Articolo 128 del Codice ambientale
Articolo 109Articolo 129
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29 aprile 2006
Art. 128. (soggetti tenuti al controllo) 1. L'autorita' competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalita' previste nella convenzione di gestione.
Entrata in vigore il 29 aprile 2006
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