TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/10/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 17.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2634/2017 + 1112/2018 TRA
C.F. , nata in [...] Parte_1 C.F._1 rocura introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 ITTORI GIANFRANCO, giusta procura generale alle l mente domiciliato come in atti;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 06.12.2017, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola per l'Azienda
TE NI - con terreni siti in agro di VIGGIANELLO alla C/da CAMPOLEROSE per n. 110 giornate annue nell'anno 2016, dal 03.06.2016 al 31.12.2016, e in particolare di aver lavorato seguendo le direttive del titolare, per 4-5 giorni a settimana, dalle ore 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00, percependo regolare retribuzione giornaliera, deduceva la mancata iscrizione, nonostante il predetto rapporto di lavoro, da parte dell L'elenco annuale CP_1 veniva pubblicato online dal 19.04.2017 al 05.05.2017. Dopo aver infrutt nte esperito l'iter amministrativo, adiva il Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, negli anni sopra detti, con l' Controparte_2 nonché del diritto alla iscrizione per il medesimo
[...] anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di VIGGIANELLO (PZ), con condanna dell CP_1 nella persona del presidente p.t., a provvedere alla dovuta iscrizione e/o al manteni dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori. L' costituitosi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione processuale, la CP_1 pretermis el datore di lavoro e la decadenza dall'azione ex art. 22, d.l. 7 del 1970. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso proposto, stante la mancata prova del rapporto di lavoro prestato e della sussistenza dei requisiti previsti per l'inquadramento del datore di lavoro nel settore agricolo. 1.1. In data 29.05.2018 la ricorrente in epigrafe indicata depositava un ulteriore ricorso – poi iscritto al n. R.G. 1112/2018 – avente ad oggetto il diritto ad ottenere la indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016. Deduceva che, con lettera del 15.07.2017, l' CP_1 comunicava di aver respinto la domanda di disoccupazione n. 2017735605966 con la se motivazione: “Non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. Premessa la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla prestazione previdenziale pretesa, concludeva chiedendo accertarne il suo diritto alla corresponsione, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l' che riproponeva le medesime difese di cui al giudizio sopra CP_1 detto. Ritenuta la sussistenza di r di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, nonché la connessione per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione, i due giudizi venivano riuniti. 1.2. All'udienza del 28.09.2022 veniva escusso per parte ricorrente il teste Tes_1
La parte ricorrente rinunciava alla escussione del secondo testimone. Ri
[...]
conto assicurativo depositato il 13.06.2024 risultava una parziale reiscrizione per l'anno 2016, per 32 giornate, il Tribunale invitava l'istituto previdenziale a fornire chiarimenti sul punto. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, a seguito di ulteriori rinvii determinati dal carico di ruolo e dall'esigenza di procedere primariamente alla definizione di procedimenti di più antica iscrizione, secondo i parametri stabiliti dal PNRR, decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, il ricorso è tempestivo. Infatti, la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 05.05.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso CP_ amministrativo alla direzione Provinciale di Potenza il 15.05.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo il 14.08.2017, sicché l'azi ndava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 12.12.2017. Il ricorso è stato depositato il 06.12.2017, pertanto, è tempestivo. Per ciò che concerne la richiesta di corresponsione della disoccupazione agricola, anch'essa è tempestiva, in quanto la domanda di disoccupazione n. 2017735605966 del 20.02.2017 è stata respinta con provvedimento del 15.07.2017; il ricorso amministrativo è stato proposto nel successivo termine di 90 giorni, in data 06.10.2017. Inutilmente decorso l'ulteriore termine di 90 giorni, a fronte della mancata risposta da parte dell'Istituto, dalla data del 04.01.2018 è iniziato a
Pag. 2 di 4 decorrere l'ultimo termine, questa volta di un anno, per la proposizione dell'azione giudiziale. Questa è stata avanzata in data 29.05.2018, pertanto è tempestiva. 3. Quanto al merito, occorre rilevare che dalla produzione in atti è emerso che il datore di lavoro ha provveduto a denunciare il rapporto prestato dalla ricorrente per il solo IV trimestre anno 2016, per un totale di 32 giornate (cfr. relazione istruttoria del 20.11.2024). Ed infatti, si evince dalla documentazione depositata da parte resistente che ES IO presentava una prima denuncia aziendale in data 30.04.2018, approvata, con data di inizio dell'attività al 05.04.2018. Successivamente, in data 21.05.2018, Il ES richiedeva la retrodatazione dell'inizio dell'attività al 01.10.2016. L' ha approvato l'istanza depositata. A seguito di approvazione e di CP_1 assegnazione del Cida, il datore di lavoro ha provveduto alla trasmissione dei Dmag dei dipendenti. Il Dmag risulta trasmesso in data 06.08.2018, dunque tardivamente, in relazione a cinque dipendenti, tra cui la ricorrente, il cui periodo di lavoro indicato riguarda il solo quarto trimestre 2016 (ottobre – dicembre). Quanto appena descritto è confermato dall'estratto contributivo depositato e dall'estratto ARLA, nei quali si registrano 32 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2016. L' ha, dunque, correttamente disconosciuto il rapporto di lavoro rivendicato, CP_1 atteso che, all'epo a sua costituzione in giudizio, la ricorrente non risultava dichiarata come dipendente presso l'azienda agricola de quo. Va dato atto che, successivamente alla denuncia tardiva, l' ha provveduto ad effettuare le necessarie verifiche e a riconoscere le giornate alla ricorrente CP_1 s se di quanto rilevato da tale denuncia. Alla luce di quanto detto, la domanda relativa all'accertamento del diritto alla reiscrizione può essere solo parzialmente accolta. Le risultanze della prova testimoniale non consentono di estrapolare elementi utili alla tesi attorea, considerato che il teste escusso ha reso dichiarazioni in contrasto con quanto descritto in ricorso in ordine, ad esempio, al periodo di lavoro svolto (“la ricorrente ha lavorato da marzo a dicembre 2016”, anziché da giugno a dicembre) e alle mansioni espletate, che, secondo quanto riferito dal teste, erano di carattere promiscuo, non afferenti esclusivamente al settore agricolo (“Nel periodo estivo faceva la raccolta e ci aiutava in albergo per sistemare le camere e veniva in cucina ad aiutarci. Durante la giornata la ricorrente lavorava all'esterno e poi ci veniva ad aiutare verso le dieci (…) Nel periodo invernale la ricorrente si occupava dell'albergo: all'esterno c'era poco da sistemare”). La deposizione dell'unico teste, avendo la parte ricorrente rinunciato alla escussione del secondo, non è idonea a consentire di determinare il numero di giorni totali prestati nel settore agricolo. Peraltro, ulteriori giorni al più possono essere imputati a lavoro non agricolo, avendo il teste dichiarato che la ricorrente coadiuvava nella preparazione delle camere dell'albergo ed in cucina.
4. Non può, viceversa, essere meritevole di accoglimento la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, non avendo la ricorrente maturato 102 contributi giornalieri nel biennio precedente all'anno di riferimento della domanda;
non risultano contributi per gli anni 2015-2014.
5. Quanto alle spese di lite, va tenuto conto del fatto che la mancata iscrizione nelle liste OTD non è imputabile all quanto piuttosto al datore di lavoro, avendo lo stesso provveduto a CP_1 denunciare l'attività lavor ella ricorrente in epoca successiva alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a parte resistente (23.05.2018). Parte ricorrente, infatti, ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio di reiscrizione in data 06.12.2017, prima della trasmissione dei DMAG da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che alcuna inerzia - suscettibile di determinare la condanna al pagamento delle spese di lite - è imputabile all Va, quindi, CP_1 disposta la compensazione integrale delle spese, anche in ragione del fatto che la nda avanzata trova solo parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda avanzata dichiara il diritto della ricorrente alla iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di Viggianello (PZ) per l'anno 2016, per n. 32 giornate lavorative;
2) rigetta per il resto il ricorso;
Pag. 3 di 4 3) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 16.10.2025
MP
Pag. 4 di 4
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 17.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2634/2017 + 1112/2018 TRA
C.F. , nata in [...] Parte_1 C.F._1 rocura introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 ITTORI GIANFRANCO, giusta procura generale alle l mente domiciliato come in atti;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 06.12.2017, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola per l'Azienda
TE NI - con terreni siti in agro di VIGGIANELLO alla C/da CAMPOLEROSE per n. 110 giornate annue nell'anno 2016, dal 03.06.2016 al 31.12.2016, e in particolare di aver lavorato seguendo le direttive del titolare, per 4-5 giorni a settimana, dalle ore 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00, percependo regolare retribuzione giornaliera, deduceva la mancata iscrizione, nonostante il predetto rapporto di lavoro, da parte dell L'elenco annuale CP_1 veniva pubblicato online dal 19.04.2017 al 05.05.2017. Dopo aver infrutt nte esperito l'iter amministrativo, adiva il Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, negli anni sopra detti, con l' Controparte_2 nonché del diritto alla iscrizione per il medesimo
[...] anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di VIGGIANELLO (PZ), con condanna dell CP_1 nella persona del presidente p.t., a provvedere alla dovuta iscrizione e/o al manteni dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori. L' costituitosi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione processuale, la CP_1 pretermis el datore di lavoro e la decadenza dall'azione ex art. 22, d.l. 7 del 1970. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso proposto, stante la mancata prova del rapporto di lavoro prestato e della sussistenza dei requisiti previsti per l'inquadramento del datore di lavoro nel settore agricolo. 1.1. In data 29.05.2018 la ricorrente in epigrafe indicata depositava un ulteriore ricorso – poi iscritto al n. R.G. 1112/2018 – avente ad oggetto il diritto ad ottenere la indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016. Deduceva che, con lettera del 15.07.2017, l' CP_1 comunicava di aver respinto la domanda di disoccupazione n. 2017735605966 con la se motivazione: “Non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. Premessa la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla prestazione previdenziale pretesa, concludeva chiedendo accertarne il suo diritto alla corresponsione, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l' che riproponeva le medesime difese di cui al giudizio sopra CP_1 detto. Ritenuta la sussistenza di r di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, nonché la connessione per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione, i due giudizi venivano riuniti. 1.2. All'udienza del 28.09.2022 veniva escusso per parte ricorrente il teste Tes_1
La parte ricorrente rinunciava alla escussione del secondo testimone. Ri
[...]
conto assicurativo depositato il 13.06.2024 risultava una parziale reiscrizione per l'anno 2016, per 32 giornate, il Tribunale invitava l'istituto previdenziale a fornire chiarimenti sul punto. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, a seguito di ulteriori rinvii determinati dal carico di ruolo e dall'esigenza di procedere primariamente alla definizione di procedimenti di più antica iscrizione, secondo i parametri stabiliti dal PNRR, decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, il ricorso è tempestivo. Infatti, la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 05.05.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso CP_ amministrativo alla direzione Provinciale di Potenza il 15.05.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo il 14.08.2017, sicché l'azi ndava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 12.12.2017. Il ricorso è stato depositato il 06.12.2017, pertanto, è tempestivo. Per ciò che concerne la richiesta di corresponsione della disoccupazione agricola, anch'essa è tempestiva, in quanto la domanda di disoccupazione n. 2017735605966 del 20.02.2017 è stata respinta con provvedimento del 15.07.2017; il ricorso amministrativo è stato proposto nel successivo termine di 90 giorni, in data 06.10.2017. Inutilmente decorso l'ulteriore termine di 90 giorni, a fronte della mancata risposta da parte dell'Istituto, dalla data del 04.01.2018 è iniziato a
Pag. 2 di 4 decorrere l'ultimo termine, questa volta di un anno, per la proposizione dell'azione giudiziale. Questa è stata avanzata in data 29.05.2018, pertanto è tempestiva. 3. Quanto al merito, occorre rilevare che dalla produzione in atti è emerso che il datore di lavoro ha provveduto a denunciare il rapporto prestato dalla ricorrente per il solo IV trimestre anno 2016, per un totale di 32 giornate (cfr. relazione istruttoria del 20.11.2024). Ed infatti, si evince dalla documentazione depositata da parte resistente che ES IO presentava una prima denuncia aziendale in data 30.04.2018, approvata, con data di inizio dell'attività al 05.04.2018. Successivamente, in data 21.05.2018, Il ES richiedeva la retrodatazione dell'inizio dell'attività al 01.10.2016. L' ha approvato l'istanza depositata. A seguito di approvazione e di CP_1 assegnazione del Cida, il datore di lavoro ha provveduto alla trasmissione dei Dmag dei dipendenti. Il Dmag risulta trasmesso in data 06.08.2018, dunque tardivamente, in relazione a cinque dipendenti, tra cui la ricorrente, il cui periodo di lavoro indicato riguarda il solo quarto trimestre 2016 (ottobre – dicembre). Quanto appena descritto è confermato dall'estratto contributivo depositato e dall'estratto ARLA, nei quali si registrano 32 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2016. L' ha, dunque, correttamente disconosciuto il rapporto di lavoro rivendicato, CP_1 atteso che, all'epo a sua costituzione in giudizio, la ricorrente non risultava dichiarata come dipendente presso l'azienda agricola de quo. Va dato atto che, successivamente alla denuncia tardiva, l' ha provveduto ad effettuare le necessarie verifiche e a riconoscere le giornate alla ricorrente CP_1 s se di quanto rilevato da tale denuncia. Alla luce di quanto detto, la domanda relativa all'accertamento del diritto alla reiscrizione può essere solo parzialmente accolta. Le risultanze della prova testimoniale non consentono di estrapolare elementi utili alla tesi attorea, considerato che il teste escusso ha reso dichiarazioni in contrasto con quanto descritto in ricorso in ordine, ad esempio, al periodo di lavoro svolto (“la ricorrente ha lavorato da marzo a dicembre 2016”, anziché da giugno a dicembre) e alle mansioni espletate, che, secondo quanto riferito dal teste, erano di carattere promiscuo, non afferenti esclusivamente al settore agricolo (“Nel periodo estivo faceva la raccolta e ci aiutava in albergo per sistemare le camere e veniva in cucina ad aiutarci. Durante la giornata la ricorrente lavorava all'esterno e poi ci veniva ad aiutare verso le dieci (…) Nel periodo invernale la ricorrente si occupava dell'albergo: all'esterno c'era poco da sistemare”). La deposizione dell'unico teste, avendo la parte ricorrente rinunciato alla escussione del secondo, non è idonea a consentire di determinare il numero di giorni totali prestati nel settore agricolo. Peraltro, ulteriori giorni al più possono essere imputati a lavoro non agricolo, avendo il teste dichiarato che la ricorrente coadiuvava nella preparazione delle camere dell'albergo ed in cucina.
4. Non può, viceversa, essere meritevole di accoglimento la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, non avendo la ricorrente maturato 102 contributi giornalieri nel biennio precedente all'anno di riferimento della domanda;
non risultano contributi per gli anni 2015-2014.
5. Quanto alle spese di lite, va tenuto conto del fatto che la mancata iscrizione nelle liste OTD non è imputabile all quanto piuttosto al datore di lavoro, avendo lo stesso provveduto a CP_1 denunciare l'attività lavor ella ricorrente in epoca successiva alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a parte resistente (23.05.2018). Parte ricorrente, infatti, ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio di reiscrizione in data 06.12.2017, prima della trasmissione dei DMAG da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che alcuna inerzia - suscettibile di determinare la condanna al pagamento delle spese di lite - è imputabile all Va, quindi, CP_1 disposta la compensazione integrale delle spese, anche in ragione del fatto che la nda avanzata trova solo parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda avanzata dichiara il diritto della ricorrente alla iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di Viggianello (PZ) per l'anno 2016, per n. 32 giornate lavorative;
2) rigetta per il resto il ricorso;
Pag. 3 di 4 3) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 16.10.2025
MP
Pag. 4 di 4
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo