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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53719/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 53719/2023 promossa da nato in [...] il 1° dicembre 1982, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Loscerbo ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Bologna, via Ermete Zacconi, n. 3/A, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
[...] presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: visto per ricongiungimento familiare cittadino italiano.
Con ricorso depositato in data 25.11.2023, il ricorrente, cittadino italiano, ha chiesto di ordinare alla competente ad il rilascio del visto d'ingresso o, in subordine, la fissazione di un Controparte_1 Controparte_1
appuntamento per formalizzarne la richiesta, in modo da consentire il proprio ricongiungimento familiare con la madre nata in [...] il [...], residente in . Persona_1 CP_1
Il ricorrente, che ha rappresentato di lavorare e vivere in col suo intero nucleo familiare, ha documentato di CP_1
aver domandato con PEC del 25.7.2022 la fissazione di un appuntamento allo scopo di avviare la procedura di ricongiungimento familiare, senza tuttavia che sua madre sia mai riuscita a formalizzare la domanda di visto d'ingresso in , nonostante le interlocuzioni intrattenute con l'Ambasciata competente e i numerosi solleciti CP_1
inviati nei mesi successivi.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 22.5.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 20.5.2024, rappresentando che l'Ambasciata competente ha comunicato di aver fissato un appuntamento in favore della madre del ricorrente per lo stesso 20.5.2024, chiedendo un rinvio al fine di poter comunicare l'esito di tale appuntamento.
Il Giudice ha dunque fissato nuova udienza per il giorno 19.6.2024, anch'essa svoltasi in modalità cartolare, alla quale, con note scritte del 18.6.2024, parte ricorrente ha rappresentato di non aver ancora formalizzato la domanda di visto a causa di errori nella procedura di convocazione, né all'appuntamento del 20.5.2024 né al successivo fissato per il 3.6.2024, e ha pertanto insistito per l'accoglimento delle conclusioni in ricorso.
All'esito dell'udienza del 19.6.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'udienza cartolare dell'11.12.2024 per il deposito di documentazione utile ai fini della decisione, con deposito di note di trattazione scritta da parte del solo ricorrente in data 19.11.2024. La causa deve intendersi trattenuta in decisione.
***
Il ricorso deve ritenersi quanto alla domanda subordinata, per le ragioni che seguono.
Quanto preliminarmente al quadro normativo, occorre richiamare nel caso di specie il d.lgs. 30/2007, il quale consente l'ingresso in dei familiari del cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea (quale l'odierno CP_1 ricorrente, cittadino italiano, come risulta dalla carta d'identità in atti), tra cui “gli ascendenti diretti a carico” (per quel che rileva nel caso di specie, trattandosi di domanda di ricongiungimento in favore della madre del ricorrente), subordinando tale ingresso all'ottenimento di un visto d'ingresso presso la rappresentanza diplomatico- consolare competente (cfr. artt. 2 e 5 del d.lgs. 30/2007).
Il diritto all'ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extraeuropeo con cittadino europeo deve ritenersi regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria, introdotta dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE, e non dal TU n. 286/98, il cui art. 28, comma 2, richiama infatti, quanto ai “familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
Europea” l'applicabilità delle norme di cui al D.P.R. n. 1656 del 1965 (abrogate prima dal d.lgs. 52 del 2002, e poi, ulteriormente, dal d.lgs. 30 del 2007, art. 25, che reca disciplina sostitutiva delle disposizioni del 1965) “fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione”.
Il ricongiungimento del cittadino non europeo con cittadino italiano resta quindi regolato dalle specifiche previsioni sul soggiorno superiore a tre mesi dei familiari extracomunitari di cui al d.lgs. n. 30 del 2007, art. 7, comma 2 (“Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione”). Del resto, l'art. 23 del menzionato d.lgs. n. 30/2007 sancisce l'estensione della tutela prevista dalla normativa di derivazione europea, in quanto più favorevole, ai “familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana” (art.23,
d.lgs. 30/2007). Infatti, a differenza del ricongiungimento familiare tra cittadini non europei, la procedura per il ricongiungimento con un cittadino italiano non prevede l'ottenimento del nulla osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione in , ma il familiare extra UE deve limitarsi a fare richiesta di visto d'ingresso presso la CP_1
rappresentanza diplomatica del Paese nel quale intende recarsi.
Il beneficiario di siffatto ricongiungimento al cittadino europeo (nella specie italiano) può essere solo il
“familiare”, quale definito dall'art. 2 del medesimo testo legislativo, disposizione che enumera tra gli altri “gli ascendenti diretti a carico”. Non vi è dubbio che tale “ricongiungimento” speciale, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del
2007, riguardi anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari non europei in quanto la nuova normativa, dettata in attuazione della direttiva 2004/38/CE, regola l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno nel territorio dell'Unione non solo dei cittadini (non italiani) della stessa, ma anche dei cittadini italiani e dei loro familiari, questi ultimi quali definiti all'art. 2.
L'articolo 5 del medesimo decreto legislativo prevede inoltre che “…il cittadino dell'Unione … e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto di ingresso nei casi in cui è richiesto”. Infine, dall'applicazione del d.lgs n. 30/2007 discende quindi che le limitazioni del diritto al soggiorno per i familiari di cittadini dell'Unione Europea sono solo quelle previste dall'art 20 del d.lgs. medesimo (motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza - v. art 23 d.lgs. n. 30/2007).
Ciò posto relativamente alle categorie di familiari di cui all'art. 2, con decreto-legge 89/2011, convertito con
Legge n. 129/11 in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini UE e loro familiari, finalizzato al corretto recepimento della normativa dell'Unione europea (2004/38/CE) nell'ordinamento nazionale, è stato soppresso il richiamo all'obbligo del visto d'ingresso, ai fini del soggiorno fino a tre mesi (art. 6 co 2), dell'iscrizione anagrafica per familiari del cittadino UE (art. 9, comma 5, lett. a) e del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a tre mesi per i familiari del cittadino UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (art. 10 co.3 lett. a e b), fatti salvi tuttavia i limiti previsti per determinati Paesi terzi (tra cui il ), CP_1
per cui è prevista comunque la necessità di un visto di breve periodo per il passaggio delle frontiere.
Il Ministero degli Esteri, inoltre, nel suo messaggio del 6 agosto 2013, ha precisato che gli uffici Visti non devono più rilasciare visti d'ingresso nazionali (tipo D) per motivi familiari, ai fini di un lungo soggiorno (oltre i 90 giorni), ai cittadini stranieri familiari di cittadini UE, ma, verificato il vincolo di parentela/coniugio con cittadino
UE, rilasciano un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli. Come detto, il possesso di un visto tipo C continua, tuttavia, ad essere necessario per l'attraversamento delle frontiere della UE per tutti gli stranieri soggetti a visto ai sensi del Reg. CE 539/2001 (Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere), come nel caso di specie.
Il , col messaggio sopra citato, ha chiarito che, verificato il rapporto di parentela, viene rilasciato un visto CP_1 solo ai fini dell'attraversamento delle frontiere, con la conseguenza che il Consolato non dovrà esaminare la sussistenza degli ulteriori requisiti per ottenere la carta di soggiorno, in particolare quello della vivenza a carico, in quanto per il rilascio di un visto di tipo C per turismo non rivestono rilevanza, essendo demandato alle competenti amministrazioni sul territorio nazionale l'accertamento della sussistenza delle condizioni e requisiti per il diritto ad un lungo soggiorno del familiare UE. Il familiare del cittadino dell'Unione, pertanto, per soggiorni superiori a tre mesi, dovrà richiedere successivamente direttamente alla Questura competente la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”, presentando la documentazione prevista dall'art. 10 del d.lgs. 30/2007 e adempiere alle formalità amministrative di iscrizione anagrafica presso il Comune.
Ciò posto quanto al quadro normativo, nel caso di specie, deve in primo luogo dichiararsi improcedibile la domanda avanzata da parte ricorrente in via principale, relativa al rilascio del visto d'ingresso in favore della madre della ricorrente ai fini del suo ricongiungimento familiare con quest'ultimo, non risultando preliminarmente esperito l'esame che la normativa affida in prima istanza all'autorità amministrativa e non potendo la tutela giurisdizionale attivarsi in presenza di un potere attribuito da legge all'autorità amministrativa e da essa non ancora esercitato (art. 34, comma 2 c.p.a.), come nella fattispecie, laddove l'Amministrazione non ha neppure avviato l'esame di propria competenza, avendo rifiutato di ricevere l'istanza di avvio di tale esame, seppur illegittimamente, come di seguito argomentato.
Risulta infatti dalla documentazione allegata in atti e dalle stesse allegazioni del ricorrente di cui al ricorso introduttivo (oltre che dalle sue note di trattazione scritta del 18.6.2024) che la domanda di visto della madre del ricorrente non è ancora stata formalizzata, nonostante gli appuntamenti fissati da parte resistente a maggio e giugno scorsi, con la conseguenza che non risulta configurabile, allo stato, alcun silenzio inadempimento nella definizione della procedura di rilascio del visto di ingresso.
Né è stato richiesto in via cautelare ed urgente ordine di fissazione di appuntamento per siffatta formalizzazione, la quale, ove avvenuta nelle more del presente procedimento e sino all'attualità, avrebbe consentito l'esame e l'eventuale accoglimento della domanda principale (nemmeno, invero, la richiesta cautelare può ritenersi formulata tramite la mera indicazione contenuta nell'intestazione del ricorso “con domanda di provvedimento cautelare ove ritenuto opportuno”, non reiterata nelle conclusioni dell'atto introduttivo e comunque in alcun modo argomentata negli scritti difensivi quanto alla sussistenza dei relativi presupposti di legge di fumus boni iuris e periculum in mora, da non ritenersi in re ipsa, specie relativamente al secondo).
Posta, dunque, nella fattispecie, la mancata formalizzazione della domanda di visto, il ricorso merita invece accoglimento relativamente alla domanda subordinata di condanna dell'amministrazione alla formalizzazione della domanda di visto, stante l'illegittimità dell'inerzia dimostrata sinora dall'ambasciata competente, con ordine di avvio della procedura di ricongiungimento familiare, alla luce delle considerazioni che seguono.
Parte ricorrente ha, in proposito, compiutamente documentato di aver tentato senza successo di presentare la domanda di visto d'ingresso sin dal 25.7.2022, risalendo a quella data la prima richiesta di fissazione di un appuntamento a tal fine trasmessa alla competente Ambasciata di AB (cfr. PEC del 25.7.2022 in atti).
L ha trasmesso in risposta le istruzioni per richiedere la legalizzazione dei documenti necessari (cfr. CP_1 PEC del 1.8.2022), cui parte ricorrente immediatamente adempieva, provvedendo a trasmettere i relativi moduli compilati (cfr. PEC del 1.9.2022). Sono seguite interlocuzioni con l' alla quale parte ricorrente CP_1 reiteratamente chiedeva di essere convocata per esperire le formalità necessarie all'avvio della procedura di rilascio del visto, ottenendo che la familiare da ricongiungere fosse ricevuta in data 7.11.2022 per procedere alla legalizzazione dei documenti, ma non ancora alla formalizzazione della domanda di visto (cfr. PEC dell' del 22.9.2022, 14.10.2022, 20.1.2023 e PEC del difensore di parte ricorrente del 21.9.2022, CP_1
30.9.2022, 14.10.2022, 19.1.2023, 20.1.2023, 16.2.2023). Prolungandosi l'attesa, parte ricorrente ha presentato un'istanza di accesso agli atti presso l' e un ricorso alla Commissione Nazionale per l'Accesso ai CP_1
Documenti Amministrativa, poi accolta (cfr. PEC del 6.3.2023, 30.6.2023, 10.7.2023, 24.7.2023 e ricorso del
13.4.2023, accolto in data 30.6.2023), continuando nelle more a sollecitare la fissazione di un appuntamento (cfr.
PEC del 29.5.2023, 9.6.2023, 29.6.2023). A seguito dell'introduzione del presente giudizio, l' ha CP_1
infine provveduto a convocare la familiare del ricorrente in data 20.5.2024 (cfr. nota del 17.5.2024 allegata da parte resistente alla comparsa di costituzione in giudizio), senza che la domanda sia stata formalizzata neppure in quell'occasione: come rappresentato e documentato da parte ricorrente, infatti, l'Amministrazione ha dapprima rinviato l'appuntamento al successivo 3.6.2024, adducendo un errore nella registrazione delle generalità della familiare da ricongiungere, ha poi rifiutato la formalizzazione della domanda anche in quella data, a causa di un errore nella registrazione dell'oggetto della domanda (legalizzazione dei documenti anziché presentazione di domanda di visto) ed è infine rimasta silente davanti agli ulteriori solleciti di parte ricorrente (cfr. rispettive PEC del 24.5.2024, 28.5.2024, 6.6.2024 e 14.6.2024).
A fronte di così numerosi tentativi di ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, tutti documentati, reiterati nel corso di un così lungo arco di tempo (due anni a partire da luglio 2022) e certamente pervenuti a conoscenza dell'Amministrazione destinataria, la quale ha più volte fornito risposta, senza che a tutt'oggi parte ricorrente sia stata soddisfatta pur avendone pieno diritto, come dimostrato dalla condotta della stessa Amministrazione – la quale ha infatti provveduto a convocare la familiare da ricongiungere nelle date del
20.5.2024 e 3.6.2024, a distanza di già quasi due anni dalla ricezione della prima richiesta di appuntamento, seppur senza accettare la domanda neanche in quelle occasioni, a causa di errori meramente formali relativi alla procedura di convocazione (attinenti alle generalità della richiedente e all'oggetto della richiesta) – , peraltro in assenza di circostanze che l'Amministrazione abbia dimostrato, né soltanto allegato a giustificazione di un così grave ritardo, deve ordinarsi all'Ambasciata competente di fissare con urgenza un nuovo appuntamento in favore della madre della ricorrente, al fine di ricevere la sua domanda di rilascio del visto d'ingresso in per ricongiungersi col CP_1
figlio odierno ricorrente, e conseguentemente di avviare la procedura di accertamento dei requisiti necessari al rilascio, da concludersi entro i termini di legge.
La decisione sulle spese di lite segue il principio della soccombenza, con condanna dell'Amministrazione resistente risultata soccombente al pagamento delle stesse nella misura di cui in dispositivo (scaglione indeterminabile-complessità bassa, valore minimo per fasi di studio ed istruttoria/trattazione, valore medio per fase introduttiva, con esclusione della fase decisionale, non svolta) e con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda principale di rilascio del visto d'ingresso;
- accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, ordina al Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, di fissare entro dieci giorni un appuntamento per la
[...] presentazione della domanda di visto d'ingresso di nata in [...] [...], ai fini Persona_1 CP_1
del ricongiungimento familiare con il figlio cittadino italiano nato in [...] 1° Parte_1 CP_1
dicembre 1982;
- condanna l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Fabio Loscerbo, dichiaratosi antistatario, complessivamente liquidate in euro 2.958,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 4 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 53719/2023 promossa da nato in [...] il 1° dicembre 1982, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Loscerbo ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Bologna, via Ermete Zacconi, n. 3/A, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
[...] presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: visto per ricongiungimento familiare cittadino italiano.
Con ricorso depositato in data 25.11.2023, il ricorrente, cittadino italiano, ha chiesto di ordinare alla competente ad il rilascio del visto d'ingresso o, in subordine, la fissazione di un Controparte_1 Controparte_1
appuntamento per formalizzarne la richiesta, in modo da consentire il proprio ricongiungimento familiare con la madre nata in [...] il [...], residente in . Persona_1 CP_1
Il ricorrente, che ha rappresentato di lavorare e vivere in col suo intero nucleo familiare, ha documentato di CP_1
aver domandato con PEC del 25.7.2022 la fissazione di un appuntamento allo scopo di avviare la procedura di ricongiungimento familiare, senza tuttavia che sua madre sia mai riuscita a formalizzare la domanda di visto d'ingresso in , nonostante le interlocuzioni intrattenute con l'Ambasciata competente e i numerosi solleciti CP_1
inviati nei mesi successivi.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 22.5.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 20.5.2024, rappresentando che l'Ambasciata competente ha comunicato di aver fissato un appuntamento in favore della madre del ricorrente per lo stesso 20.5.2024, chiedendo un rinvio al fine di poter comunicare l'esito di tale appuntamento.
Il Giudice ha dunque fissato nuova udienza per il giorno 19.6.2024, anch'essa svoltasi in modalità cartolare, alla quale, con note scritte del 18.6.2024, parte ricorrente ha rappresentato di non aver ancora formalizzato la domanda di visto a causa di errori nella procedura di convocazione, né all'appuntamento del 20.5.2024 né al successivo fissato per il 3.6.2024, e ha pertanto insistito per l'accoglimento delle conclusioni in ricorso.
All'esito dell'udienza del 19.6.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'udienza cartolare dell'11.12.2024 per il deposito di documentazione utile ai fini della decisione, con deposito di note di trattazione scritta da parte del solo ricorrente in data 19.11.2024. La causa deve intendersi trattenuta in decisione.
***
Il ricorso deve ritenersi quanto alla domanda subordinata, per le ragioni che seguono.
Quanto preliminarmente al quadro normativo, occorre richiamare nel caso di specie il d.lgs. 30/2007, il quale consente l'ingresso in dei familiari del cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea (quale l'odierno CP_1 ricorrente, cittadino italiano, come risulta dalla carta d'identità in atti), tra cui “gli ascendenti diretti a carico” (per quel che rileva nel caso di specie, trattandosi di domanda di ricongiungimento in favore della madre del ricorrente), subordinando tale ingresso all'ottenimento di un visto d'ingresso presso la rappresentanza diplomatico- consolare competente (cfr. artt. 2 e 5 del d.lgs. 30/2007).
Il diritto all'ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extraeuropeo con cittadino europeo deve ritenersi regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria, introdotta dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE, e non dal TU n. 286/98, il cui art. 28, comma 2, richiama infatti, quanto ai “familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
Europea” l'applicabilità delle norme di cui al D.P.R. n. 1656 del 1965 (abrogate prima dal d.lgs. 52 del 2002, e poi, ulteriormente, dal d.lgs. 30 del 2007, art. 25, che reca disciplina sostitutiva delle disposizioni del 1965) “fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione”.
Il ricongiungimento del cittadino non europeo con cittadino italiano resta quindi regolato dalle specifiche previsioni sul soggiorno superiore a tre mesi dei familiari extracomunitari di cui al d.lgs. n. 30 del 2007, art. 7, comma 2 (“Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione”). Del resto, l'art. 23 del menzionato d.lgs. n. 30/2007 sancisce l'estensione della tutela prevista dalla normativa di derivazione europea, in quanto più favorevole, ai “familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana” (art.23,
d.lgs. 30/2007). Infatti, a differenza del ricongiungimento familiare tra cittadini non europei, la procedura per il ricongiungimento con un cittadino italiano non prevede l'ottenimento del nulla osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione in , ma il familiare extra UE deve limitarsi a fare richiesta di visto d'ingresso presso la CP_1
rappresentanza diplomatica del Paese nel quale intende recarsi.
Il beneficiario di siffatto ricongiungimento al cittadino europeo (nella specie italiano) può essere solo il
“familiare”, quale definito dall'art. 2 del medesimo testo legislativo, disposizione che enumera tra gli altri “gli ascendenti diretti a carico”. Non vi è dubbio che tale “ricongiungimento” speciale, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del
2007, riguardi anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari non europei in quanto la nuova normativa, dettata in attuazione della direttiva 2004/38/CE, regola l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno nel territorio dell'Unione non solo dei cittadini (non italiani) della stessa, ma anche dei cittadini italiani e dei loro familiari, questi ultimi quali definiti all'art. 2.
L'articolo 5 del medesimo decreto legislativo prevede inoltre che “…il cittadino dell'Unione … e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto di ingresso nei casi in cui è richiesto”. Infine, dall'applicazione del d.lgs n. 30/2007 discende quindi che le limitazioni del diritto al soggiorno per i familiari di cittadini dell'Unione Europea sono solo quelle previste dall'art 20 del d.lgs. medesimo (motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza - v. art 23 d.lgs. n. 30/2007).
Ciò posto relativamente alle categorie di familiari di cui all'art. 2, con decreto-legge 89/2011, convertito con
Legge n. 129/11 in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini UE e loro familiari, finalizzato al corretto recepimento della normativa dell'Unione europea (2004/38/CE) nell'ordinamento nazionale, è stato soppresso il richiamo all'obbligo del visto d'ingresso, ai fini del soggiorno fino a tre mesi (art. 6 co 2), dell'iscrizione anagrafica per familiari del cittadino UE (art. 9, comma 5, lett. a) e del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a tre mesi per i familiari del cittadino UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (art. 10 co.3 lett. a e b), fatti salvi tuttavia i limiti previsti per determinati Paesi terzi (tra cui il ), CP_1
per cui è prevista comunque la necessità di un visto di breve periodo per il passaggio delle frontiere.
Il Ministero degli Esteri, inoltre, nel suo messaggio del 6 agosto 2013, ha precisato che gli uffici Visti non devono più rilasciare visti d'ingresso nazionali (tipo D) per motivi familiari, ai fini di un lungo soggiorno (oltre i 90 giorni), ai cittadini stranieri familiari di cittadini UE, ma, verificato il vincolo di parentela/coniugio con cittadino
UE, rilasciano un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli. Come detto, il possesso di un visto tipo C continua, tuttavia, ad essere necessario per l'attraversamento delle frontiere della UE per tutti gli stranieri soggetti a visto ai sensi del Reg. CE 539/2001 (Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere), come nel caso di specie.
Il , col messaggio sopra citato, ha chiarito che, verificato il rapporto di parentela, viene rilasciato un visto CP_1 solo ai fini dell'attraversamento delle frontiere, con la conseguenza che il Consolato non dovrà esaminare la sussistenza degli ulteriori requisiti per ottenere la carta di soggiorno, in particolare quello della vivenza a carico, in quanto per il rilascio di un visto di tipo C per turismo non rivestono rilevanza, essendo demandato alle competenti amministrazioni sul territorio nazionale l'accertamento della sussistenza delle condizioni e requisiti per il diritto ad un lungo soggiorno del familiare UE. Il familiare del cittadino dell'Unione, pertanto, per soggiorni superiori a tre mesi, dovrà richiedere successivamente direttamente alla Questura competente la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”, presentando la documentazione prevista dall'art. 10 del d.lgs. 30/2007 e adempiere alle formalità amministrative di iscrizione anagrafica presso il Comune.
Ciò posto quanto al quadro normativo, nel caso di specie, deve in primo luogo dichiararsi improcedibile la domanda avanzata da parte ricorrente in via principale, relativa al rilascio del visto d'ingresso in favore della madre della ricorrente ai fini del suo ricongiungimento familiare con quest'ultimo, non risultando preliminarmente esperito l'esame che la normativa affida in prima istanza all'autorità amministrativa e non potendo la tutela giurisdizionale attivarsi in presenza di un potere attribuito da legge all'autorità amministrativa e da essa non ancora esercitato (art. 34, comma 2 c.p.a.), come nella fattispecie, laddove l'Amministrazione non ha neppure avviato l'esame di propria competenza, avendo rifiutato di ricevere l'istanza di avvio di tale esame, seppur illegittimamente, come di seguito argomentato.
Risulta infatti dalla documentazione allegata in atti e dalle stesse allegazioni del ricorrente di cui al ricorso introduttivo (oltre che dalle sue note di trattazione scritta del 18.6.2024) che la domanda di visto della madre del ricorrente non è ancora stata formalizzata, nonostante gli appuntamenti fissati da parte resistente a maggio e giugno scorsi, con la conseguenza che non risulta configurabile, allo stato, alcun silenzio inadempimento nella definizione della procedura di rilascio del visto di ingresso.
Né è stato richiesto in via cautelare ed urgente ordine di fissazione di appuntamento per siffatta formalizzazione, la quale, ove avvenuta nelle more del presente procedimento e sino all'attualità, avrebbe consentito l'esame e l'eventuale accoglimento della domanda principale (nemmeno, invero, la richiesta cautelare può ritenersi formulata tramite la mera indicazione contenuta nell'intestazione del ricorso “con domanda di provvedimento cautelare ove ritenuto opportuno”, non reiterata nelle conclusioni dell'atto introduttivo e comunque in alcun modo argomentata negli scritti difensivi quanto alla sussistenza dei relativi presupposti di legge di fumus boni iuris e periculum in mora, da non ritenersi in re ipsa, specie relativamente al secondo).
Posta, dunque, nella fattispecie, la mancata formalizzazione della domanda di visto, il ricorso merita invece accoglimento relativamente alla domanda subordinata di condanna dell'amministrazione alla formalizzazione della domanda di visto, stante l'illegittimità dell'inerzia dimostrata sinora dall'ambasciata competente, con ordine di avvio della procedura di ricongiungimento familiare, alla luce delle considerazioni che seguono.
Parte ricorrente ha, in proposito, compiutamente documentato di aver tentato senza successo di presentare la domanda di visto d'ingresso sin dal 25.7.2022, risalendo a quella data la prima richiesta di fissazione di un appuntamento a tal fine trasmessa alla competente Ambasciata di AB (cfr. PEC del 25.7.2022 in atti).
L ha trasmesso in risposta le istruzioni per richiedere la legalizzazione dei documenti necessari (cfr. CP_1 PEC del 1.8.2022), cui parte ricorrente immediatamente adempieva, provvedendo a trasmettere i relativi moduli compilati (cfr. PEC del 1.9.2022). Sono seguite interlocuzioni con l' alla quale parte ricorrente CP_1 reiteratamente chiedeva di essere convocata per esperire le formalità necessarie all'avvio della procedura di rilascio del visto, ottenendo che la familiare da ricongiungere fosse ricevuta in data 7.11.2022 per procedere alla legalizzazione dei documenti, ma non ancora alla formalizzazione della domanda di visto (cfr. PEC dell' del 22.9.2022, 14.10.2022, 20.1.2023 e PEC del difensore di parte ricorrente del 21.9.2022, CP_1
30.9.2022, 14.10.2022, 19.1.2023, 20.1.2023, 16.2.2023). Prolungandosi l'attesa, parte ricorrente ha presentato un'istanza di accesso agli atti presso l' e un ricorso alla Commissione Nazionale per l'Accesso ai CP_1
Documenti Amministrativa, poi accolta (cfr. PEC del 6.3.2023, 30.6.2023, 10.7.2023, 24.7.2023 e ricorso del
13.4.2023, accolto in data 30.6.2023), continuando nelle more a sollecitare la fissazione di un appuntamento (cfr.
PEC del 29.5.2023, 9.6.2023, 29.6.2023). A seguito dell'introduzione del presente giudizio, l' ha CP_1
infine provveduto a convocare la familiare del ricorrente in data 20.5.2024 (cfr. nota del 17.5.2024 allegata da parte resistente alla comparsa di costituzione in giudizio), senza che la domanda sia stata formalizzata neppure in quell'occasione: come rappresentato e documentato da parte ricorrente, infatti, l'Amministrazione ha dapprima rinviato l'appuntamento al successivo 3.6.2024, adducendo un errore nella registrazione delle generalità della familiare da ricongiungere, ha poi rifiutato la formalizzazione della domanda anche in quella data, a causa di un errore nella registrazione dell'oggetto della domanda (legalizzazione dei documenti anziché presentazione di domanda di visto) ed è infine rimasta silente davanti agli ulteriori solleciti di parte ricorrente (cfr. rispettive PEC del 24.5.2024, 28.5.2024, 6.6.2024 e 14.6.2024).
A fronte di così numerosi tentativi di ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, tutti documentati, reiterati nel corso di un così lungo arco di tempo (due anni a partire da luglio 2022) e certamente pervenuti a conoscenza dell'Amministrazione destinataria, la quale ha più volte fornito risposta, senza che a tutt'oggi parte ricorrente sia stata soddisfatta pur avendone pieno diritto, come dimostrato dalla condotta della stessa Amministrazione – la quale ha infatti provveduto a convocare la familiare da ricongiungere nelle date del
20.5.2024 e 3.6.2024, a distanza di già quasi due anni dalla ricezione della prima richiesta di appuntamento, seppur senza accettare la domanda neanche in quelle occasioni, a causa di errori meramente formali relativi alla procedura di convocazione (attinenti alle generalità della richiedente e all'oggetto della richiesta) – , peraltro in assenza di circostanze che l'Amministrazione abbia dimostrato, né soltanto allegato a giustificazione di un così grave ritardo, deve ordinarsi all'Ambasciata competente di fissare con urgenza un nuovo appuntamento in favore della madre della ricorrente, al fine di ricevere la sua domanda di rilascio del visto d'ingresso in per ricongiungersi col CP_1
figlio odierno ricorrente, e conseguentemente di avviare la procedura di accertamento dei requisiti necessari al rilascio, da concludersi entro i termini di legge.
La decisione sulle spese di lite segue il principio della soccombenza, con condanna dell'Amministrazione resistente risultata soccombente al pagamento delle stesse nella misura di cui in dispositivo (scaglione indeterminabile-complessità bassa, valore minimo per fasi di studio ed istruttoria/trattazione, valore medio per fase introduttiva, con esclusione della fase decisionale, non svolta) e con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda principale di rilascio del visto d'ingresso;
- accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, ordina al Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, di fissare entro dieci giorni un appuntamento per la
[...] presentazione della domanda di visto d'ingresso di nata in [...] [...], ai fini Persona_1 CP_1
del ricongiungimento familiare con il figlio cittadino italiano nato in [...] 1° Parte_1 CP_1
dicembre 1982;
- condanna l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Fabio Loscerbo, dichiaratosi antistatario, complessivamente liquidate in euro 2.958,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 4 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla