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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1713 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
e promossa da rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto Parte_1 introduttivo, dall'Avv. Francesca Di Muzio e Antonio Bubici,, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pescara, Piazza Troilo
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero-sede
OGGETTO: Procedimento di riattribuzione di sesso e rettifica anagrafica e di stato della persona
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.07.2024 chiedeva che l'intestato Tribunale Parte_1 lo autorizzasse a procedere all'intervento chirurgico di rettificazione di sesso nonché ordinasse all'Ufficiale di Stato civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro assumendo il prenome di “ ” Persona_1
2. Con provvedimento del 31.07.2024 veniva disposto il mutamento del rito con decreto del
31.07.2024 stante quanto previsto dall'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'atto introduttivo, unitamente al decreto di fissazione di udienza, veniva notificato a coniuge di (vd. Parte_2 Parte_1 doc. 2 allegato all'atto introduttivo), la quale, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
3. Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 22.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali.
4. Dalla documentazione in atti emerge che è affetto da Disforia di Genere Parte_1 secondo i criteri diagnostici del DSM-V, (vd. doc. 6 e 11 allegati all'atto introduttivo) ed ha iniziato la terapia ormonale per l'assegnazione del sesso femminile (vd. doc. 4 allegato all'atto introduttivo), sottoponendosi – altresì – a percorsi per la femminilizzazione della voce (vd. doc. 5 allegato all'atto introduttivo).
Risulta, altresì, agli atti che cittadino italiano naturalizzato americano (vd. doc. Parte_1
1 allegato all'atto introduttivo) ha ottenuto negli Stati Uniti il cambio di nome e di sesso (vd. doc.
8- pagina 1 di 3 9 allegati all'atto introduttivo)
Alla luce di tale documentazione dev'essere – pertanto - accolta la domanda avente ad oggetto l'autorizzazione alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso.
5. Parimenti deve trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto la rettificazione degli atti dello stato civile in quanto, a seguito della sentenza interpretativa di rigetto della Corte
Costituzionale n. 221 del 2015, è ammessa la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso anche in assenza del previo trattamento chirurgico.
In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117 primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, “in quanto, stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute. Tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”). pagina 2 di 3 Nella fattispecie in esame, pur essendo stato autorizzato il trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, risulta necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena ed effettiva tutela della salute psicofisica di parte attrice nelle more dell'intervento.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili atteso che la presente pronuncia consegue all'applicazione delle norme di legge, non comportando soccombenza ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 osì provvede:
[...]
1) accoglie la domanda di nato a [...] il [...] e, per l'effetto, autorizza lo Parte_1 stesso a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari da maschili a femminili;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile di Pineto di procedere alla rettifica dell'atto di nascita della medesima parte attrice con riferimento al sesso e con attribuzione alla medesima del prenome
” in luogo di “ ”; Persona_1 Parte_1
3) spese di lite irripetibili.
Teramo, così deciso nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
(atto sottoscritto digitalmente)
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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