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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2320/2023 reg.gen.sez.lavoro cui è riunita la causa iscritta al n.
912/2025 e vertente
TRA
già in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to GIULIANO EDMONDO, giusta procura in atti
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv. to SERRELLI CP_1
SUSANNA, giusta procura in atti
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 21.04.2023 il ricorrente in epigrafe indicato agiva per l'accertamento negativo del credito riportato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006899/DDL del 30.09.2022 – Prot. inf. DPR 445/2000 CP_1
7010.03/10/2022.0395368, notificato tramite p.e.c. in data 03.10.2022, a mezzo del quale i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di Roma contestavano alla Sig.ra CP_1
quale responsabile aziendale ed alla quale Controparte_2 Pt_2 responsabile in solido, di aver illecitamente utilizzato, nel periodo dal 01.2018 al 09.2018, n.
2 lavoratori (autisti) distaccati dalla società cooperativa LV, attualmente in liquidazione, con sede in Formello (RM) alla via Santa Cornelia n. 9, per complessive nr.
280 giornate lavorative di effettivo impiego, comminando la sanzione amministrativa – confluita nella notificazione di illecito amministrativo ex art. 14 L. 689/81 - di € 16.800,00 e richiedendo alla con unita diffida ad adempiere, per il periodo 01/2018- Parte_2
09/2018, il complessivo importo di € 16.711,07, di cui: 10.039,45 a titolo di contributi concernenti i rapporti di lavoro dei due lavoratori distaccati non corrisposti dalla LV;
€ 6.023,68 a titolo di sanzioni per contestata condotta evasiva ai sensi dell'art. 116 comma
8 lett. b) L. 388/2000; oltre interessi di mora per € 647,94. Eccepiva: la infondatezza della pretesa creditoria sul presupposto della mancata contezza dell'attività di verifica della
Guardia di Finanza nei confronti della società LV, dunque, anche dei riscontri CP_ suffraganti l'assunto dei funzionari in ordine al pagamento dei contributi previdenziali da parte della detta società distaccante mediante crediti vantati nei confronti della P.A. frutto a loro volta di compensazioni tra somme dovute a titolo di imposta ed infedeli dichiarazioni
IVA; l'assenza di legittimazione dell' ad accertare i contributi de quibus;
in subordine, CP_1 la illegittimità delle sanzioni inflitte a titolo di evasione e non quale omissione contributiva, mancando qualsivoglia intento fraudolento, men che meno collusivo con la società distaccante, essendo essa venuta a conoscenza delle condotte contestate come illecite e poste in essere dalla LV solo con la notifica del verbale. Evidenziava che, ove la CP_
avesse ritualmente effettuato i versamenti contributivi all , alcuna somma a Parte_3 titolo di “contribuzione-evasione/omissione-interessi” avrebbe potuto essere richiesta ad essa società, neanche a fronte dell'illegittimità del distacco de quo. Contestava altresì “ove di necessità”, la deduzione dei verbalizzanti riguardo la circostanza che i rapporti di lavoro distaccati sarebbero stati in realtà negoziati e costituiti direttamente dalla Parte_2 non essendo a conoscenza nemmeno delle dichiarazioni rese dai lavoratori. Per i suesposti motivi, la società ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “1. Accertata l'insussistenza degli addebiti formulati nel verbale di accertamento impugnato e comunque difettando l'obbligo contributivo in capo alla
per i superiori e gradati motivi di cui al capo 1) della parte narrativa, Parte_2 dichiarare infondata la pretesa contributiva dell'Ente previdenziale in uno alle somme aggiuntive rivendicate;
2. In subordine, accertare e dichiarare la non debenza delle sanzioni
e degli interessi di mora di cui al verbale di accertamento, non risultando imputabile alla società ricorrente una condotta evasiva ma, al più, omissiva;
per l'effetto, rideterminare nel minimo edittale le anzidette sanzioni ai sensi dell'art. 116 comma 8 lettera a) L. 388/2000, CP_ mandando all' per la riquantificazione delle stesse e degli interessi di mora da richiedere in ipotesi in pagamento alla società ricorrente;
3. In via di ulteriore subordine – e salvo gravame – laddove dovesse essere accertata la condotta evasiva in capo alla Parte_2
rimodulare ad ogni modo la sanzione inflitta nella misura di cui alla seconda alinea
[...] della lett. b) art. cit, ovvero – in via di estremo subordine – nella misura del minimo edittale della sanzione;
4. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l , insistendo per il rigetto del ricorso perché infondato con vittoria di spese.
Con distinto ricorso depositato in data 10.02.2015 la già Parte_1 Parte_2 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240005815450 000,
[...]
CP_ notificato via pec il 09.01.2025 e con il quale l' richiedeva il pagamento della somma di
€ 16.902,37. Rappresentava che la causale sottesa al credito reclamato dall'Ente era costituita dal verbale ispettivo n. 2022006899, prot. n. 7010.03/10/2022.0395368 del CP_1
30.09.2022, notificato in data 03.10.2022, ed oggetto di ricorso giudiziale pendente
(R.G.2320/2023). Pertanto, invocando il comma 3 dell'art. 24 del D.lgs. 46/1999, adiva il
Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “1. in via preliminare, sospendere inaudita altera parte l'esecuzione del ruolo e dell'impugnato avviso di addebito;
2. accogliere il ricorso e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'opposto avviso di addebito in quanto emesso in violazione degli Artt. 24 comma 3 D.lgs. n. 46/1999 e/o 25 comma 1 lett. b) cit. decreto;
3. accogliere in ogni altro caso il ricorso e per l'effetto revocare e porre CP_ nel nulla l'opposto avviso di addebito emesso dall' , in quanto illegittimo e/o infondato in fatto e in diritto;
4. con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del legale per fattone anticipo”. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l , documentando di aver provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito n. 40020240005815450000, in considerazione del dettato normativo di cui all'art. 24 comma 3 D.lgs. n. 46/1999 e della pendenza del giudizio iscritto al n. 2320/23 R.G. promosso dalla odierna opponente avverso il verbale di accertamento dell' n. 2022006899/DDL del 30.09.2022, sotteso all'avviso CP_1 di addebito menzionato. Chiedeva pertanto di disporre la riunione del procedimento per connessione oggettiva e soggettiva al giudizio Rg n. 2320/23 e, confermato il verbale di accertamento dell' n. 2022006899/DDL del 30.09.2022, oggetto della predetta causa, CP_1 dichiarare dovute le somme indicate nell'avviso di addebito pari ad euro 16.902,37, oltre ad ulteriori somme aggiuntive maturande ed interessi, con conseguente condanna di pagamento e con vittoria delle spese di lite.
Disposta la riunione dei giudizi per evidente connessione, al termine dell'istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 12.12.2025, il Giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
Preliminarmente va dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla domanda CP_ attorea volta alla declaratoria di illegittimità dell'opposto avviso di addebito posto che l ha proceduto all'annullamento in autotutela dello stesso tenuto conto del disposto normativo di cui al comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999 e della pendenza del giudizio di accertamento negativo del credito di cui al verbale ispettivo posto alla base del detto avviso di addebito.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Rileva ancora evidenziare che vero è che, in base all'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 46 del 99 (a tenore del quale se l' accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice), quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
tuttavia ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi.
Ed invero, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta
(o dell'avviso di addebito) comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
A ben vedere, dopo l'iscrizione a ruolo neppure potrebbero incidere sulla procedura di riscossione vizi propri dell'accertamento ispettivo, considerato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, e segg., in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dalla L. n. 689 del
1981, art. 14, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (cfr Cass. n. 4225 del 21/02/2018, Cass. n. 3269 del
10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova) (v. ex plurimis Cass. n. 26395 del 26/11/2013; Cass. n. 12102/2017; Cass. n. 16675 del 06/07/2017; Cass. 40416/2021).
E' stato altresì affermato che, ove la cartella (o avviso di addebito) consegua ad un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma
3, del d.lgs. n. 46 del 1999, laddove non venga dedotto che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile, venendo in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'Ente (cfr Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019).
Calando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, l'annullamento dell'avviso già disposto dall'Ente previdenziale deve essere accompagnato da un vaglio giudiziario della pretesa creditoria che trova il suo fondamento nel verbale ispettivo n.
2022006899/DDL del 30.09.2022.
Ciò premesso, il ricorso per la parte restante va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la pretesa contributiva di cui si discorre scaturisce dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006899/DDL del 30.09.2022 – Prot. inf. DPR 445/2000 7010.03/10/2022.0395368, notificato tramite CP_1
p.e.c. in data 03.10.2022, a mezzo del quale i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di Roma contestavano alla Sig.ra quale responsabile CP_1 Controparte_2 aziendale ed alla quale responsabile in solido, di aver illecitamente utilizzato, nel Pt_2 periodo dal 01.2018 al 09.2018, n. 2 lavoratori (autisti) distaccati dalla società cooperativa
LV, attualmente in liquidazione, con sede in Formello (RM) alla via Santa Cornelia
n. 9, per complessive nr. 280 giornate lavorative di effettivo impiego, comminando la sanzione amministrativa – confluita nella notificazione di illecito amministrativo ex art. 14 L.
689/81 - di € 16.800,00 ed addebitando la contribuzione dovuta sulla base delle retribuzioni dichiarate con l'invio dei flussi Uniemens trasmessi dalla cooperativa per il periodo in esame, oltre le sanzioni per evasione contributiva. Siffatto verbale risulta inserito in un complesso di accertamenti disposti nei confronti della
LV , finalizzati alla individuazione di rapporti di Parte_4 lavoro irregolari ed alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previdenziali. Tale società è stata oggetto di verifica anche da parte del Nucleo Operativo Metropolitano di
Roma della Guardia di Finanza, all'esito della quale si è accertato che la cooperativa è stata costituita in maniera del tutto fittizia, in assenza di una soglia minima di imprenditorialità, ed ha effettuato i versamenti all' esclusivamente utilizzando compensazioni con “crediti” CP_1 vantati nei confronti della P.A. rivelatesi inesistenti.
Ciò detto, come evidenziato, la parte opponente ha eccepito la infondatezza della pretesa creditoria sul presupposto della mancata contezza dell'attività di verifica della Guardia di
Finanza nei confronti della società LV, dunque, anche dei riscontri suffraganti l'assunto dei funzionari in ordine al pagamento dei contributi previdenziali da parte della detta società distaccante mediante crediti vantati nei confronti della P.A. frutto a loro volta di compensazioni tra somme dovute a titolo di imposta ed infedeli dichiarazioni IVA;
l'assenza di legittimazione dell ad accertare i contributi de quibus. Ha contestato altresì CP_1
“occorrendo ed ove di necessità” la deduzione dei verbalizzanti relativa alla negoziazione e costituzione dei rapporti di lavoro distaccati direttamente dalla già Parte_1 [...]
Parte_2
CP_ Ebbene, in primo luogo, rileva rammentare la piena legittimazione passiva dell' a recuperare i contributi omessi – in quanto effettuati utilizzando compensazioni con crediti vantanti nei confronti della P.A. rivelatisi inesistenti - da parte della società distaccante nei confronti della società distaccataria nel caso di accertata illiceità del distacco, a nulla rilevando poi che non vi siano azioni giudiziali costitutive del rapporto di lavoro alle dipendenze della società opponente proposte dai lavoratori illegittimamente distaccati.
Ciò detto, giova preliminarmente precisare che nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr ex plurimis Sez. L - , Ordinanza n. 5851 del 05/03/2024). Ed invero, il giudizio non verte sull'atto amministrativo e sulle attività espletate dai funzionari dell' , CP_1 ma sul merito della pretesa contributiva e lo scrutinio del giudice non può che tener conto di tutti gli argomenti addotti a sostegno della domanda. Né riveste portata vincolante la prospettazione prescelta nel verbale ispettivo, tanto più che - come visto - gli elementi desumibili da tale verbale sono liberamente apprezzati dal giudice, allorchè esulino dal perimetro della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. Pertanto, è il giudizio che plasma il tema del decidere, alla luce delle allegazioni, delle difese tempestivamente svolte dagli enti e delle mirate repliche a queste ultime (cfr in tal senso Cass. 26706/2023; Cass.
33833/2023).
Secondo giurisprudenza consolidata (vedi, ex multis, Cass., 1/3/2021, n. 5550), "l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale".
Rileva ancora evidenziare che la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa alla questione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a verbale di CP_ accertamento , ha sancito espressamente che in tema di onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per CP_ l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe all'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr ex plurimis Cass.
22862/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012; Cassazione civile sez. lav.,
18/11/2020, n.26274).
Va poi in proposito, osservato che, per pacifica e condivisibile giurisprudenza (Cass.
23800/2014; Cass. n. 14695/2012; Cass. 6.6.08, n. 15073; Cass. 22.2.2005 n. 3525; Cass.
20.3.07 n. 6565) i verbali ispettivi redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro possono assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità:
- i verbali fanno piena prova - fino a querela di falso - dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale”, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese (così Cass.
24.11.2017, n. 28060); - per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass.
5.8.2017, n. 20768; Cass. 24461/18; Cass. 23252/2024).
Ebbene, come ricordato, il verbale di cui si discorre si inserisce in un complesso di accertamenti disposti dalla Direzione Centrale Entrate nei confronti della
[...]
finalizzati all'individuazione dei rapporti di lavoro irregolari e Parte_5 alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previdenziali. Nel corso dell'attività di accertamento svolta ed in particolare dalla consultazione delle comunicazioni UniLav effettuate dalla detta società, è emerso che tutti i dipendenti della Cooperativa, per la quasi totalità con mansioni di autista, già a decorrere dalla data di “assunzione” venivano
“distaccati” presso altre aziende.
La LV Cooperativa è stata oggetto altresì di verifica da parte del Nucleo Operativo
Metropolitano di Roma della Guardia di Finanza, all'esito della quale è stato accertato che la Cooperativa è stata costituita in maniera del tutto fittizia, con totale assenza di una “soglia minima di imprenditorialità” e di struttura aziendale, non solo nel senso di organizzazione da parte dell'imprenditore dei “fattori produttivi” ma nella totale mancanza di essi: capitali, mezzi di produzione, materie prime e forza lavoro. E' emerso altresì che la società
LV ha effettuato i versamenti contributivi dovuti all' esclusivamente utilizzando CP_1 compensazioni con “crediti” vantati nei confronti della P.A. rivelatisi inesistenti (cfr processo verbale di constatazione del 22.09.2021 depositato dall' ). CP_1
Di qui un accertamento complessivo sul territorio nazionale mirato alla individuazione delle società “distaccatarie” connesse alla citata LV, tra cui è emersa la Parte_2
La società opponente, nel periodo di cui si discorre – 01.2018- 09-2018 - ha esercitato la propria attività economica attraverso l'assunzione diretta di personale dipendente e mediante la stipula di contratti temporanei di distacco con la richiamata LV a far data dal 03/03/2017. Dalla documentazione acquisita dagli ispettori è dunque emerso che la LV
Cooperativa è stata costituita in maniera del tutto fittizia, essendovi la totale assenza di una
“soglia minima di imprenditorialità” e di struttura aziendale, non solo nel senso di organizzazione da parte dell'imprenditore dei “fattori produttivi” ma nella totale mancanza di essi: capitali, mezzi di produzione, materie prime e forza lavoro. Dalle dichiarazioni dei due lavoratori distaccati ( e ) è emerso che gli stessi hanno Persona_1 Persona_2 lavorato alle dirette dipendenze della società distaccataria in esame – da cui sono stati assunti e successivamente organizzata la propria attività lavorativa - e non hanno mai conosciuto persone responsabili della Cooperativa.
Gli ispettori hanno dunque rilevato che i rapporti comunicati al Centro per l'Impiego da parte della sono stati formalmente costituiti al solo scopo di utilizzare indebite Parte_5 compensazioni di somme, dovute a titolo di imposta, derivanti da infedeli dichiarazioni IVA
e che tali importi sono stati impiegati per la copertura dei contributi previdenziali dovuti per il personale formalmente in carico alla LV ma di fatto utilizzato dalla Parte_2
Hanno accertato che quest'ultima, in veste di “distaccataria”, ha utilizzato, come effettivo datore di lavoro, le prestazioni lavorative dei dipendenti che sono stati solo formalmente distaccati presso la stessa al solo scopo di ottenere il risultato di un minor costo di gestione.
Di qui l'accertata illegittimità dei rapporti di lavoro “distaccati” in assenza dei presupposti di legge individuati dall'art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003 e per la totale assenza del soggetto distaccante in quanto risultato del tutto fittizio e, dunque, la configurabilità di una somministrazione illecita di personale tra la pseudo distaccante e la Parte_5 pseudo distaccataria Parte_2
Pertanto, con il verbale in esame si è provveduto a contestare al trasgressore e all'obbligato in solido la sanzione amministrativa prevista per la fattispecie illecita considerata e si è proceduto al recupero della intera contribuzione evasa nei confronti dell' per tutta la CP_1 durata dei distacchi intercorsi con la cooperativa LV.
CP_ Ebbene, la pretesa creditoria dell' risulta fondata alla luce delle univoche risultanze dell'indagine ispettiva, che inducono con tutta ragionevolezza ad escludere la sussistenza di un legittimo distacco, e non sono state inficiate o, comunque, adeguatamente contrastate dalla parte opponente.
Rileva evidenziare che la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo (cfr Cass. Sez. L., sent. n. 7517 del 15/5/2015).
Il "comando" o "distacco" di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative costituisce invero espressione tipica dei poteri direttivi dell'imprenditore e postula, quindi, come unici requisiti indefettibili: l'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario e la temporaneità del distacco, intesa non come brevità ma come non definitività e che non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo, e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo, eventualmente delegabile al distaccatario, e quello di determinare la cessazione del distacco (tra le tante, Cass. Sez. L., sent. n. 23933 del
25/11/2010). In caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie”, così Cass. Sez. L., ord. n. 18959 del
11/9/2020; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23933 del 25/11/2010).
E' stato altresì affermato che la pretesa di ravvisare la sussistenza dell'interesse della distaccante in una ragione di carattere economico è destituita di giuridico fondamento ove si osservi che una cosa è l'interesse economico, altro quello giuridicamente rilevante
(connesso al permanere sul piano funzionale della causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante), che giustifica la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione. Pertanto, il mero interesse economico, in quanto svincolato dal permanere sul piano funzionale della causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, non può rendere legittimo il distacco, concretizzandosi in una somministrazione di manodopera da soggetto non autorizzato dietro corrispettivo.
L'art 30 D.lgs. 276/03 prevede:
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2 […]”.
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, dalla disamina del contratto di “distacco temporaneo” sottoscritto tra l'odierna opponente e la più volte richiamata Travelvole società cooperativa, emerge un richiamo a “comuni interessi produttivi” tra le due società per il raggiungimento degli “stessi obiettivi” e per l'accrescimento del “bacino di aziende alle quali fornire i proprio servizio” e si richiama la “necessità” della Società “distaccataria” di disporre di dipendenti con mansioni di autista con esperienza in quanto non “disponibili sul mercato”
e alla disponibilità di detto personale da parte della “distaccante”.
Ebbene, risulta evidente la insussistenza del primo requisito di legittimità del distacco, ossia l'interesse del distaccante dal momento che la cooperativa LV non ha avuto, come verificato da parte del Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza, una propria struttura aziendale intesa come organizzazione di persone e di beni economici organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa. Le sedi legali dalla medesima dichiarate sono risultate “fittizie”, essendo mere domiciliazioni all'interno di locali vuoti e/o in disuso. La legale rappresentante, sentita dalla Guardia di Finanza, ha dichiarato di non essersi mai occupata dei fatti aziendali e di essere stata contattata da alcuni soggetti che le avevano offerto “attraverso raggiri” un piccolo compenso in cambio della firma di alcuni atti. Pertanto, non sussistono i “comuni interessi produttivi” ed il raggiungimento degli “stessi obiettivi” e l'accrescimento del “bacino di aziende alle quali fornire i propri servizi” di cui si parla nel contratto di distacco.
Per quanto riguarda il requisito legato alla “temporaneità” del distacco è stato accertato, esaminando le dichiarazioni di assunzioni, che tutti i dipendenti della Cooperativa sono stati distaccati per l'intera durata del rapporto di lavoro.
Dalle dichiarazioni dei lavoratori distaccati presso la è emerso inoltre che Parte_2 questi non hanno mai avuto alcun contatto né conoscenza diretta della società distaccante
LV cooperativa, risultando l'intero rapporto di lavoro costituito e diretto personalmente dalla società distaccataria con l'impiego dei mezzi messi a sua disposizione dalla stessa (cfr dichiarazioni in atti di ). Persona_1
Il sign. ha invero riferito di essersi presentato, verso il mese di febbraio del 2018, Per_1 presso la sede di Polla, facendo un colloquio con e di aver accettato Pt_1 Parte_6 la proposta di lavorare come autista sulla tratta Caserta – Polla. Ha precisato che la società del cui era alle dipendenze era la A&D Sped, ma che il contratto di assunzione recava Pt_1 il nome di altra società, la LV, con la quale non aveva avuto alcun contatto.
Trattasi di una dichiarazione della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, resa in assenza di qualsivoglia condizionamento.
CP_ Il teste , Ispettore , sentito nel presente giudizio, ha dichiarato di aver Testimone_1 raccolto la deposizione del , rappresentando che, a fronte di un'attività di indagine Per_1 iniziata con la Guardia di Finanza, erano stati redatti vari verbali per illeciti riscontrati, tra cui quelli che riguardano la LV che non aveva nemmeno una sede effettiva in quanto quella indicata corrispondeva ad un campo. Ha affermato di aver convocato i dipendenti distaccati presso la società opponente, i quali avevano riferito di non aver mai avuto rapporti con la LV, di essere stati contattati da e di aver avuto sempre rapporti solo Pt_1 con lui. Ha confermato che, in assenza di elementi del distacco, hanno proceduto con l'addebito contributivo, evidenziando che LV non avesse proprio personale da distaccare e che per la società opponente già vi era stato un verbale dell'Ispettorato di
Salerno del 2018 di accertamento di un distacco illecito per altro lavoratore con coinvolgimento sempre della LV.
Dalla documentazione in atti risulta dunque che la LV, in veste di “distaccante”, ha assunto personale per poi contestualmente distaccarlo, sin dalla data di assunzione, ad altre aziende, conseguendo dunque il corrispettivo per la somministrazione di lavoro avendo solo formalmente in carico del personale dipendente che, di fatto, è stato utilizzato da terzi.
Ordunque, alla stregua delle suesposte considerazioni, può ritenersi mancata nel caso di specie la prova di uno specifico e concreto interesse della distaccante società cooperativa
LV rispetto al distacco dei due autisti dal 08.02.2018 al 10.09.2018 Persona_1
e dal 08.01.2018 al 16.07.2018) presso la oltre a quello Persona_2 Parte_2 della temporaneità del distacco, sicchè deve ritenersi che l'operazione di distacco non fosse legittima. Conclusione, questa, non validamente e specificamente contrastata da parte opponente – nemmeno alla prima udienza - , per come sopra evidenziato.
Pertanto, posto che l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo (cfr ex plurimis Cass. n. 20/2016), una volta acclarato che la prestazione di lavoro è stata resa in favore dell'utilizzatore (pseudo distaccatario) che si configura quale datore di lavoro di fatto, le obbligazioni contributive gravano per l'intero su quest'ultimo.
Di qui la fondatezza dell'addebito alla società opponente della contribuzione dovuta sulla base delle retribuzioni dichiarate con l'invio dei flussi Uniemens trasmessi dalla cooperativa, per il periodo di paga dal 01/2018 al 09/2018, essendo emerso, dalla verifica da parte della
Guardia di Finanza – non si tratta dunque, come dedotto dalla parte opponente, di un mero CP_
“assunto dei funzionari ” - che la LV, con sedi legali dichiarate tutte “fittizie”, nell'ambito di un “preciso disegno fraudolento” aveva effettuato versamenti contributivi dovuti all' utilizzando esclusivamente compensazioni con crediti vantati nei confronti CP_1 della P.A. rivelatisi inesistenti.
In subordine, la società opponente ha eccepito l'erronea applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388 del 2000 sull'assunto dell'assenza di qualsivoglia intento fraudolento, men che meno collusivo con la distaccante, essendo venuta a conoscenza delle condotte contestate come illecite e poste in essere dalla
LV solo con la notifica del verbale. Ha evidenziato inoltre che, ove la Parte_3
CP_ avesse ritualmente effettuato i versamenti contributivi all' , alcuna somma a titolo di
“contribuzione-evasione/omissione-interessi” avrebbe potuto essere richiesta alla Pt_1
neanche a fronte dell'illegittimità del distacco de quo.
[...]
L' eccezione va disattesa per le ragioni di seguito illustrate. L'art. 116, comma 8, L. n. 388/2000 prevede: "I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento di contributi o premi dovuti per prestazioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti:
a) Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate
o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a)
e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b)
[…]”.
Occorre a tal punto richiamare i principi espressi dalla recente sentenza della Corte regolatrice (cfr Cassazione civile sez. lav., 07/10/2022, n.29272), nella quale vengono individuati in maniera chiara e precisa i tratti distintivi della fattispecie della omissione contributiva rispetto a quella della evasione, in relazione alle distinte previsioni contenute nel citato L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8.
La Suprema Corte ha ricordato, dal punto di vista dell'evoluzione della disciplina sanzionatoria, che una prima previsione relativa all'applicazione di somme aggiuntive, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, era contenuta nella L. 29 febbraio
1988, n. 48, art. 4 (di conversione del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536), che inserì la distinzione tra fattispecie, meno grave perché espressione di mero ritardo nell'adempimento, di omissione contributiva da quella, più grave, di evasione che invece allude alla condotta di chi non paga i contributi ed ometta di registrare i propri lavoratori o presenti dichiarazioni non conformi al vero.
Le regole relative al pagamento delle somme aggiuntive vennero modificate dalla Legge finanziaria n. 662 del 1996. Da un lato si ribadì il concetto della omissione intesa come morosità, mentre quanto alla evasione, con la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 217-
224 si introdusse l'ipotesi di fattispecie nelle quali il mancato pagamento di contributi e premi derivava da oggettive incertezze connesse con contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali;
furono previste norme di favore in caso di imprese decotte soggette a procedure concorsuali e fu inasprito il piano sanzionatorio con la introduzione di una sanzione una tantum in caso di evasione contributiva. Se con la L. n. 48 del 1988, in caso di evasione, la sanzione civile massima giungeva al 200%, con la L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 217 ss., si previde, per la condotta di evasione, una sanzione civile massima del 100%, cui andava ad aggiungersi la sanzione, c.d. una tantum che poteva arrivare, con modalità poi stabilite per i singoli Istituti anch'essa al 100%.
L'art. 1, comma 217, confermò l'alternativa tra la morosità e l'evasione, confermando che nel primo caso si trattava di un semplice inadempimento contributivo, mentre la seconda si realizzava con il mancato versamento contributivo connesso alla mancata presentazione delle denunce obbligatorie o alla presentazione di queste con modalità non coerenti con il vero.
La novità del testo legislativo in esame fu la concessione di una forma di ravvedimento in favore degli evasori, mediante la possibilità di fruire di un trattamento sanzionatorio più mite, attraverso la previsione introdotta dalla seconda parte dell'art. 1, comma 217, lett. b), secondo cui, qualora la denuncia della situazione debitoria fosse effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro 6 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, la somma una tantum sarebbe stata dovuta nella misura del 30%, sempreché il versamento dei contributi o premi fosse effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa.
Con la sentenza n. 4808 del 2005, le Sezioni Unite della Cassazione (seguite da Cass. n.
16423 del 2005; n. 17841 del 2005; n. 9126 del 2007) affermarono che "in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione - e non già della semplice omissione contributiva, ricadente nella previsione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma
217, lett. b) che commina una sanzione una tantum il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata al predetto comma 217 dalla L. n. 449 del 1997, art. 59) può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioè, di contestazioni o richieste da parte dell'ente) e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (cd. ravvedimento operoso), senza che in subiecta materia, spieghi influenza l'entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e ss.
(configurante la fattispecie dell'evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro) attestante la indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore".
Con l'entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) l'omissione contributiva viene delineata nel "mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rivelabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie", mentre la lett. b) definisce evasione il mancato pagamento dei contributi "connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con
l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".
Per l'omissione, la sanzione civile su base annua sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dei contributi omessi. Per l'evasione, la sanzione civile sarà pari ad un tasso annuo del 30% fino ad un massimo del 60%. A ciò si aggiunge, se non interviene il pagamento integrale della somma dovuta, la maturazione degli interessi di mora sui soli contributi (art. 116, comma 9, legge cit.). La previsione contenuta nella lett. b), in ogni modo, mantiene il caso del ravvedimento
"qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa", applicandosi nuovamente il regime sanzionatorio dell'omissione.
Con la sentenza della Corte di cassazione n. 28966 del 2011 si è affermato che la fattispecie, meno grave, della omissione si configura "quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento", mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali.
La sentenza ha affrontato la questione della formulazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 in relazione alla condotta dell'occultamento ed al rilievo da attribuire alla intenzione specifica di non versare i contributi o i premi ed ha stabilito che "il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo".
Dunque, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni soltanto nei libri obbligatori, ma non accompagnati dalla presentazione delle denunce obbligatorie agli Enti previdenziali, questi ultimi non "potrebbero venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai Cud consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele,
l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni".
Quanto, poi, al requisito soggettivo previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett.
b), la sentenza in commento ha precisato che "stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per lo più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto".
In definitiva, “l'omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura una presunzione semplice che può essere vinta dal datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino
l'assenza di intento fraudolento e la sua buona fede. Ciò forma oggetto di concreto accertamento da parte dei giudici di merito, al fine di accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata".
L'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultamento, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo.
L'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione fa di per sé presumere l'esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della lettera della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, onere che non può tuttavia ritenersi assolto in ragione della corretta annotazione dei dati sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” (Cass. Lav., 27.12.2011, n. 28966; nello stesso senso, cfr. Cass. Lav.,
01.03.2017, n. 5281).
Occorre infine richiamare la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte formatasi in relazione alla adozione di schemi negoziali finalizzati a mascherare la reale consistenza dei rapporti di lavoro subordinato – applicabile anche alla fattispecie di cui si discorre per identità di ratio - secondo cui l'illegittima stipulazione di contratti a progetto benchè regolarmente denunciati e registrati, ed ancor di più la somministrazione illecita di personale attraverso l'apporto di pseudo volontari o la conclusione di contratti di appalto illeciti concretizzano appunto l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave fattispecie di " omissione contributiva" di cui alla lett. a) della medesima norma, in quanto implicano occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fanno presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarli allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti (cfr Cass. 6405/2017; Cass. 184/2019; Cass.
270/2019); sicchè grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta da parte del datore di lavoro solo apparente;
in tale contesto, spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Nel caso di specie, nessun elemento è stato addotto in tal senso dal momento che la configurazione del distacco è rimasta smentita dal compendio probatorio in atti. Pertanto, a Contr nulla rileva la dedotta estraneità agli illeciti contestati dalla e la mancata contezza delle modalità di pagamento utilizzate dalla per il versamento dei contributi Parte_5 previdenziali dal momento che l'odierna opponente è tenuta oggi al pagamento dei contributi non versati dalla distaccante in quanto è stato accertato un distacco non lecito.
Ritiene lo scrivente che la stipulazione di un contratto di distacco privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. L'occultamento del rapporto di lavoro è da ravvisarsi proprio nella denuncia, a fini contributivi, di una situazione lavorativa difforme da quella effettivamente sussistente (ovvero nell'omissione di detta denuncia).
E nel caso in esame, come visto, è stato accertato che l'odierna opponente ha fatto ricorso all'istituto del distacco in assenza dei presupposti di legge ed ha perciò omesso di denunciare e registrare come propri dipendenti i lavoratori della LV di cui ha utilizzato direttamente le prestazioni dopo averli personalmente assunti.
Né può sottacersi (così come già rilevato da Cass. Sez. Unite 4808/2005) che una interpretazione meno rigorosa del concetto di omissione, esteso a tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all'Ente previdenziale l'accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo, o in ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche previste dalla legge, aggraverebbe la posizione dell' , Pt_7 imponendogli una incessante attività ispettiva, laddove il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra i soggetti interessati.
Nel caso di specie, dunque, parte attrice non ha omesso il versamento di contributi CP_ CP_ regolarmente dichiarati all' (come nel caso del datore di lavoro che presenta all' i
Mod. DM/10, ma ne omette il pagamento), bensì non ha proprio dichiarato all' i CP_1 lavoratori che risultavano solo formalmente distaccati presso di sè, il che fa presumere, fino a prova contraria, la volontà dell'assicurato di sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dell'istituto previdenziale, a nulla rilevando, in senso contrario, il fatto che non avesse contezza dell'irregolare pagamento dei contributi da parte della società “distaccante”.
Pertanto, ricorrono, ad avviso del giudicante, gli estremi dell'evasione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) legge 23 dicembre 2000 n. 388 con l'applicazione, stante la gravità del comportamento accertato, del massimo edittale della sanzione civile (60%).
Né ricorre nella fattispecie che ci occupa la condizione legittimante, anche in caso di evasione contributiva, l'irrogazione di una sanzione analoga a quella prevista per l'omissione contributiva, ai sensi del richiamato secondo alinea della lett. b) del cit. art. 118, ossia in presenza di una “denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, risultando fondata la pretesa creditoria di cui al verbale di accertamento in esame, la società opponente va condannata al pagamento della somma di euro 16.902,37 a titolo di contributi e somme aggiuntive dovuti per il periodo in esame.
Pertanto, il ricorso va disatteso.
L'esito complessivo del giudizio consente la parziale compensazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
PQM
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea volta all'annullamento dell'avviso di addebito n. 40020240005815450000;
- Rigetta il ricorso per la parte restante ed accertata la fondatezza della pretesa creditoria di cui al verbale di ispettivo n. 2022006899, prot. n. CP_1
7010.03/10/2022.0395368 del 30.09.2022, notificato in data 03.10.2022, condanna CP_ la parte opponente al pagamento, in favore dell' , della somma di euro 16.902,37; - Condanna l'opponente al pagamento di 2/3 delle spese processuali che liquida per intero in euro 2.697,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie;
compensa tra le parti il restante 1/3
Salerno, 12.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino