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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/10/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 779/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. LE OL Presidente
Dott.ssa NA Lo CO Giudice relatore estensore
Dott.ssa Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 779/2025 promossa da:
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. RENDA MICHELE FRANCESCO
Ricorrente contro
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. MICELI ANDREA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. come all'udienza del 15.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2025, il sig. Pt_1
deduceva di aver contratto in data 7.11.2020 matrimonio
[...]
concordatario (regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Paceco (TP), al n. 11, parte II, serie C) con la parte resistente.
Deduceva che dalla loro unione non sono nati figli. Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n.
72/2025 del 13.01.2025, aveva pronunciato la separazione dei coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva che, pur aderendo Controparte_1 all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le avverse deduzioni e rassegnava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 15.10.2025, dopo il libero interrogatorio delle parti, il giudice istruttore formulava la seguente proposta ex art. 185 bis
c.p.c.,
“- il sig. corrisponderà la somma di euro Parte_1
100,00 mensili a titolo di assegno divorzile alla sig.
[...]
; CP_1
- spese del giudizio compensate”.
Indi, dopo sospensione ed ampia interlocuzione le parti dichiaravano di accettare e la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 72/2025 del 13.01.2025, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi. Pertanto, il Tribunale prende atto dell'adesione delle parti alla proposta formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., che va adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto in data Parte_1 Controparte_1
7.11.2020 in Paceco (TP), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, al n. 11, parte II, serie C, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 15.10.2025
Il Giudice rel.
NA Lo CO
Il Presidente
LE OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. LE OL Presidente
Dott.ssa NA Lo CO Giudice relatore estensore
Dott.ssa Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 779/2025 promossa da:
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. RENDA MICHELE FRANCESCO
Ricorrente contro
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. MICELI ANDREA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. come all'udienza del 15.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2025, il sig. Pt_1
deduceva di aver contratto in data 7.11.2020 matrimonio
[...]
concordatario (regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Paceco (TP), al n. 11, parte II, serie C) con la parte resistente.
Deduceva che dalla loro unione non sono nati figli. Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n.
72/2025 del 13.01.2025, aveva pronunciato la separazione dei coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva che, pur aderendo Controparte_1 all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le avverse deduzioni e rassegnava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 15.10.2025, dopo il libero interrogatorio delle parti, il giudice istruttore formulava la seguente proposta ex art. 185 bis
c.p.c.,
“- il sig. corrisponderà la somma di euro Parte_1
100,00 mensili a titolo di assegno divorzile alla sig.
[...]
; CP_1
- spese del giudizio compensate”.
Indi, dopo sospensione ed ampia interlocuzione le parti dichiaravano di accettare e la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 72/2025 del 13.01.2025, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi. Pertanto, il Tribunale prende atto dell'adesione delle parti alla proposta formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., che va adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto in data Parte_1 Controparte_1
7.11.2020 in Paceco (TP), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, al n. 11, parte II, serie C, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 15.10.2025
Il Giudice rel.
NA Lo CO
Il Presidente
LE OL