Articolo 63 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Articolo 62Articolo 64
Versione
1 gennaio 1998
Art. 63. (Abrogazioni - Norma di sanatoria). 1. Sono abrogati i decreti-legge 3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393 . Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1997, n. 373, 3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente