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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di TA, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 926/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a
precetto,
Tra
, nata ad [...] il [...] (c.f. , NT C.F._1
ivi residente, in via Leonardo da Vinci, n. 45, , nata ad [...] il Controparte_2
29 gennaio 1958 (c.f. , res. a Milazzo, in via Tukorj, e C.F._2 [...]
, nata ad [...] il [...] (c.f. , ivi CP_3 C.F._3
residente. nella OL , rappr. e difese dall'Avv. Venera Bella. Parte_1
- Appellanti - Contro
AN LI (c.f. , in persona Controparte_4 P.IVA_1
dell'amministratore pro - tempore, rappr. e difeso dall'Avv. Ignazio Greco.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 25 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 596/2024 del 1° febbraio 2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
4536/2023 R.G.), il Tribunale di TA (adito in sede di opposizione al precetto del marzo 2023, con il quale era stato intimato dal di , in Aci Parte_2 Controparte_4
AN LI, a , e , quali NT Controparte_2 CP_3
coeredi di e il pagamento, “sia singolarmente che Persona_1 Persona_2
solidalmente”, della complessiva somma di euro 12.620,19, oltre agli interessi e alle spese, in forza e in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2128/2016 del 23 maggio
2016, spedito in forma esecutiva il 4 giugno 2016) così statuiva:
a) dichiarava cessata la materia del contendere;
b) compensava integralmente le spese di lite. Con atto di citazione notificato il 27 giugno 2024, , NT [...]
e proponevano appello avverso la menzionata sentenza, CP_2 CP_3
formulando un unico motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio il di , in Aci AN LI, che Parte_2 Controparte_4
deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
Nell'udienza di discussione del 25 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminata la questione -dedotta dall'appellato e rilevabile anche d'ufficio- relativa alla legittimazione (o meno) di a impugnare Controparte_2
la sentenza qui appellata.
E, al riguardo, va osservato che:
a) la predetta , pur se parimenti destinataria (quale coerede Controparte_2
degli originari debitori) del precetto in questione, non è stata parte
(opponente) del giudizio di primo grado, come è dato desumere dal tenore del prodotto atto di rinnovazione della citazione in opposizione al medesimo precetto, nel quale la parte attrice ha dedotto che: 1) “per mero refuso in ricorso si è indicata come ricorrente la NO , con relative Controparte_2
generalità, ma come residenza si è indicata quella della NO
[...]
”; 2) ”allo stesso modo, in procura si sono indicate le generalità della CP_3 NO ma, di fatto, detta procura è stata rilasciata dalla Controparte_2
NO ”; 3) ”con il presente atto si intende emendare, per CP_3
come in effetti si emenda, l'errore in cui si è incorsi ribadendo che attrici sono le Signore e , come sopra generalizzate, NT CP_3
che insistono nella spiegata opposizione come sopra notificata e di cui il presente atto è una mera integrazione”;
b) di conseguenza, parti opponenti in primo grado (e destinatarie degli effetti della relativa sentenza, emessa nei confronti del appellato) sono Parte_2
state soltanto le due odierne appellanti e CP_2 NT [...]
, e non anche l'altra odierna appellante , rimasta CP_3 Controparte_2
estranea a quel giudizio.
Pertanto, da un lato, va disposta la correzione (ex art. 287 c.p.c.) della sentenza di primo grado (erroneamente intestata a , anziché a ), Controparte_2 CP_3
e, dall'altro lato, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto (anche) dalla stessa (in quanto la legittimazione a impugnare spetta soltanto a Controparte_2
chi è stato parte nel grado di processo che si è concluso con la sentenza che viene impugnata).
Ciò premesso, passando all'esame dell'appello proposto da e NT
, va innanzitutto disattesa la relativa eccezione di inammissibilità, CP_3 dedotta dall'appellato sul rilievo della carenza dei requisiti -prescritti dall'art. 342
c.p.c.- di chiarezza, sinteticità e specificità dell'impugnazione.
Va invero osservato che:
a) secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n.
27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto - legge
22/06/2012 n. 83, art. 54 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari
forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado (conclusione, questa, valida
anche relativamente al nuovo testo -applicabile ratione temporis- dell'art. 342
c.p.c., introdotto dal decreto legislativo n. 149/2022);
b) nel caso di specie, i detti requisiti di ammissibilità dell'impugnazione devono ritenersi essere stati soddisfatti, alla stregua dell'articolata indicazione, nell'atto di appello, sia delle questioni controverse tra le parti e dei contestati punti di decisione contenuti nell'impugnata sentenza, sia di adeguate argomentazioni di critica e di confutazione della ratio decidendi seguita dal giudice di prime cure.
Ciò posto, con l'unico motivo di gravame le appellanti e NT [...]
deducono la “nullità della sentenza per motivazione apparente e/o illogica CP_3
e contraddittoria”, rilevando che: a) nella specie, le spese sono state,
salomonicamente, compensate giustificando tale conclusione sulla base della condotta tenuta da entrambe le parti, e con ciò, mentre, da un lato, l'odierna parte è
stata palesemente sanzionata per aver difeso un suo diritto, dall'altro lato,
controparte è stata premiata perché ha rinunciato a un atto nullo;
b) alle appellanti è
stato immotivatamente contestato di aver “dispiegato l'opposizione senza far precedere alcuna interlocuzione con il ”, mentre al , che pur CP_4 CP_4
aveva dato causa al giudizio con la notifica di un atto palesemente nullo, con molta indulgenza è stato riconosciuto che “sia pure dopo la costituzione con comparsa rivolta a resistere all'opposizione, alla prima udienza ha rinunziato al precetto”; c) la condotta ascritta alle parti non è affatto equipollente, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure;
d) il giudizio si è “arrestato” su una questione preliminare assolutamente dirimente ai fini di una utile prosecuzione del giudizio stesso, ossia la natura solidale o parziaria dell'adempimento richiesto, la cui pregiudiziale soluzione rendeva assolutamente superflua ogni altra ulteriore contestazione;
e) non si comprende quali siano “i qualificati motivi di legge per disporre una compensazione integrale” delle spese, in quanto nessuna norma impone al potenziale opponente di interloquire con il potenziale opposto, mentre ex art. 88 c.p.c. rinunciare al precetto nullo solo innanzi al giudice designato non sembra proprio una condotta processuale ineccepibile.
Il motivo è fondato.
Va innanzitutto osservato che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass. n. 14939/2020).
E, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132
del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione
(totale o parziale) delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 4696/2019).
Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle predette ipotesi giustificative dell'eventuale compensazione (anche solo parziale) delle spese processuali del giudizio di primo grado tra le parti, atteso che: a) il detto giudizio è stato definito dalla qui impugnata sentenza, che, in conformità alla richiesta delle parti (e a seguito della rinuncia del Condomìnio
opposto al precetto in questione), ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione ex art. 615 c.p.c. (proposta da
[...]
e sul fondato rilievo della nullità dello stesso NT CP_3
precetto, in quanto contenente l'illegittima intimazione di pagamento, in via solidale, di un debito del de cuius delle due coeredi opponenti, in violazione della regola della parziarietà dei debiti ereditari;
art. 754 c.c.);
b) tale statuizione ha determinato la soccombenza (virtuale) del Parte_2
creditore opposto (odierno appellato); e ciò senza alcuna novità delle questioni trattate, e in assenza di mutamenti della giurisprudenza o di sopravvenienze normative sul punto;
c) né sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (rilevanti ex art. 92,
comma secondo, c.p.c.), attesa la carenza di una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.
Ne consegue l'inidoneità del mero richiamo -contenuto nell'impugnata sentenza- del
“comportamento delle parti” (da un lato, l'omessa preventiva interlocuzione, da parte delle opponenti, con il , e, dall'altro lato, la rinuncia di quest'ultimo, nella Parte_2
prima udienza, all'opposto precetto) a giustificare la non applicazione del generale principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) e la disposta compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
E invero, le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ.,
nel testo applicabile “ratione temporis” alla fattispecie in esame, da indicarsi esplicitamente nella motivazione e che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese processuali, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica,
inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 565/2022; Cass. n. 26847/2023).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto viziate -per l'apparenza della relativa motivazione- le sentenze che abbiano compensato le spese motivando mediante il rinvio alla “complessità delle questioni affrontate dal tribunale, tale da rendere imprevedibile ex ante quale potesse essere l'esito della causa” (Cass. n.
22598/2018), o mediante il richiamo di circostanze espresse con formule generiche,
come, ad esempio, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale" (Cass. n. 10042/2018; n. 22310/2017; n. 9186/2018), o la "peculiarità
della materia del contendere" (Cass. n. 11217/2016), o “la buona fede dell'appellante pur soccombente” (Cass. n. 20617/2018).
Attese le sopra evidenziate contraddittorietà e apparenza della motivazione dell'impugnata sentenza sul punto, e la conseguente insussistenza di concrete ragioni giustificative della disposta compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, va quindi accolto l'appello proposto da e NT [...]
, e, in riforma della stessa sentenza: a) va annullato il capo della sentenza CP_3
che ha compensato tra le parti le spese processuali;
b) le stesse spese -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia)
previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo all'entità (euro 12.620,19) del credito precettato- seguono la (totale) soccombenza virtuale del odierno Parte_2
appellato e vanno interamente poste a carico di quest'ultimo (anche in applicazione del principio di causalità).
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00) del procedimento di impugnazione, avente per oggetto soltanto la regolamentazione delle spese di primo grado- seguono parimenti la soccombenza e vanno pertanto separatamente poste a carico sia dell'appellante (e Controparte_2
in favore del appellato), sia dello stesso (e in favore delle Parte_2 Parte_2
appellanti e ). NT CP_3
In conformità alla relativa istanza, va disposta la distrazione, in favore del difensore del , di tali spese. Parte_2
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nel procedimento di appello (iscritto al n. 926/2024
R.G.A.C.) promosso da , e Controparte_2 NT CP_3
avverso la sentenza n. 596/2024 del 1° febbraio 2024 del Tribunale di TA (resa nel procedimento iscritto al n. 4536/2023 R.G.), così statuisce:
a) dispone la correzione (ex art. 287 c.p.c.) dell'impugnata sentenza, nel senso che, nella relativa intestazione, le parole , nata ad [...] Controparte_2
il 29.01.1958, c.f. devono leggersi e intendersi CodiceFiscale_4 [...]
, nata ad [...] il [...] (c.f. ”; CP_3 C.F._3
b) dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto (anche) da;
Controparte_2
c) in accoglimento dell'appello proposto da e NT [...]
, e in riforma dell'impugnata sentenza: 1) annulla il capo della stessa CP_3
sentenza che ha compensato tra le parti le spese processuali;
2) condanna il
, in Aci AN LI, al rimborso, in favore di Controparte_5 [...]
e , delle spese processuali del giudizio di primo NT CP_3
grado, che liquida in euro 264,00 per esborsi e in complessivi euro 2.540,00 per compensi di avvocato (di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
d) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al rimborso, in favore del Controparte_2 Controparte_5
, in Aci AN LI, delle spese processuali del presente giudizio di appello,
[...]
che liquida in complessivi euro 1.458,00 per compensi di avvocato (di cui euro 268,00
per fase di studio, euro 268,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dispone la distrazione, in favore del difensore del Condomìnio appellato, delle spese come sopra liquidate;
condanna il , in Aci AN LI, al rimborso, in favore Controparte_5
delle appellanti e , delle spese processuali del NT CP_3
presente giudizio di appello, che liquida in euro 382,50 per esborsi e in complessivi euro 1.458,00 per compensi di avvocato (di cui euro 268,00 per fase di studio, euro
268,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Così deciso in TA il 3 aprile 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di TA, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 926/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a
precetto,
Tra
, nata ad [...] il [...] (c.f. , NT C.F._1
ivi residente, in via Leonardo da Vinci, n. 45, , nata ad [...] il Controparte_2
29 gennaio 1958 (c.f. , res. a Milazzo, in via Tukorj, e C.F._2 [...]
, nata ad [...] il [...] (c.f. , ivi CP_3 C.F._3
residente. nella OL , rappr. e difese dall'Avv. Venera Bella. Parte_1
- Appellanti - Contro
AN LI (c.f. , in persona Controparte_4 P.IVA_1
dell'amministratore pro - tempore, rappr. e difeso dall'Avv. Ignazio Greco.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 25 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 596/2024 del 1° febbraio 2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
4536/2023 R.G.), il Tribunale di TA (adito in sede di opposizione al precetto del marzo 2023, con il quale era stato intimato dal di , in Aci Parte_2 Controparte_4
AN LI, a , e , quali NT Controparte_2 CP_3
coeredi di e il pagamento, “sia singolarmente che Persona_1 Persona_2
solidalmente”, della complessiva somma di euro 12.620,19, oltre agli interessi e alle spese, in forza e in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2128/2016 del 23 maggio
2016, spedito in forma esecutiva il 4 giugno 2016) così statuiva:
a) dichiarava cessata la materia del contendere;
b) compensava integralmente le spese di lite. Con atto di citazione notificato il 27 giugno 2024, , NT [...]
e proponevano appello avverso la menzionata sentenza, CP_2 CP_3
formulando un unico motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio il di , in Aci AN LI, che Parte_2 Controparte_4
deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
Nell'udienza di discussione del 25 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminata la questione -dedotta dall'appellato e rilevabile anche d'ufficio- relativa alla legittimazione (o meno) di a impugnare Controparte_2
la sentenza qui appellata.
E, al riguardo, va osservato che:
a) la predetta , pur se parimenti destinataria (quale coerede Controparte_2
degli originari debitori) del precetto in questione, non è stata parte
(opponente) del giudizio di primo grado, come è dato desumere dal tenore del prodotto atto di rinnovazione della citazione in opposizione al medesimo precetto, nel quale la parte attrice ha dedotto che: 1) “per mero refuso in ricorso si è indicata come ricorrente la NO , con relative Controparte_2
generalità, ma come residenza si è indicata quella della NO
[...]
”; 2) ”allo stesso modo, in procura si sono indicate le generalità della CP_3 NO ma, di fatto, detta procura è stata rilasciata dalla Controparte_2
NO ”; 3) ”con il presente atto si intende emendare, per CP_3
come in effetti si emenda, l'errore in cui si è incorsi ribadendo che attrici sono le Signore e , come sopra generalizzate, NT CP_3
che insistono nella spiegata opposizione come sopra notificata e di cui il presente atto è una mera integrazione”;
b) di conseguenza, parti opponenti in primo grado (e destinatarie degli effetti della relativa sentenza, emessa nei confronti del appellato) sono Parte_2
state soltanto le due odierne appellanti e CP_2 NT [...]
, e non anche l'altra odierna appellante , rimasta CP_3 Controparte_2
estranea a quel giudizio.
Pertanto, da un lato, va disposta la correzione (ex art. 287 c.p.c.) della sentenza di primo grado (erroneamente intestata a , anziché a ), Controparte_2 CP_3
e, dall'altro lato, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto (anche) dalla stessa (in quanto la legittimazione a impugnare spetta soltanto a Controparte_2
chi è stato parte nel grado di processo che si è concluso con la sentenza che viene impugnata).
Ciò premesso, passando all'esame dell'appello proposto da e NT
, va innanzitutto disattesa la relativa eccezione di inammissibilità, CP_3 dedotta dall'appellato sul rilievo della carenza dei requisiti -prescritti dall'art. 342
c.p.c.- di chiarezza, sinteticità e specificità dell'impugnazione.
Va invero osservato che:
a) secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n.
27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto - legge
22/06/2012 n. 83, art. 54 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari
forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado (conclusione, questa, valida
anche relativamente al nuovo testo -applicabile ratione temporis- dell'art. 342
c.p.c., introdotto dal decreto legislativo n. 149/2022);
b) nel caso di specie, i detti requisiti di ammissibilità dell'impugnazione devono ritenersi essere stati soddisfatti, alla stregua dell'articolata indicazione, nell'atto di appello, sia delle questioni controverse tra le parti e dei contestati punti di decisione contenuti nell'impugnata sentenza, sia di adeguate argomentazioni di critica e di confutazione della ratio decidendi seguita dal giudice di prime cure.
Ciò posto, con l'unico motivo di gravame le appellanti e NT [...]
deducono la “nullità della sentenza per motivazione apparente e/o illogica CP_3
e contraddittoria”, rilevando che: a) nella specie, le spese sono state,
salomonicamente, compensate giustificando tale conclusione sulla base della condotta tenuta da entrambe le parti, e con ciò, mentre, da un lato, l'odierna parte è
stata palesemente sanzionata per aver difeso un suo diritto, dall'altro lato,
controparte è stata premiata perché ha rinunciato a un atto nullo;
b) alle appellanti è
stato immotivatamente contestato di aver “dispiegato l'opposizione senza far precedere alcuna interlocuzione con il ”, mentre al , che pur CP_4 CP_4
aveva dato causa al giudizio con la notifica di un atto palesemente nullo, con molta indulgenza è stato riconosciuto che “sia pure dopo la costituzione con comparsa rivolta a resistere all'opposizione, alla prima udienza ha rinunziato al precetto”; c) la condotta ascritta alle parti non è affatto equipollente, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure;
d) il giudizio si è “arrestato” su una questione preliminare assolutamente dirimente ai fini di una utile prosecuzione del giudizio stesso, ossia la natura solidale o parziaria dell'adempimento richiesto, la cui pregiudiziale soluzione rendeva assolutamente superflua ogni altra ulteriore contestazione;
e) non si comprende quali siano “i qualificati motivi di legge per disporre una compensazione integrale” delle spese, in quanto nessuna norma impone al potenziale opponente di interloquire con il potenziale opposto, mentre ex art. 88 c.p.c. rinunciare al precetto nullo solo innanzi al giudice designato non sembra proprio una condotta processuale ineccepibile.
Il motivo è fondato.
Va innanzitutto osservato che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass. n. 14939/2020).
E, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132
del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione
(totale o parziale) delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 4696/2019).
Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle predette ipotesi giustificative dell'eventuale compensazione (anche solo parziale) delle spese processuali del giudizio di primo grado tra le parti, atteso che: a) il detto giudizio è stato definito dalla qui impugnata sentenza, che, in conformità alla richiesta delle parti (e a seguito della rinuncia del Condomìnio
opposto al precetto in questione), ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione ex art. 615 c.p.c. (proposta da
[...]
e sul fondato rilievo della nullità dello stesso NT CP_3
precetto, in quanto contenente l'illegittima intimazione di pagamento, in via solidale, di un debito del de cuius delle due coeredi opponenti, in violazione della regola della parziarietà dei debiti ereditari;
art. 754 c.c.);
b) tale statuizione ha determinato la soccombenza (virtuale) del Parte_2
creditore opposto (odierno appellato); e ciò senza alcuna novità delle questioni trattate, e in assenza di mutamenti della giurisprudenza o di sopravvenienze normative sul punto;
c) né sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (rilevanti ex art. 92,
comma secondo, c.p.c.), attesa la carenza di una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.
Ne consegue l'inidoneità del mero richiamo -contenuto nell'impugnata sentenza- del
“comportamento delle parti” (da un lato, l'omessa preventiva interlocuzione, da parte delle opponenti, con il , e, dall'altro lato, la rinuncia di quest'ultimo, nella Parte_2
prima udienza, all'opposto precetto) a giustificare la non applicazione del generale principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) e la disposta compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
E invero, le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ.,
nel testo applicabile “ratione temporis” alla fattispecie in esame, da indicarsi esplicitamente nella motivazione e che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese processuali, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica,
inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 565/2022; Cass. n. 26847/2023).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto viziate -per l'apparenza della relativa motivazione- le sentenze che abbiano compensato le spese motivando mediante il rinvio alla “complessità delle questioni affrontate dal tribunale, tale da rendere imprevedibile ex ante quale potesse essere l'esito della causa” (Cass. n.
22598/2018), o mediante il richiamo di circostanze espresse con formule generiche,
come, ad esempio, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale" (Cass. n. 10042/2018; n. 22310/2017; n. 9186/2018), o la "peculiarità
della materia del contendere" (Cass. n. 11217/2016), o “la buona fede dell'appellante pur soccombente” (Cass. n. 20617/2018).
Attese le sopra evidenziate contraddittorietà e apparenza della motivazione dell'impugnata sentenza sul punto, e la conseguente insussistenza di concrete ragioni giustificative della disposta compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, va quindi accolto l'appello proposto da e NT [...]
, e, in riforma della stessa sentenza: a) va annullato il capo della sentenza CP_3
che ha compensato tra le parti le spese processuali;
b) le stesse spese -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia)
previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo all'entità (euro 12.620,19) del credito precettato- seguono la (totale) soccombenza virtuale del odierno Parte_2
appellato e vanno interamente poste a carico di quest'ultimo (anche in applicazione del principio di causalità).
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00) del procedimento di impugnazione, avente per oggetto soltanto la regolamentazione delle spese di primo grado- seguono parimenti la soccombenza e vanno pertanto separatamente poste a carico sia dell'appellante (e Controparte_2
in favore del appellato), sia dello stesso (e in favore delle Parte_2 Parte_2
appellanti e ). NT CP_3
In conformità alla relativa istanza, va disposta la distrazione, in favore del difensore del , di tali spese. Parte_2
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nel procedimento di appello (iscritto al n. 926/2024
R.G.A.C.) promosso da , e Controparte_2 NT CP_3
avverso la sentenza n. 596/2024 del 1° febbraio 2024 del Tribunale di TA (resa nel procedimento iscritto al n. 4536/2023 R.G.), così statuisce:
a) dispone la correzione (ex art. 287 c.p.c.) dell'impugnata sentenza, nel senso che, nella relativa intestazione, le parole , nata ad [...] Controparte_2
il 29.01.1958, c.f. devono leggersi e intendersi CodiceFiscale_4 [...]
, nata ad [...] il [...] (c.f. ”; CP_3 C.F._3
b) dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto (anche) da;
Controparte_2
c) in accoglimento dell'appello proposto da e NT [...]
, e in riforma dell'impugnata sentenza: 1) annulla il capo della stessa CP_3
sentenza che ha compensato tra le parti le spese processuali;
2) condanna il
, in Aci AN LI, al rimborso, in favore di Controparte_5 [...]
e , delle spese processuali del giudizio di primo NT CP_3
grado, che liquida in euro 264,00 per esborsi e in complessivi euro 2.540,00 per compensi di avvocato (di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
d) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al rimborso, in favore del Controparte_2 Controparte_5
, in Aci AN LI, delle spese processuali del presente giudizio di appello,
[...]
che liquida in complessivi euro 1.458,00 per compensi di avvocato (di cui euro 268,00
per fase di studio, euro 268,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dispone la distrazione, in favore del difensore del Condomìnio appellato, delle spese come sopra liquidate;
condanna il , in Aci AN LI, al rimborso, in favore Controparte_5
delle appellanti e , delle spese processuali del NT CP_3
presente giudizio di appello, che liquida in euro 382,50 per esborsi e in complessivi euro 1.458,00 per compensi di avvocato (di cui euro 268,00 per fase di studio, euro
268,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Così deciso in TA il 3 aprile 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore Dott. Giovanni Dipietro