Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n°2533/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. EP Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2533 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ficarra Parte_1
Antonio per mandato in atti
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Francesco Caratozzolo per mandato in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 7 aprile 2025 le parti concludevano come da proposta conciliativa formulata dal giudice e verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio origina dal ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da nei confronti della coniuge separata Il ricorrente chiedeva, in via Parte_1 Controparte_1
Rappresentava che in sede di separazione consensuale le parti avevano previsto un contributo al mantenimento a carico del resistente e in favore della moglie e dell'unico figlio EP (nato a
Termini Imerese il 14.11.2008), pari a € 300,00 mensili (€ 100,00 per la coniuge ed € 200,00 per il figlio);
l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
Esponendo che le circostanze di fatto sottese alla separazione consensuale intervenuta tra le parti erano mutate, avendo intrapreso la coniuge separata stabili relazioni con altri uomini, chiedeva la pronuncia di divorzio dalla moglie, l'affidamento condiviso del figlio EP, con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, la previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio EP, ancora minorenne, e a suo carico, pari a €
200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la rappresentazione dei fatti siccome Controparte_1 offerta dal ricorrente, rilevando che le esigenze del figlio EP, ormai adolescente, erano accresciute e che la propria situazione economica, rispetto all'epoca della separazione, non era mutata, non avendo la stessa intrapreso alcuna stabile convivenza con altro uomo, ed essendo affetta da una malattia autoimmune invalidante.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, associandosi alla domanda proposta dal ricorrente, con affidamento condiviso del figlio minore EP, con collocamento presso di lei e assegnazione della casa coniugale;
la previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio EP pari a € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e in suo favore di € 200,00 mensili. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Il Presidente, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con provvedimento del
20 settembre 2023, adottava i provvedimenti interinali, confermando le condizioni della separazione consensuale raggiunta tra le parti;
indi, rimetteva la causa innanzi all'istruttore.
All'udienza del 19.1.2024, il procedimento veniva assunto in decisione senza termini sullo status e con sentenza non definitiva del 25.1.2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 14.6.2007; con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio del Giudice con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Con ordinanza del 4.6.2024, assunta all'esito dell'udienza cartolare fissata per la decisione sulle istanze istruttorie articolate dalle parti, il giudice formulava proposta conciliativa alle stesse e rinviava all'udienza cartolare del 3.2.2025, poi rinviata, per verificare l'effettiva possibilità di conciliare le parti, all'udienza del 7.4.2025, ove le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa loro formulata dal giudice con le precisazioni di cui al verbale d'udienza e rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il procedimento veniva assunto in decisione senza concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
Preso atto della definizione, con la sentenza già emessa da questo Tribunale, della questione relativa alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono in questa sede esaminarsi le altre domande proposte dalle parti.
A riguardo si rileva che le parti hanno accettato la proposta conciliativa loro formulata dal giudice istruttore con ordinanza del 4.6.2024, con le precisazioni di cui al verbale d'udienza del 7.4.2025, che integralmente si riporta:
1) Affidamento condiviso dell'unico figlio ancora minore delle parti, EP, a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e possibilità per il padre di incontrarlo liberamente, nel rispetto della sua volontà, tenuto conto dell'età oggi raggiunta dal minore, e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
2) posizione, a carico di , dell'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1 entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma di euro 300,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.) esclusivamente a titolo di contributo indiretto per il mantenimento dell'unico figlio della coppia EP, con decorrenza dal mese di maggio 2025;
3) posizione a carico di entrambi i coniugi dell'obbligo aggiuntivo di contribuire (in ragione del 50%
a carico di ciascuno) alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore EP
(nonché dell'obbligo di rimborsare al coniuge gli esborsi eventualmente anticipati, nei limiti dell'aliquota di propria pertinenza, previa esibizione di documentazione attestante la sopportazione della spesa);
4) assegnazione della casa coniugale, sita in Termini Imerese via Beccai n. 22, a Controparte_1 genitore collocatario del minore.
Orbene, posto che tali condizioni non risultano contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative, né all'interesse della prole, appare opportuno che i rapporti tra le parti siano regolati dalle dette condizioni.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti anche sulle spese di lite, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni indicate nella proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 4.6.2024, come integrata a verbale d'udienza del
7.4.2025, così come richiamata in parte motiva;
- compensa le spese di lite sostenute dalle parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Termini Imerese, in data 15 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore EP Rini
Rossana Musumeci