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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 18 febbraio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3104 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Ceci, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Bellomarì, CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 3908/2022 del 1.7.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19.4.2021, ha chiesto riconoscersi il suo diritto Parte_1 all'assegno sociale di cui all'art. 3, co. 6, l. n. 335/1995, lamentando che l' avesse respinto la CP_1
propria domanda amministrativa del 26.6.2020, nonché il successivo ricorso amministrativo presentato il 14.7.2020, benché ella soddisfacesse tutti i relativi requisiti di legge (requisiti di cittadinanza e residenza, anagrafico e reddituale).
In particolare, la ricorrente ha dedotto che la rinuncia in sede di divorzio all'assegno di mantenimento – contestatale dall' quale causa ostativa al riconoscimento del beneficio CP_1
assistenziale – doveva invece ritenersi irrilevante rispetto alla sussistenza o meno dello stato di
1 bisogno, potendo essere motivata da ragioni – non sindacabili dall' – afferenti al giudizio di CP_2
divorzio, non essendo peraltro previsto alcun obbligo di rivolgersi preventivamente all'ex coniuge ovvero ai suoi familiari per soddisfare lo stato di bisogno, stato in relazione al quale rileva invece in via esclusiva il solo reddito effettivamente percepito.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo, come già rilevato in sede CP_1
amministrativa, che l'asserito stato di bisogno della doveva ritenersi imputabile alla sua Parte_1
volontaria rinuncia all'assegno di mantenimento.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso, ritenendo che la ricorrente non avesse soddisfatto l'onere – su di essa gravante – di dedurre e provare la “titolarità di redditi compatibili con i limiti prescritti per ottenere l'assegno sociale”, omettendo idonee allegazioni non solo in ordine ai redditi certificati ma anche al “tenore di vita … entità del deposito bancario … investimenti in titoli mobiliari … possibilità di sostenere un canone di locazione per la propria abitazione … eventuale contributo economico mensile erogato da un figlio o un parente”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la , chiedendo la riforma della sentenza Parte_1
impugnata e ribadendo di soddisfare tutti i requisiti di legge per l'accesso al beneficio, ivi incluso il requisito reddituale, come comprovato nel giudizio di primo grado mediante il documento n. 6 allegato al ricorso, contenente un atto notorio con il quale la stessa aveva dichiarato che “il proprio reddito, comprensivo della rendita catastale dei fabbricati in suo possesso, ammonta ad € 2.458,35”.
L'appellante ha inoltre reiterato le proprie argomentazioni difensive circa l'irrilevanza della rinuncia all'assegno di mantenimento.
L' si è costituito, chiedendo respingersi l'appello. CP_1
L' , invero, dopo aver ribadito quali siano i requisiti di legge ai fini dell'accesso al CP_2
beneficio, ha infatti osservato: “Orbene, come è stato esattamente rilevato ed accertato dal primo
Giudice, nel caso in oggetto non sussistono i requisiti per la concessione della prestazione assistenziale richiesta. Ed infatti, è stato dimostrato in giudizio dall' che l'ex coniuge della CP_1
CP_ ricorrente è titolare di pensione con reddito annuo di € 31.85,50 (docc. 1 e 2 fascicolo di primo grado). Ciò nonostante, nell'accordo di separazione i coniugi rappresentavano che avrebbero provveduto autonomamente al proprio mantenimento economico, con conseguente rinuncia all'assegno di mantenimento. Risulta quindi che all'epoca della separazione ciascuno dei coniugi abbia ritenuto equo provvedere al proprio mantenimento, ritenendosi economicamente autosufficiente”. L' , deducendo infine che il Tribunale avesse correttamente ritenuto CP_2
insussistenti lo stato di bisogno ed il requisito reddituale, ha dunque richiamato pronunce giurisprudenziali favorevoli alla propria tesi in punto di incidenza della rinuncia all'assegno di mantenimento sulla sussistenza dello stato di bisogno.
2 In pendenza di giudizio, con nota del 19.6.2024, l'appellante ha peraltro depositato un certificato del 19.3.2024 con cui l'Agenzia delle Entrate ha attestato che per gli anni d'imposta 2021
e 2022 non risultano, in capo alla , redditi “dichiarati o conseguiti”. Parte_1
All'udienza del 18.2.2024 la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura in aula del dispositivo.
2. Ebbene, rileva il Collegio preliminarmente che, benché parte appellante – sia nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, sia con il certificato depositato con le note del 19.6.2024
– abbia dedotto ed offerto di dimostrare la sussistenza del requisito strettamente reddituale (reddito inferiore ai limiti di legge), l'Istituto appellato, pur chiedendo la conferma della sentenza impugnata, ha invece incentrato le proprie difese esclusivamente sulla diversa questione della presunta insussistenza dello stato di bisogno, asseritamente derivante dalla rinuncia all'assegno di mantenimento, senza mai contestare – neppure nel presente grado – il superamento dei limiti reddituali da parte dell'appellante.
Ritiene pertanto il Collegio che tale requisito – ovvero il mancato superamento dei limiti reddituali prescritti per il diritto al beneficio – debba allora ritenersi pacifico e, di conseguenza, non bisognevole di prova, alla stregua del principio di non contestazione ricavabile dal chiaro disposto dell'art. 416, co. 3 c.p.c., applicabile anche al giudizio d'appello in virtù dell'art. 436, co. 3 c.p.c.
3. Ciò posto, oggetto del contendere tra le parti, sin dal procedimento amministrativo, è invero la sussistenza o meno dello stato di bisogno in capo alla , alla luce della sua rinuncia Parte_1
all'assegno di mantenimento che l'ex coniuge avrebbe potuto invece corrisponderle, avendone le condizioni economiche, come eccepito e dimostrato dall' (v. C.U. 2021 di , in CP_1 Persona_1
atti).
3.1. Sennonché, come già chiarito in altre precedenti pronunce, questo Collegio aderisce all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14513/2020, secondo la quale:
“7.- Ed invero l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38 Cost., comma
1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b) …
3 10.- La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per
l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
11.- Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la L. n. 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.
12.- Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
13.- La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica.
14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale.
14.1 - Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell . Ma soprattutto perché le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi CP_1
separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
4 coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela.
15.- In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata
l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia.
Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese”.
3.2. Quanto poi ad eventuali intenti fraudolenti del richiedente il beneficio, la Corte di
Cassazione ha avuto modo altresì di rilevare (sent. n. 24955/2021) che “… il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.
Ne' ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina”.
5 3.3. Ebbene, alla luce di tali pronunce, ritiene dunque il Collegio che la rinuncia all'assegno di mantenimento non possa costituire ex se ragione ostativa al riconoscimento dell'assegno sociale, siccome condotta evidentemente volontaria, ma non univocamente fraudolenta.
Ben diverso sarebbe, invece, ove nella specifica fattispecie esaminata dovessero riscontrarsi prove (anche presuntive) che inducano a ritenere che la rinuncia all'assegno di mantenimento sia stata frutto di un accordo finalizzato a costituire artatamente una situazione di bisogno rilevante ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale.
L'onere deduttivo e probatorio circa la sussistenza di una tale condotta fraudolenta grava tuttavia sull'Ente erogatore, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto ex adverso azionato.
3.4. Passando dunque ad applicare tali principi al caso di specie, deve a questo punto rilevarsi che l' , anche nel presente grado d'appello, oltre a non contestare la sussistenza “formale” del CP_1
requisito reddituale per l'erogazione dell'assegno sociale in favore dell'appellante, non ha neppure dedotto – né tantomeno dimostrato – che la rinuncia all'assegno di mantenimento sia stata frutto di un intento o accordo fraudolento, essendosi limitato ad eccepire l'imputabilità alla stessa Parte_1
dello stato di bisogno in cui ella versa, asseritamente cagionato dalla volontaria rinuncia all'assegno di mantenimento.
Ciò posto, in assenza della precisa allegazione dell'intento fraudolento, non risulta a tal fine sufficiente che l' si limiti a contestare e documentare la titolarità in capo all'ex coniuge di CP_2
redditi sufficienti all'erogazione dell'assegno di mantenimento, giacché una tale impostazione difensiva comporterebbe quell'inversione dell'onere assertivo e probatorio che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni censurato per le ragioni di cui sopra.
Ritiene, dunque, il Collegio che non sussistano nel caso concreto elementi idonei a far ritenere che la abbia “simulato” il proprio stato di bisogno. Parte_1
Di tal ché, non essendo contestata dall' la ricorrenza degli ulteriori requisiti di legge – CP_2
neppure del requisito reddituale – per l'insorgere del diritto al beneficio, tale diritto va in conclusione riconosciuto in favore dell'appellante, in accoglimento della domanda proposta con il ricorso di primo grado.
4. La sentenza impugnata va pertanto riformata e va dichiarato il diritto della Parte_1
all'assegno sociale di cui all'art. 3, co. 6, l. n. 335/1995, con conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento in suo favore dei relativi ratei a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli ratei, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa e sino al saldo.
6 Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate e distratte come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 13, co.
1 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in riforma dell'appello proposto, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiarato il diritto dell'appellante all'assegno sociale a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi;
CP_1
2. condanna l' alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 1.775,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per il secondo grado a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 18.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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