Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
La prova della "inscientia decoctionis", richiesta dall'art. 67 primo comma della legge fallimentare per escludere la revocabilità degli atti in esso contemplati, non può esaurirsi nella dimostrazione di uno stato d'animo o di un mero convincimento sulla normalità della situazione economica dell'imprenditore poi dichiarato fallito, occorrendo, per converso, la presenza di circostanze esterne, concrete e specifiche, tali da indurre ragionevolmente detto convincimento in un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Rel. Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
Dott. PP SALMÈ - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA CC Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAPODISTRIA 18, presso l'avvocato S. MICELI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CORSELLO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente contro
CURATELA DEL FALLMENTO F.LL UR & DI AR COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, presso l'avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SCIMECA, giusta procura speciale per Notaio Francesco Minutella di Castelbuono rep. n. 1059 del 22.7.1997;
- resistente -
avverso la sentenza n. 419/96 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 27/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
udito per il resistente, l'Avvocato Antonuccio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 19.12.1984 il curatore dei faLImento della F.LI AC e Di ES PP s.n.c. convenne dinanzi al Tribunale di Termini Imerese la s.p.a. La CC, nella persona del suo legale rappresentante, chiedendo, ai sensi dell'art.67 comma 2 l.fall., la revoca dei pagamenti, per complessive
L.5.000.000, effettuati dalla società faLIta in favore della convenuta, nell'anno anteriore alla dichiarazione di faLImento (intervenuta il 6.6.84), con la conseguente condanna della stessa alla restituzione di tale somma, con interessi e rivalutazione e col favore delle spese.
La società convenuta, costituendosi, chiese il rigetto della domanda, rilevandone l'infondatezza. Il Tribunale adito, con sentenza dei 20.12.91, in accoglimento delle domande della curatela, ha revocato i pagamenti in questione, condannando la società La CC alla restituzione della somma anzidetta, con gli interessi legali sino al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di causa in favore della curatela. La soccombente ha censurato la decisione adottata nonostante che la curatela attrice non avesse provato la conoscenza, da parte di essa appellante, dello stato d'insolvenza della ditta poi faLIta oltre all'erroneità della sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con sentenza del 9.7.1996 i giudici del gravame hanno respinto il gravame confermando la decisione di primo grado.
Per la cassazione di quest'ultima decisione ricorre la s.r.l. La CC sulla base di un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto ricorso la società ricorrente si duole, sostanzialmente, del fatto che i giudici a quo abbiano ritenuto provata la propria scientia decoctionis, cioè la consapevolezza dello stato d'insolvenza della s.n.c. F.LI AC e Di ES PP al momento in cui quest'ultima effettuò il pagamento della somma di L.
5.000.000 di cui la curatela ha chiesto ed ottenuto la revoca.
Secondo al ricorrente la decisione impugnata non ha tenuto conto che la curatela faLImentare non ha provato la concreta conoscenza dello stato di insolvenza attribuita alla soc. La CC ed inoltre ha del tutto sottaciuto la prova, da parte della Società odierna ricorrente, della propria inscientia decoctionis. In particolare ha ritenuto che l'onere probatorio incombente sulla Curatela attrice dovesse considerarsi assolto con l'avvenuta semplice produzione in giudizio dell'elenco ufficiale dei protesti e di una copia di un ricorso per sequestro conservativo proposto dalla soc. La CC nei confronti della Società poi faLIta.
La doglianza non può ritenersi fondata.
La fattispecie rientra nell'ambito di operatività dell'art.67 c.2 della legge faLImentare che sottopone a revocatoria faLImentare gli atti giuridici posti in essere dal l'imprenditore, entro l'anno anteriore alla dichiarazione di faLImento, nel normale esercizio della propria impresa, e fra essi il pagamento di debiti liquidi ed esigibili. Per la revoca di tali atti, che non sono di per sè sintomatici dello stato d'insolvenza, vige il regime probatorio ordinario, incombendo al curatore l'onere della prova della conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore da parte del creditore soddisfatto. La prova. della c.d. scientia decoctionis può essere fornita dal curatore anche mediante una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti e tali da dimostrare che il terzo, adoperando la normale diligenza, non avrebbe potuto non avvedersi dello stato di dissesto economico del debitore. Nel caso in esame è documentalmente provato che in data 6.4.84 la società ricorrente, in possesso di numerose cambiali rilasciatele dalla F.LI AC e dalla stessa non onerate, chiese al Presidente del Tribunale di Termini Imerese l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo in danno della società poi faLIta affermando, testualmente, che la stessa si trovava "in stato di palese decozione, tanto da non poter pagare altri creditori ed onorare le firme apposte in calce agli assegni di conto corrente ed effetti protestati". Ove, poi, si considerino la pesante situazione debitoria della F.LI AC e Di ES PP, esposta nei confronti dei propri creditori per oltre 397 milioni di lire, e la circostanza che dall'elenco ufficiale dei protesti cambiari elevati nella provincia di Palermo risulta che nel 1983 e nel primo semestre 1984 la società anzidetta aveva subito protesti per svariate decine di milioni, può condividersi l'affermazione dei giudici di merito secondo cui la società ricorrente, usando l'ordinaria diligenza di un avveduto imprenditore commerciale, ben avrebbe potuto percepire i segni rilevatori e sintomatici dello stato di decozione in cui versava la società in questione.
Infine la l'inscientia decoctionis della ricorrente non può ritenersi dimostrata in base alla considerazione che egli continuò ad intrattenere normali rapporti commerciali con la F.LI AC e Di ES PP, accordando alla stessa ulteriore credito, posto che la concessione di ulteriore credito al debitore già inadempiente non è circostanza di per sè incompatibile con la conoscenza dello stato di insolvenza, cosi come non lo è il fatto che il terzo abbia successivamente mantenuto rapporti
In questi sensi è consolidata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza (scientia decoctionis) che costituisce presupposto della revocatoria faLImentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, il giudice può ricorrere a presunzioni semplici, sulla base di fatti obiettivi e dei comportamenti di comune prudenza ed avvedutezza, salva la possibilità del convenuto di dimostrare mediante circostanze specifiche e concrete che egli non era stato in grado di conoscere lo stato del debitore all'epoca dei pagamenti usando la normale ed ordinaria diligenza (nella specie, la sentenza confermata dalla suprema corte aveva accolto l'azione revocatoria evidenziando le imponenti manifestazioni dell'insolvenza dei debitore, quali le numerose procedure ingiunzionali, le notizie di stampa, il ritiro del credito bancario: Cass., sez. I, 23.1.1997 n. 699). In altri termini con riguardo all'azione revocatoria faLImentare, la prova dell'effettiva conoscenza, da parte dei creditore, dello stato di insolvenza del debitore, può essere desunta anche da elementi attinenti alla conoscibilità dell'insolvenza stessa da parte di un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, in quanto idonei a fornire presunzioni sull'effettiva situazione psicologica del creditore, salvo che, in contrasto con le presunzioni, il terzo provi la inscientia decoctionis (Cass., sez. I, 20.5.1993 n. 5742). Quanto alla mancata prova della inscientia decoctionis, richiesta dall'art. 67, 1^ comma, 1. fall. per escludere la revocabilità degli atti in esso contemplati, correttamente i giudici a quo hanno affermato come non può esaurirsi nella dimostrazione di uno stato d'animo, ne' quindi di un convincimento sulla normalità della situazione economica dell'imprenditore poi dichiarato faLIto, occorrendo la presenza di circostanze esterne, concrete e specifiche, tali da indurre ragionevolmente in detto convincimento un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza (In questi sensi Cass., 18.11.1988, n. 6240). Alla stregua delle esposte considerazioni la prova della conoscenza è stata convincentemente basata nella decisione impugnata su elementi indiziari attinenti alla conoscibilità della insolvenza stessa da parte di un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza elementi, peraltro considerati gravi, precisi e concordanti e tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte del creditore, con la particolare considerazione che in ogni caso, il terzo il quale avrebbe potuto provare la inscientia decoctionis, in contrasto con tali presunzioni, non l'ha fatto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del soccombente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali liquidate il lire 67.200# oltre a lire 1.500.000 per onorario difensivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 14.10.1998. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 1999