CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2023, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 19288-2017 proposto da: SA ZI, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria GR LE, presso il cui studio in Roma, Piazza Adriana 5 è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro PASQUALONE GIUSEPPE;
- intimato- avverso la sentenza n. 42/2017 della Corte d'appello di Bari, depositata il 26/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis. FATTI DI CAUSA 1. IU QU, quale titolare dell'omonima impresa "Edilizia G.& P. di QU IU", conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Foggia GR AR, chiedendo di pronunciare la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes nel gennaio del 2006 (avente ad oggetto Civile Sent. Sez. 2 Num. 3962 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 09/02/2023 la demolizione di un piano terra e parzialmente di un primo piano e la costruzione di un nuovo immobile), per inadempimento della convenuta committente (mancato pagamento di uno stato di avanzamento dei lavori verificato dal direttore dei lavori e di opere eseguite in variazione del progetto iniziale), e per l'effetto di condannare la stessa al pagamento delle somme dovute a titolo di saldo dei corrispettivi maturati, nonché dei danni economici subiti. Si costituiva in giudizio GR AR, la quale a sua volta chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore (esecuzione di lavori in variante mai autorizzati, mancata stipulazione di polizza assicurativa, ingiustificata interruzione dei lavori con abbandono del cantiere) e di risolvere il contratto;
nelle conclusioni chiedeva di condannare controparte "al risarcimento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali di natura anche non patrimoniale" a lei arrecati "per come si andranno a quantificare nel corso del giudizio". Con sentenza n. 127 del 28 settembre 2011, il Tribunale di Foggia pronunciava la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento imputabile all'appaltatore, condannava quest'ultimo alla restituzione delle somme già versate dalla committente e al risarcimento dei danni pari al valore del risolto contratto di appalto. 2. IU QU impugnava la sentenza dinnanzi alla Corte d'appello di Bari, formulando cinque distinti motivi di gravame. Con sentenza n. 42 del 26 gennaio 2017, la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di prime cure nella parte in cui ha pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore; rigettava invece la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta in primo 2 grado dalla committente, in quanto genericamente proposta e comunque priva di supporto probatorio;
statuiva pertanto che alla committente spettava solamente la restituzione della somma versata in acconto, somma che doveva comunque essere parzialmente compensata con quella dovuta all'appaltatore quale equivalente delle opere realizzate a regola d'arte e non contestate dalla committente. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione GR AR. L'intimato IU QU non ha proposto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1. Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., in coordinamento con gli artt. 1223, 1224, 1225, 1227 c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in coordinamento con il principio del divieto di mutatio libelli (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.); difetto motivazionale in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.": a differenza di quando affermato dalla Corte d'appello con "formulazione sbrigativa e stereotipata", la domanda riconvenzionale è stata "ritualmente proposta in comparsa di costituzione e successivamente ampliata e specificata sino alla comparsa conclusionale anche in punto di quantificazione o specificazione della pretesa". Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha rilevato come la domanda riconvenzionale sia stata proposta sì tempestivamente nella comparsa di risposta di primo grado, ma in modo del tutto generico (avendo la ricorrente chiesto di condannare controparte "al risarcimento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali di natura anche non 3 patrimoniale" a lei arrecati "per come si andranno a quantificare nel corso del giudizio") e che tale genericità "si perpetuava anche nella successiva memoria difensiva ex art. 183, comma 6 c.p.c., in cui ci si limitava a un richiamo delle conclusioni rassegnate nella predetta comparsa". Il giudice d'appello, nel ritenere le successive specificazioni tardive e inidonee a sanare la genericità della domanda ha - come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte - seguito l'orientamento di questa Corte secondo cui "nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei, perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 c.p.c., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa" (così Cass. n. 13328/2015, cfr. anche Cass. n. 691/2012, secondo cui "le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta"). 2. Il secondo, il terzo e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi: a) il secondo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1 TUE, nonché della legge 10/1977, in coord. con la legge 47/1985 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2043 e 1223 c.c., in coord. con l'art. 2056 c.c., dell'art. 873 e ss. c.c. in coord. con l'art. 840 4 c.c., dell'art. 1223 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); difetto di motivazione (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)", per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto non provata la necessità della demolizione di quanto realizzato abusivamente dall'appaltatore; b) il terzo motivo fa valere "violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, TUE, nonché della legge 10/1977, in coord. con la legge 47/1985 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2043, 1223 c.c., in coord. con l'art. 2056 c.c., dell'art. 873 e ss. c.c. in coord. con l'art. 840 c.c., dell'art. 1223 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); difetto di motivazione (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)", per avere la Corte d'appello sostenuto come dalla documentazione emergesse la volontà della ricorrente di utilizzare quanto realizzato;
c) il quinto motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 1453, commi 1 e 2, c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.); violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 345, 437 c.p.c. in coord. con gli artt. 1223, 1224, 1225, 1227 c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.); difetto motivazionale (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)", in quanto il giudice di secondo grado non ha considerato gli ulteriori danni pendenti, neppure quelli provati e accertati in pregiudizio dei terzi. I motivi sono inammissibili. Come evidenzia il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, una volta acclarata la genericità della domanda riconvenzionale, inammissibilmente articolata oltre il termine di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., non vi era obbligo per il giudice di provvedere sul 5 risarcimento del danno, così che l'esame effettuato dalla Corte d'appello - e contestato con i tre motivi - è da ritenersi compiuto ad abundantiam, come tale non censurabile davanti a questa Corte. 4. Con il quarto motivo si contesta "violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1668 s.s., 2043 c.c., 32 TUE (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); difetto motivazionale (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)": la Corte di appello ha erroneamente riconosciuto, a favore dell'appaltatore, l'equivalente pecuniario delle opere realizzate a regola d'arte e non contestate dal committente, quali la demolizione del vecchio fabbricato e l'esecuzione dello scavo. Il motivo non può essere accolto. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, "in tema di risoluzione del contratto di appalto, trova applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti e i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum" (da ultimo v. Cass. 22065/2022 e Cass. 4225/2022; cfr. anche Cass. 6181/2011, per cui la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi "abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato"). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non avendo l'intimato proposto difese, nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio. 6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 14 settembre 2022.
- ricorrente -
contro PASQUALONE GIUSEPPE;
- intimato- avverso la sentenza n. 42/2017 della Corte d'appello di Bari, depositata il 26/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis. FATTI DI CAUSA 1. IU QU, quale titolare dell'omonima impresa "Edilizia G.& P. di QU IU", conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Foggia GR AR, chiedendo di pronunciare la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes nel gennaio del 2006 (avente ad oggetto Civile Sent. Sez. 2 Num. 3962 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 09/02/2023 la demolizione di un piano terra e parzialmente di un primo piano e la costruzione di un nuovo immobile), per inadempimento della convenuta committente (mancato pagamento di uno stato di avanzamento dei lavori verificato dal direttore dei lavori e di opere eseguite in variazione del progetto iniziale), e per l'effetto di condannare la stessa al pagamento delle somme dovute a titolo di saldo dei corrispettivi maturati, nonché dei danni economici subiti. Si costituiva in giudizio GR AR, la quale a sua volta chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore (esecuzione di lavori in variante mai autorizzati, mancata stipulazione di polizza assicurativa, ingiustificata interruzione dei lavori con abbandono del cantiere) e di risolvere il contratto;
nelle conclusioni chiedeva di condannare controparte "al risarcimento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali di natura anche non patrimoniale" a lei arrecati "per come si andranno a quantificare nel corso del giudizio". Con sentenza n. 127 del 28 settembre 2011, il Tribunale di Foggia pronunciava la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento imputabile all'appaltatore, condannava quest'ultimo alla restituzione delle somme già versate dalla committente e al risarcimento dei danni pari al valore del risolto contratto di appalto. 2. IU QU impugnava la sentenza dinnanzi alla Corte d'appello di Bari, formulando cinque distinti motivi di gravame. Con sentenza n. 42 del 26 gennaio 2017, la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di prime cure nella parte in cui ha pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore; rigettava invece la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta in primo 2 grado dalla committente, in quanto genericamente proposta e comunque priva di supporto probatorio;
statuiva pertanto che alla committente spettava solamente la restituzione della somma versata in acconto, somma che doveva comunque essere parzialmente compensata con quella dovuta all'appaltatore quale equivalente delle opere realizzate a regola d'arte e non contestate dalla committente. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione GR AR. L'intimato IU QU non ha proposto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1. Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., in coordinamento con gli artt. 1223, 1224, 1225, 1227 c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in coordinamento con il principio del divieto di mutatio libelli (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.); difetto motivazionale in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.": a differenza di quando affermato dalla Corte d'appello con "formulazione sbrigativa e stereotipata", la domanda riconvenzionale è stata "ritualmente proposta in comparsa di costituzione e successivamente ampliata e specificata sino alla comparsa conclusionale anche in punto di quantificazione o specificazione della pretesa". Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha rilevato come la domanda riconvenzionale sia stata proposta sì tempestivamente nella comparsa di risposta di primo grado, ma in modo del tutto generico (avendo la ricorrente chiesto di condannare controparte "al risarcimento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali di natura anche non 3 patrimoniale" a lei arrecati "per come si andranno a quantificare nel corso del giudizio") e che tale genericità "si perpetuava anche nella successiva memoria difensiva ex art. 183, comma 6 c.p.c., in cui ci si limitava a un richiamo delle conclusioni rassegnate nella predetta comparsa". Il giudice d'appello, nel ritenere le successive specificazioni tardive e inidonee a sanare la genericità della domanda ha - come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte - seguito l'orientamento di questa Corte secondo cui "nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei
c) il quinto motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 1453, commi 1 e 2, c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.); violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 345, 437 c.p.c. in coord. con gli artt. 1223, 1224, 1225, 1227 c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.); difetto motivazionale (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)", in quanto il giudice di secondo grado non ha considerato gli ulteriori danni pendenti, neppure quelli provati e accertati in pregiudizio dei terzi. I motivi sono inammissibili. Come evidenzia il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, una volta acclarata la genericità della domanda riconvenzionale, inammissibilmente articolata oltre il termine di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., non vi era obbligo per il giudice di provvedere sul 5 risarcimento del danno, così che l'esame effettuato dalla Corte d'appello - e contestato con i tre motivi - è da ritenersi compiuto ad abundantiam, come tale non censurabile davanti a questa Corte. 4. Con il quarto motivo si contesta "violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1668 s.s., 2043 c.c., 32 TUE (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); difetto motivazionale (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)": la Corte di appello ha erroneamente riconosciuto, a favore dell'appaltatore, l'equivalente pecuniario delle opere realizzate a regola d'arte e non contestate dal committente, quali la demolizione del vecchio fabbricato e l'esecuzione dello scavo. Il motivo non può essere accolto. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, "in tema di risoluzione del contratto di appalto, trova applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti e i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum" (da ultimo v. Cass. 22065/2022 e Cass. 4225/2022; cfr. anche Cass. 6181/2011, per cui la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi "abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato"). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non avendo l'intimato proposto difese, nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio. 6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 14 settembre 2022.