Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2863/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marino Iannone presso il cui Parte_1 studio è elett.te dom.ta in Napoli al viale Colli Aminei n. 491
-appellante-
E
– in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Grappone, Mauro Elberti,
e , in forza di procura generale alle liti per atto ricevuto Controparte_2 Controparte_3 dal Notaio di Fiumicino il 22.3.2024, rep. n. 37875, elettivamente domiciliato presso Per_1
L'Avvocatura Inps di Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55
-appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro in data 6.1.2023, , titolare dell'assegno sociale cat. AS n. 04512296 dal Parte_1
1.1.2018, lamentava che con nota del 2.5.2022 l'Inps le aveva comunicato di aver proceduto ad una riliquidazione del suddetto assegno, chiedendo in restituzione la somma di € 6.295,17 per il periodo dal 1.1.2019 al 31.5.2022. Si costituiva l'Inps, deducendo che la ricorrente, nella domanda amministrativa del 4.1.2018 per ottenere l'assegno sociale, aveva dichiarato tra i vari redditi percepiti anche l'assegno divorzile;
che in data 17.3.2021, all'atto della trasmissione del modello RED
2019, aveva dichiarato di non avere altri redditi salvo quello pensionistico e che quindi l'Ente aveva provveduto ad aumentare la rata mensile di pensione da € 270,00 a € 473,00, generando così un credito per la pari ad € 4.873,68 a titolo di arretrati dal gennaio Pt_1
2020 al novembre 2021, mai erogati;
che in data 27.12.2021, con successiva domanda di ricostituzione, la ricorrente aveva nuovamente dichiarato la percezione dell'assegno
Con atto di appello depositato presso questa Corte il 22.11.2023, ha Parte_1 impugnato la predetta decisione eccependo la irripetibilità dell'indebito per l'errata valutazione dei fatti, avendo ritenuto giusta la ripetizione delle somme in assenza di prova della mancata percezione dell'assegno di mantenimento. Ha eccepito la illegittimità della pronuncia poiché il provvedimento dell'Inps impugnato contrasta con l'art. 3 comma 6 della
L. n. 335/1995.
Ha contestato il diniego dell'Inps a concedere la prestazione dell'assegno sociale sulla base dell'omessa azione legale nei confronti dell'ex coniuge per ottenere l'assegno di mantenimento, considerato che l'Istituto avrebbe potuto evincere dette circostanze tramite l'ISEE, che è compilato dallo stesso Ente. Si è costituito l'Inps, deducendo la infondatezza del gravame, in quanto l'indebito per cui è causa è derivato da un comportamento doloso costituito dalla omessa comunicazione mediante il modello RED 2019 dei redditi percepiti e rilevanti ai fini della misura dell'assegno sociale, il cui importo non poteva essere a conoscenza dell' non CP_1 essendo l'assegno di mantenimento denunciato al Fisco. Ha chiesto quindi il rigetto del gravame.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la Corte ha riservato in decisione la causa. L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
L'appellante lamenta una non corretta interpretazione della normativa in materia di requisiti economici per il diritto alla prestazione assistenziale di assegno sociale, non potendo considerarsi lo "stato di bisogno economico" dell'interessato e dell'eventuale coniuge con cui è intervenuta sentenza di divorzio, un criterio obiettivo ulteriore rispetto a quello del limite di reddito, unico richiesto dalla legge.
Come è noto, l'assegno sociale (già pensione sociale di cui all'art. 26 legge n. 153 del
1969) è una prestazione economica di assistenza sociale istituita dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, che così dispone: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma
è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile …".
Si tratta, in sostanza, di una prestazione sociale che si fonda sulla prova della effettiva sussistenza di uno "stato di bisogno" (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. 9-07-2020, n.
145139), valutato, in particolare, con riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, che non devono superare il limite massimo annualmente stabilito. L'importo del rateo mensile dell'assegno sociale viene calcolato tenuto conto dei medesimi limiti di reddito, è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione prodotta dal richiedente, e deve essere conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
La questione che qui ci occupa verte sulla mancata prova da parte della ricorrente in ordine alla effettiva percezione dell'assegno di mantenimento, ai fini della misura dell'assegno sociale.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba attribuirsi rilievo, ai fini del diritto rivendicato, in ragione del chiaro tenore letterale della norma (ove fa chiaro riferimento ai redditi
"effettivamente percepiti" e agli assegni alimentari "corrisposti"), al solo dato oggettivo della mancata percezione di un reddito incompatibile, non essendo invece di ostacolo a tale fine né la mera potenzialità reddituale dell'interessato né le ragioni dell'insorgere in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno.
Risulta pertanto irrilevante ai fini della sussistenza del requisito reddituale della prestazione assistenziale il reddito percepito dall'ex coniuge dell'appellante o, più in generale, la sua condizione economica. La rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge non è di per sé idonea ad escludere la effettiva sussistenza di un obiettivo stato di bisogno e di carenza di fonti di reddito da parte dell'appellante, cui deve aversi esclusivo riguardo (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6570 del
18/03/2010).
Tali conclusioni trovano conferma in quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno" (Cass.
Sez. 6 L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020); ancora sul punto Cass. Sez. L, Sentenza n.
24954 del 15/09/2021: "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma
6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole". E ancora, di recente: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale (L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6), prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. In particolare, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall"ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”
(Cassazione civile sez. lav. - 13/08/2024, n. 22755).
Non esiste, pertanto, ai fini della concessione dell'assegno sociale una condizione, se non quella dello stato di bisogno.
Del resto, anche a voler esaminare la condotta tenuta dalla ricorrente, emerge come per ben due volte, la stessa abbia comunicato all'Inps di percepire l'assegno divorzile: tale circostanza, di per sé, esclude la sussistenza del dolo, asserita dall' . CP_1
Inoltre, come anzi detto, l'appellante ha depositato presso l'Inps l , a riprova del fatto CP_4 che la parte non abbia instaurato l'azione legale nei confronti dell'ex coniuge per richiedere l'assegno di mantenimento.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il proposto gravame deve essere accolto con conseguente integrale riforma della impugnata sentenza, non ritenendosi meritevole di conferma quanto affermato dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda dell'odierna appellante.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi la irripetibilità della somma di € 6.295,17, richiesta dall'Inps con nota del
2.5.2022.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'avv. Marino Iannone, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, dichiara irripetibili le somme richieste con la nota Inps del 2.5.2022; condanna l'Inps al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell'appellante che liquida, per il primo in € 860,00 e per il secondo in € 1.000,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
con attribuzione all'avv. Marino Iannone, antistatario.
Napoli, 14.4.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente