreto di citazione a giudizio, dove la precisazione che l'omissione rientra tra le mere irregolarità improduttive di effetti invalidanti). Ma è vero, poi, più in generale, che non sussiste la nullità1 di cui all'art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), nemmeno qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in totale assenza del contraddittorio delle parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 cod. proc. pen., non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 cod. proc. pen.. Ne deriva che la formazione del detto fascicolo non si cristallizza con l'udienza di cui all'art. 431 cod. proc. pen., ma con la fine della discussione di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e comunque l'eventuale erroneo inserimento di un atto assunto in violazione di specifici divieti probatori non preclude l'eccezione in ordine all'inutilizzabilità dell'atto a fini di prova, la quale è sempre rilevabile, anche d'ufficio, ex art. 191 cod. proc. pen. (Corte di Cassazione 10/01/2007 Marasca G). Quanto ai motivi relativi ai due fatti di ricettazione, la corte territoriale, muovendo dal presupposto della provenienza illecita tanto dell'arma che dei prodotti alimentari rinvenuti in possesso dell'imputato, ha fatto retta applicazione del principio secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (ex plurimis, Corte di Cassazione 27/02/1997 Savie), dando adeguatamente conto, nei termini di un giudizio di palese inattendibilità, delle giustificazioni tentate dall'imputato riguardo ai prodotti alimentari, al fine della qualificazione giuridica del fatto come furto.
È poi, pacifica, in tema di ricettazione di arma clandestina, l'individuabilità del reato presupposto nell'abrasione del numero di matricola Corte di Cassazione SEZ. 219/02/2008 Donatello);
Le deduzioni sul trattamento sanzionatorio, infine, sono fondate, come si vedrà più avanti, solo quanto alla misura della pena pecuniaria, perché per il resto la Corte territoriale ha congruamente valutato la gravità dei fatti e i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato.
La pena pecuniaria, invece, come si è anticipato, è stata per un evidente errore materiale determinata dalla Corte di merito in misura superiore a quella fissata dal giudice di primo grado, dovendosi pertanto rimediare ai sensi dell'art. 619 c.p.p.. Per le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria, che va rideterminata in Euro 710,00 ricalcolata con la sottrazione dell'aumento per continuazione riferibile al reato prescritto secondo la sentenza di primo grado.
Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in Euro 710,00, rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010