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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/09/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1187/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1187/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUTIETTA Parte_1 C.F._1 FRANCESCO
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(p.i. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p.t., cui è stata fusa per incorporazione in forza dell'atto di fusione dell'8.07.2024, Rep. n. 7294/Racc. n. 5148, la (p.i. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. SCHININÀ RICCARDO;
CONVENUTO/I - OPPOSTO
(C.F. , Controparte_3 C.F._2 TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 136/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 26.01.2022 (proc. n. 213/2022 R.G.), in forza del quale è stato ingiunto all'opponente di pagare, in favore di la somma di € 7.936,03, oltre interessi Controparte_2 e spese del procedimento monitorio. Il predetto titolo è stato notificato unitamente all'atto di precetto, con il quale è stato intimato all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 12.506,66, oltre ulteriori interessi. Citazione notificata il 30.03.2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“-Preliminarmente autorizzare la IG.ra a chiamare in giudizio il IG. Parte_1 CP_4 ;
[...]
-Nel merito ritenere e dichiarare l'obbligo del IG. di tenere indenne la IG.ra _4
dalle pretese economiche avanzate dalla Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 6 e, in ogni caso, di rimborsare alla IG.ra stessa tutte le somme che dovesse CP_1 Pt_1 essere condannata a corrispondere all'opposto, a qualsiasi titolo;
-In ogni caso dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia dell'atto di precetto intimato relativamente alla parte eccedente l'importo di € 11.678,25 dovuto in forza del decreto ingiuntivo n.136/2022;
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Parte opposta:
“in via preliminare rigettare ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 136/2022 del Tribunale di Ragusa in quanto carente dei requisiti di legge, per tutti gli altri motivi nel merito rigettare la svolta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in parte narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando in ogni caso dovute le somme in esso ingiunte alla IG.ra . Parte_1
Con riserva di articolare e dedurre nei termini di Legge.
Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun acconto sui compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. immediatamente esecutivo n. 136/2022, emesso nei suoi confronti e nei confronti di altro soggetto fideiussore dal Tribunale di Ragusa il 26.01.2022 (proc. n. 213/2022 R.G.), su ricorso di
, per il pagamento della complessiva somma di € 7.936,03, Controparte_2 oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il predetto d.i. opposto veniva notificato ai debitori unitamente all'atto di precetto, con il quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 12.506,66, oltre ulteriori interessi.
Il credito ingiunto derivava dall'escussione della garanzia prestata dal in favore del RT (successivamente , in riferimento ad una linea di credito Controparte_6 CP_7 consistente in un finanziamento rateale di € 30.000,00 concesso dal predetto Istituto di credito alla società garantito da fideiussione rilasciata da Parte_2 Parte_1
e , con l'ulteriore garanzia dell'opposta. Quest'ultima garanzia rientrava
[...] _4 nell'ambito di una apposita convenzione stipulata in data 15.02.2013 con l'Istituto di credito in questione (vedi doc. 1 allegato al fascicolo monitorio), in forza della quale il si era RT impegnato a garantire, in misura pari al 50%, quanto dovuto dal socio per sorte capitale, interessi di mora e spese. Stante l'andamento anomalo del rapporto bancario con la società debitrice principale ed essendo maturate le condizioni previste dalla convenzione, la provvedeva ad escutere la garanzia CP_8 della società opposta per l'importo di € 7.936,03, cui seguiva il pagamento di del 19.06.2017. CP_2
In conseguenza di tali fatti, la rilasciava in favore di l'attestazione dell'avvenuto CP_8 CP_2 pagamento, altresì surrogandola nelle proprie ragioni creditorie vantate nei confronti della debitrice principale e dei suoi garanti. L agiva pertanto in sede monitoria al fine di recuperare la somma CP_2 corrisposta in esecuzione della garanzia prestata.
Parte opponente, a sostegno della proposta opposizione, richiede preliminarmente l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo fideiussore;
chiedendo nel merito di essere manlevata dal _4
da tutte le conseguenze negative che potevano derivare dal presente giudizio e dalle somme CP_4 dovute a con conseguente condanna diretta del medesimo o, in subordine, CP_2 CP_4 pagina 2 di 6 formulando domanda di manleva nei confronti dello stesso.
L'opponente rilevava altresì che con l'atto di precetto la creditrice aveva richiesto somme CP_2 maggiori rispetto a quelle dovute, sia con riferimento alla quantificazione dell'imposta di registro del decreto ingiuntivo che con riferimento agli addebiti dei compensi relativi all'atto di precetto e alla fase introduttiva dell'esecuzione, oltre accessori.
Costituitasi in giudizio la convenuta in data 1.08.2022, Controparte_2 questa nulla opponeva in merito alla chiamata in garanzia del condebitore , rilevando _4 comunque la non opponibilità a della scrittura privata con la quale il si è obbligato a CP_2 CP_4 tenere indenne la debitrice e la legittimità della creditrice a richiedere il pagamento delle Pt_1 somme portate dal decreto ingiuntivo oggi opposto anche ad uno solo dei condebitori. In merito alle contestazioni espletate dall'opponente in relazione alla errata quantificazione delle somme intimate l'opposta ne confermava la correttezza degli importi. L'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque dichiarando in ogni caso dovute le somme in esso ingiunte alla debitrice Parte_1
Con provvedimento del 14.09.2022 il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo CP_4
nel rispetto dei termini di legge, con rinvio per il prosieguo ad altra udienza. Successivamente,
[...] all'esito dell'udienza del 15.02.2023, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. Inoltre, parte opposta avviava la procedura di mediazione nei confronti dell'opponente che si concludeva con esito negativo come da verbale del 4.04.2023 Parte_1 in atti.
Nessuna richiesta istruttoria veniva formulate dalle parti, la causa veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi rimessa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 25.03.2025 si costituiva nel giudizio, in sostituzione di , la società , Controparte_2 Controparte_1 alla quale l'originaria opposta era stata fusa per incorporazione in forza di atto di fusione dell'8.07.2024 prodotto in atti. La società intervenuta si riportava a tutti gli atti ed alle produzioni documentali già depositate con i precedenti scritti difensivi, facendo proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze formulate dal creditore originario.
L'opposizione, limitata solo al precetto, è fondata.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio _4 seppure ritualmente citato.
Sempre in via preliminare si rileva che, con deposito di note del 22.01.2024, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione incoata da per irregolare Controparte_2 svolgimento del procedimento di mediazione. Ciò in quanto, nel verbale negativo di mediazione del 4.04.2023, risulta che la domanda di mediazione è stata presentata esclusivamente nei confronti di (opponente) e non anche del terzo chiamato , nonostante Parte_1 _4 l'autorizzazione del Giudice Istruttore con ordinanza del 14.09.2022 e la regolare notifica al terzo dell'atto di citazione.
L'eccezione è infondata, perché la mediazione non poteva estendersi alla domanda di manleva, che non riguarda parte opposta;
va peraltro considerato che il contratto di fideiussione non è annoverato tra i contratti bancari, sicchè la mediazione non era obbligatoria neppure nel rapporto tra opponente e opposta. In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fidejussione stipulati in favore di un cliente della banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1- bis d.lgs. 28/2010” (cfr. Cass. Civ. n. 31209/2022); principio confermato anche recentemente dalla pagina 3 di 6 Corte di Cassazione, che è nuovamente tornata ad esprimersi sull'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, evidenziando la non obbligatorietà della mediazione nell'ambito dalla fideiussione bancaria (cfr. Cass. Civ. n. 12290/2024); la norma prescrive l'obbligatorietà della mediazione, tra l'altro, per i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina del d.lgs. 385/1993 (T.U.B.) e del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), senza includere la fideiussione, che non può essere definita un contratto bancario tipico.
Passando al merito, l'opponente non ha contestato nei propri scritti difensivi la Parte_1 pretesa creditoria avanzata dall'opposta ; in particolare, Controparte_2 nulla ha eccepito l'opponente in relazione alla stipula in data 18.12.2013, da parte della società con del contratto di Parte_2 Controparte_6 finanziamento di € 30.000,00 da restituirsi in 60 rate mensili, alla costituzione su tale rapporto della garanzia fideiussoria rilasciata da in data 16.12.2013, unitamente ad altro soggetto, Parte_1 nonché in relazione alla garanzia assunta da nei confronti della società richiedente il CP_2 finanziamento, in esecuzione della convenzione stipulata in data 15.02.2013 tra e il CP_2 [...]
e alla surroga tra la e Dette circostanze, in virtù del principio di non Controparte_6 CP_8 CP_2 contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., devono ritenersi pacifiche e non oggetto di prova e pertanto dimostrate.
La domanda di manleva è fondata e va accolta.
Risulta provato documentalmente che , oltre ad essere fideiussore della società _4 debitrice principale unitamente a aveva assunto vari obblighi nei confronti di Parte_1 quest'ultima con la scrittura privata del 4.08.2014 (vedi allegato 1 dell'atto di opposizione), ed in particolare si era espressamente impegnato “ad estinguere nel più breve tempo possibile il finanziamento concesso dal e dalla Unifidi Imprese Sicilia soc. coop. Controparte_6 assumendosi esclusivamente ed integralmente la responsabilità del mancato pagamento delle relative rate impegnandosi a garantire la IG.ra e a risarcirla di ogni e qualsiasi conseguenza Pt_1 negativa, sia morale che economica che possa derivare dalla mancata ottemperanza del predetto contratto di finanziamento e dal mancato pagamento delle relative rate”.
Detta dichiarazione ha efficacia meramente interna tra le parti della scrittura privata del 4.08.2014 e non può comunque escludere la validità e la natura solidale delle fideiussioni rilasciate da Parte_1 e da in data 16.12.2013 in favore del . Pertanto, la
[...] _4 Controparte_6 predetta scrittura privata non è opponibile a (surrogata nel diritto di credito della banca), che CP_2 può legittimamente richiedere il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo oggi opposto anche ad uno solo dei condebitori/fideiussori. Risulta però accertato che l'opponente ha diritto di essere tenuta indenne da , in forza della scrittura privata del 4.08.2014, per quanto deve _4 essere corrisposto a Di conseguenza la domanda di garanzia dell'opponente deve essere accolta CP_2
e deve essere condannato a manlevare da ogni somma che la _4 Parte_1 stessa sarà tenuta a corrispondere in favore di in virtù della presente sentenza. CP_2
Passando all'esame delle contestazioni dell'opponente relative all'atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo opposto, le stesse sono fondate.
Con riferimento al decreto ingiuntivo, l'imposta di registro è determinata in misura fissa pari ad € 200,00 se tale provvedimento reca la condanna al pagamento di una somma soggetta ad IVA, negli altri casi è calcolata secondo un'aliquota pari al 3% del valore.
Il decreto ingiuntivo che un istituto di credito (figura avente - come tale - la qualità di soggetto IVA) ottenga per il conseguimento della controprestazione ad esso dovuta per la concessione di un prestito (fattispecie implicante l'insorgenza dell'obbligo di pagare l'IVA con rivalsa nei confronti del solvens, ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'imposta sul valore aggiunto, di talché, in forza del canone della prevalenza pagina 4 di 6 di detta imposta su quella proporzionale di registro, l'atto, a norma e per gli effetti dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, va registrato a tassa fissa. Il carattere unitario dell'obbligazione alla base di un siffatto provvedimento monitorio ed il conseguente carattere unitario dell'imposizione investono anche gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, che dell'obbligazione per il capitale costituiscono meri accessori, senza che sia possibile suddividere il debito per sottoporlo a separate forme di tassazione (Cass. 2696/2003).
Pertanto non è giustificata la somma di € 420,00, e va ritenuta corretta la somma indicata dall'opponente in € 238,00.
Meritevoli di accoglimento risultano pure le contestazioni dell'opponente sui compensi addebitati dall'opposta per l'atto di precetto e per la fase introduttiva dell'esecuzione.
La voce “compenso atto di precetto ex D.M. 55/14”, autoliquidata da parte opposta nella misura di € 405,00 (corrispondente al valore massimo del compenso tabellare di riferimento ex D.M. n. 55/2014 per lo scaglione ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) risulta eccessiva, tenuto conto del valore della causa inferiore alla metà dello scaglione, della natura documentale della stessa e dell'opera professionale effettivamente compiuta. Le repliche dell'opposta sul punto risultano generiche e prive di rilievo. Il compenso professionale dell'atto di precetto deve pertanto essere ridotto al valore medio tabellare di riferimento pari ad € 225,00, come dedotto dall'opponente.
Risulta altresì non dovuto all'opposta l'importo di € 263,00 relativo al “compenso per fase introduttiva esecuzione ex D.M. 55/14”. Dette spese non possono essere autoliquidate nell'atto di precetto, in quanto è possibile che il debitore paghi spontaneamente dopo la notifica del precetto, rendendo superflua l'attività esecutiva (cfr. Cass. Civ. n. 12410/2016). Inoltre, parte opposta non ha dato prova di avere avviato una procedura esecutiva (tanto mobiliare quanto immobiliare) ed in ogni caso detti compensi andrebbero liquidati nella procedura esecutiva eventualmente incoata e non autoliquidati nell'atto di precetto rispetto al quale l'avvio dell'esecuzione è soltanto eventuale.
Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo, pur sempre formulata dall'opponente, anche se le censure sono state rivolte solo al precetto, va rigettata ed il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le somme precettate sono quindi dovute nella minor somma quantificata dall'opponente, ovvero in € 11.678,25 (Sorte capitale 7.936,00; Interessi 2.242,53; Imposta di registro D.I. 238,00; Compensi liquidati nel D.I. 540,00; Spese liquidate 145,50; Compenso atto di precetto 225,00; Spese generali 15% 114,75; C.P.A. 4% 35,19; I.V.A. 22% 201,28; Totale 11.678,25).
Atteso l'esito della lite, risultando fondate le censure avverso il precetto, le stesse vanno compensate integralmente tra opponente e parte opposta, tenuto conto dell'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
In accoglimento della domanda formulata dall'opponente nei confronti del terzo, quest'ultimo va condannato a tenere indenne la prima di quanto è tenuta a corrispondere all'opposta; oltre alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1187/2022: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 136/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 26.01.2022 (proc. n. 213/2022 R.G.), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 5 di 6 dichiara dovute le somme di cui al precetto intimato nella misura di € 11.678,25; compensa integralmente le spese di lite tra parte opponente e parte opposta;
condanna a tenere indenne di quanto _4 Parte_1 quest'ultima dovrà pagare in favore di in conseguenza della Controparte_1 presente sentenza;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si _4 Parte_1 liquidano nell'importo complessivo di € 2.800,00 (di cui € 145,50 per esborsi), oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Ragusa, 29/09/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1187/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUTIETTA Parte_1 C.F._1 FRANCESCO
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(p.i. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p.t., cui è stata fusa per incorporazione in forza dell'atto di fusione dell'8.07.2024, Rep. n. 7294/Racc. n. 5148, la (p.i. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. SCHININÀ RICCARDO;
CONVENUTO/I - OPPOSTO
(C.F. , Controparte_3 C.F._2 TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 136/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 26.01.2022 (proc. n. 213/2022 R.G.), in forza del quale è stato ingiunto all'opponente di pagare, in favore di la somma di € 7.936,03, oltre interessi Controparte_2 e spese del procedimento monitorio. Il predetto titolo è stato notificato unitamente all'atto di precetto, con il quale è stato intimato all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 12.506,66, oltre ulteriori interessi. Citazione notificata il 30.03.2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“-Preliminarmente autorizzare la IG.ra a chiamare in giudizio il IG. Parte_1 CP_4 ;
[...]
-Nel merito ritenere e dichiarare l'obbligo del IG. di tenere indenne la IG.ra _4
dalle pretese economiche avanzate dalla Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 6 e, in ogni caso, di rimborsare alla IG.ra stessa tutte le somme che dovesse CP_1 Pt_1 essere condannata a corrispondere all'opposto, a qualsiasi titolo;
-In ogni caso dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia dell'atto di precetto intimato relativamente alla parte eccedente l'importo di € 11.678,25 dovuto in forza del decreto ingiuntivo n.136/2022;
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Parte opposta:
“in via preliminare rigettare ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 136/2022 del Tribunale di Ragusa in quanto carente dei requisiti di legge, per tutti gli altri motivi nel merito rigettare la svolta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in parte narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando in ogni caso dovute le somme in esso ingiunte alla IG.ra . Parte_1
Con riserva di articolare e dedurre nei termini di Legge.
Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun acconto sui compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. immediatamente esecutivo n. 136/2022, emesso nei suoi confronti e nei confronti di altro soggetto fideiussore dal Tribunale di Ragusa il 26.01.2022 (proc. n. 213/2022 R.G.), su ricorso di
, per il pagamento della complessiva somma di € 7.936,03, Controparte_2 oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il predetto d.i. opposto veniva notificato ai debitori unitamente all'atto di precetto, con il quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 12.506,66, oltre ulteriori interessi.
Il credito ingiunto derivava dall'escussione della garanzia prestata dal in favore del RT (successivamente , in riferimento ad una linea di credito Controparte_6 CP_7 consistente in un finanziamento rateale di € 30.000,00 concesso dal predetto Istituto di credito alla società garantito da fideiussione rilasciata da Parte_2 Parte_1
e , con l'ulteriore garanzia dell'opposta. Quest'ultima garanzia rientrava
[...] _4 nell'ambito di una apposita convenzione stipulata in data 15.02.2013 con l'Istituto di credito in questione (vedi doc. 1 allegato al fascicolo monitorio), in forza della quale il si era RT impegnato a garantire, in misura pari al 50%, quanto dovuto dal socio per sorte capitale, interessi di mora e spese. Stante l'andamento anomalo del rapporto bancario con la società debitrice principale ed essendo maturate le condizioni previste dalla convenzione, la provvedeva ad escutere la garanzia CP_8 della società opposta per l'importo di € 7.936,03, cui seguiva il pagamento di del 19.06.2017. CP_2
In conseguenza di tali fatti, la rilasciava in favore di l'attestazione dell'avvenuto CP_8 CP_2 pagamento, altresì surrogandola nelle proprie ragioni creditorie vantate nei confronti della debitrice principale e dei suoi garanti. L agiva pertanto in sede monitoria al fine di recuperare la somma CP_2 corrisposta in esecuzione della garanzia prestata.
Parte opponente, a sostegno della proposta opposizione, richiede preliminarmente l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo fideiussore;
chiedendo nel merito di essere manlevata dal _4
da tutte le conseguenze negative che potevano derivare dal presente giudizio e dalle somme CP_4 dovute a con conseguente condanna diretta del medesimo o, in subordine, CP_2 CP_4 pagina 2 di 6 formulando domanda di manleva nei confronti dello stesso.
L'opponente rilevava altresì che con l'atto di precetto la creditrice aveva richiesto somme CP_2 maggiori rispetto a quelle dovute, sia con riferimento alla quantificazione dell'imposta di registro del decreto ingiuntivo che con riferimento agli addebiti dei compensi relativi all'atto di precetto e alla fase introduttiva dell'esecuzione, oltre accessori.
Costituitasi in giudizio la convenuta in data 1.08.2022, Controparte_2 questa nulla opponeva in merito alla chiamata in garanzia del condebitore , rilevando _4 comunque la non opponibilità a della scrittura privata con la quale il si è obbligato a CP_2 CP_4 tenere indenne la debitrice e la legittimità della creditrice a richiedere il pagamento delle Pt_1 somme portate dal decreto ingiuntivo oggi opposto anche ad uno solo dei condebitori. In merito alle contestazioni espletate dall'opponente in relazione alla errata quantificazione delle somme intimate l'opposta ne confermava la correttezza degli importi. L'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque dichiarando in ogni caso dovute le somme in esso ingiunte alla debitrice Parte_1
Con provvedimento del 14.09.2022 il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo CP_4
nel rispetto dei termini di legge, con rinvio per il prosieguo ad altra udienza. Successivamente,
[...] all'esito dell'udienza del 15.02.2023, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. Inoltre, parte opposta avviava la procedura di mediazione nei confronti dell'opponente che si concludeva con esito negativo come da verbale del 4.04.2023 Parte_1 in atti.
Nessuna richiesta istruttoria veniva formulate dalle parti, la causa veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi rimessa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 25.03.2025 si costituiva nel giudizio, in sostituzione di , la società , Controparte_2 Controparte_1 alla quale l'originaria opposta era stata fusa per incorporazione in forza di atto di fusione dell'8.07.2024 prodotto in atti. La società intervenuta si riportava a tutti gli atti ed alle produzioni documentali già depositate con i precedenti scritti difensivi, facendo proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze formulate dal creditore originario.
L'opposizione, limitata solo al precetto, è fondata.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio _4 seppure ritualmente citato.
Sempre in via preliminare si rileva che, con deposito di note del 22.01.2024, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione incoata da per irregolare Controparte_2 svolgimento del procedimento di mediazione. Ciò in quanto, nel verbale negativo di mediazione del 4.04.2023, risulta che la domanda di mediazione è stata presentata esclusivamente nei confronti di (opponente) e non anche del terzo chiamato , nonostante Parte_1 _4 l'autorizzazione del Giudice Istruttore con ordinanza del 14.09.2022 e la regolare notifica al terzo dell'atto di citazione.
L'eccezione è infondata, perché la mediazione non poteva estendersi alla domanda di manleva, che non riguarda parte opposta;
va peraltro considerato che il contratto di fideiussione non è annoverato tra i contratti bancari, sicchè la mediazione non era obbligatoria neppure nel rapporto tra opponente e opposta. In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fidejussione stipulati in favore di un cliente della banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1- bis d.lgs. 28/2010” (cfr. Cass. Civ. n. 31209/2022); principio confermato anche recentemente dalla pagina 3 di 6 Corte di Cassazione, che è nuovamente tornata ad esprimersi sull'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, evidenziando la non obbligatorietà della mediazione nell'ambito dalla fideiussione bancaria (cfr. Cass. Civ. n. 12290/2024); la norma prescrive l'obbligatorietà della mediazione, tra l'altro, per i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina del d.lgs. 385/1993 (T.U.B.) e del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), senza includere la fideiussione, che non può essere definita un contratto bancario tipico.
Passando al merito, l'opponente non ha contestato nei propri scritti difensivi la Parte_1 pretesa creditoria avanzata dall'opposta ; in particolare, Controparte_2 nulla ha eccepito l'opponente in relazione alla stipula in data 18.12.2013, da parte della società con del contratto di Parte_2 Controparte_6 finanziamento di € 30.000,00 da restituirsi in 60 rate mensili, alla costituzione su tale rapporto della garanzia fideiussoria rilasciata da in data 16.12.2013, unitamente ad altro soggetto, Parte_1 nonché in relazione alla garanzia assunta da nei confronti della società richiedente il CP_2 finanziamento, in esecuzione della convenzione stipulata in data 15.02.2013 tra e il CP_2 [...]
e alla surroga tra la e Dette circostanze, in virtù del principio di non Controparte_6 CP_8 CP_2 contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., devono ritenersi pacifiche e non oggetto di prova e pertanto dimostrate.
La domanda di manleva è fondata e va accolta.
Risulta provato documentalmente che , oltre ad essere fideiussore della società _4 debitrice principale unitamente a aveva assunto vari obblighi nei confronti di Parte_1 quest'ultima con la scrittura privata del 4.08.2014 (vedi allegato 1 dell'atto di opposizione), ed in particolare si era espressamente impegnato “ad estinguere nel più breve tempo possibile il finanziamento concesso dal e dalla Unifidi Imprese Sicilia soc. coop. Controparte_6 assumendosi esclusivamente ed integralmente la responsabilità del mancato pagamento delle relative rate impegnandosi a garantire la IG.ra e a risarcirla di ogni e qualsiasi conseguenza Pt_1 negativa, sia morale che economica che possa derivare dalla mancata ottemperanza del predetto contratto di finanziamento e dal mancato pagamento delle relative rate”.
Detta dichiarazione ha efficacia meramente interna tra le parti della scrittura privata del 4.08.2014 e non può comunque escludere la validità e la natura solidale delle fideiussioni rilasciate da Parte_1 e da in data 16.12.2013 in favore del . Pertanto, la
[...] _4 Controparte_6 predetta scrittura privata non è opponibile a (surrogata nel diritto di credito della banca), che CP_2 può legittimamente richiedere il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo oggi opposto anche ad uno solo dei condebitori/fideiussori. Risulta però accertato che l'opponente ha diritto di essere tenuta indenne da , in forza della scrittura privata del 4.08.2014, per quanto deve _4 essere corrisposto a Di conseguenza la domanda di garanzia dell'opponente deve essere accolta CP_2
e deve essere condannato a manlevare da ogni somma che la _4 Parte_1 stessa sarà tenuta a corrispondere in favore di in virtù della presente sentenza. CP_2
Passando all'esame delle contestazioni dell'opponente relative all'atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo opposto, le stesse sono fondate.
Con riferimento al decreto ingiuntivo, l'imposta di registro è determinata in misura fissa pari ad € 200,00 se tale provvedimento reca la condanna al pagamento di una somma soggetta ad IVA, negli altri casi è calcolata secondo un'aliquota pari al 3% del valore.
Il decreto ingiuntivo che un istituto di credito (figura avente - come tale - la qualità di soggetto IVA) ottenga per il conseguimento della controprestazione ad esso dovuta per la concessione di un prestito (fattispecie implicante l'insorgenza dell'obbligo di pagare l'IVA con rivalsa nei confronti del solvens, ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'imposta sul valore aggiunto, di talché, in forza del canone della prevalenza pagina 4 di 6 di detta imposta su quella proporzionale di registro, l'atto, a norma e per gli effetti dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, va registrato a tassa fissa. Il carattere unitario dell'obbligazione alla base di un siffatto provvedimento monitorio ed il conseguente carattere unitario dell'imposizione investono anche gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, che dell'obbligazione per il capitale costituiscono meri accessori, senza che sia possibile suddividere il debito per sottoporlo a separate forme di tassazione (Cass. 2696/2003).
Pertanto non è giustificata la somma di € 420,00, e va ritenuta corretta la somma indicata dall'opponente in € 238,00.
Meritevoli di accoglimento risultano pure le contestazioni dell'opponente sui compensi addebitati dall'opposta per l'atto di precetto e per la fase introduttiva dell'esecuzione.
La voce “compenso atto di precetto ex D.M. 55/14”, autoliquidata da parte opposta nella misura di € 405,00 (corrispondente al valore massimo del compenso tabellare di riferimento ex D.M. n. 55/2014 per lo scaglione ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) risulta eccessiva, tenuto conto del valore della causa inferiore alla metà dello scaglione, della natura documentale della stessa e dell'opera professionale effettivamente compiuta. Le repliche dell'opposta sul punto risultano generiche e prive di rilievo. Il compenso professionale dell'atto di precetto deve pertanto essere ridotto al valore medio tabellare di riferimento pari ad € 225,00, come dedotto dall'opponente.
Risulta altresì non dovuto all'opposta l'importo di € 263,00 relativo al “compenso per fase introduttiva esecuzione ex D.M. 55/14”. Dette spese non possono essere autoliquidate nell'atto di precetto, in quanto è possibile che il debitore paghi spontaneamente dopo la notifica del precetto, rendendo superflua l'attività esecutiva (cfr. Cass. Civ. n. 12410/2016). Inoltre, parte opposta non ha dato prova di avere avviato una procedura esecutiva (tanto mobiliare quanto immobiliare) ed in ogni caso detti compensi andrebbero liquidati nella procedura esecutiva eventualmente incoata e non autoliquidati nell'atto di precetto rispetto al quale l'avvio dell'esecuzione è soltanto eventuale.
Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo, pur sempre formulata dall'opponente, anche se le censure sono state rivolte solo al precetto, va rigettata ed il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le somme precettate sono quindi dovute nella minor somma quantificata dall'opponente, ovvero in € 11.678,25 (Sorte capitale 7.936,00; Interessi 2.242,53; Imposta di registro D.I. 238,00; Compensi liquidati nel D.I. 540,00; Spese liquidate 145,50; Compenso atto di precetto 225,00; Spese generali 15% 114,75; C.P.A. 4% 35,19; I.V.A. 22% 201,28; Totale 11.678,25).
Atteso l'esito della lite, risultando fondate le censure avverso il precetto, le stesse vanno compensate integralmente tra opponente e parte opposta, tenuto conto dell'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
In accoglimento della domanda formulata dall'opponente nei confronti del terzo, quest'ultimo va condannato a tenere indenne la prima di quanto è tenuta a corrispondere all'opposta; oltre alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1187/2022: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 136/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 26.01.2022 (proc. n. 213/2022 R.G.), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 5 di 6 dichiara dovute le somme di cui al precetto intimato nella misura di € 11.678,25; compensa integralmente le spese di lite tra parte opponente e parte opposta;
condanna a tenere indenne di quanto _4 Parte_1 quest'ultima dovrà pagare in favore di in conseguenza della Controparte_1 presente sentenza;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si _4 Parte_1 liquidano nell'importo complessivo di € 2.800,00 (di cui € 145,50 per esborsi), oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Ragusa, 29/09/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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