Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
L'intermediazione nella cessione di quote sociali, per gli effetti di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, richiede l'iscrizione non già nella sezione "sub" a) del ruolo di cui all'art. 3, comma 2, del d.m. 21 dicembre 1990, n. 452, relativo agli agenti che svolgano attività per la conclusione di affari relativi a immobili ed aziende, ma in quella "sub" d), riservata non solo agli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, ma anche a tutti quegli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti: il trasferimento da un soggetto all'altro di una quota di partecipazione ad una società commerciale non è infatti qualificabile come trasferimento della proprietà e del godimento di un'azienda, indipendentemente dall'attività e dal patrimonio della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2010, n. 16030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16030 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IU [...], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell?avvocato MANFEROCE TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente all?avvocato PASTORELLI RENATO giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI AN IO [...], elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall?avvocato GAROFALO LUIGI con studio in 31100 - TREVISO, VIA CASTELMENARDO 55, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente ?
avverso la sentenza n. 683/2005 della CORTE D?APPELLO di VENEZIA, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 18/4/2005, depositata il 21/04/2005, R.G.N. 326/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2010 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;
udito l?Avvocato MICHELE COSTA per delega dell?Avvocato LUIGI GAROFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso con correzione della motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il tribunale di Treviso ha accolto nei limiti di Euro 18.000,00 (con sentenza n. 37/03) e la corte d?appello rigettato (con sentenza n. 683/05) la domanda di IU NO nei confronti (per quanto ancora interessa) di VA Di RA, volta al pagamento della somma di L. 190.000.000 quale provvigione per l?attivita? di mediazione svolta nel 1991 e risoltasi nella conclusione di due contratti preliminari in data 2.8.1991 con i quali il Di RA e la moglie si erano impegnati a vendere ad SM s.p.a., operante nel settore dei rifiuti, parte delle quote di partecipazione in societa? a responsabilita? limitata operanti nello stesso settore.
I contratti preliminari si inserivano in una complessa operazione, poi non conclusasi, attraverso la quale SM avrebbe dovuto ottenere il controllo di Vidori s.r.l. e, attraverso la stessa, di Giltre? s.r.l. e, attraverso questa, di Clara Ecologica s.r.l.. Il tribunale ha fondato la decisione sul rilievo che l?obbligo di iscrizione nel ruolo degli agenti degli affari in mediazione di cui alla L. n. 39 del 1989 e? previsto solo per i mediatori professionali e non per chi eserciti attivita? di mediazione occasionalmente, com?era nella specie accaduto.
La corte d?appello ha invece ritenuto che ai sensi dell?art. 2, comma 1, della legge citata, l?iscrizione e? necessaria anche per chi svolga solo occasionalmente attivita? di mediazione e che era irrilevante che lo NO fosse iscritto nell?albo dei mediatori immobiliari (ruolo "a"), avendo mediato nel settore dei servizi di cui al ruolo "d" previsto dal D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, recante il regolamento di attuazione della legge.
2.- Su tale ultimo punto la sentenza e? impugnata dallo NO con ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, cui resiste con controricorso il Di RA.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Sostiene il ricorrente - deducendo violazione e falsa applicazione della L. 3 febbraio 1989, n. 39, artt. 6 e 2 e dell?art. 3 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452 - che la corte d?appello ha errato nel ritenere che egli abbia mediato nel settore dei servizi, per i quali e? prevista l?iscrizione degli agenti di affari in mediazione nella sezione d), intitolata agli agenti in servizi vari. Afferma che il tipo di affari svolto dalla societa? delle cui quote il mediatore abbia agevolato la vendita e? del tutto irrilevante e che, poiche? il termine "azienda" e? utilizzato dalla legge quale sinonimo di attivita? (con terminologia tecnicamente inappropriata ma tratta dai modi di dire correnti nell?attivita? mediatoria), per vendere quote di societa? di capitali occorreva proprio l?iscrizione che il ricorrente aveva conseguito: quella nella sezione a) del ruolo, relativa agli agenti che svolgono attivita? per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende.
E cio? a prescindere dalla circostanza che l?azienda venga utilizzata per esercitare un?impresa in forma individuale o societaria e che oggetto dell?alienazione sia solo una quota (dell?immobile o) dell?azienda, o l?intero, non potendosi dubitare che la cessione di quote sociali sia, appunto, un affare relativo a un?azienda. La corte d?appello avrebbe insomma confuso l?oggetto del contratto, a favorire la conclusione del quale era intervenuto il mediatore, con l?oggetto dell?attivita? svolto dalla societa?, la compravendita del cui capitale era stata intermediata.
2.- Il controricorrente obietta che il trasferimento di quote di societa? di capitali non puo? essere considerato un affare "relativo ad un?azienda", quale che sia il tipo di attivita? esercitato dalla societa? intermediata, giacche? la cessione di una partecipazione sociale non determina anche la cessione di una parte dell?azienda, la cui titolarita? continua a far capo alla societa?.
Osserva, tra l?altro, che la ratio della collocazione nella sezione degli "agenti immobiliari" dei mediatori in "affari relativi ad aziende" e? da rinvenirsi nella valorizzazione, da parte del regolamento, della materialita? dell?azienda per il suo essere costituita da beni sia immobili che mobili, e non nella finalita?
(esercizio dell?attivita? d?impresa) che ne giustifica l?esistenza. 3.- Il ricorso e? infondato.
L?affermazione della corte d?appello secondo la quale il ricorrente aveva, nella specie, mediato "nel settore dei servizi" (alla fine di pagina 6 della sentenza impugnata) non e? affatto sintomo - salvo quanto si dira? in seguito - della confusione, che il ricorrente ascrive alla corte territoriale, tra l?oggetto del contratto e l?oggetto dell?attivita? della societa?.
La forzatura concettuale si annida piuttosto nell?assunto del ricorrente, laddove qualifica se stesso come intermediatore della compravendita del capitale della societa?. L?oggetto del contratto intermediato era infatti costituito da (parte delle) quote di una societa? commerciale, che venivano cedute da taluni soggetti ad altri. E poiche? la quota rappresenta l?insieme delle situazioni soggettive attive e passive connesse allo status di socio, la cessione della stessa, lungi dall?integrare una compravendita del capitale sociale (di cui continua ad essere invece titolare la societa?), in null?altro consiste che nel trasferimento della partecipazione sociale.
Ne consegue che, quale che sia l?attivita? svolta da una societa?
commerciale e quale la consistenza del suo patrimonio, il trasferimento da un soggetto ad un altro di una quota di partecipazione non e? mai qualificabile come trasferimento della proprieta? o del godimento di un?azienda, che e? il complesso dei beni organizzati dall?imprenditore per l?esercizio dell?impresa, secondo la puntuale definizione offertane dal legislatore all?art.2555 c.c.. Corollario ne e? che la cessione di quote sociali, per gli effetti di cui alla L. n. 39 del 1989, richiede l?iscrizione non gia? nella sezione sub "a" del ruolo di cui al D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, art. 3, comma 2 (nella quale sono iscritti gli agenti che svolgono attivita? per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende), ma in quella sub "d", riservata non solo agli agenti che svolgono attivita? per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi ma, con previsione residuale di carattere onnicomprensivo, anche a tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti. Com?e?, appunto, nel caso di specie.
Negando il diritto alla provvigione, la corte d?appello ha dunque adottato una soluzione corretta in diritto in riferimento alla L. 21 dicembre 1990, n. 452, art. 6 che subordina il diritto del mediatore alla provvigione all?iscrizione nella specifica sezione relativa all?attivita? mediatizia svolta, benche? la motivazione vada corretta laddove in sentenza s?e? conferito rilievo al settore nel quale l?attivita? sarebbe stata espletata (servizi) anziche? alla circostanza che l?attivita? svolta non trova collocazione in nessuna delle sezioni precedenti.
4.- Il ricorso e? respinto.
La totale difformita? tra le decisioni di merito, la novita? della questione e le ragioni della decisione inducono alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010