Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n° _______ R.G. n° _____/__ Cron. n°
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. BOSCO LUCA
- Ricorrente - contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MALANDRINO MATTEO
- Convenuto –
Contro
Controparte_2
OGGETTO: “OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/05/2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto il versamento delle quote di contribuzione maturate e trattenute dalla retribuzione del ricorrente in
1
Sentenza
“ ”: in particolare, chiedeva il versamento in favore del Fondo CP_2 di previdenza della complessiva somma di € 12.827,15 a titolo di quote di contribuzione omesse a far data dal 31.12.2018 e sino a tutt'oggi, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge;
Si costituiva l' e chiedeva di rigettare la domanda del ricorrente, CP_3 perché inammissibile, improponibile e/o, comunque, infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi.
All'odierna udienza, il procuratore della parte convenuta dà atto dell' avvenuto pagamento da parte della della sorte capitale. CP_1
Chiede, quindi, che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore di parte ricorrente ricorrente, prende atto dell'avvenuto pagamento e si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma insisteva nella condanna dell' istituto convenuto alla rifusione delle spese.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che ha Controparte_1 provveduto al pagamento della sorte capitale.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
2
Sentenza Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, ritiene il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico della parte virtualmente soccombente, con Controparte_1 distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.250,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Bosco Luca, dichiaratosi antistatario.
Taranto, lì 04/02/2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
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Sentenza