TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10679/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado RG 10679/2023 promossa da nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Pierluigi LEO ed elettivamente domiciliato presso lo stesso nel suo studio a Bologna, via Dell'Indipendenza n. 67/2, RICORRENTE contro nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Elisa BATTAGLIA ed elettivamente domiciliata presso la stessa nel suo studio a Bologna, in via IV Novembre n. 14, RESISTENTE
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 2 maggio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, collocare la minore presso la madre con diritto di visita del padre, altresì, voglia respingere le istanze avversarie in particolare con riguardo il mantenimento della signora ed il versamento delle Controparte_1 somme richieste da controparte per la minore, che non potranno essere superiori al versamento di euro 200,00 mensili in favore di , in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente, Per_1 del quale sono state tenute in considerazione solo gli incassi ma non gli esborsi quali quelli di locazione dell'immobile in cui vive, del bar in cui lavora, delle utenze, dei compensi per i dipendenti, delle rate da versare all'Agenzia delle Entrate, dei debiti dello stesso e della possibilità che il medesimo si veda revocare la propria licenza di tabacchi concessagli dal monopolio di Stato. Si chiede altresì che venga verificata la condizione abitativa della figlia del , che finora sembra vagare da Pt_1 un posto all'altro, condividendo la casa con soggetti anche di sesso maschile ed adulti, con ogni logica
pagina 1 di 11 a e conseguente timore in capo al ricorrente per l'incolumità della figlia e per le condizioni di evidente disagio dimostrato dalla minore, sia in ordine all'adattamento scolastico che alle condizioni abitative allorquando ribadisce che vorrebbe avere una propria cameretta. Si insiste pertanto nell'accoglimento di tutte le istanze di questa difesa ed il rigetto ed istanza o eccezione di controparte”.
La resistente ha concluso come da foglio di precisazione conclusioni depositato in data 2 maggio 2025
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi;
2) disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, mantenendo collocamento e residenza presso l'abitazione materna;
3) disporre che il padre possa vedere la figlia accordandosi direttamente con la stessa e previa volontà da parte della minore di ricominciare ad incontrare il padre;
4) disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore, mediante: a) versamento dell'importo mensile pari a euro 500,00 (cinquecento), anticipatamente, al primo di ogni mese, mediante bonifico nel conto corrente della moglie, importo revisionabile secondo gli indici Istat;
b) anticipazione o rimborso del 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo del Tribunale di Bologna;
5) disporre che il marito contribuisca al mantenimento della moglie, mediante: a) versamento dell'importo mensile pari a euro 250,00 (duecentocinquanta), anticipatamente, al primo di ogni mese, mediante bonifico nel conto corrente della moglie, importo revisionabile secondo gli indici Istat”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio civile il 9 Parte_1 Controparte_1 febbraio 2010 a Carthage (TUa). Dalla loro unione è nata , il [...] a [...] Persona_2
La signora dopo avere inizialmente abitato in Italia, si è trasferita in CP_1
Francia ospite da alcuni parenti dove ha soggiornato per alcuni mesi, facendo poi rientro a Bologna nel febbraio 2012. La ricorrente è andata a vivere in TUa con la figlia dall'agosto 2014 all'estate del 2021, anno in cui ha fatto rientro in Italia su richiesta del marito. Il 15 novembre 2021 i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui all'accordo raggiunto con negoziazione assistita, autorizzato dal P.M. in data 18 novembre 2021. In particolare, le parti hanno concordato le seguenti condizioni: a) affidamento di in via esclusiva alla madre;
b) collocamento della minore Persona_2 presso la signora c) visite paterne da concordarsi tra i genitori;
d) CP_1 contributo al mantenimento della prole a carico del padre di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Dopo la separazione l'unione non si è ricostituita. Anzi, a novembre 2021 la signora i è nuovamente trasferita con la figlia in Francia permanendovi per circa CP_1 un anno per poi fare ritorno in TUa. Infine, è rientrata in Italia nell'agosto 2023 assecondando il desiderio della ragazza di vedere il padre.
2. Con ricorso depositato il 20 luglio 2023 il signor ha chiesto: Pt_1
- la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
CP_1
pagina 2 di 11 - l'affidamento esclusivo della figlia alla madre con collocamento presso la stessa;
- la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento di Per_2
dell'importo di 200,00 euro mensili, oltre alla quota del 50% delle spese
[...] straordinarie. Si è costituita in giudizio la signora he ha contestato integralmente le CP_1 allegazioni del ricorrente e ha chiesto:
- la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
- l'affidamento della figlia in via esclusiva a sé;
- la collocazione della minore presso di sé;
- l'esercizio del diritto di visita del padre tramite incontri protetti calendarizzati dal servizio sociale o, in subordine, ogni domenica dalle 9,00 fino alle 21,00;
- un contributo al mantenimento ordinario della figlia a carico del signor Pt_1 dell'importo di 550,00 euro mensili, o di quello maggiore ritenuto congruo, oltre all'anticipo o al rimborso per la quota del 60% alle spese straordinarie;
- un contributo al suo mantenimento a carico del signor di 250,00 euro Pt_1 mensili. All'udienza del 30 aprile 2024 la Giudice ha sottoposto a interrogatorio libero le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei propri atti introduttivi, mentre in quella del 18 giugno 2024 ha proceduto all'ascolto della minore. Con ordinanza emessa il 20 giugno 2024 ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., la Giudice designata ha disposto:
- l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori;
Persona_2
- il collocamento della stessa presso la madre;
- l'esercizio del diritto di visita del padre secondo il seguente calendario: a) tutte le domeniche dalle ore 10,00 alle 21,00 provvedendo ad andarla a prendere a casa della madre e a riportarvela dopo avere cenato con lei;
b) ad anni alterni nei giorni del 25 dicembre, 1° gennaio e Lunedì dell'Angelo o del 26 dicembre, 6 gennaio e Pasqua dalle 10,00 della mattina alla sera alle 21,00 andandola a prendere a casa della madre e riportandovela dopo cena;
c) una settimana in estate da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla signora a Pt_1 CP_1 somma di euro 350,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario della figlia, oltre al contributo per la quota del 50% alle spese straordinarie;
- l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla signora a Pt_1 CP_1 somma di euro 200,00 mensili a titolo di assegno maritale. A seguito dell'istruttoria, all'udienza del 14 gennaio 2025 la Giudice ha nuovamente sottoposto le parti a interrogatorio libero e ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali. All'udienza del 3 luglio 2025 la Giudice ha rimesso la decisione al Collegio. Il PM non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica. pagina 3 di 11 La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. n. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
3. Tanto premesso, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Lo scioglimento del matrimonio deve essere pronunciato ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, della legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni delle parti. 3b. Va disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, come Persona_2 peraltro chiesto da entrambi i genitori, con conseguente concentrazione di tutto l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima. In base al disposto degli artt. 337ter e quater c.c. il criterio fondamentale cui il giudicante deve avere riguardo all'atto delle proprie determinazioni in materia di affidamento è l'esclusivo interesse morale e materiale del minore. Ciò obbliga a compiere un'attenta valutazione delle esigenze del minore e della capacità educativa dei genitori, privilegiando la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti al figlio dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare al medesimo il migliore sviluppo della sua personalità e la sua sicurezza materiale e morale. Nel caso di specie, vi sono molteplici profili che inducono a ritenere che il regime dell'affido esclusivo rafforzato alla madre sia l'unico pienamente satisfattivo dell'interesse di Persona_2
In primo luogo, lo stesso signor ha riferito che, a causa della sua età Pt_1 prossima agli ottant'anni, non è in grado di accudire e prestare assistenza a sua figlia adolescente e che si trova in difficoltà a comunicare e a vivere momenti assieme a lei, come riportato dalla relazione dei servizi sociali dell'8 ottobre 2024. In secondo luogo, ha vissuto per molti anni distante dal padre a causa Persona_2 degli spostamenti con la madre tra Francia e TUa nel periodo che va dal 2014 al 2023 (salvo alcuni brevi ed effimeri rientri in Italia). Si tratta di una lontananza dal signor molto lunga e significativa in un periodo molto importante della fase evolutiva Pt_1 della ragazza, lontananza che, pertanto, non ha permesso di instaurare un autentico legame affettivo con il suddetto genitore. pagina 4 di 11 Quest'ultimo dal canto suo non ha mai profuso energie e sforzi per mantenere un contatto con la figlia mentre era all'estero limitandosi a versare un contributo in danaro al suo mantenimento. Anche nei brevi periodi in cui la minore è stata in Italia si è limitato a vederla solo qualche ora una volta alla settimana, per di più incontrandola nella tabaccheria che gestisce e quindi non dedicandole il tempo e l'attenzione necessari. In terzo luogo, negli incontri con i servizi sociali la stessa ha descritto Persona_2 il rapporto con il padre come complicato riferendo di non sentire l'affetto paterno, ma sentimenti di indifferenza e freddezza da parte dello stesso, nonché di subire da lui giudizi negativi. Inoltre la ragazza -ascoltata all'udienza del 18 giugno 2024- ha riferito di alcuni comportamenti del signor che l'hanno fatta soffrire, come sguardi di odio (“mi Pt_1 ha guardato con odio, in un modo che non dimenticherò mai, e ha girato la faccia: a quel punto me ne sono andata via”), domande sulla scelta di vivere con lui o con la mamma, l'affermazione di non voler più avere a che fare con lei e di non volere pagare nulla per il suo mantenimento nel caso in cui andasse ad abitare con la signora commenti negativi sulla sua forma fisica. In definitiva, ha descritto CP_1
“brutto” il comportamento che il padre tiene con lei. Ha raccontato inoltre che non ha piacere di incontrare il genitore in tabaccheria (perché locale mal frequentato) e che ha manifestato allo stesso il desiderio di vederlo in altri luoghi, precisando che l'uomo non ha mai fatto nulla per organizzare incontri in posti diversi e più adatti. Ha riportato anche le insistenze del signor affinché abbandoni la scuola e Pt_1 impari il lavoro da tabaccaia essendo lo studio non importante. In conclusione, dunque, sebbene la minore abbia manifestato il desiderio di incontrare il padre se accolta in luoghi idonei (“Se potessi vedere mio padre fuori dalla tabaccheria lo incontrerei volentieri;
vorrei solo che fosse più gentile con me”) emergono in modo chiaro ed evidente le difficoltà relazionali con il resistente e il sostanziale rifiuto di quest'ultimo a prestare assistenza materiale ed emotiva alla stessa e in definitiva la sua inidoneità genitoriale. Al contrario, la signora l momento rappresenta il principale punto di CP_1 riferimento della ragazza e ha dimostrato di possedere capacità genitoriali complessivamente adeguate occupandosi in maniera autonoma della figlia, come riportato nella citata relazione dei servizi sociali. Alla luce delle sopra esposte considerazioni si deve ritenere che il regime di affidamento più aderente ai preminenti interessi della minore sia quello esclusivo rafforzato alla madre, con il potere di prendere autonomamente le decisioni in materia sanitaria, scolastica e di scelta della residenza, nonché di svolgere le pratiche burocratiche inerenti alla minore.
3c. Va disposto il collocamento della figlia in via esclusiva presso la ricorrente. Infatti, tale soluzione è in essere da anni e non ha dimostrato evidenti effetti pregiudizievoli sulla minore.
pagina 5 di 11 In particolare, se è vero che la situazione abitativa della signora non CP_1 ottimale, essendo ospite di connazionali, è altrettanto vero che ella rappresenta l'unico punto di riferimento di tanto da divenirne genitrice affidataria in via Persona_2 esclusiva rafforzata poiché l'accudisce nella vita quotidiana e nel percorso scolastico, oltre al fatto che la figlia ha convissuto con lei tutta la sua vita. Si può quindi concludere che questa soluzione appare la più idonea a garantire la stabilità fisica, psichica ed emotiva di e il raggiungimento di un equilibrio Persona_2 di vita. 3e. In relazione al diritto di visita del signor , gli incontri potranno avvenire, Pt_1 liberamente previo accordo tra i genitori, solo secondo i desideri, la volontà e gli impegni di , anche con riferimento al luogo. Persona_2
3f. In considerazione del collocamento della ragazza in via prevalente presso la madre, va posto a carico del signor un contributo al mantenimento ordinario Pt_1 della stessa. Si deve osservare che il ricorrente, quanto alla sua situazione economica, ha allegato che:
- vive con la propria madre in un'abitazione condotta in locazione da quest'ultima pagando egli stesso il canone di locazione ammontante a 900,00 euro mensili;
- gestisce la tabaccheria con vendita di cibo guadagnando mensilmente circa 5.000,00 euro e avvalendosi altresì di tre lavoratori alle sue dipendenze;
- paga mensilmente ai la licenza per la vendita di tabacchi per Controparte_2 un importo di circa 3.000,00 euro mensili. Ha inoltre ha riferito che:
- ha un debito con l'Agenzia delle Entrate di 270.000,00 euro relativo ad una vicenda del 2010, aggiungendo che paga da quattro mesi una rata mensile di 2.200,00 euro secondo un piano di rateizzazione della durata di cinque anni (cfr. dichiarazioni rese nelle udienze del 30 maggio 2024 e del 14 gennaio 2025);
- ha debiti per la somma complessiva di un milione di euro;
- sua madre percepisce 900,00 euro mensili a titolo di pensione INPS e 980,00 euro mensili a titolo di pensione di reversibilità del marito. Dalla documentazione depositata e raccolta in corso di causa, quanto alle entrate del signor è emerso che: Pt_1
- negli esercizi 2022, 2023 e 2024 ha dichiarato redditi annui pari rispettivamente a euro 13.465,00 (1.122,00 mensili), a euro 11.238,00 (963,00 mensili) e a euro 12.530,00 (1.044,00 mensili);
- ha percepito erogazioni di 1.837,00 euro per il mese di dicembre 2024, di CP_3 circa 850,00 per gli altri mesi del 2024, di circa 780,00 euro mensili per l'anno 2023, di circa 720,00 euro mensili per l'anno 2022 (v. documenti depositati il 17/12/2024). Quanto invece alla situazione debitoria allegata dal signor dalla Pt_1 documentazione prodotta è emerso che:
- il 22 aprile 2024 il ricorrente ha depositato un piano di rateizzazione che prevede il versamento di dodici rate in favore di per il periodo Controparte_4
pagina 6 di 11 che va dal 31 ottobre 2023 al 30 settembre 2024 (documento peraltro manchevole delle pagine relative alla 2^ e 3^ rata);
- il 17 dicembre 2024 il signor ha dichiarato di depositare “pagamenti Pt_1 di Stato del Sig. per licenza Tabacchi” producendo una cartella CP_2 Pt_1 contenente fotografie di: n. 2 ricevute di pagamento del “29.11.2024” (di 2.145,98 euro) e del “5.11.2024” (di 4.215,22 euro) emesse da;
e n. 4 Controparte_4 ricevute di pagamento PagoPA del “31.10.2024” (2.094,04 euro), del “29.12.2023” (2.099,50 euro), del “1.12.2023” (2.052,78 euro), del “25.10.2023” (3.497,93 euro) in favore di . Controparte_4
Quanto alla produzione effettuata con la memoria conclusionale del 29 maggio 2025, va rilevato che la stessa, oltre a essere tardiva (si tratta di fotografie di pagamenti risalenti al “31.10.2024” al “29.11.2024” e al “5.11.2024”), ha a oggetto documenti già depositati il 17 dicembre 2024. Sulla base di tale confusa e incompleta produzione documentale non possono ritenersi provati gli esborsi allegati. In particolare, non sono dimostrati né l'esistenza di un debito nei confronti di Agenzia delle Entrate per l'ammontare dichiarato di 270.000,00 euro, né il pagamento della licenza tabacchi ai Monopoli di Stato per 3.000,00 euro mensili, né la sussistenza di debiti per un milione di euro complessivo. Inoltre, per quanto riguarda le entrate, le dichiarazioni del signor Pt_1 manifestano una situazione economica più favorevole rispetto a quella che emerge dai documenti avendo egli riferito di guadagnare 5.000,00 euro netti mensili e di avere tre lavoratori alle sue dipendenze. Quanto alla signora si deve osservare che: CP_1
- vive con la figlia ospite di connazionali e non paga nulla per tale ospitalità;
- lavora con contratto a tempo determinato presso la società “Short Rental s.r.l.” con scadenza al 1° luglio 2025 e ha percepito, nel mese di aprile 2025, 664,24 euro mensili netti;
- è titolare di un conto corrente Bancoposta con saldo negativo di 12,00 euro al 19 marzo 2024;
- ha ricevuto erogazioni a titolo di assegno unico per 1.994,00 euro nell'anno CP_3
2024 (v. documenti depositati il 4 ottobre 2024 e 31 dicembre 2024);
- percepisce per l'intero, da agosto 2024 e con l'accordo del marito, l'assegno unico per la figlia, ammontante a circa 199,00 euro mensili. Sul punto è appena il caso di puntualizzare che la signora a lavorato CP_1 altresì presso la “Michelia s.r.l.” per soli due mesi dal 21 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025 percependo la retribuzione oraria di euro 7,25 (come si evince chiaramente dal contratto depositato dalla resistente il 14 gennaio 2025. Sulla base di tale ricostruzione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, in particolare della non precaria situazione economica del signor , appare Pt_1 equo e congruo determinare il contributo al mantenimento ordinario di a Persona_2 carico del padre in complessivi 400,00 euro mensili, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della medesima. pagina 7 di 11 3g. Essendo la figlia affidata alla madre in forma esclusiva rafforzata, l'assegno unico deve essere percepito per l'intero dalla signora ai sensi dell'art. 6 CP_1 co. 4 d.lgs. n. 230/2021. 3h. Deve essere respinta la domanda avanzata dalla ricorrente di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento. Invero, tale tipologia di contributo è prevista solo per la separazione dei coniugi, mentre il presente giudizio ha ad oggetto lo scioglimento del matrimonio. Alla medesima soluzione si giungerebbe anche se si qualificasse l'istanza come avente a oggetto un assegno divorzile. Come noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 depositata l'11 luglio 2018 ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Nel caso in esame, l'assegno divorzile non può essere riconosciuto sotto il profilo risarcitorio, atteso che la signora on ha allegato, né dimostrato, di avere CP_1 subito danni da parte del marito. Non sussistono neppure i presupposti per la concessione dell'assegno sotto il profilo compensativo-retributivo. Invero, va rilevato che, se da un lato è stata raggiunta la prova di una disparità economica tra le parti in favore del signor , dall'altro non è stato dimostrato che Pt_1 tale situazione sia stata determinata dal contributo materiale o morale offerto dalla ricorrente alla carriera o alla formazione del patrimonio del coniuge, nè dalla rinuncia da parte della medesima ad ambizioni lavorative per dedicarsi alla cura della famiglia. Invero, è pacifico che la signora nell'arco del matrimonio ha CP_1 convissuto con il marito per pochissimo tempo, dimorando invece per lunghi periodi all'estero. In particolare, ella ha coabitato con il signor dal febbraio 2010 al Pt_1 giugno 2011 (quando si è recata in Francia per partorire) e dal febbraio 2012 all'agosto 2014 (momento in cui si è trasferita in TUa per rimanervi fino all'estate del 2021, anno in cui, nel mese di novembre, è intervenuta la separazione). La coabitazione con il marito si è quindi limitata a poco più di un anno tra il 2010 e il 2011 e a circa due anni tra il 2012 e il 2014 a fronte di un matrimonio durato formalmente dal 2010 al 2021.
pagina 8 di 11 Inoltre, la signora on ha provato (né allegato) di avere fornito, per il CP_1 tempo in cui ha convissuto con il marito così come per quello in cui è stata all'estero, alcun apporto al nucleo familiare o alla formazione del patrimonio del coniuge. Da ultimo, l'assegno divorzile non può essere riconosciuto sotto il profilo assistenziale. Invero, a tal fine è necessario l'accertamento non solo dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, ma anche dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Orbene, nel caso in esame la resistente è ancora di età abbastanza giovane (ha 44 anni) e gode di buona salute, cosicché deve ritenersi che abbia una buona capacità lavorativa. Inoltre, non può non considerarsi che certamente la sua scelta, operata in assoluta autonomia, di cambiare spesso Paese di residenza non ha favorito il reperimento di una stabile attività lavorativa. Di conseguenza, la sua attuale difficoltà a reperire un impiego non temporaneo e ben retribuito va attribuita a responsabilità della stessa. Per quanto illustrato, la situazione economica non abbiente della resistente appare frutto di una sua libera scelta di vita determinata unicamente dalla sua volontà e, di conseguenza, la domanda di assegno di divorzio, per come riqualificata, va rigettata.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
3 settembre 1948 e nata a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 9 febbraio 2010 a Carthage (TUa), atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna al N. 93 P. 2, S. C / 01, anno 2010;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo 1. del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. affida in via esclusiva rafforzata alla signora la quale Persona_2 CP_1 potrà assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
4. colloca la figlia presso la madre;
5. dispone che possa vedere la liberamente, previo Parte_1 Persona_2 accordo tra i genitori e tenuto conto dei desideri, della volontà e degli impegni della medesima (anche con riferimento al luogo dell'incontro);
6. con decorrenza dalla data del ricorso, pone a carico del signor Parte_1
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, la somma di 400,00 euro pagina 9 di 11 mensili;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7. a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. pagina 10 di 11 La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8. dispone che, come per legge, l'assegno unico per la figlia sia percepito per l'intero dalla signora quale genitore affidatario in via esclusiva rafforzata;
Controparte_1
9. con decorso dalla data di pubblicazione della presente sentenza, revoca l'assegno maritale riconosciuto in favore della resistente;
10. compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 luglio 2025.
Il Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado RG 10679/2023 promossa da nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Pierluigi LEO ed elettivamente domiciliato presso lo stesso nel suo studio a Bologna, via Dell'Indipendenza n. 67/2, RICORRENTE contro nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Elisa BATTAGLIA ed elettivamente domiciliata presso la stessa nel suo studio a Bologna, in via IV Novembre n. 14, RESISTENTE
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 2 maggio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, collocare la minore presso la madre con diritto di visita del padre, altresì, voglia respingere le istanze avversarie in particolare con riguardo il mantenimento della signora ed il versamento delle Controparte_1 somme richieste da controparte per la minore, che non potranno essere superiori al versamento di euro 200,00 mensili in favore di , in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente, Per_1 del quale sono state tenute in considerazione solo gli incassi ma non gli esborsi quali quelli di locazione dell'immobile in cui vive, del bar in cui lavora, delle utenze, dei compensi per i dipendenti, delle rate da versare all'Agenzia delle Entrate, dei debiti dello stesso e della possibilità che il medesimo si veda revocare la propria licenza di tabacchi concessagli dal monopolio di Stato. Si chiede altresì che venga verificata la condizione abitativa della figlia del , che finora sembra vagare da Pt_1 un posto all'altro, condividendo la casa con soggetti anche di sesso maschile ed adulti, con ogni logica
pagina 1 di 11 a e conseguente timore in capo al ricorrente per l'incolumità della figlia e per le condizioni di evidente disagio dimostrato dalla minore, sia in ordine all'adattamento scolastico che alle condizioni abitative allorquando ribadisce che vorrebbe avere una propria cameretta. Si insiste pertanto nell'accoglimento di tutte le istanze di questa difesa ed il rigetto ed istanza o eccezione di controparte”.
La resistente ha concluso come da foglio di precisazione conclusioni depositato in data 2 maggio 2025
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi;
2) disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, mantenendo collocamento e residenza presso l'abitazione materna;
3) disporre che il padre possa vedere la figlia accordandosi direttamente con la stessa e previa volontà da parte della minore di ricominciare ad incontrare il padre;
4) disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore, mediante: a) versamento dell'importo mensile pari a euro 500,00 (cinquecento), anticipatamente, al primo di ogni mese, mediante bonifico nel conto corrente della moglie, importo revisionabile secondo gli indici Istat;
b) anticipazione o rimborso del 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo del Tribunale di Bologna;
5) disporre che il marito contribuisca al mantenimento della moglie, mediante: a) versamento dell'importo mensile pari a euro 250,00 (duecentocinquanta), anticipatamente, al primo di ogni mese, mediante bonifico nel conto corrente della moglie, importo revisionabile secondo gli indici Istat”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio civile il 9 Parte_1 Controparte_1 febbraio 2010 a Carthage (TUa). Dalla loro unione è nata , il [...] a [...] Persona_2
La signora dopo avere inizialmente abitato in Italia, si è trasferita in CP_1
Francia ospite da alcuni parenti dove ha soggiornato per alcuni mesi, facendo poi rientro a Bologna nel febbraio 2012. La ricorrente è andata a vivere in TUa con la figlia dall'agosto 2014 all'estate del 2021, anno in cui ha fatto rientro in Italia su richiesta del marito. Il 15 novembre 2021 i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui all'accordo raggiunto con negoziazione assistita, autorizzato dal P.M. in data 18 novembre 2021. In particolare, le parti hanno concordato le seguenti condizioni: a) affidamento di in via esclusiva alla madre;
b) collocamento della minore Persona_2 presso la signora c) visite paterne da concordarsi tra i genitori;
d) CP_1 contributo al mantenimento della prole a carico del padre di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Dopo la separazione l'unione non si è ricostituita. Anzi, a novembre 2021 la signora i è nuovamente trasferita con la figlia in Francia permanendovi per circa CP_1 un anno per poi fare ritorno in TUa. Infine, è rientrata in Italia nell'agosto 2023 assecondando il desiderio della ragazza di vedere il padre.
2. Con ricorso depositato il 20 luglio 2023 il signor ha chiesto: Pt_1
- la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
CP_1
pagina 2 di 11 - l'affidamento esclusivo della figlia alla madre con collocamento presso la stessa;
- la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento di Per_2
dell'importo di 200,00 euro mensili, oltre alla quota del 50% delle spese
[...] straordinarie. Si è costituita in giudizio la signora he ha contestato integralmente le CP_1 allegazioni del ricorrente e ha chiesto:
- la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
- l'affidamento della figlia in via esclusiva a sé;
- la collocazione della minore presso di sé;
- l'esercizio del diritto di visita del padre tramite incontri protetti calendarizzati dal servizio sociale o, in subordine, ogni domenica dalle 9,00 fino alle 21,00;
- un contributo al mantenimento ordinario della figlia a carico del signor Pt_1 dell'importo di 550,00 euro mensili, o di quello maggiore ritenuto congruo, oltre all'anticipo o al rimborso per la quota del 60% alle spese straordinarie;
- un contributo al suo mantenimento a carico del signor di 250,00 euro Pt_1 mensili. All'udienza del 30 aprile 2024 la Giudice ha sottoposto a interrogatorio libero le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei propri atti introduttivi, mentre in quella del 18 giugno 2024 ha proceduto all'ascolto della minore. Con ordinanza emessa il 20 giugno 2024 ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., la Giudice designata ha disposto:
- l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori;
Persona_2
- il collocamento della stessa presso la madre;
- l'esercizio del diritto di visita del padre secondo il seguente calendario: a) tutte le domeniche dalle ore 10,00 alle 21,00 provvedendo ad andarla a prendere a casa della madre e a riportarvela dopo avere cenato con lei;
b) ad anni alterni nei giorni del 25 dicembre, 1° gennaio e Lunedì dell'Angelo o del 26 dicembre, 6 gennaio e Pasqua dalle 10,00 della mattina alla sera alle 21,00 andandola a prendere a casa della madre e riportandovela dopo cena;
c) una settimana in estate da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla signora a Pt_1 CP_1 somma di euro 350,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario della figlia, oltre al contributo per la quota del 50% alle spese straordinarie;
- l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla signora a Pt_1 CP_1 somma di euro 200,00 mensili a titolo di assegno maritale. A seguito dell'istruttoria, all'udienza del 14 gennaio 2025 la Giudice ha nuovamente sottoposto le parti a interrogatorio libero e ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali. All'udienza del 3 luglio 2025 la Giudice ha rimesso la decisione al Collegio. Il PM non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica. pagina 3 di 11 La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. n. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
3. Tanto premesso, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Lo scioglimento del matrimonio deve essere pronunciato ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, della legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni delle parti. 3b. Va disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, come Persona_2 peraltro chiesto da entrambi i genitori, con conseguente concentrazione di tutto l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima. In base al disposto degli artt. 337ter e quater c.c. il criterio fondamentale cui il giudicante deve avere riguardo all'atto delle proprie determinazioni in materia di affidamento è l'esclusivo interesse morale e materiale del minore. Ciò obbliga a compiere un'attenta valutazione delle esigenze del minore e della capacità educativa dei genitori, privilegiando la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti al figlio dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare al medesimo il migliore sviluppo della sua personalità e la sua sicurezza materiale e morale. Nel caso di specie, vi sono molteplici profili che inducono a ritenere che il regime dell'affido esclusivo rafforzato alla madre sia l'unico pienamente satisfattivo dell'interesse di Persona_2
In primo luogo, lo stesso signor ha riferito che, a causa della sua età Pt_1 prossima agli ottant'anni, non è in grado di accudire e prestare assistenza a sua figlia adolescente e che si trova in difficoltà a comunicare e a vivere momenti assieme a lei, come riportato dalla relazione dei servizi sociali dell'8 ottobre 2024. In secondo luogo, ha vissuto per molti anni distante dal padre a causa Persona_2 degli spostamenti con la madre tra Francia e TUa nel periodo che va dal 2014 al 2023 (salvo alcuni brevi ed effimeri rientri in Italia). Si tratta di una lontananza dal signor molto lunga e significativa in un periodo molto importante della fase evolutiva Pt_1 della ragazza, lontananza che, pertanto, non ha permesso di instaurare un autentico legame affettivo con il suddetto genitore. pagina 4 di 11 Quest'ultimo dal canto suo non ha mai profuso energie e sforzi per mantenere un contatto con la figlia mentre era all'estero limitandosi a versare un contributo in danaro al suo mantenimento. Anche nei brevi periodi in cui la minore è stata in Italia si è limitato a vederla solo qualche ora una volta alla settimana, per di più incontrandola nella tabaccheria che gestisce e quindi non dedicandole il tempo e l'attenzione necessari. In terzo luogo, negli incontri con i servizi sociali la stessa ha descritto Persona_2 il rapporto con il padre come complicato riferendo di non sentire l'affetto paterno, ma sentimenti di indifferenza e freddezza da parte dello stesso, nonché di subire da lui giudizi negativi. Inoltre la ragazza -ascoltata all'udienza del 18 giugno 2024- ha riferito di alcuni comportamenti del signor che l'hanno fatta soffrire, come sguardi di odio (“mi Pt_1 ha guardato con odio, in un modo che non dimenticherò mai, e ha girato la faccia: a quel punto me ne sono andata via”), domande sulla scelta di vivere con lui o con la mamma, l'affermazione di non voler più avere a che fare con lei e di non volere pagare nulla per il suo mantenimento nel caso in cui andasse ad abitare con la signora commenti negativi sulla sua forma fisica. In definitiva, ha descritto CP_1
“brutto” il comportamento che il padre tiene con lei. Ha raccontato inoltre che non ha piacere di incontrare il genitore in tabaccheria (perché locale mal frequentato) e che ha manifestato allo stesso il desiderio di vederlo in altri luoghi, precisando che l'uomo non ha mai fatto nulla per organizzare incontri in posti diversi e più adatti. Ha riportato anche le insistenze del signor affinché abbandoni la scuola e Pt_1 impari il lavoro da tabaccaia essendo lo studio non importante. In conclusione, dunque, sebbene la minore abbia manifestato il desiderio di incontrare il padre se accolta in luoghi idonei (“Se potessi vedere mio padre fuori dalla tabaccheria lo incontrerei volentieri;
vorrei solo che fosse più gentile con me”) emergono in modo chiaro ed evidente le difficoltà relazionali con il resistente e il sostanziale rifiuto di quest'ultimo a prestare assistenza materiale ed emotiva alla stessa e in definitiva la sua inidoneità genitoriale. Al contrario, la signora l momento rappresenta il principale punto di CP_1 riferimento della ragazza e ha dimostrato di possedere capacità genitoriali complessivamente adeguate occupandosi in maniera autonoma della figlia, come riportato nella citata relazione dei servizi sociali. Alla luce delle sopra esposte considerazioni si deve ritenere che il regime di affidamento più aderente ai preminenti interessi della minore sia quello esclusivo rafforzato alla madre, con il potere di prendere autonomamente le decisioni in materia sanitaria, scolastica e di scelta della residenza, nonché di svolgere le pratiche burocratiche inerenti alla minore.
3c. Va disposto il collocamento della figlia in via esclusiva presso la ricorrente. Infatti, tale soluzione è in essere da anni e non ha dimostrato evidenti effetti pregiudizievoli sulla minore.
pagina 5 di 11 In particolare, se è vero che la situazione abitativa della signora non CP_1 ottimale, essendo ospite di connazionali, è altrettanto vero che ella rappresenta l'unico punto di riferimento di tanto da divenirne genitrice affidataria in via Persona_2 esclusiva rafforzata poiché l'accudisce nella vita quotidiana e nel percorso scolastico, oltre al fatto che la figlia ha convissuto con lei tutta la sua vita. Si può quindi concludere che questa soluzione appare la più idonea a garantire la stabilità fisica, psichica ed emotiva di e il raggiungimento di un equilibrio Persona_2 di vita. 3e. In relazione al diritto di visita del signor , gli incontri potranno avvenire, Pt_1 liberamente previo accordo tra i genitori, solo secondo i desideri, la volontà e gli impegni di , anche con riferimento al luogo. Persona_2
3f. In considerazione del collocamento della ragazza in via prevalente presso la madre, va posto a carico del signor un contributo al mantenimento ordinario Pt_1 della stessa. Si deve osservare che il ricorrente, quanto alla sua situazione economica, ha allegato che:
- vive con la propria madre in un'abitazione condotta in locazione da quest'ultima pagando egli stesso il canone di locazione ammontante a 900,00 euro mensili;
- gestisce la tabaccheria con vendita di cibo guadagnando mensilmente circa 5.000,00 euro e avvalendosi altresì di tre lavoratori alle sue dipendenze;
- paga mensilmente ai la licenza per la vendita di tabacchi per Controparte_2 un importo di circa 3.000,00 euro mensili. Ha inoltre ha riferito che:
- ha un debito con l'Agenzia delle Entrate di 270.000,00 euro relativo ad una vicenda del 2010, aggiungendo che paga da quattro mesi una rata mensile di 2.200,00 euro secondo un piano di rateizzazione della durata di cinque anni (cfr. dichiarazioni rese nelle udienze del 30 maggio 2024 e del 14 gennaio 2025);
- ha debiti per la somma complessiva di un milione di euro;
- sua madre percepisce 900,00 euro mensili a titolo di pensione INPS e 980,00 euro mensili a titolo di pensione di reversibilità del marito. Dalla documentazione depositata e raccolta in corso di causa, quanto alle entrate del signor è emerso che: Pt_1
- negli esercizi 2022, 2023 e 2024 ha dichiarato redditi annui pari rispettivamente a euro 13.465,00 (1.122,00 mensili), a euro 11.238,00 (963,00 mensili) e a euro 12.530,00 (1.044,00 mensili);
- ha percepito erogazioni di 1.837,00 euro per il mese di dicembre 2024, di CP_3 circa 850,00 per gli altri mesi del 2024, di circa 780,00 euro mensili per l'anno 2023, di circa 720,00 euro mensili per l'anno 2022 (v. documenti depositati il 17/12/2024). Quanto invece alla situazione debitoria allegata dal signor dalla Pt_1 documentazione prodotta è emerso che:
- il 22 aprile 2024 il ricorrente ha depositato un piano di rateizzazione che prevede il versamento di dodici rate in favore di per il periodo Controparte_4
pagina 6 di 11 che va dal 31 ottobre 2023 al 30 settembre 2024 (documento peraltro manchevole delle pagine relative alla 2^ e 3^ rata);
- il 17 dicembre 2024 il signor ha dichiarato di depositare “pagamenti Pt_1 di Stato del Sig. per licenza Tabacchi” producendo una cartella CP_2 Pt_1 contenente fotografie di: n. 2 ricevute di pagamento del “29.11.2024” (di 2.145,98 euro) e del “5.11.2024” (di 4.215,22 euro) emesse da;
e n. 4 Controparte_4 ricevute di pagamento PagoPA del “31.10.2024” (2.094,04 euro), del “29.12.2023” (2.099,50 euro), del “1.12.2023” (2.052,78 euro), del “25.10.2023” (3.497,93 euro) in favore di . Controparte_4
Quanto alla produzione effettuata con la memoria conclusionale del 29 maggio 2025, va rilevato che la stessa, oltre a essere tardiva (si tratta di fotografie di pagamenti risalenti al “31.10.2024” al “29.11.2024” e al “5.11.2024”), ha a oggetto documenti già depositati il 17 dicembre 2024. Sulla base di tale confusa e incompleta produzione documentale non possono ritenersi provati gli esborsi allegati. In particolare, non sono dimostrati né l'esistenza di un debito nei confronti di Agenzia delle Entrate per l'ammontare dichiarato di 270.000,00 euro, né il pagamento della licenza tabacchi ai Monopoli di Stato per 3.000,00 euro mensili, né la sussistenza di debiti per un milione di euro complessivo. Inoltre, per quanto riguarda le entrate, le dichiarazioni del signor Pt_1 manifestano una situazione economica più favorevole rispetto a quella che emerge dai documenti avendo egli riferito di guadagnare 5.000,00 euro netti mensili e di avere tre lavoratori alle sue dipendenze. Quanto alla signora si deve osservare che: CP_1
- vive con la figlia ospite di connazionali e non paga nulla per tale ospitalità;
- lavora con contratto a tempo determinato presso la società “Short Rental s.r.l.” con scadenza al 1° luglio 2025 e ha percepito, nel mese di aprile 2025, 664,24 euro mensili netti;
- è titolare di un conto corrente Bancoposta con saldo negativo di 12,00 euro al 19 marzo 2024;
- ha ricevuto erogazioni a titolo di assegno unico per 1.994,00 euro nell'anno CP_3
2024 (v. documenti depositati il 4 ottobre 2024 e 31 dicembre 2024);
- percepisce per l'intero, da agosto 2024 e con l'accordo del marito, l'assegno unico per la figlia, ammontante a circa 199,00 euro mensili. Sul punto è appena il caso di puntualizzare che la signora a lavorato CP_1 altresì presso la “Michelia s.r.l.” per soli due mesi dal 21 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025 percependo la retribuzione oraria di euro 7,25 (come si evince chiaramente dal contratto depositato dalla resistente il 14 gennaio 2025. Sulla base di tale ricostruzione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, in particolare della non precaria situazione economica del signor , appare Pt_1 equo e congruo determinare il contributo al mantenimento ordinario di a Persona_2 carico del padre in complessivi 400,00 euro mensili, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della medesima. pagina 7 di 11 3g. Essendo la figlia affidata alla madre in forma esclusiva rafforzata, l'assegno unico deve essere percepito per l'intero dalla signora ai sensi dell'art. 6 CP_1 co. 4 d.lgs. n. 230/2021. 3h. Deve essere respinta la domanda avanzata dalla ricorrente di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento. Invero, tale tipologia di contributo è prevista solo per la separazione dei coniugi, mentre il presente giudizio ha ad oggetto lo scioglimento del matrimonio. Alla medesima soluzione si giungerebbe anche se si qualificasse l'istanza come avente a oggetto un assegno divorzile. Come noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 depositata l'11 luglio 2018 ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Nel caso in esame, l'assegno divorzile non può essere riconosciuto sotto il profilo risarcitorio, atteso che la signora on ha allegato, né dimostrato, di avere CP_1 subito danni da parte del marito. Non sussistono neppure i presupposti per la concessione dell'assegno sotto il profilo compensativo-retributivo. Invero, va rilevato che, se da un lato è stata raggiunta la prova di una disparità economica tra le parti in favore del signor , dall'altro non è stato dimostrato che Pt_1 tale situazione sia stata determinata dal contributo materiale o morale offerto dalla ricorrente alla carriera o alla formazione del patrimonio del coniuge, nè dalla rinuncia da parte della medesima ad ambizioni lavorative per dedicarsi alla cura della famiglia. Invero, è pacifico che la signora nell'arco del matrimonio ha CP_1 convissuto con il marito per pochissimo tempo, dimorando invece per lunghi periodi all'estero. In particolare, ella ha coabitato con il signor dal febbraio 2010 al Pt_1 giugno 2011 (quando si è recata in Francia per partorire) e dal febbraio 2012 all'agosto 2014 (momento in cui si è trasferita in TUa per rimanervi fino all'estate del 2021, anno in cui, nel mese di novembre, è intervenuta la separazione). La coabitazione con il marito si è quindi limitata a poco più di un anno tra il 2010 e il 2011 e a circa due anni tra il 2012 e il 2014 a fronte di un matrimonio durato formalmente dal 2010 al 2021.
pagina 8 di 11 Inoltre, la signora on ha provato (né allegato) di avere fornito, per il CP_1 tempo in cui ha convissuto con il marito così come per quello in cui è stata all'estero, alcun apporto al nucleo familiare o alla formazione del patrimonio del coniuge. Da ultimo, l'assegno divorzile non può essere riconosciuto sotto il profilo assistenziale. Invero, a tal fine è necessario l'accertamento non solo dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, ma anche dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Orbene, nel caso in esame la resistente è ancora di età abbastanza giovane (ha 44 anni) e gode di buona salute, cosicché deve ritenersi che abbia una buona capacità lavorativa. Inoltre, non può non considerarsi che certamente la sua scelta, operata in assoluta autonomia, di cambiare spesso Paese di residenza non ha favorito il reperimento di una stabile attività lavorativa. Di conseguenza, la sua attuale difficoltà a reperire un impiego non temporaneo e ben retribuito va attribuita a responsabilità della stessa. Per quanto illustrato, la situazione economica non abbiente della resistente appare frutto di una sua libera scelta di vita determinata unicamente dalla sua volontà e, di conseguenza, la domanda di assegno di divorzio, per come riqualificata, va rigettata.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
3 settembre 1948 e nata a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 9 febbraio 2010 a Carthage (TUa), atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna al N. 93 P. 2, S. C / 01, anno 2010;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo 1. del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. affida in via esclusiva rafforzata alla signora la quale Persona_2 CP_1 potrà assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
4. colloca la figlia presso la madre;
5. dispone che possa vedere la liberamente, previo Parte_1 Persona_2 accordo tra i genitori e tenuto conto dei desideri, della volontà e degli impegni della medesima (anche con riferimento al luogo dell'incontro);
6. con decorrenza dalla data del ricorso, pone a carico del signor Parte_1
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, la somma di 400,00 euro pagina 9 di 11 mensili;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7. a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. pagina 10 di 11 La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8. dispone che, come per legge, l'assegno unico per la figlia sia percepito per l'intero dalla signora quale genitore affidatario in via esclusiva rafforzata;
Controparte_1
9. con decorso dalla data di pubblicazione della presente sentenza, revoca l'assegno maritale riconosciuto in favore della resistente;
10. compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 luglio 2025.
Il Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 11 di 11