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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 818/2025 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parte_1
Rovigo, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Katiuscia Carravieri, Nicola
Giobba, con domicilio eletto presso il suo studio della stessa (domicioli telematico), in forza di procura unita all'atto di costituzione di nuovo difensore;
APPELLANTE
CONTRO
1 Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 286/2025 del Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 3 aprile 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello del 19 aprile 2025 ha impugnato la sentenza Parte_1
del Tribunale di Rovigo indicata in oggetto, non costituendosi in giudizio la controparte Controparte_1
In data 19 maggio 2025, l'appellante, a mezzo del proprio nuovo difensore, a ciò abilitato in forza di procura in atti, ha depositato rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cpc.
Considerato che, in assenza di costituzione della parte appellata, non è necessaria accettazione di detta rinuncia, deve reputarsi integrata la fattispecie di cui all'art. 306 cpc.
Conseguentemente deve essere dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre sulle spese di lite in assenza di costituzione della parte appellata. Infine, va osservato che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della
L.n. 228/2012, considerata la natura della presente pronuncia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo;
2 2. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella camera di Consiglio del 19 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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