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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/04/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N.249/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.249/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente alla strada Villaggio del Fanciullo n.14;
[...]
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 C.F._2
) ed ivi residente alla strada Villaggio del Fanciullo n.14;
[...]
1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Katja BABORO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Torrevecchia Teatina alla via Torre n.1, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in data 24 gennaio 1999 in Bucchianico, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 7 aprile 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 12 febbraio 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bucchianico a margine dell'Atto n.1 – Parte II – Serie A – Anno 1999).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 11 aprile, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.249/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente alla strada Villaggio del Fanciullo n.14;
[...]
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 C.F._2
) ed ivi residente alla strada Villaggio del Fanciullo n.14;
[...]
1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Katja BABORO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Torrevecchia Teatina alla via Torre n.1, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in data 24 gennaio 1999 in Bucchianico, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 7 aprile 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 12 febbraio 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bucchianico a margine dell'Atto n.1 – Parte II – Serie A – Anno 1999).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 11 aprile, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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