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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/11/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R. V.G. 2843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. CL AL RT Presidente rel/est.
Dott. Stefania Caparello Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c./Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promosso da
, (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DANZI ROBERTA presso il cui studio elegge domicilio contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
FA EN presso il cui studio elegge domicilio,
Esaminati gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che le parti con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 29 e 30 ottobre 2025 hanno precisato le conclusioni dando atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2184/2016 pubblicata il
30/08/2016 pronunciata dal Tribunale di Verona nei seguenti termini:
“1. Disporsi l'affidamento dei figli minori, , e ad Per_1 Per_2 CP_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori nel senso che decisioni di maggior interesse relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle
Pagina 1 di 6 inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà gestita separatamente. I figli , e saranno collocati presso la madre con cui vivranno Per_1 CP_2 Per_2 abitualmente.
2. Quanto al diritto-dovere di visita paterno, considerata l'età dei figli e le oggettive difficoltà connesse sia alla logistica che alla relazione dei figli con la compagna del padre, si chiede che le modalità di frequentazione vengano gestite direttamente mediante accordi tra padre e figli, compatibilmente alle loro esigenze di studio ed extra scolastiche, il tutto con impegno del padre, affinché, continui a condividere con i figli momenti di incontro, nel rispetto delle reciproche esigenze e disponibilità al fine di mantenere e coltivare il rapporto affettivo.
3. Le parti rappresentano che in sede d'udienza del 26 settembre 2024 era stato posto a carico del signor un aumento del contributo al mantenimento a favore dei figli CP_1 minori , ed pari a complessivi euro 550 mensili. Per_1 Per_2 CP_2
Successivamente, le parti hanno raggiunto l'accordo in ordine a una diversa ripartizione dell'assegno unico universale il cui importo attualmente è pari a euro 1000
(e valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato) convenendo nei loro rapporti interni che la signora euro 750 e che, pertanto, il signor rinunci alla Pt_1 CP_1 propria quota del 25% (ovvero euro 250,00) del suo 50% dell'importo dell'Unico attualmente dal medesimo percepito, in favore della medesima. Pertanto, tenuto conto della nuova ripartizione dell'assegno unico universale e della rinuncia parziale da parte del signor alla propria quota, le parti concordano che il contributo al CP_1 mantenimento ordinario per i figli , e sarà di euro 550,00 Per_1 CP_2 Per_2 come stabilito all'udienza del 26.09.2024 che unito al 25% (quota rinunciata dal signor dell'assegno unico nei termini sopra meglio specificati (euro 250) consentirà CP_1 alla signora un'entrata mensile attuale di euro 800,00 nell'interesse dei figli. Pt_1
Ferma la quota del 50% dell'AUU di cui la signora è già beneficiaria. Pt_1
L'importo complessivo così come sopra rideterminato dovrà essere versato dal signor
, a mezzo bonifico bancario (codice IBAN già noto) entro il giorno venti CP_1
a partire dal mese di novembre 2025 per 12 mensilità ogni anno con valuta fissa e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Si precisa che sebbene nei rapporti interni tra le parti, l'assegno unico universale sia ripartito nella misura del 75% in favore della madre e del 25% in favore del padre, nei confronti dell'Inps, la ripartizione resta formalmente pari al 50% ciascuno non potendo
Pagina 2 di 6 essere oggetto di diversa modulazione rispetto a quanto stabilito dall'ente che ne prevede la ripartizione paritaria 50% a ciascun genitore. Una diversa gestione comporterebbe, infatti, disfunzione operative nei confronti e nei rapporti con l'ente erogatore e non garantirebbe la corretta erogazione dell'emolumento da parte dell'Ente previdenziale.
4. Il sig. rimborserà alla signora il 50% delle spese CP_1 Parte_1 straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche come da Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona siglato in data 13.12.2024 (e valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato); di converso la signora rimborserà Parte_1 il 50% delle stesse spese ove debbano essere anticipate dal signor , di seguito specificate: CP_1
I)il 50% spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo
(visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico di medicina generale, cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di euro
150,00) tutori e plantari ortopedici;
II)il 50% delle spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo visite specialistiche in regime di libera professione, nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) il 50% delle spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico, nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali, entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie statali;
IV)il 50% delle spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamenti;
corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio
Pagina 3 di 6 universitario;
V)il 50% delle spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.500,00 da ripartirsi equamente, l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES), centri ricreativi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali se entrambi i genitori lavorano;
VI)il 50% delle spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingue, spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quado i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II IV e VI (spese con accordo) chi dei due genitori ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Il pagamento di tutte le spese accessorie andrà comunque diviso tra i genitori in base alla quota di ripartizione su concordata del 50% ciascuno. Il rimborso dovrà avvenire mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute, entro il giorno 10 del mese successivo all'esibizione. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
5. Le parti concordano che l'indennità di frequenza erogata da settembre a giugno e disposta a favore dei figli minori e affetti da Disturbo da Deficit CP_2 Persona_3 di Attenzione e Iperattività ADHD verrà percepita dalla signora la quale si Pt_1 impegna, su richiesta del signor , a garantire la massima trasparenza CP_1 circa l'utilizzo delle somme percepite, mediante l'esibizione bimestrale o trimestrale e su richiesta dei signor dei libretti sui quali l'indennità viene accreditata. CP_1
6. Rimangono ferme tutte le altre condizioni stabilite nella sentenza numero 2184/2016
Pagina 4 di 6 pubblicata il 30 agosto 2016 non oggetto di modifiche nel presente procedimento. In particolare si riportano di seguito i punti b) e c) che vengono parzialmente aggiornati al fine di adeguarli alla situazione attuale, considerato il tempo trascorso dalla pronuncia della sentenza di divorzio:
b) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro e nessun assegno divorzi deve essere somministrato dall'uno e dall'altro;
c) la casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi sarà assegnata alla signora con gli arredi in essa contenuti che vi vivrà con i figli , e Pt_1 Per_1 CP_2
La signora continuerà ad assumersi ogni onere e spesa relativamente Per_2 Pt_1 alla casa coniugale (in via esemplificativa ma non esaustiva per: energia elettrica, gas, acqua, manutenzione ordinaria, telefono…) ad eccezione delle spese di manutenzione straordinaria e del mutuo in essere che resteranno a carico dei coniugi per giusta metà (ritenuto che la rata del mutuo viene detratta per intero dallo stipendio della signora il primo Pt_1 giorno di ogni mese, il signor si obbliga a far pervenire alla signora la CP_1 Pt_1 propria quota parte entro e non oltre il cinque di ogni mese).
7. I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare, e di accettare la rinuncia, alle ulteriori domande ed eccezioni svolte rispettivamente negli atti introduttivi e di costituzione e risposta.
8. Spese compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale”.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
visto il parere del P.M., il quale nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
2184/2016 pubblicata il 30/08/2016 del Tribunale di Verona, che per il resto conferma:
- dispone in conformità all'accordo di cui alle note scritte in sostituzione di udienza depositate il 29 e 30 ottobre 2025, accordo integralmente riportato in parte motiva e da
Pagina 5 di 6 intendersi qui recepito e trascritto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
La Presidente est.
CL AL RT
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. CL AL RT Presidente rel/est.
Dott. Stefania Caparello Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c./Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promosso da
, (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DANZI ROBERTA presso il cui studio elegge domicilio contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
FA EN presso il cui studio elegge domicilio,
Esaminati gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che le parti con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 29 e 30 ottobre 2025 hanno precisato le conclusioni dando atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2184/2016 pubblicata il
30/08/2016 pronunciata dal Tribunale di Verona nei seguenti termini:
“1. Disporsi l'affidamento dei figli minori, , e ad Per_1 Per_2 CP_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori nel senso che decisioni di maggior interesse relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle
Pagina 1 di 6 inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà gestita separatamente. I figli , e saranno collocati presso la madre con cui vivranno Per_1 CP_2 Per_2 abitualmente.
2. Quanto al diritto-dovere di visita paterno, considerata l'età dei figli e le oggettive difficoltà connesse sia alla logistica che alla relazione dei figli con la compagna del padre, si chiede che le modalità di frequentazione vengano gestite direttamente mediante accordi tra padre e figli, compatibilmente alle loro esigenze di studio ed extra scolastiche, il tutto con impegno del padre, affinché, continui a condividere con i figli momenti di incontro, nel rispetto delle reciproche esigenze e disponibilità al fine di mantenere e coltivare il rapporto affettivo.
3. Le parti rappresentano che in sede d'udienza del 26 settembre 2024 era stato posto a carico del signor un aumento del contributo al mantenimento a favore dei figli CP_1 minori , ed pari a complessivi euro 550 mensili. Per_1 Per_2 CP_2
Successivamente, le parti hanno raggiunto l'accordo in ordine a una diversa ripartizione dell'assegno unico universale il cui importo attualmente è pari a euro 1000
(e valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato) convenendo nei loro rapporti interni che la signora euro 750 e che, pertanto, il signor rinunci alla Pt_1 CP_1 propria quota del 25% (ovvero euro 250,00) del suo 50% dell'importo dell'Unico attualmente dal medesimo percepito, in favore della medesima. Pertanto, tenuto conto della nuova ripartizione dell'assegno unico universale e della rinuncia parziale da parte del signor alla propria quota, le parti concordano che il contributo al CP_1 mantenimento ordinario per i figli , e sarà di euro 550,00 Per_1 CP_2 Per_2 come stabilito all'udienza del 26.09.2024 che unito al 25% (quota rinunciata dal signor dell'assegno unico nei termini sopra meglio specificati (euro 250) consentirà CP_1 alla signora un'entrata mensile attuale di euro 800,00 nell'interesse dei figli. Pt_1
Ferma la quota del 50% dell'AUU di cui la signora è già beneficiaria. Pt_1
L'importo complessivo così come sopra rideterminato dovrà essere versato dal signor
, a mezzo bonifico bancario (codice IBAN già noto) entro il giorno venti CP_1
a partire dal mese di novembre 2025 per 12 mensilità ogni anno con valuta fissa e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Si precisa che sebbene nei rapporti interni tra le parti, l'assegno unico universale sia ripartito nella misura del 75% in favore della madre e del 25% in favore del padre, nei confronti dell'Inps, la ripartizione resta formalmente pari al 50% ciascuno non potendo
Pagina 2 di 6 essere oggetto di diversa modulazione rispetto a quanto stabilito dall'ente che ne prevede la ripartizione paritaria 50% a ciascun genitore. Una diversa gestione comporterebbe, infatti, disfunzione operative nei confronti e nei rapporti con l'ente erogatore e non garantirebbe la corretta erogazione dell'emolumento da parte dell'Ente previdenziale.
4. Il sig. rimborserà alla signora il 50% delle spese CP_1 Parte_1 straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche come da Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona siglato in data 13.12.2024 (e valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato); di converso la signora rimborserà Parte_1 il 50% delle stesse spese ove debbano essere anticipate dal signor , di seguito specificate: CP_1
I)il 50% spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo
(visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico di medicina generale, cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di euro
150,00) tutori e plantari ortopedici;
II)il 50% delle spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo visite specialistiche in regime di libera professione, nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) il 50% delle spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico, nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali, entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie statali;
IV)il 50% delle spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamenti;
corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio
Pagina 3 di 6 universitario;
V)il 50% delle spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.500,00 da ripartirsi equamente, l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES), centri ricreativi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali se entrambi i genitori lavorano;
VI)il 50% delle spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingue, spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quado i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II IV e VI (spese con accordo) chi dei due genitori ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Il pagamento di tutte le spese accessorie andrà comunque diviso tra i genitori in base alla quota di ripartizione su concordata del 50% ciascuno. Il rimborso dovrà avvenire mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute, entro il giorno 10 del mese successivo all'esibizione. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
5. Le parti concordano che l'indennità di frequenza erogata da settembre a giugno e disposta a favore dei figli minori e affetti da Disturbo da Deficit CP_2 Persona_3 di Attenzione e Iperattività ADHD verrà percepita dalla signora la quale si Pt_1 impegna, su richiesta del signor , a garantire la massima trasparenza CP_1 circa l'utilizzo delle somme percepite, mediante l'esibizione bimestrale o trimestrale e su richiesta dei signor dei libretti sui quali l'indennità viene accreditata. CP_1
6. Rimangono ferme tutte le altre condizioni stabilite nella sentenza numero 2184/2016
Pagina 4 di 6 pubblicata il 30 agosto 2016 non oggetto di modifiche nel presente procedimento. In particolare si riportano di seguito i punti b) e c) che vengono parzialmente aggiornati al fine di adeguarli alla situazione attuale, considerato il tempo trascorso dalla pronuncia della sentenza di divorzio:
b) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro e nessun assegno divorzi deve essere somministrato dall'uno e dall'altro;
c) la casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi sarà assegnata alla signora con gli arredi in essa contenuti che vi vivrà con i figli , e Pt_1 Per_1 CP_2
La signora continuerà ad assumersi ogni onere e spesa relativamente Per_2 Pt_1 alla casa coniugale (in via esemplificativa ma non esaustiva per: energia elettrica, gas, acqua, manutenzione ordinaria, telefono…) ad eccezione delle spese di manutenzione straordinaria e del mutuo in essere che resteranno a carico dei coniugi per giusta metà (ritenuto che la rata del mutuo viene detratta per intero dallo stipendio della signora il primo Pt_1 giorno di ogni mese, il signor si obbliga a far pervenire alla signora la CP_1 Pt_1 propria quota parte entro e non oltre il cinque di ogni mese).
7. I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare, e di accettare la rinuncia, alle ulteriori domande ed eccezioni svolte rispettivamente negli atti introduttivi e di costituzione e risposta.
8. Spese compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale”.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
visto il parere del P.M., il quale nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
2184/2016 pubblicata il 30/08/2016 del Tribunale di Verona, che per il resto conferma:
- dispone in conformità all'accordo di cui alle note scritte in sostituzione di udienza depositate il 29 e 30 ottobre 2025, accordo integralmente riportato in parte motiva e da
Pagina 5 di 6 intendersi qui recepito e trascritto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
La Presidente est.
CL AL RT
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