Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8769/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8769/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
24.11.2020 e vertente tra
, Parte_1
, Parte_2
Parte_3
, Parte_4 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni del
Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Bruno Maderna
n. 7;
-attori- contro
, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Arianna Peron del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Turcinella n. 23;
e
, CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Mauro Crocetta e Ylenia Canzian del Foro di
Treviso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, viale Appiani n. 34;
-convenute- avente ad oggetto: Lesione personale;
conclusioni: come riportato nel verbale di udienza del 3.10.2024; per i seguenti motivi della decisione in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, -quale vittima primaria- e il di lei Parte_1 marito con i figli e -quali vittime secondarie- hanno convenuto in Parte_2 Pt_3 Parte_4 giudizio -quale responsabile civile- e la sua compagnia assicuratrice al Controparte_1 CP_2 fine di sentirle condannare in solido, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della CP_1 nella causazione del gravissimo sinistro strale occorso ai suoi danni il 26.12.2017, al pagamento della somma pari ad € 1.531.918,18 o di quella ritenuta di giustizia (detratto l'acconto già ricevuto di €
750.000) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali -danno emergente e futuro per spese sanitarie, di adeguamento dell'immobile, di assistenza da parte di personale non infermieristico e per spese legali sostenute ante causam;
lucro cessante da perdita della capacità di lavoro specifica (detratta l'indennità di invalidità INPS)- e non patrimoniali -danno biologico con massima personalizzazione, morale ed esistenziale, autonomamente valutati- patiti dalla nonché al pagamento della somma pari ad Parte_1
pagina1 di 15
e a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali -spese di viaggio- e non Pt_3 Parte_4 patrimoniali -danno da lesione del rapporto parentale- dagli stessi patiti in via riflessa per la condizione di invalidità della , oltre a rivalutazione ed interessi. Parte_1
A sostegno delle domande gli attori hanno allegato in fatto: che il giorno del sinistro CP_1
alla guida della propria autovettura assicurata a Mirano (Ve), a causa dell'elevata
[...] CP_2 velocità di marcia sul fondo bagnato aveva perso colpevolmente -come accertato dai Carabinieri nel loro rapporto e dal consulente della Procura della Repubblica nell'ambito del procedimento penale aperto a suo carico ex art. 590 bis c.p.- il controllo del propio mezzo nell'affrontare una curva destrorsa invadendo la corsia opposta e così collidendo frontalmente con il veicolo condotto da , Parte_2 sulla quale stava viaggiando, quale trasportata, ; che quest'ultima aveva subìto lesioni Parte_1 gravissime riportando una diagnosi di “tetraplegia post-traumatica operata, incompleta sec ASIA, AIS B, di livello neurologico C7, con intestino e vescica neurologici” aggravata dalla comparsa di uno stato depressivo diagnosticato;
che, inoltre, la aveva perso la capacità lavorativa specifica di Parte_1 casalinga, dovendo essere assistita costantemente per tutto il giorno da personale non specialistico e utilizzare presidi medici (carrozzina…) oltre che attrezzature specifiche (auto allestita per trasporto disabili); che, ancora, la aveva maturato l'indennità di accompagnamento, essendole stata Parte_1 riconosciuta l'invalidità al 100%; che la stessa, a causa delle lesioni, non poteva più svolgere l'attività del nordic walking quotidiano, della coltivazione dell'orto, della preparazione e conservazione della marmellata, della raccolta di erbette, della palestra, della lavoro a maglia e uncinetto, della cucina;
che il marito , a seguito delle lesioni patite dalla coniuge, aveva subìto una drastica riduzione Parte_2 della sfera relazionale sociale e intima con la moglie, dovendosi dedicare interamente e costantemente alla sua assistenza e ad accompagnarla alla varie visite e terapie;
che il figlio aveva Parte_3 dovuto rinunciare ad assistere compiutamente la propria moglie in gravidanza e poi a godersi la nascita del primogenito, egli avendo dovuto assistere la madre (sulla cui collaborazione fattiva nella gestione del bambino non avrebbe potuto mai contare in futuro, con conseguente esborsi per baby sitter); che la figlia per stare più vicina alla madre, si era trasferita dagli Stati Uniti -dove viveva già da cinque Pt_4 anni- a Parma insieme al suo nuovo nucleo familiare, così da poter farle visita ogni tre settimane;
che, in generale, tutta la vita familiare era stata stravolta dal sinistro, i congiunti soffrendo moltissimo per la condizione di grave invalidità della madre.
Entrambe le convenute, e , si sono costituite in giudizio senza Controparte_1 CP_2 contestare la dinamica del sinistro descritta dagli attori e concludendo, tuttavia, per il rigetto della loro domanda alla luce, per un verso, dell'adeguatezza del pagamento di € 750.000 già ricevuto ante causam CP_ dalla da parte della propria Compagnia assicuratrice -per € 50.000- e da parte di Parte_1 CP_3
-per € 700.000 in data 25.08.2019- e, per altro verso, dell'infondatezza della pretesa avanzata
[...] dagli altri attori.
Più specificamente, la oltre a chiedere in subordine di essere manlevata dalla CP_1
Compagnia assicuratrice in caso di soccombenza, ha evidenziato la sproporzione del quantum risarcitorio richiesto dalla : non essendo state addotte circostanze implicanti la Parte_1 personalizzazione del danno biologico;
non essendo stata provata l'attività lavorativa dell'attrice a favore di sé o di terzi;
dovendosi considerare, nell'ambito delle spese future di assistenza, l'erogazione delle indennità di accompagnamento INPS e dei contributi regionali per l'assistenza domiciliare;
dovendosi attentamente valutare la portata delle spese sanitarie già sostenute, alcune delle quali in carico al SSN;
non potendosi considerare danni patrimoniali le consulenze di parte allegate all'atto introduttivo pagina2 di 15 e apparendo del tutto sproporzionati i compensi asseritamente maturati dalla difesa attorea in rapporto all'attività stragiudiziale svolta ante causam;
dovendosi considerare i contributi statali e ragionali ai fini della valutazione dei costi per l'adeguamento dell'immobile (con l'abbattimento delle barriere architettoniche) e per l'acquisto del mezzo per il trasporto dei disabili. Ancora, la convenuta ha rilevato l'assenza di prova del danno da lesione del rapporto parentale patito dai prossimi congiunti dell'attrice, in ogni caso da liquidarsi in modo diverso dal danno da perdita del rapporto parentale.
La compagnia assicuratrice convenuta dal canto suo, ha evidenziato la natura CP_2 unitaria del danno non patrimoniale alla persona (con conseguente divieto di duplicazioni risarcitorie, in particolare con riferimento al “danno esistenziale” ex adverso preteso, non costituente una sottocategoria autonoma rispetto al danno biologico) lamentato dall'attrice nonché, come Parte_1 sostenuto dall'assicurata, l'insussistenza di circostanze determinanti la personalizzazione. Ancora, la Compagnia ha preso posizione sulle diverse voci di danno patrimoniale allegato dall'attrice, contestandone i metodi di liquidazione ed eccependo la necessità di scomputo con i benefici statali e regionali in armonia alle difese della propria assicurata. Infine, rispetto alla domanda risarcitoria degli altri attori, ha rilevato l'assenza di prova del danno non patrimoniale asseritamente patito. CP_2
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie e constatato che gli attori avevano depositato tardivamente la prima memoria, il procedimento è stato dapprima istruito mediante espletamento di C.T.U. medico-legale (comprensiva, alla luce delle allegazioni attoree circa lo stato depressivo della vittima principale e del coniuge, di specifica indagine psicologica e psichiatrica) sulla persona di e (con particolare riferimento, rispetto a quest'ultimo, Parte_1 Parte_2 all'accertamento di eventuale rilevanza psicopatologica dell'afflizione per il solo fatto di vedere la moglie sofferente, menomata e invalida) a cura dei CCTTUU dott.ri e . Persona_1 Persona_2
All'esito, è stato disposto dal GI l'espletamento di apposita CTU contabile a cura del dr.
(consulente del lavoro) al fine di quantificare: Persona_3
i) tanto in forma di rendita quanto in forma di capitale, il danno patrimoniale da totale -come accertato dalla CTU medico legale- perdita della capacità di lavoro specifica dell'attrice Parte_5 quale danno da lucro cessante ponendo a base del calcolo, oltre alla durata della sua attività
[...] lavorativa (tenuto conto dell'età di 63 anni della danneggiata al momento del sinistro), il triplo della pensione sociale ex art. 137 Cod. Ass. (non avendo la danneggiata provato l'entità del reddito perduto e costituendo tale criterio una soglia minima del risarcimento Cass Sez. 3, Sentenza n. 7531 del
15/05/2012; Cass., 6 agosto 2007, n. 17179; Cass., 20 gennaio 2006, n. 1120, cfr. l'art. 137 CdA), non utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 del 1922 (posto che essi, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 20615 del 14/10/2015), ma altri coefficienti di capitalizzazione che considerino debitamente le predette sopravvenienze, quali ad esempio quelli, espressamente ritenuti legittimi dalla
Suprema Corte -Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20615 del 14/10/2015-: coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano (a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 in
Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp.
127 e ss.);
pagina3 di 15 ii) il danno precedente e il danno relativo all'adeguamento dell'immobile al netto delle pensioni di invalidità e di indennità di accompagnamento e di altri eventuali contributi pubblici;
iii) il danno emergente costituito dalle spese sostenute e sostenende per collaborazione domestica
(controvalore economico delle prestazioni svolte dalla e, dunque, danno emergente) e per Parte_5
l'assistenza domiciliare, tenuto conto della durata di vita media e delle eventuali prestazioni da parte del
SSN.
Ottenuti dal CTU nominato i chiarimenti richiesti al fine di ottenere il calcolo di attualizzazione delle spese sostenende di assistenza domiciliare diurna e notturna e di collaborazione domestica
(apparendo per altro verso esaustive le repliche del CTU alle osservazioni della Compagnia convenuta).
Ammessa ed espletata la prova orale offerta dagli attori esclusivamente in relazione alla precedente occupazione di casalinga della e respinta l'istanza di modifica attorea Parte_1 dell'ordinanza istruttoria ex art. 184 c.p.c. laddove aveva ritenuto non ammissibile l'istanza di prova orale offerta dagli attori in relazione alle attività svolte dalla prima del sinistro ai fini del Parte_1 riconoscimento della personalizzazione del danno biologico (ritenuto che le attività consistenti nel passeggiare, curare il giardino, preparare marmellate, raccogliere erbette e radicchi, utilizzare la bicicletta per fare la spesa, lavorare a maglia, disegnare e dipingere nel tempo libero, recarsi a trovare i propri genitori la domenica, per come tutte genericamente descritte e rappresentative di comunissimi hobby per persone della medesima età della danneggiata, non potessero costituire attività determinanti, in quanto precluse o limitate a causa del danno biologico patito, conseguenze anomale, eccezionali e del tutto peculiari rispetto alle normali conseguenze patite da persone della stessa età e con il medesimo grado di invalidità della danneggiata risarcibili nell'ambito del danno biologico).
Fatte dunque precisare le conclusioni all'udienza del 3.10.2024 e concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. la causa passa ora in decisione.
La domanda attorea è fondata solamente nei termini di seguito indicati.
La dinamica del sinistro deve considerarsi pacifica tra le parti in quanto la descrizione attorea non è stata contestata dalla e invero nemmeno dalla sua compagnia assicuratrice . CP_1 CP_2
Per l'effetto, dev'essere dichiarata l'esclusiva responsabilità della nella determinazione del CP_1 sinistro, come descritto dagli attori.
Ciò accertato, e passando alla liquidazione dei danni invocati dagli attori, giova premettere, in linea generale, che, ai fini del metodo di liquidazione dei danni alla salute (implicanti conseguenze tanto sul piano non patrimoniale che patrimoniale) per entrambi gli attori e , Parte_1 Parte_2 occorre muovere, in primo luogo, dagli esiti della CTU medico-legale collegiale (comprensiva di specifica indagine psicologica e psichiatrica, anche in ordine -con riferimento a Parte_2 all'accertamento di eventuale rilevanza psicopatologica dell'afflizione per il solo fatto di vedere un proprio congiunto sofferente, menomato, invalido) espletata sugli attori. Invero, l'accertamento compiuto dai consulenti in modo particolarmente accurato e preciso consente al Tribunale di avvalersene e di farlo proprio: la valutazione espressa, in effetti, si sostanzia in una motivata ed esauriente risposta tecnico-scientifica al quesito sottoposto, basata su elementi obiettivi di riscontro e su un conferente procedimento logico-valutativo e su metodi di indagine scientificamente validi idonei a superare i rilievi critici delle parti.
Tali valutazioni tecniche consentono, unitamente alla documentazione acquisita in atti e alle conseguenti presunzioni, di giungere ad una congrua determinazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
pagina4 di 15 Con riguardo a quest'ultima tipologia di danni, tuttavia, è necessario evidenziare che nella loro descrizione e relativa quantificazione nell'atto introduttivo gli attori, come rilevato puntualmente dalle controparti, hanno errato nell'aver scisso la componente cosiddetta statica del danno alla persona dalla sua componente dinamico-relazionale, ritenendo che quest'ultima dovesse essere apprezzata in via autonoma (il c.d. “danno esistenziale”) e/o solo sotto un profilo di personalizzazione del danno.
Ora, la scissione della componente statica del danno alla persona da quella cosiddetta dinamico- relazionale in caso di invalidità permanente non ha fondamento giuridico né scientifico (la medicina legale da decenni esprime una nozione unitaria dell'invalidità permanente, definendola come la menomazione dell'integrità psicofisica della persona, espressa in termini percentuali e comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali e della di essa incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti). Così facendo gli attori non si sono attenuti al principio di diritto fondamentale secondo il quale al danno biologico corrisponde una nozione unitaria, che tiene conto sia delle alterazioni nella fisiologia della persona riportate a seguito del sinistro sia delle conseguenze che queste alterazioni determinano nel compiere gli atti della vita quotidiana e quindi in particolar modo gli esiti di una frattura o come in questo caso di un trauma molto complesso, che comportano (per la ) la perdita addirittura Parte_1 della capacità di stare in piedi e di camminare, devono essere valutate unitariamente e confluire nella quantificazione della percentuale di invalidità permanente, che si fonda su un apprezzamento medico degli esiti fisici permanenti e sulle conseguenti limitazioni nella vita della persona.
Ancora, va segnalato che gli attori, nella prospettazione offerta in citazione, hanno altresì erroneamente ritenuto di duplicare la rilevanza della componente dinamico-relazionale del danno alla salute attraverso la personalizzazione, la quale agisce come adeguamento della misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari (le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit -ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire- non giustificando alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento).
Infine, avendo gli attori –ancora in modo eccessivamente generico non circostanziato- allegato un consistente danno morale derivante dalla menomazione fisica subìta (con riguardo alla ) Parte_1 nonché come danno riflesso per la macrolesione della congiunta (con riguardo agli altri attori) ponendolo quale posta di danno ulteriore rispetto alla pretesa psicopatologia (da intendersi evidentemente quale danno biologico incidente sulla percentuale di invalidità permanente) asseritamente patita da e da sul piano psichico in conseguenza dal sinistro, dev'essere Parte_1 Parte_2 ricordato che il danno morale soggettivo deve essere oggetto di autonoma valutazione e liquidazione in quanto pregiudizio ontologicamente diverso dal danno biologico (cui invece afferisce la psicopatologia), consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore che non si identifica con le vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (per quanto ne possa essere influenzato) ed insuscettibile di accertamento medico-legale, non potendo la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico (come già più volte affermato dalla Suprema Corte, da ultimo da Cass. n. 27482/2018; Cass. n. 7126/2021; Cass.
n. 9006/2022).
Ai fini della liquidazione deve tenersi conto, invero, della nozione unitaria del danno non patrimoniale, effettuata da Cass. S.U. n. 26972 del 2008 allo scopo di evitare la duplicazione di voci di danno, che si è nel tempo sviluppata mantenendo il necessario rigore volto ad evitare la creazione di pagina5 di 15 duplicazioni risarcitorie, ma recuperando le varie componenti del danno non patrimoniale nelle loro autonome caratteristiche, cui corrispondono distinti criteri risarcitori.
Ciò chiarito, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti da ogni singolo attore.
A. I danni patiti dall'attrice in seguito al sinistro. Parte_1
Il danno non patrimoniale.
Il Tribunale osserva come dalla CTU medico-legale espletata dai dott.ri e Persona_1
sulla persona dell'attrice si evince: Persona_4
i) che la stessa, a seguito del sinistro, ha riportato “lussazione C6-C7 con lesione midollare da cui è derivata tetraplegia post traumatica incompleta con livello neurologico C7, alvo vescica neurogene”; le lesioni descritte, accertate sia clinicamente che obiettivamente che strumentalmente, appaiono invero riconducibili causalmente al sinistro (sul punto il CTU è chiaro e non sussistono contestazioni);
ii) che ciò ha determinato un danno biologico temporaneo di 10 mesi al 100% fino alla conclusione dell'iter terapeutico e alla intervenuta stabilizzazione dei postumi;
iii) che ciò ha altresì determinato una “tetraparesi completa, con livello neurologico C7, alvo e vescica neurogene” e un danno psichico, come individuato nella relazione del Co-CTU specialista Dr. Per_4
diagnosticabile come “disturbo dell'adattamento con umore depresso” (contraddistinto,
[...] quest'ultimo, da “quadro di umore depresso e un sentimento di incapacità ad affrontare la vita contingente con conseguente riduzione della fiducia in sé stessa e visione pessimistica del futuro…Le manifestazioni sono variabili ed includono umore depresso, ansia, preoccupazione, un sentimento di incapacità e un certo grado di compromissione delle prestazioni nelle attività quotidiane”) per un danno permanente all'intera psicofisica della periziata complessivamente valutabile nell'85%; iv) che in ragione della sua condizione patologica alla “sono totalmente precluse attività Parte_1 ludico-sportive, nonché passeggiate, attività di cura dell'orto ed altri passatempi che comportino attività motorie. Il riposo notturno è interrotto ed incompleto, risultando necessario il periodico cambio posturale come praticato dalla assistenza domestica H24” mentre “I rapporti sessuali sono completamente aboliti, sia in ragione delle condizioni fisiche della periziata sia per la demenza senile avanzata di cui soffre il coniuge. In relazione alle gravi menomazioni fisiche e alla totale dipendenza da soggetti esterni, appaiono fortemente menomati i rapporti sociali e quelli familiari anche con altri soggetti parentali oltre al coniuge”; ancora, nell'ambito della valutazione del danno biologico, i consulenti hanno evidenziato che alla “risulta totalmente precluso lavarsi, vestirsi, in Parte_1 autonomia, camminare, correre, salire o scendere le scale, piegarsi, stare in piedi, guidare, afferrare o sollevare e trasportare gli oggetti. Deve essere aiutata per lavarsi e vestirsi;
deve essere parzialmente aiutata per assolvere alle funzioni fisiologiche (come cambio del catetere vescicale, somministrazione periodica di enteroclisma). Può leggere ma non scrivere o digitare su tastiera”; iv) che il livello di sofferenza è stato severo-grave sia nel corso del periodo di malattia che nel periodo di convalescenza e nel cronico in ragione dei postumi residuati;
v) che i postumi del sinistro hanno comportato la “totale e inemendabile” perdita della capacità lavorativa di casalinga in capo alla;
Parte_1 vi) che l'attrice necessita in via definitiva di assistenza domiciliare non qualificata diurna e notturna e che le attrezzature e l'adeguamento dell'immobile risultano senz'altro necessarie;
vii) che appare congrua la spesa di € 50 mensili sostenuta dall'attrice per acquistare, in quanto non garantiti dal SSN gli enteroclismi, gli integratori polivitaminici, creme idratanti e protettive della cute per evitare la formazione di piaghe da decubito;
pagina6 di 15 viii) che sono state riconosciute congrue le spese sanitarie documentate per l'ammontare complessivo di
€ 12.878,54 così suddivise: per visite specialistiche per € 607,15; per colloquio psico-clinico per € 120,00; per consulenze per rieducazione mano per € 135,00; per rieducazione funzionale (a domicilio) per € 3.960,00; per sedute di psicoterapia per € 602,00; per relazione psicologica clinica per € 352,00; per copia cartella clinica per € 200,00; per consulenza per perizia di parte per quantificazione del danno per € 1.015,04 (iva al 22%); per acquisto carrozzina ortopedica per € 290,00 (iva al 4%); per acquisto letto elettrico per € 1.450,00 (iva al 4%); per acquisto materasso per € 260,00 (iva al 4%); per acquisto modulo posturale per capo per € 378,21 (iva al 4%); per acquisto carrozzina ad autospinta per €
3.509,18 (ivata al 4%).
Il Tribunale non ritiene di doversi discostare da tali conclusioni peritali, in quanto logicamente e congruamente motivate.
Considerata l'entità del danno alla salute rilevato, non potendosi applicare la tabella unica nazionale (utilizzabile solamente per i sinistri stradali successivamente al 5.03.2025), si ritiene di fare applicazione, ai fini della sua liquidazione, dei criteri di liquidazione che il Tribunale di Venezia richiama ormai costantemente ed uniformemente per il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Questo Tribunale non ignora il contenuto della sentenza della Cassazione, sezione III civile, n.
12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Il
Tribunale reputa però adeguato a perseguire lo scopo indicato dalla pronuncia, ovvero considerare l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento", liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Venezia ed aggiornate al 2020.
In particolare, giova osservare che il fondamento dello strumento della tabella è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno: i dati in essa contenuti, peraltro, non devono essere applicati automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle c.d. condizioni personalizzanti, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, anche per evitare l'eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie. Nello specifico, la tabella adottata presso il Tribunale di
Venezia risulta elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento (non standardizzato, come quello milanese, con limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice esplicato sulla base delle circostanze –eccezionali, peculiari- del caso concreto, ossia dei fatti allegati e provati nel procedimento.
Giova peraltro osservare, anche ai fini della pronuncia relativa all'ammissione delle prove orali attoree in punto di personalizzazione, che la Corte di Cassazione, in recente arresto (Cass. 7513/2018) ha chiarito che "Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale. La liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di pagina7 di 15 continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017;
Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)".
In tale contesto, le tabelle veneziane risultano maggiormente rispettose di tali principi cardine prevedendo il valore base del solo danno biologico (già inteso come danno intrinsecamente dinamico relazionale) da integrare equitativamente -ove ne ricorrano i presupposti- nell'ottica personalizzante, senza alcun automatismo.
Si sottolinea come le tabelle elaborate presso il Tribunale di Venezia per la liquidazione della componente di danno non patrimoniale ulteriore rispetto al biologico prevedano, infatti, una forbice percentuale progressiva sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile il valore finale e omnicomprensivo del ristoro, secondo parametri oggettivi (fondati naturalmente sull'età e sui postumi) suscettibili del necessario adeguamento alle caratteristiche del caso concreto in base alla valutazione equitativa del giudicante.
Alla luce delle tabelle normalmente in uso presso questo Tribunale, il danno non patrimoniale risarcibile ipotizzabile in questa sede, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti -63 anni- e di una liquidazione giornaliera di importo pari ad € 150 in funzione dell'estrema gravità e dell'inabilità temporanea (e dell'elevatissima soglia del dolore fisico provato), può considerarsi pari a € 45.000 per il pregiudizio biologico temporaneo e pari ad € 583.665,25 per il pregiudizio biologico permanente.
Valore, questo, che, in assenza di prova e soprattutto di specifiche allegazioni da parte dell'attrice circa conseguenze pregiudizievoli eccezionali e/o anomale (rispetto quelle normalmente patite da una persona della medesima età e con il medesimo grado di invalidità), non può essere incrementato mediante lo strumento della personalizzazione, invocato dall'attrice nella misura massima.
Nulla può essere riconosciuto, inoltre, a titolo di risarcimento del danno morale, atteso che la sofferenza interiore patita dalla , come sopra evidenziato, si è trasformata in un effettivo Parte_1 pregiudizio psichico evoluto nella psicopatologia accertata e valutata dai CCTTUU ai fini della stima del danno biologico permanente. Pertanto, un riconoscimento di un importo ulteriore a titolo di danno morale risulterebbe, nella fattispecie, un'inammissibile duplicazione risarcitoria di un danno già considerato ai fini della determinazione della percentuale di invalidità.
pagina8 di 15 Dev'essere altresì riconosciuta la somma di € 12.878,54 sopra descritta a titolo di spese sanitarie sostenute e sostenende nonché la somma di € 6.100 corrisposta dalla al proprio consulente Parte_1 medico-legale di parte per la redazione della perizia sanitaria poi valutata anche in sede di trattative stragiudiziali con la Compagnia assicuratrice.
Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale alla salute liquidabile a favore della risulta pari ad € 647.643,79. Parte_1
Il danno patrimoniale.
L'assistenza domiciliare.
Devono in primo luogo essere considerate le spese di assistenza non professionale di cui l'attrice dovrà usufruire (come accertato dai CCTTUU) per l'espletamento delle attività quotidiane. Alla luce dell'accertamento contabile non vi sono ragioni per discostarsi dalla valutazione del CTU contabile laddove ha individuato le seguenti fonti di spesa di assistenza diurna al netto dei contributi pubblici spettanti alla in ragione della sua invalidità: - periodo dal 26 dicembre 2017 al 31 ottobre Parte_1
2022 (al netto dell'assegno di accompagnamento): € 68.338,77; - periodo dall'01 novembre 2022 al 13 ottobre 2041 (al netto dell'ipotetico assegno di accompagnamento): € 400.801,08 che, attualizzato con i coefficienti di cui al DM 19.02.2013 -più coerenti con l'invalidità dell'attrice- risulta pari ad €
174.501,62.
Occorre considerare che, finora, l'attrice, nonostante la capacità di spesa derivante dal significativo acconto ricevuto ante causam dalla Compagnia assicuratrice, non ha usufruito di alcun tipo di assistenza notturna. Conseguentemente, ancorché i CCTTUU, nell'ambito del loro accertamento, abbiano evidenziato la necessità attuale, per la , di assistenza non professionale anche per il Parte_1 periodo notturno, non è possibile provvedere ad un risarcimento di una spesa futura in maniera compiuta, così come calcolata dal CTU contabile, poiché, di fatto, la non ha, allo stato, Parte_1 richiesto alcuna forma di assistenza notturna. Tuttavia, è ragionevole ritenere che tale assistenza verrà dalla stessa richiesta in futuro, al progredire dell'età sua e del proprio marito. Pertanto, in via equitativa, pare opportuno prevedere una spesa futura pari ad € 130.000.
Complessivamente, dunque, il danno patrimoniale da assistenza domiciliare va liquidato in complessivi € 372.840,39.
La perdita di capacità lavorativa specifica.
La ha adeguatamente dimostrato con la prova orale di aver svolto attività di casalinga Parte_1 per sé e per il marito convivente prima del sinistro oggetto di causa. Per l'effetto, considerata la sua attuale condizione di menomazione e di totale impossibilità a svolgere qualsiasi attività domestica, dev'esserle riconosciuto il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
La Suprema Corte (significativamente, Cass., 19/07/2018, n. 19197, a pag. 8), ha chiarito che qualora venga accertata, come nella fattispecie, una “perdita o riduzione della capacità lavorativa (generica)”, possono applicarsi -avuto riguardo al grado percentuale di invalidità permanente accertato in sede medico legale- le presunzioni intese a provare l'esistenza di un “danno patrimoniale” -emergente e da lucro cessante- (cfr. Cass., 13/07/2010, n. 16392; Cass., 05/12/2014, n. 25726) determinato dall'impedimento o dalla riduzione dell'attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva anche a suo favore, trattandosi di attività suscettiva di valutazione economica (Cass., 09/02/2005, n. 2639; Cass.,
18/11/2014, n. 24471), che trova fondamento negli artt. 4, 36 e 37 Cost. (cfr. Cass., 11/12/2000, n.
15580; Cass., 20/10/2005, n. 20324), e che potrà ricevere adeguato ristoro attraverso il criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo pagina9 di 15 desunto dal contratto collettivo delle CO (contratto collettivo di lavoro) ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale.
Nella fattispecie, il CTU contabile, all'esito del suo accertamento tecnico, con motivazione immune da vizi logici ha calcolato che, nell'arco temporale dal 26 dicembre 2017 al 31 gennaio 2023, la ha subìto un danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro specifica per l'attività di Parte_1 casalinga, al netto di quanto già corrisposto da parte di INPS a titolo di pensione invalidi civili, pari ad €
73.049,05. Per il periodo successivo, invece, in applicazione dei coefficienti D. M. 19 marzo 2013, è risultato un danno patrimoniale, sotto forma di capitale al netto di quanto ipoteticamente corrisponderà
l'INPS, pari ad € 65.715,42 (considerando l'importo annuo stabilito pari ad € 19.627,53 -triplo pensione sociale- per l'anno 2023, la riduzione della capacità specifica del 100%, il coefficiente di capitalizzazione, come sopra individuato, di 9,7284, la riduzione del 40% per scarto tra attività fisica e attività lavorativa e detratta la quota corrispondente alla capitalizzazione della pensione invalidi civili
INPS di € 48.851,26), la potenziale perdita di reddito in conseguenza della capacità lavorativa specifica per il periodo qui considerato deve determinarsi nell'ammontare predetto di € 65.715,42.
Complessivamente, pertanto, il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro specifica da casalinga dev'essere liquidato in € 138.764,47.
La collaborazione domestica.
Il danno lamentato dagli attori non può essere riconosciuto in quanto già valutato ai fini del riconoscimento e della liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Le spese legali per l'assistenza stragiudiziale ante causam. Gli attori hanno richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per l'assistenza stragiudiziale ante causam per l'importo di € 95.160. La domanda, per come formulata, non può trovare accoglimento in quanto: i) gli attori non hanno descritto, nemmeno approssimativamente, le caratteristiche di tale attività professionale, così precludendo a questo Tribunale ogni giudizio sulla sua congruità e su eventuali duplicazioni risarcitorie;
ii) il compenso corrisposto non risulta essere stato parametrato all'importo conclusivo delle trattative intavolate con la Compagnia sulla scorta dei parametri di cui al
DM 55/2014 applicabili ratione temporis per la liquidazione del compenso professionale di avvocato per l'assistenza stragiudiziale in materia civile per il valore di riferimento (€ 750.000). Ora, applicando il valore medio, il compenso spettante ai difensori degli attori, compresi gli accessori di legge e il 15% per spese generali, risulta pari ad € 32.830,20; somma di gran lunga inferiore all'importo richiesto, e ottenuto, dalla difesa degli attori. L'importo rimborsabile a tale titolo a carico delle convenute non può pertanto accedere l'importo sopra liquidato di € 32.830,20 giacché solo tale importo appare conforme ai parametri vigenti.
Le spese per l'adeguamento dell'immobile di residenza.
Gli attori hanno sostenuto di aver dovuto sostenere spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso l'immobile di residenza per l'importo complessivo di € 44.079,70 comprensivo della somma di € 6.036,20 dovuta per manutenzione ordinaria decennale dei due servoscala ivi installati.
Al netto della detrazione di imposta di € 37.757,10, tuttavia, l'importo riconoscibile a tale titolo alla ammonta complessivamente ad € 6.322,60. Parte_1
Le spese per l'acquisto di auto dotata di sistemi per il trasporto dei disabili. A tale proposito dev'essere riconosciuto all'attrice l'importo di € 27.500 (come da preventivo per allestimento veicolo per trasporto disabili Olmedo Special Veichles S.p.A. e fatture Olmedo Special
Veichles S.p.A. n. 2120 del 31.8.2018 - n. 2531 del 10.10.2018 prodotte in giudizio sub doc. 13
pagina10 di 15 attestanti l'applicazione dell'IVA agevolata al 4%), atteso che la detrazione dall'Irpef pari al 19% del costo sostenuto è applicabile solo su una spesa massima di € 18.075,99.
Ne consegue che, complessivamente, il danno patrimoniale liquidabile a favore della Parte_1 risulta pari ad € 578.257,66.
Il danno patrimoniale e non patrimoniale liquidabile a favore della risulta dunque Parte_1 ammontare ad € 1.225.901,45. Da tale somma dev'essere pacificamente sottratto l'importo di € 750.000 già corrisposto all'attrice ante causam il 25.08.2019 che, rivalutato, risulta pari ad € 879.750, cosicché a carico delle convenute in solido deve porsi il pagamento di € 346.151,45. All'attrice spettano inoltre gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, nel tasso di interesse pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, da applicarsi: i) sull'intero capitale, espresso in moneta dell'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito (26.12.2017) al pagamento dell'acconto (25.08.2019); ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, su detta somma dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282
c.c. gli interessi annui al tasso legale.
B. I danni patiti dai prossimi congiunti.
La Corte di cassazione ha ancora di recente ribadito che costituisce “affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito,
a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso”, precisando altresì che “traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2023, n. 13540, Rv. 667659-01).
Invero, è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità, la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti, indifferentemente, “sia una sofferenza d'animo”, sia “una perdita vera e propria di salute”, sia, “una incidenza sulle abitudini di vita” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 8 aprile 2020 n. 7748, Rv. 657507-01). La lesione del rapporto parentale - al pari della definitiva perdita dello stesso - può produrre (anzi, di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria) delle ripercussioni nel “vissuto” del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro perché apprezzabili come “sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo”, ovvero “in termini dinamico-relazionali”, per l'incidenza che quella lesione ha avuto “sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989,
Rv. 65622301).
Ciascuno di tali danni è, peraltro, solo impropriamente definito “riflesso”, enfatizzandosi la circostanza che esso risulta “subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri”, mentre, in realtà, esso è pur sempre “la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva pagina11 di 15 dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette”, ragion per cui non
“v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni” (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 7748 del 2020, cit.).
Si tratta di danni che “possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto”
(così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit.), sicché è proprio “in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 28989 del 2019, cit.). Ricordato inoltre che non sussiste alcun “limite” normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che esso non presuppone, necessariamente, neppure che “gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati” (Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2023, n.
1752 Rv. 666922-01; analogamente anche Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit.), la sola questione rilevante risultando, in definitiva, solo quella della prova del danno. Difatti, chi agisce per il suo ristoro,
“secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte" (così, ancora una volta, Cass.
Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit., che richiama Cass. S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26492).
Ciò ricordato in linea generale, occorre provvedere ad esaminare la domanda dei singoli congiunti.
I danni patiti da . Parte_2
Occorre muovere dalla valutazione dei CCTTUU, tanto più che la stessa non risulta contestata da nessuna delle parti. Essi, all'esito di accurata indagine, hanno rilevato: “Il Periziato presenta una grave forma di demenza Alzheimer, condizione quest'ultima ad origine ed evoluzione autonoma rispetto all'evento di cui è causa. Da quanto nella scarna documentazione prodotta è intravedibile l'insorgenza di una non meglio specificata sindrome depressiva nel 2017-2018, in concomitanza peraltro con i segni della demenza. La mancanza di dati clinici e l'inesplorabilità (anche per l'aspetto anamnestico) della condizione psichica del Periziato, non permette di meglio definire né la natura né l'etiologia della depressione, ovvero discernere se la stessa fosse, in realtà, già segno della patologia demenziale e pertanto indipendente dalla invalidità della moglie. All'attuale, la detta patologia neurologica organica impedisce al Periziato di percepire e di prendere coscienza della gravità della condizione della moglie”.
Non essendovi prova documentale di uno stato depressivo intervenuto dopo il sinistro della moglie e dovendosi tener conto dell'autonoma origine ed evoluzione della forma di demenza dell'Alzheimer in concomitanza con l'evento dannoso non vi sono i presupposti per il riconoscimento in capo a di alcun danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, egli non avendo Parte_2 patito, a causa della malattia, né una sofferenza interiore per la condizione di menomazione della moglie pagina12 di 15 né un conseguente sconvolgimento delle proprie abitudini di vita (intervenuto, questo, solo in ragione della sua patologia).
I danni patiti da e . Pt_3 Parte_4
In capo ad essi è ragionevole ipotizzare un ristoro del danno morale in relazione ai disagi presumibilmente patiti tanto in ragione del sentimento di comprensibile frustrazione per il solo fatto di non poter confidare, nemmeno per il futuro, in una condizione di naturale indipendenza rispetto ai bisogni primari della madre, ed anzi su un suo aiuto fattivo nella gestione delle incombenze familiari
(anche in punto di accudimento del padre), tanto in ragione del sentimento di grave afflizione derivante dall'assistere alla condizione di gravissima menomazione della madre con conseguente significativa limitazione al naturale sviluppo del rapporto parentale con lei (qualsiasi attività, anche la più elementare, richiedendo una notevole e defatigante organizzazione).
Tuttavia, in mancanza di richiesta di prova orale ammissibile in ordine a tali circostanze e/o della pacifica non convivenza tra le parti, al fine di desumere la gravità ed effettiva entità del danno da lesione del rapporto parentale lamentato dagli attori, occorre tenere in considerazione, oltre alle presunzioni, le allegazioni sul punto contenute nel ricorso introduttivo attinenti, soprattutto, al profilo morale -il dolore per la condizione di sofferenza psicopatologica e di grave menomazione della congiunta e del suo riferimento familiare-, più che a quello dinamico relazionale (il figlio Parte_3 non convivendo da tempo con la madre ma con il suo autonomo nucleo familiare;
la figlia
[...] Pt_4 non avendo sufficientemente spiegato la ragione per la quale, tornata dagli USA per rimanere
[...] vicino alla madre, si sarebbe trasferita a Parma anziché nelle vicinanze della madre, andandola a trovare più di rado).
Ne consegue che, non essendovi significativi elementi per ritenere che le abitudini di vita dei figli, a seguito della condizione di invalidità della loro madre, siano state obiettivamente stravolte, nella fattispecie può essere liquidato a loro favore unicamente il pregiudizio morale soggettivo presuntivamente patito.
Per valutarlo, ad ogni modo, vanno rilevati i seguenti elementi:
i) l'età della vittima al momento del sinistro (63 anni), sul presupposto presumibile che, secondo l'id quod plerumque accidit, quanto più sia avanzata l'età della vittima tanto meno intenso sarà il dolore per la sua menomazione, perché quest'ultima sarebbe stata comunque provata in un futuro non così lontanto;
ii) l'età degli attori (37 anni per , 39 anni per ), sul presupposto che, Parte_3 Parte_4 generalmente, persone mature fanno fronte alle emozioni con maggior compostezza e forza rispetto a fanciulli o a giovani;
iii) il rapporto di filiazione con conseguente presumibile soglia elevata di dolore, tuttavia attenuato dal numero di superstiti (sul presupposto che, generalmente, la vicinanza di altri familiari nei momenti di dolore rappresenta un valido aiuto); sul punto va osservato che entrambi i figli hanno un autonomo nucleo familiare;
iv) le modalità del sinistro, dovuto alla condotta colpevole della dalle quali si deve CP_1 presumere un dolore più acuto e frustrante per gli attori.
Ora, una valutazione complessiva degli elementi suindicati, unitamente all'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma aggiornate al 2023 (che sono legittimamente adottabili quale parametro di riferimento, sul punto Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11719) con scomputo -per i figli- dei relativi valori della componente del danno dinamico-relazionale, conduce ad una liquidazione del danno non patrimoniale patito dagli attori nei seguenti termini: € 133.435 sia per che per Pt_3 Pt_4
pagina13 di 15 pari al valore base indicato dalle tabelle romane per il rapporto di parentela contraddistinto Pt_2 dall'assenza di convivenza con la vittima e dalla presenza di altri familiari conviventi e non conviventi, diminuito di 1/2 in ragione della mancata prova del danno relazionale.
Alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (risalente alla sentenza del
17/2/1995 n. 1712), vertendosi in tema di debito di valore, non sono dovuti sul credito risarcitorio suddetto gli interessi legali con decorrenza dall'illecito.
Si ritiene tuttavia, in considerazione del lasso di tempo trascorso dall'illecito, che vada riconosciuta agli attori un'ulteriore somma a titolo di lucro cessante provocato dal mancato tempestivo risarcimento del danno da parte della convenuta responsabile - e conseguentemente dalla mancata disponibilità dell'equivalente pecuniario spettante al danneggiato - potendo ragionevolmente presumersi che il creditore, ove avesse avuto la tempestiva disponibilità della somma, l'avrebbe impiegata in modo fruttifero. Ai fini della liquidazione necessariamente equitativa di tale ulteriore voce di danno patrimoniale, si ritiene di far ricorso al criterio - sovente applicato dalla giurisprudenza - degli interessi legali al saggio variabile in ragione di anno (determinato ex art. 1284 c.c.) da calcolarsi sull'importo già riconosciuto, dapprima "devalutato" fino alla data dell'illecito (26.12.2017) e poi "rivalutato" annualmente con l'aggiunta degli interessi, ovvero sul capitale "medio" rivalutato.
Su tali somme, corrispondenti all'intero danno risarcibile liquidato ai danneggiati, sono altresì dovuti dai convenuti gli interessi al tasso legale sino al saldo, con decorrenza dalla data della presente pronuncia coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
Infine, né a né a possono essere rimborsate le spese di viaggio Parte_3 Parte_4 asseritamente sostenute in quanto le pezze giustificative (docc. 17 e 18 attorei e non già docc. 41 e 42 come indicato) risultano del tutto generiche, tanto da rendere impossibile una loro correlazione con la condizione di invalidità della madre.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in armonia ai parametri di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile ad alta complessità (valori medi per tutte le quattro fasi del presente giudizio con incremento del 20% ex art. 4 co. 2).
Gli oneri di CTU come liquidati in atti vanno posti integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi dei CCTTUU e, nel rapporto interno, a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Accerta e dichiara la responsabilità della convenuta nella produzione del sinistro Controparte_1 stradale oggetto di causa;
-Dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore dell'attrice
[...]
della somma di € 346.151,45 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
-Rigetta la domanda risarcitoria di;
Parte_2
-Dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore di di € Parte_3
133.435 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
-Dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore di di € Parte_4
133.435 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
pagina14 di 15 -Dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite a favore degli attori liquidate in € 605 per esborsi e in € 16.923,60 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione ex art. 93 cpc a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
-Pone gli oneri di CTU integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi dei CCTTUU e, nel rapporto interno tra le parti, a carico delle stesse parti convenute in solido.
Così deciso in Venezia il 14.04.2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Azzolini
pagina15 di 15