Articolo 1 della Legge 12 marzo 1968, n. 271
Articolo 2
Versione
18 aprile 1968
Art. 1.
E' autorizzata la concessione a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili di un contributo straordinario di lire 6.000.000.000 per la liquidazione di tutti gli arretrati relativi ai trattamenti assistenziali di cui alle leggi 9 agosto 1954, n. 632, e 10 febbraio 1962, n. 66 .
Entrata in vigore il 18 aprile 1968