CA
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3364/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della pronunziata dal Tribunale di CP_1
Napoli in data 30/10 – 4/11/2024 e contraddistinta dal n. 233/2024
TRA
(c.f. ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. dall'Avv. Fabio Acampora (c.f. ); C.F._2
RE C L AM AN T E
E
(c.f. ) costituitasi in Controparte_2 P.IVA_1
persona della Sig.ra dichiaratasi amministratore unico, rappresentata e Parte_2 difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3°
_______________________________________________________________________
n. 3364/2024 r.g.a.v.g. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
c.p.c., dagli Avv.ti Andrea Sepe (c.f. e Junio Valerio D'Amico C.F._3
(c.f. ); C.F._4
RE S I S T EN T E
NONCHÉ
f. ) Controparte_3 P.IVA_2
costituitasi in persona del curatore, Avv. Elena Violano, rappresentato e difeso, in virtù di procura alleata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv.
Giulio Amodio (c.f. ); C.F._5
RE S I S T EN T E
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/5/2024, l' chiedeva al Controparte_2
Tribunale di Napoli di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
esponendo che:
- svolgeva “attività di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario” ed era proprietaria dei locali siti in Napoli nell'isolato 3 del parco di Corso Secondigliano n.
253, dal numero 23 al numero 38;
- la occupava senza titolo i locali contraddistinti dai nn. 21 e 22, già CP_1 oggetto di sfratto convalidato ed eseguito nel 2016 senza l'immissione in possesso della proprietaria;
- aveva pertanto avviato innanzi al Tribunale di Napoli il giudizio conclusosi con la sentenza n. 9650/2023, con la quale era stata riconosciuta l'occupazione senza titolo dei locali da parte della che era stata condannata all'immediato rilascio;
la CP_1 CP_1
era stata altresì condannata al risarcimento del danno da occupazione illegittima nella misura di € 34.800 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese;
- nonostante la notifica della predetta sentenza munita di formula esecutiva, unitamente al precetto per € 44.562,62, la debitrice non aveva provveduto al pagamento;
- il pignoramento mobiliare tentato dalla creditrice aveva avuto esito negativo, in quanto presso i locali dove la svolgeva la propria attività era stata rinvenuta CP_1
altra società la Controparte_4
- la non depositava i bilanci dal 2012; CP_1
- le ricerche eseguite ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. avevano avuto esito negativo.
_______________________________________________________________________
n. 3364/2024 r.g.a.v.g. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
La debitrice non si costituiva.
Con sentenza n. 233/2024, il Tribunale di Napoli dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della evidenziando che la stessa, non costituendosi, CP_1 non aveva provato di essere impresa minore e che, comunque, dall'ultimo bilancio depositato al 31/12/2012 risultava un attivo di € 300.000; lo stato di insolvenza poteva desumersi dalla sostanziale irreperibilità della debitrice e dall'inadempimento.
Con ricorso depositato il 20/11/2024 ha proposto reclamo , socio Parte_1
della (in quanto titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale), CP_1
deducendo che:
- la notifica del ricorso (eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della società risultante dal registro delle imprese) era nulla in quanto l'amministratore unico, era deceduto il 18/9/2019 - circostanza nota alla creditrice come Persona_1
risultava dalla stessa sentenza posta a fondamento del credito – e non era stato sostituito;
- non sussisteva lo stato d'insolvenza che non poteva trarsi dall'inadempimento di un singolo debito, come avvenuto nel caso di specie;
- infine “dall'esame degli ultimi, ben risalenti ed inattendibili, bilanci nessuno dei parametri, imposti per legge, è stato raggiunto non potendosi, anche sotto tale profilo, ravvisare alcuno dei presupposti giustificativi la intervenuta declaratoria di apertura di liquidazione giudiziale”;
Ha pertanto concluso per la revoca della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Si è costituito, con comparsa depositata il 3/1/2025, l' Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Si è costituita altresì la curatela, con comparsa depositata il 3/1/2025, deducendo l'inammissibilità del reclamo per difetto di interesse ad impugnare del reclamante, producendo le domande di ammissione al passivo nel frattempo pervenute e concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del reclamo.
All'udienza del 18/2/2025, la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente deve osservarsi che il reclamo è ammissibile, giacché il socio di una società di capitali ha interesse ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'apertura
_______________________________________________________________________
n. 3364/2024 r.g.a.v.g. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
della liquidazione giudiziale (Cass. 6348/2017) in quanto è a tal fine sufficiente anche un interesse solo morale (Cass. 30107/2018; Cass. 21681/2012), certamente sussistente in capo al socio.
2. Il reclamo è fondato e deve essere accolto, in quanto la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è nulla.
Ricorre infatti l'ipotesi di cui all'art. 78 c.p.c. in quanto manca “la persona a cui spetta la rappresentanza” della persona giuridica, sicché sarebbe stato necessario nominare un curatore speciale per consentire la valida notifica del ricorso. A tal proposito va osservato che è irrilevante il fatto che la morte del legale rappresentante di un ente dotato di personalità giuridica non comporta l'applicazione degli artt. 299 e 300 c.p.c.
(Cass. 2817/2018; Cass. 15735/2004; Cass. 8584/1994), giacché nel caso di specie si versa in una situazione differente;
il contraddittorio, infatti, non è stato ancora instaurato ed occorre applicare le norme volte a far sì che ciò avvenga correttamente.
Neppure rileva, ai fini della validità della notifica, il comportamento quanto meno negligente tenuto dai soci che, a distanza di circa cinque anni dal decesso dell'amministratore, non hanno provveduto alla sua sostituzione, lasciando che
[...]
risulti tuttora amministratore unico della società presso il registro delle imprese Per_1
(cfr. visure in atti); la validità della notifica va infatti valutata sotto un profilo oggettivo, sicché occorre solo accertare se l'atto poteva essere conosciuto dalla persona che ha la rappresentanza legale dell'ente, senza che abbia importanza accertare a chi sia imputabile la situazione in atto.
Per le medesime ragioni neppure è rilevante la circostanza, evidenziata dai resistenti, che la notifica del ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è stata regolarmente eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese, come stabilito dall'art. 40 comma 6° CCII, giacché manca la persona fisica che ha la rappresentanza dell'ente.
La notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è pertanto nulla e determina la nullità della sentenza impugnata, con la conseguenza che, in applicazione, quanto meno analogica, dell'art. 354 comma 1° c.p.c., va rimessa la causa al Tribunale
(Cass. 3861/2019; Cass. 18339/2015; Cass. 25218/2013).
3.1 In ordine alle spese del presente giudizio, sussistono le condizioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, dal momento che la notifica è stata compiuta dalla
_______________________________________________________________________
n. 3364/2024 r.g.a.v.g. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
cancelleria del Tribunale secondo le modalità previste dall'art. 40 CCII ed in considerazione della sostanziale mancanza di giurisprudenza sulla specifica questione.
3.2 Quanto alle spese della procedura, ai sensi dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 va dichiarato che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile alla debitrice che non ha provveduto a sostituire l'amministratore, pur essendo trascorsi diversi anni dal suo decesso, né ha in alcun modo reso noto ai terzi tale circostanza, dal momento che presso il registro delle imprese risulta ancora che è l'amministratore unico della Persona_1
società. Né rileva che la società creditrice fosse a conoscenza di tale circostanza, giacché le notifiche previste dall'art. 40 comma 6° CCII sono a cura della cancelleria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 233/2024 del 30/10-4/11/2024 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
1. accoglie il reclamo, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 354 comma 1° c.p.c.;
2. compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 147 d.P.R. 115/2002, che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile alla società debitrice.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________
n. 3364/2024 r.g.a.v.g. 5