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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4322 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da , Parte_1 con sede in Soverato (CZ) Piazza Maria Ausiliatrice s.n.c. codice fiscale e numero d'iscrizione presso la C.C.I.A.A di Catanzaro P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_1
Amministratore Unico sig.ra (CF: ) nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_1
15.11.1973 e ivi residente, elettivamente domiciliata in Soverato, Via Chiefari 1, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Arcidiacono, dal quale è anche rappresentata e difesa in forza di procura in atti
Opponente
Nei confronti di
con sede in Roma, (C.F. Controparte_1
), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2
congiuntamente disgiuntamente dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed Persona_1 elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Opposto Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione nr. 0I-001715755
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 e ritualmente notificato, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I-001715755, notificata in data 15/10/2024, con cui le
è stato ingiunto (quale obbligata solidale con l'autrice della violazione) il pagamento dell'importo di euro 8.733,21 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria oltre spese per l'illecito consistito nel mancato versamento all' delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei CP_1 lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma
6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 per l'annualità 2017, che va dal periodo 12/2016 –
11/2017.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la prescrizione siccome -anche in caso di prova dell'avvenuta notifica in data 16/5/2019 dell'atto di accertamento – l'ordinanza ingiunzione è stata notificata soltanto in data 15.10.2024, oltre il quinquennio prescrizionale evidenziando che il recupero del credito in contestazione sarebbe dovuto avvenire entro il 16/5/2024 o al massimo, a voler sommare la causa speciale di sospensione della prescrizione per 129 giorni, entro il 22/9/2024, con la conseguenza che il credito intimato, con l'ordinanza per cui è causa notificata il 15/10/2024, risulta indubbiamente prescritto.
Deducendo, inoltre, che non vi è prova della violazione contestata e denunciata l'indeterminatezza del quantum, concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, per accertare e dichiarare che l' importo intimato nella predetta ordinanza ingiunzione risulta inesistente e/o non dovuto o comunque estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, annullare l'ordinanza medesima;
annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata, poiché la ricorrente non ha commesso le violazioni ad essa contestate ovvero per illegittima determinazione del suo quantum.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' eccependo preliminarmente la CP_1 inammissibilità del ricorso ed evidenziando, nel merito, l'infondatezza del ricorso concludendo per il suo rigetto.
Matura per la decisione sulla base degli atti, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale in data 11/11/2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione avvenuta in data 15.10.2024.
Pur ammissibile, il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa dall' con cui è stato intimato alla società CP_1 ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa per l'illecito consistito nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate e trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nell'annualità 2017, sulla base delle denunce contributive allegate alla memoria- per le quali risulta l'emissione e la notifica di avvisi di addebito (si veda la produzione documentale dell' ). CP_1
Parte ricorrente, a fronte di tale produzione documentale, non ha offerto prova del tempestivo versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni, risultando quindi comprovato l'illecito in contestazione.
E' opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Deve, infine, darsi atto della recente novella legislativa introdotta dal D.L.
4.5.2023 n. 48 che ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1°gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell' annualita' oggetto di violazione. Tanto premesso, con l'ordinanza ingiunzione opposta l' ha intimato il pagamento della sanzione CP_1 amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo per come sopra rilevato.
Rileva evidenziare che sono agli atti le denunce contributive trasmesse dalla società ricorrente e che, come espressamente previsto dalla normativa vigente, l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 463/1983 - da 10.000 euro a 50.000 euro - e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni,
l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di
50.000 euro.
L'Istituto previdenziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ha regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione (in data 31.5.2019, come da avviso di ricevimento prodotto dall' ) contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle CP_1
somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal CP_2 ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
Orbene, in via preliminare, parte ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica dell'atto di accertamento della violazione ma, per come detto, l'assunto è smentito documentalmente.
Di conseguenza, alcuna prescrizione risulta maturata per le seguenti ragioni.
In via principale, parte opponente eccepisce la prescrizione quinquennale.
Nel caso di specie, venendo in rilievo l'irrogazione di sanzione amministrativa trova applicazione il termine quinquennale ex art. 28 della legge n. 689/81 (a tenore del quale Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile). Ciò posto, vale richiamare l'art. 2935 c.c., ai sensi del quale la prescrizione “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa”
(Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Occorre ricordare che il decreto legislativo n. 8/2016 non ha estinto i reati da esso depenalizzati, ma, ferma restando l'illiceità dei fatti in precedenza previsti come reato, si è limitato a modificare in parte la natura giuridica delle sanzioni. Ha in altri termini stabilito che le violazioni delle norme di legge considerate, anche quelle commesse prima della sua entrata in vigore, ed in ordine alle quali non era stata ancora adottata una decisione definitiva, non vanno punite con sanzioni penali, ma con sanzioni amministrative (ove l'importo omesso sia inferiore ad euro 10.000,00).
Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 L. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003) ovvero, non constando nella presente fattispecie trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria, dalla data di entrata in vigore del d.lgs.
n. 8/2016 che ha configurato l'illecito amministrativo in questione.
Ed allora, individuandosi il dies a quo dalla data prevista per il versamento (siccome relativo al periodo dal 6/2016, successivo al 6.2.2016), si osserva che il termine quinquennale (art. 28 legge n. 681/1981)
è stato interrotto dapprima in data 31 maggio 2019 (data di notifica dell'atto di accertamento della violazione) e, di poi, tempestivamente, con la notifica dell' opposta ordinanza ingiunzione (15 ottobre
2024) entro il successivo quinquennio, dovendosi considerare i periodi di sospensione, prima, per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n.
638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge
24 aprile 2020, n. 27, con la conseguenza che il termine di cinque anni non risulta decorso (maturando il 7.12.2024 e, pertanto, interrotto utilmente con la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data
15.10.2024, così calcolato: 31 maggio 2019, più tre mesi, più 5 anni, più 98 giorni).
L'eccezione di prescrizione si rileva, pertanto, infondata.
Infine, quanto alla eccepita illegittimità della determinazione del quantum (denunciata senza alcuna ragione a supporto), in ogni caso si osserva che l' ha dedotto e dimostrato che l'importo non CP_1
versato allo scadere dei tre mesi dalla notifica degli accertamenti è pari ad Euro 5822,14 che moltiplicato il coefficiente 1,5 determina la sanzione di 8733,21, correttamente irrogata.
A tali rilievi consegue il rigetto dell'opposizione per infondatezza e la condanna della ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone le spese di lite, nella misura di euro 4.500,00 oltre accessori ove dovuti per legge, a carico della parte ricorrente condannandola al relativo pagamento in favore dell' . CP_1
Cosenza, 29 maggio 2025
Il giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4322 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da , Parte_1 con sede in Soverato (CZ) Piazza Maria Ausiliatrice s.n.c. codice fiscale e numero d'iscrizione presso la C.C.I.A.A di Catanzaro P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_1
Amministratore Unico sig.ra (CF: ) nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_1
15.11.1973 e ivi residente, elettivamente domiciliata in Soverato, Via Chiefari 1, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Arcidiacono, dal quale è anche rappresentata e difesa in forza di procura in atti
Opponente
Nei confronti di
con sede in Roma, (C.F. Controparte_1
), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2
congiuntamente disgiuntamente dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed Persona_1 elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Opposto Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione nr. 0I-001715755
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 e ritualmente notificato, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I-001715755, notificata in data 15/10/2024, con cui le
è stato ingiunto (quale obbligata solidale con l'autrice della violazione) il pagamento dell'importo di euro 8.733,21 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria oltre spese per l'illecito consistito nel mancato versamento all' delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei CP_1 lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma
6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 per l'annualità 2017, che va dal periodo 12/2016 –
11/2017.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la prescrizione siccome -anche in caso di prova dell'avvenuta notifica in data 16/5/2019 dell'atto di accertamento – l'ordinanza ingiunzione è stata notificata soltanto in data 15.10.2024, oltre il quinquennio prescrizionale evidenziando che il recupero del credito in contestazione sarebbe dovuto avvenire entro il 16/5/2024 o al massimo, a voler sommare la causa speciale di sospensione della prescrizione per 129 giorni, entro il 22/9/2024, con la conseguenza che il credito intimato, con l'ordinanza per cui è causa notificata il 15/10/2024, risulta indubbiamente prescritto.
Deducendo, inoltre, che non vi è prova della violazione contestata e denunciata l'indeterminatezza del quantum, concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, per accertare e dichiarare che l' importo intimato nella predetta ordinanza ingiunzione risulta inesistente e/o non dovuto o comunque estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, annullare l'ordinanza medesima;
annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata, poiché la ricorrente non ha commesso le violazioni ad essa contestate ovvero per illegittima determinazione del suo quantum.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' eccependo preliminarmente la CP_1 inammissibilità del ricorso ed evidenziando, nel merito, l'infondatezza del ricorso concludendo per il suo rigetto.
Matura per la decisione sulla base degli atti, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale in data 11/11/2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione avvenuta in data 15.10.2024.
Pur ammissibile, il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa dall' con cui è stato intimato alla società CP_1 ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa per l'illecito consistito nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate e trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nell'annualità 2017, sulla base delle denunce contributive allegate alla memoria- per le quali risulta l'emissione e la notifica di avvisi di addebito (si veda la produzione documentale dell' ). CP_1
Parte ricorrente, a fronte di tale produzione documentale, non ha offerto prova del tempestivo versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni, risultando quindi comprovato l'illecito in contestazione.
E' opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Deve, infine, darsi atto della recente novella legislativa introdotta dal D.L.
4.5.2023 n. 48 che ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1°gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell' annualita' oggetto di violazione. Tanto premesso, con l'ordinanza ingiunzione opposta l' ha intimato il pagamento della sanzione CP_1 amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo per come sopra rilevato.
Rileva evidenziare che sono agli atti le denunce contributive trasmesse dalla società ricorrente e che, come espressamente previsto dalla normativa vigente, l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 463/1983 - da 10.000 euro a 50.000 euro - e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni,
l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di
50.000 euro.
L'Istituto previdenziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ha regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione (in data 31.5.2019, come da avviso di ricevimento prodotto dall' ) contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle CP_1
somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal CP_2 ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
Orbene, in via preliminare, parte ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica dell'atto di accertamento della violazione ma, per come detto, l'assunto è smentito documentalmente.
Di conseguenza, alcuna prescrizione risulta maturata per le seguenti ragioni.
In via principale, parte opponente eccepisce la prescrizione quinquennale.
Nel caso di specie, venendo in rilievo l'irrogazione di sanzione amministrativa trova applicazione il termine quinquennale ex art. 28 della legge n. 689/81 (a tenore del quale Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile). Ciò posto, vale richiamare l'art. 2935 c.c., ai sensi del quale la prescrizione “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa”
(Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Occorre ricordare che il decreto legislativo n. 8/2016 non ha estinto i reati da esso depenalizzati, ma, ferma restando l'illiceità dei fatti in precedenza previsti come reato, si è limitato a modificare in parte la natura giuridica delle sanzioni. Ha in altri termini stabilito che le violazioni delle norme di legge considerate, anche quelle commesse prima della sua entrata in vigore, ed in ordine alle quali non era stata ancora adottata una decisione definitiva, non vanno punite con sanzioni penali, ma con sanzioni amministrative (ove l'importo omesso sia inferiore ad euro 10.000,00).
Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 L. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003) ovvero, non constando nella presente fattispecie trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria, dalla data di entrata in vigore del d.lgs.
n. 8/2016 che ha configurato l'illecito amministrativo in questione.
Ed allora, individuandosi il dies a quo dalla data prevista per il versamento (siccome relativo al periodo dal 6/2016, successivo al 6.2.2016), si osserva che il termine quinquennale (art. 28 legge n. 681/1981)
è stato interrotto dapprima in data 31 maggio 2019 (data di notifica dell'atto di accertamento della violazione) e, di poi, tempestivamente, con la notifica dell' opposta ordinanza ingiunzione (15 ottobre
2024) entro il successivo quinquennio, dovendosi considerare i periodi di sospensione, prima, per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n.
638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge
24 aprile 2020, n. 27, con la conseguenza che il termine di cinque anni non risulta decorso (maturando il 7.12.2024 e, pertanto, interrotto utilmente con la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data
15.10.2024, così calcolato: 31 maggio 2019, più tre mesi, più 5 anni, più 98 giorni).
L'eccezione di prescrizione si rileva, pertanto, infondata.
Infine, quanto alla eccepita illegittimità della determinazione del quantum (denunciata senza alcuna ragione a supporto), in ogni caso si osserva che l' ha dedotto e dimostrato che l'importo non CP_1
versato allo scadere dei tre mesi dalla notifica degli accertamenti è pari ad Euro 5822,14 che moltiplicato il coefficiente 1,5 determina la sanzione di 8733,21, correttamente irrogata.
A tali rilievi consegue il rigetto dell'opposizione per infondatezza e la condanna della ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone le spese di lite, nella misura di euro 4.500,00 oltre accessori ove dovuti per legge, a carico della parte ricorrente condannandola al relativo pagamento in favore dell' . CP_1
Cosenza, 29 maggio 2025
Il giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti