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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 432/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BG) il 19/07/1968, , residente in [...] con l'assistenza dell'O.C.C. nominato, in persona del gestore della crisi dott.
[...]
Per_1
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 27.12.2024 da Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], ,
[...] CodiceFiscale_1 residente in [...] per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
1 rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare il sig. isulta avere debiti di Parte_1 importo pari ad euro 164.871,38, per lo più derivanti da pendenze con l'Erario;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
non risulta proprietario né di Parte_1 beni immobili né di beni mobili registrati;
considerato altresì che il sig. è titolare di una carta di Parte_1 pagamento prepagata n. 2141436 presso Mooney S.p.a. con saldo al 25/04/2024 a credito di € 20,03 e di una carta Postepay Evolution n. 5333171106781202 con saldo al 12/10/2023 a credito di € 6,95; considerato, ancora, che il sig. è titolare di un credito per il Parte_1 trattamento di fine rapporto di lavoro che alla data del 31/12/2023 ammontava a lordi euro 12.033,73 e che verrà messo a disposizione della procedura per il soddisfacimento dei creditori nella misura di netti euro 4.000 (come da dichiarazione di disponibilità del datore di lavoro a erogare la somma predetta resa al nominato gestore (All. 11 alla relazione del gestore); considerato, infine, che il ricorrente svolge Parte_1 un'attività di lavoro dipendente come impiegato-commesso presso la società
Distribuzione Italiana Arredamenti SpA con contratto a tempo part-time ed indeterminato dal 03/05/2016, in relazione alla quale percepisce un reddito netto mensile pari ad euro 1.465,00;
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie mensili per il sostentamento proprio e del nucleo familiare in euro 1.831,00 effettuata dal ricorrente, che vive in un nucleo familiare composta dallo stesso, dalla moglie e dalla figlia minore deve Persona_2 Persona_3 ritenersi congrua, in quanto già al netto della quota spese da imputarsi alla moglie convivente e a sua volta percettrice di reddito, sebbene inferiore a quello del sig.
Parte_1
2 ritenuto in ogni caso che il debitore mette a disposizione dei creditori l'anticipazione del trattamento di fine rapporto fino al concorrere dell'importo di euro 4.000,00 e la propria retribuzione mensile in misura pari ad euro 350,00, da ritenersi congrua perché corrispondente all'importo di 1/5 della retribuzione media percepita (che, come detto, ammonta ad euro 1.465,00); osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore, e che il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. la quale ha verificato la Persona_1 completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BG) il 19/07/1968, , residente in [...]; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. Persona_1 ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
3 ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.115,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Persona_4 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con
4 allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 08.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 432/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BG) il 19/07/1968, , residente in [...] con l'assistenza dell'O.C.C. nominato, in persona del gestore della crisi dott.
[...]
Per_1
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 27.12.2024 da Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], ,
[...] CodiceFiscale_1 residente in [...] per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
1 rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare il sig. isulta avere debiti di Parte_1 importo pari ad euro 164.871,38, per lo più derivanti da pendenze con l'Erario;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
non risulta proprietario né di Parte_1 beni immobili né di beni mobili registrati;
considerato altresì che il sig. è titolare di una carta di Parte_1 pagamento prepagata n. 2141436 presso Mooney S.p.a. con saldo al 25/04/2024 a credito di € 20,03 e di una carta Postepay Evolution n. 5333171106781202 con saldo al 12/10/2023 a credito di € 6,95; considerato, ancora, che il sig. è titolare di un credito per il Parte_1 trattamento di fine rapporto di lavoro che alla data del 31/12/2023 ammontava a lordi euro 12.033,73 e che verrà messo a disposizione della procedura per il soddisfacimento dei creditori nella misura di netti euro 4.000 (come da dichiarazione di disponibilità del datore di lavoro a erogare la somma predetta resa al nominato gestore (All. 11 alla relazione del gestore); considerato, infine, che il ricorrente svolge Parte_1 un'attività di lavoro dipendente come impiegato-commesso presso la società
Distribuzione Italiana Arredamenti SpA con contratto a tempo part-time ed indeterminato dal 03/05/2016, in relazione alla quale percepisce un reddito netto mensile pari ad euro 1.465,00;
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie mensili per il sostentamento proprio e del nucleo familiare in euro 1.831,00 effettuata dal ricorrente, che vive in un nucleo familiare composta dallo stesso, dalla moglie e dalla figlia minore deve Persona_2 Persona_3 ritenersi congrua, in quanto già al netto della quota spese da imputarsi alla moglie convivente e a sua volta percettrice di reddito, sebbene inferiore a quello del sig.
Parte_1
2 ritenuto in ogni caso che il debitore mette a disposizione dei creditori l'anticipazione del trattamento di fine rapporto fino al concorrere dell'importo di euro 4.000,00 e la propria retribuzione mensile in misura pari ad euro 350,00, da ritenersi congrua perché corrispondente all'importo di 1/5 della retribuzione media percepita (che, come detto, ammonta ad euro 1.465,00); osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore, e che il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. la quale ha verificato la Persona_1 completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BG) il 19/07/1968, , residente in [...]; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. Persona_1 ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
3 ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.115,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Persona_4 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con
4 allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 08.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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