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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 1453/2019 R.G.C.L., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. G. Gennaro e dall'avv. Parte_1
N. Azzarelli) contro (rappr. e dif. all'avv. G. Cassarino) e Controparte_1
contro (rappr. e dif. dall'avv. R. Pediliggeri), Controparte_2
avente ad oggetto: avviamento obbligatorio;
osserva
espone: che il ha indetto una Parte_1 Controparte_3
procedura diretta all'ammissione ai tirocini di formazione ed orientamento riservati ai lavoratori disabili ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L. 68/99, finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato e parziale di n.1 unità di cat.B1 profilo professionale di "Assistente amministrativo"; che, positivamente ultimato il tirocinio, il avrebbe dovuto assumere il tirocinante con CP_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale per il profilo professionale di "Assistente amministrativo” di cat.B1; che, a tenore del bando, tra i necessari requisiti era indicato l'avere una età compresa tra i 18 e i 40 anni;
che la previsione di tale ultimo limite di età per l'accesso alla procedura di selezione è illegittima;
di avere vanamente chiesto l'annullamento in autotutela della previsione in discorso, in quanto violativa sia del diritto all'inserimento lavorativo previsto dalla L. 68/99 in favore dei lavoratori disabili che abbiano superato i 40 anni di età sia del principio di non discriminazione e parità di trattamento dei concorrenti disabili iscritti nelle relative liste speciali di cui all'art. 8 della L. 68/99; di avere presentato, in data 5/12/2018, domanda di partecipazione alla procedura di selezione;
di avere impugnato il predetto bando dinanzi al TAR di Catania.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “rigettata ogni contraria eccezione e difesa e disapplicato ogni contrario provvedimento amministrativo adottato dall'amministrazione resistente in violazione di legge ed in violazione dei relativi diritti del lavoratore e segnatamente del bando di selezione nella parte in cui limita la partecipazione alla procedura di selezione avviata solo ai candidati che hanno una età compresa tra i 18 e i 40 anni e del provvedimento che dispone l'esclusione del ricorrente per mancanza del requisito dell'età, voglia ed all'uopo: IN VIA CAUTELARE, previa fissazione dell'udienza di comparizione e di ogni altro incombente di rito, si chiede all'intestato Tribunale in finzione di Giudice del lavoro, di voler disporre con propria ordinanza la riammissione, anche con riserva, del ricorrente nell'avviata procedura di selezione per l'espletamento del tirocinio formativo ex art. 1 L. 68/99 finalizzato, all'esito, all'assunzione con contratto a tempo indeterminato cat.B1 profilo professionale di "Assistente amministrativo.
Emanare a tal fine ogni altro provvedimento cautelare ritenuto utile e necessario a salvaguardare i diritti del ricorrente nelle more della sentenza di merito. … NEL MERITO: … disapplicare ogni contrario provvedimento amministrativo adottato dall'amministrazione resistente in violazione di legge ed in violazione dei relativi diritti del lavoratore e segnatamente del bando di selezione per cui è ricorso nella parte in cui limita la partecipazione alla procedura di selezione avviata solo ai candidati che hanno una età compresa tra i 18 e i 40 anni e del provvedimento che dispone l'esclusione del ricorrente per mancanza del requisito dell'età, e per l'effetto voglia dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reinserito nella relativa graduatoria dell'avviata procedura selettiva e quindi ad espletare il detto tirocinio formativo ed all'esito positivo dello stesso, il diritto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale cat.B1 profilo professionale di "Assistente amministrativo" alle dipendenze dell'amministrazione resistente. Con vittoria di spese ed onorari di ogni fase e grado del presente giudizio.”.
Il , premesso il difetto di Controparte_4
giurisdizione dell'adito giudice del lavoro, deducono l'infondatezza del ricorso.
Con ordinanza resa in data 4 novembre 2019, la formulata domanda cautelare è stata rigettata a causa della carenza di elementi di giudizio “atti a far presumere che, ove il limite di età in tema non fosse stato previsto, l'odierno ricorrente si sarebbe piazzato al primo posto della graduatoria (in luogo del
), sì da conseguire l'assunzione a tempo indeterminato alla Controparte_2
quale il tirocinio formativo risulta preordinato”.
Nel contesto delle depositate note scritte sostitutive dell'udienza, parte ricorrente ha infine evidenziato quanto segue: “Il di Ragusa ha chiesto CP_1
al Centro per l'impiego di Ragusa, che ha provveduto in conformità …
l'inserimento del ricorrente nella graduatoria definitiva per Parte_1
l'ammissione al tirocinio formativo per l'assunzione di una unità di
Collaboratore amministrativo. All'esito di tale inserimento il ricorrente tuttavia non risultava in posizione utile di graduatoria per l'ammissione al tirocinio, circostanza questa di cui il ricorrente poteva prendere conoscenza solo all'esito del detto inserimento, stante che lo stesso era stato illegittimamente escluso dalla graduatoria per mancanza del requisito dell'età illegittimamente apposto al bando per come dedotto in ricorso. Da ciò ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione stante che il ricorrente è stato comunque inserito nella graduatoria permanente da cui era stato illegittimamente escluso, pur non avendo potuto accedere al tirocinio formativo in considerazione della posizione di graduatoria.”.
L ha chiesto dunque “che il Giudice voglia disporre l'estinzione Parte_1
del procedimento per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione integrale delle spese.”.
La circostanza di cui sopra (inserimento del ricorrente nella graduatoria definitiva per l'ammissione al tirocinio formativo e successivo mancato conseguimento della posizione legittimante l'ammissione al tirocinio) determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ad ottenere la chiesta pronuncia giudiziale.
Quanto al regolamento delle spese processuali, va ribadito – da un lato – che l'interessato ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio senza verificare la concreta possibilità di accedere (nel caso di mancata previsione del contestato limite di età) al tirocinio formativo di cui trattasi (cfr. ordinanza cautelare sopra richiamata), e – dall'altro - che le odierne parti resistenti ben avrebbero potuto, da parte loro, articolare più specifiche argomentazioni difensive in ordine al suddetto profilo della controversia.
Stimasi equo, pertanto, in base al principio di soccombenza virtuale, condannare a rifondere alle controparti la metà delle spese Parte_1
processuali, nella misura liquidata in dispositivo, con compensazione della residua parte di dette spese.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rifondere a ciascuna delle controparti la Parte_1
metà delle spese processuali, metà pari ad € 1.400,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali, compensando la residua parte di dette spese.
Ragusa, 27 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 1453/2019 R.G.C.L., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. G. Gennaro e dall'avv. Parte_1
N. Azzarelli) contro (rappr. e dif. all'avv. G. Cassarino) e Controparte_1
contro (rappr. e dif. dall'avv. R. Pediliggeri), Controparte_2
avente ad oggetto: avviamento obbligatorio;
osserva
espone: che il ha indetto una Parte_1 Controparte_3
procedura diretta all'ammissione ai tirocini di formazione ed orientamento riservati ai lavoratori disabili ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L. 68/99, finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato e parziale di n.1 unità di cat.B1 profilo professionale di "Assistente amministrativo"; che, positivamente ultimato il tirocinio, il avrebbe dovuto assumere il tirocinante con CP_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale per il profilo professionale di "Assistente amministrativo” di cat.B1; che, a tenore del bando, tra i necessari requisiti era indicato l'avere una età compresa tra i 18 e i 40 anni;
che la previsione di tale ultimo limite di età per l'accesso alla procedura di selezione è illegittima;
di avere vanamente chiesto l'annullamento in autotutela della previsione in discorso, in quanto violativa sia del diritto all'inserimento lavorativo previsto dalla L. 68/99 in favore dei lavoratori disabili che abbiano superato i 40 anni di età sia del principio di non discriminazione e parità di trattamento dei concorrenti disabili iscritti nelle relative liste speciali di cui all'art. 8 della L. 68/99; di avere presentato, in data 5/12/2018, domanda di partecipazione alla procedura di selezione;
di avere impugnato il predetto bando dinanzi al TAR di Catania.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “rigettata ogni contraria eccezione e difesa e disapplicato ogni contrario provvedimento amministrativo adottato dall'amministrazione resistente in violazione di legge ed in violazione dei relativi diritti del lavoratore e segnatamente del bando di selezione nella parte in cui limita la partecipazione alla procedura di selezione avviata solo ai candidati che hanno una età compresa tra i 18 e i 40 anni e del provvedimento che dispone l'esclusione del ricorrente per mancanza del requisito dell'età, voglia ed all'uopo: IN VIA CAUTELARE, previa fissazione dell'udienza di comparizione e di ogni altro incombente di rito, si chiede all'intestato Tribunale in finzione di Giudice del lavoro, di voler disporre con propria ordinanza la riammissione, anche con riserva, del ricorrente nell'avviata procedura di selezione per l'espletamento del tirocinio formativo ex art. 1 L. 68/99 finalizzato, all'esito, all'assunzione con contratto a tempo indeterminato cat.B1 profilo professionale di "Assistente amministrativo.
Emanare a tal fine ogni altro provvedimento cautelare ritenuto utile e necessario a salvaguardare i diritti del ricorrente nelle more della sentenza di merito. … NEL MERITO: … disapplicare ogni contrario provvedimento amministrativo adottato dall'amministrazione resistente in violazione di legge ed in violazione dei relativi diritti del lavoratore e segnatamente del bando di selezione per cui è ricorso nella parte in cui limita la partecipazione alla procedura di selezione avviata solo ai candidati che hanno una età compresa tra i 18 e i 40 anni e del provvedimento che dispone l'esclusione del ricorrente per mancanza del requisito dell'età, e per l'effetto voglia dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reinserito nella relativa graduatoria dell'avviata procedura selettiva e quindi ad espletare il detto tirocinio formativo ed all'esito positivo dello stesso, il diritto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale cat.B1 profilo professionale di "Assistente amministrativo" alle dipendenze dell'amministrazione resistente. Con vittoria di spese ed onorari di ogni fase e grado del presente giudizio.”.
Il , premesso il difetto di Controparte_4
giurisdizione dell'adito giudice del lavoro, deducono l'infondatezza del ricorso.
Con ordinanza resa in data 4 novembre 2019, la formulata domanda cautelare è stata rigettata a causa della carenza di elementi di giudizio “atti a far presumere che, ove il limite di età in tema non fosse stato previsto, l'odierno ricorrente si sarebbe piazzato al primo posto della graduatoria (in luogo del
), sì da conseguire l'assunzione a tempo indeterminato alla Controparte_2
quale il tirocinio formativo risulta preordinato”.
Nel contesto delle depositate note scritte sostitutive dell'udienza, parte ricorrente ha infine evidenziato quanto segue: “Il di Ragusa ha chiesto CP_1
al Centro per l'impiego di Ragusa, che ha provveduto in conformità …
l'inserimento del ricorrente nella graduatoria definitiva per Parte_1
l'ammissione al tirocinio formativo per l'assunzione di una unità di
Collaboratore amministrativo. All'esito di tale inserimento il ricorrente tuttavia non risultava in posizione utile di graduatoria per l'ammissione al tirocinio, circostanza questa di cui il ricorrente poteva prendere conoscenza solo all'esito del detto inserimento, stante che lo stesso era stato illegittimamente escluso dalla graduatoria per mancanza del requisito dell'età illegittimamente apposto al bando per come dedotto in ricorso. Da ciò ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione stante che il ricorrente è stato comunque inserito nella graduatoria permanente da cui era stato illegittimamente escluso, pur non avendo potuto accedere al tirocinio formativo in considerazione della posizione di graduatoria.”.
L ha chiesto dunque “che il Giudice voglia disporre l'estinzione Parte_1
del procedimento per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione integrale delle spese.”.
La circostanza di cui sopra (inserimento del ricorrente nella graduatoria definitiva per l'ammissione al tirocinio formativo e successivo mancato conseguimento della posizione legittimante l'ammissione al tirocinio) determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ad ottenere la chiesta pronuncia giudiziale.
Quanto al regolamento delle spese processuali, va ribadito – da un lato – che l'interessato ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio senza verificare la concreta possibilità di accedere (nel caso di mancata previsione del contestato limite di età) al tirocinio formativo di cui trattasi (cfr. ordinanza cautelare sopra richiamata), e – dall'altro - che le odierne parti resistenti ben avrebbero potuto, da parte loro, articolare più specifiche argomentazioni difensive in ordine al suddetto profilo della controversia.
Stimasi equo, pertanto, in base al principio di soccombenza virtuale, condannare a rifondere alle controparti la metà delle spese Parte_1
processuali, nella misura liquidata in dispositivo, con compensazione della residua parte di dette spese.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rifondere a ciascuna delle controparti la Parte_1
metà delle spese processuali, metà pari ad € 1.400,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali, compensando la residua parte di dette spese.
Ragusa, 27 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)