Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 683
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Sentenza 26 gennaio 1999

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La prova della "inscientia decoctionis", richiesta dall'art. 67 primo comma della legge fallimentare per escludere la revocabilità degli atti in esso contemplati, non può esaurirsi nella dimostrazione di uno stato d'animo o di un mero convincimento sulla normalità della situazione economica dell'imprenditore poi dichiarato fallito, occorrendo, per converso, la presenza di circostanze esterne, concrete e specifiche, tali da indurre ragionevolmente detto convincimento in un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 683
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 683
    Data del deposito : 26 gennaio 1999

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