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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 6.2.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n. 267 /2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
MONTESARCHIO PASQUALE e dall'Avv. CIRO FALANGA, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MARIOTTI SILVANA presso il quale è elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
Oggetto : accertamento pensione indiretta e condanna al pagamento;
conclusioni: conformi a quelle versate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.1.2024 - coniuge superstite del sig. Parte_1 Per_1
, nato a [...] il [...] e deceduto in data 16.12.2017- ha dedotto che a
[...]
seguito del decesso del proprio coniuge, aveva richiesto all' , con domanda del CP_1
25.11.2021, la corresponsione in suo favore della pensione indiretta;
che con provvedimento del 25.11.2021, l' la aveva comunicato che la domanda non era CP_1
stata accolta, in quanto alla data della morte del proprio coniuge non sarebbero risultati in favore di quest'ultimo almeno n.780 contributi settimanali poiché, pur considerando la
1 contribuzione che va dal mese di giugno 1989 al mese di dicembre 1990, risulterebbero versati solo 690 contributi settimanali;
Ha altresì dedotto che il de cuius, impiegato presso la Banca Commerciale, dal
12.06.1989 al 31.10.1991 era stato posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 della Legge n.300/1970, con accreditamento dei contributi figurativi relativi al suddetto periodo, atteso l'avvenuto invio da parte dell'istituto di credito dei MOD 01M all'epoca vigenti;
che nonostante le sue segnalazioni effettuate all' non era stato aggiornato il CP_1
conto assicurativo in relazione ai periodi 12.06.1989-31.12.1989; 01.01.1990-
31.12.1990; 01.01.1991-31.10.1991; che il numero dei contributi figurativi che non risultano accreditati, ammonta complessivamente a 126.
Tanto dedotto in fatto, ha sostenuto in diritto l'illegittimità del provvedimento dell' CP_1
del 25.11.2021 ed ha chiesto al Giudice adito di : “ annullare e/o revocare il provvedimento dell' sede Controparte_2 CP_1
Agenzia Costiero Vesuviana - del 25.11.2021, perché del tutto illegittimo, per tutte le ragioni in diritto sopra richiamate. - consequenzialmente, previo riconoscimento del relativo diritto, condannare l' Controparte_2
in persona del suo Presidente, legale rapp.te p.t., al
[...] pagamento in favore della stessa, della pensione indiretta a decorrere dall'01.01.2018
(primo giorno del mese successivo a quello del decesso del de cuius), ovvero da altra data successiva come eventualmente stabilito dal giudice adito, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria sino al soddisfo, sui ratei arretrati delle prestazioni dovute”, vinte le spese di lite con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si è ritualmente costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e diritto. In particolare ha dedotto che “il numero delle settimane di contribuzione di cui è stato titolare il coniuge della ricorrente, utili per il conseguimento del diritto a pensione, pur considerando la contribuzione che va dal 06/1989 al 12/1990, non risulta sufficiente al perfezionato del diritto alla pensione. Infatti risultano n. 690 contributi a fronte dei 780 richiesti dalla normativa vigente.” e che “Non risultano certamente contributi nel quinquennio antecedente il decesso”. In via subordinata ha eccepito la intervenuta prescrizione.
Lette le note di trattazione depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 6.2.205 , la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulle base delle osservazioni di seguito illustrate.
2 Il diritto alla pensione indiretta presuppone il possesso dei requisiti (amministrativi, contributivi ed anagrafici) per la pensione da parte del de cuius. (Sez. L, Sentenza n.
26443 del 29/09/2021) ed il trattamento pensionistico indiretto del superstite, pur restando autonomo, trae le sue condizioni di maturazione dalla posizione assicurativa del dante causa, costituendo la morte dell'assicurato uno dei requisiti soggettivi richiesti per il conseguimento della pensione indiretta. Invero come ribadito dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del 27/04/1990) nel vigente sistema previdenziale i tre rischi della vecchiaia, della invalidità e della morte dell'assicurato o del pensionato sono conglobati in un'unica forma assicurativa e il versamento dell'unitaria contribuzione sopperisce contemporaneamente, oltre che alla pensione di vecchiaia e di invalidità, anche a quella per i superstiti (pensione indiretta), il cui diritto, condizionato al verificarsi del decesso dell'assicurato, matura parallelamente e insieme al diritto alle altre pensioni e sotto gli stessi presupposti (vedi in questo senso Cass. 8 gennaio 1980, n. 157; Cass. 23 giugno 1971, n. 1994; Cass. 1 giugno 1965, n. 1171).
In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell' , CP_1
per i familiari superstiti sorge quindi il diritto a pensione ai superstiti in presenza delle seguenti condizioni:
1. che il lavoratore deceduto fosse già titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità; 2. che il lavoratore deceduto pur non essendo ancora pensionato avesse maturato i seguenti requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali
OPPURE 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta.
I requisiti soggettivi richiesti dalla legge per il conseguimento della pensione indiretta
(per quella di reversibilità non sorge problema alcuno, perché essa deriva dalla posizione già di pensionato del capo famiglia deceduto) sono dunque gli stessi richiesti dalla legge per l'attribuzione del diritto alla pensione di invalidità o vecchiaia, solo che a quest'ultimi eventi si sostituisce quello della morte dell'assicurato.
Parte ricorrente ha dedotto che oltre alle 690 settimane di contributi versati dal de cuius l' avrebbe dovuto conteggiare anche la contribuzione figurativa relativa al periodo CP_1
12.6.1989 – 31.10.1991 nel quale il coniuge deceduto era stato posto in aspettativa non
3 retribuita, ai sensi dell'art. 31 della Legge n.300/1970.
L'art. 31 -rubricato “Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali)”- prevede che
“I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa”.
Parte ricorrente ha documentato, e la circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell' , che nel periodo 12.6.1989 / 31-10-1991 il sig. CP_1 Per_1
era rimasto assente da servizio dietro sua richiesta per aspettativa non retribuita
[...]
ai sensi dell'art. 31 l. n. 300/1070 ( vedi certificazione rilasciata dalla Direzione generale della Banca Commerciale Italiana datata 9.2.1993 allegata al fascicolo di parte ricorrente). Per il medesimo periodo la parte ha documentato l'invio all' del mod. CP_1
01/m (vedi allegato 6 del fascicolo di parte ricorrente) pertanto la parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante documentando l'esistenza del requisito contributivo richiesto dalla norma che richiede l'esistenza in capo al de cuius di almeno
15 anni di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali. Infatti alle 690 settimane pacificamente riconosciute dall' devono aggiungersi le 124 settimane di CP_1
contribuzione figurativa maturate dal 12.6.1989 al 31.10.1991, per un totale di 814 settimane di contribuzione.
4 Non rileva quindi l'ulteriore requisito indicato dalla norma solo in via alternativa dei “5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno
3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso”. Così come del tutto infondata è l'eccepita prescrizione trattandosi di un diritto, quello alla percezione della pensione indiretta, che sorge in capo al superstite solo all'atto del decesso dell'assicurato , evento verificatosi in data 16.12.2017.
Deve quindi dichiararsi il diritto di a percepire la pensione indiretta a Parte_1
decorrere dal 1.1.2018 con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei dalla stessa CP_1
data.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
PQM
Ogni altra istanza e domanda disattesa:
1.accoglie il ricorso e dichiara che la signora ha diritto a percepire la Parte_1
pensione indiretta a decorrere dal 1.1.2018;
2.condanna l' in Controparte_2
persona del suo Presidente, legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della stessa dei ratei maturati a decorrere dall'01.01.2018;
3.condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida CP_1 in €2800,00 oltre iva cpa e spese generali nella misura di legge, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Napoli, 10/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 6.2.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n. 267 /2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
MONTESARCHIO PASQUALE e dall'Avv. CIRO FALANGA, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MARIOTTI SILVANA presso il quale è elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
Oggetto : accertamento pensione indiretta e condanna al pagamento;
conclusioni: conformi a quelle versate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.1.2024 - coniuge superstite del sig. Parte_1 Per_1
, nato a [...] il [...] e deceduto in data 16.12.2017- ha dedotto che a
[...]
seguito del decesso del proprio coniuge, aveva richiesto all' , con domanda del CP_1
25.11.2021, la corresponsione in suo favore della pensione indiretta;
che con provvedimento del 25.11.2021, l' la aveva comunicato che la domanda non era CP_1
stata accolta, in quanto alla data della morte del proprio coniuge non sarebbero risultati in favore di quest'ultimo almeno n.780 contributi settimanali poiché, pur considerando la
1 contribuzione che va dal mese di giugno 1989 al mese di dicembre 1990, risulterebbero versati solo 690 contributi settimanali;
Ha altresì dedotto che il de cuius, impiegato presso la Banca Commerciale, dal
12.06.1989 al 31.10.1991 era stato posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 della Legge n.300/1970, con accreditamento dei contributi figurativi relativi al suddetto periodo, atteso l'avvenuto invio da parte dell'istituto di credito dei MOD 01M all'epoca vigenti;
che nonostante le sue segnalazioni effettuate all' non era stato aggiornato il CP_1
conto assicurativo in relazione ai periodi 12.06.1989-31.12.1989; 01.01.1990-
31.12.1990; 01.01.1991-31.10.1991; che il numero dei contributi figurativi che non risultano accreditati, ammonta complessivamente a 126.
Tanto dedotto in fatto, ha sostenuto in diritto l'illegittimità del provvedimento dell' CP_1
del 25.11.2021 ed ha chiesto al Giudice adito di : “ annullare e/o revocare il provvedimento dell' sede Controparte_2 CP_1
Agenzia Costiero Vesuviana - del 25.11.2021, perché del tutto illegittimo, per tutte le ragioni in diritto sopra richiamate. - consequenzialmente, previo riconoscimento del relativo diritto, condannare l' Controparte_2
in persona del suo Presidente, legale rapp.te p.t., al
[...] pagamento in favore della stessa, della pensione indiretta a decorrere dall'01.01.2018
(primo giorno del mese successivo a quello del decesso del de cuius), ovvero da altra data successiva come eventualmente stabilito dal giudice adito, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria sino al soddisfo, sui ratei arretrati delle prestazioni dovute”, vinte le spese di lite con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si è ritualmente costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e diritto. In particolare ha dedotto che “il numero delle settimane di contribuzione di cui è stato titolare il coniuge della ricorrente, utili per il conseguimento del diritto a pensione, pur considerando la contribuzione che va dal 06/1989 al 12/1990, non risulta sufficiente al perfezionato del diritto alla pensione. Infatti risultano n. 690 contributi a fronte dei 780 richiesti dalla normativa vigente.” e che “Non risultano certamente contributi nel quinquennio antecedente il decesso”. In via subordinata ha eccepito la intervenuta prescrizione.
Lette le note di trattazione depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 6.2.205 , la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulle base delle osservazioni di seguito illustrate.
2 Il diritto alla pensione indiretta presuppone il possesso dei requisiti (amministrativi, contributivi ed anagrafici) per la pensione da parte del de cuius. (Sez. L, Sentenza n.
26443 del 29/09/2021) ed il trattamento pensionistico indiretto del superstite, pur restando autonomo, trae le sue condizioni di maturazione dalla posizione assicurativa del dante causa, costituendo la morte dell'assicurato uno dei requisiti soggettivi richiesti per il conseguimento della pensione indiretta. Invero come ribadito dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del 27/04/1990) nel vigente sistema previdenziale i tre rischi della vecchiaia, della invalidità e della morte dell'assicurato o del pensionato sono conglobati in un'unica forma assicurativa e il versamento dell'unitaria contribuzione sopperisce contemporaneamente, oltre che alla pensione di vecchiaia e di invalidità, anche a quella per i superstiti (pensione indiretta), il cui diritto, condizionato al verificarsi del decesso dell'assicurato, matura parallelamente e insieme al diritto alle altre pensioni e sotto gli stessi presupposti (vedi in questo senso Cass. 8 gennaio 1980, n. 157; Cass. 23 giugno 1971, n. 1994; Cass. 1 giugno 1965, n. 1171).
In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell' , CP_1
per i familiari superstiti sorge quindi il diritto a pensione ai superstiti in presenza delle seguenti condizioni:
1. che il lavoratore deceduto fosse già titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità; 2. che il lavoratore deceduto pur non essendo ancora pensionato avesse maturato i seguenti requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali
OPPURE 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta.
I requisiti soggettivi richiesti dalla legge per il conseguimento della pensione indiretta
(per quella di reversibilità non sorge problema alcuno, perché essa deriva dalla posizione già di pensionato del capo famiglia deceduto) sono dunque gli stessi richiesti dalla legge per l'attribuzione del diritto alla pensione di invalidità o vecchiaia, solo che a quest'ultimi eventi si sostituisce quello della morte dell'assicurato.
Parte ricorrente ha dedotto che oltre alle 690 settimane di contributi versati dal de cuius l' avrebbe dovuto conteggiare anche la contribuzione figurativa relativa al periodo CP_1
12.6.1989 – 31.10.1991 nel quale il coniuge deceduto era stato posto in aspettativa non
3 retribuita, ai sensi dell'art. 31 della Legge n.300/1970.
L'art. 31 -rubricato “Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali)”- prevede che
“I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa”.
Parte ricorrente ha documentato, e la circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell' , che nel periodo 12.6.1989 / 31-10-1991 il sig. CP_1 Per_1
era rimasto assente da servizio dietro sua richiesta per aspettativa non retribuita
[...]
ai sensi dell'art. 31 l. n. 300/1070 ( vedi certificazione rilasciata dalla Direzione generale della Banca Commerciale Italiana datata 9.2.1993 allegata al fascicolo di parte ricorrente). Per il medesimo periodo la parte ha documentato l'invio all' del mod. CP_1
01/m (vedi allegato 6 del fascicolo di parte ricorrente) pertanto la parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante documentando l'esistenza del requisito contributivo richiesto dalla norma che richiede l'esistenza in capo al de cuius di almeno
15 anni di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali. Infatti alle 690 settimane pacificamente riconosciute dall' devono aggiungersi le 124 settimane di CP_1
contribuzione figurativa maturate dal 12.6.1989 al 31.10.1991, per un totale di 814 settimane di contribuzione.
4 Non rileva quindi l'ulteriore requisito indicato dalla norma solo in via alternativa dei “5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno
3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso”. Così come del tutto infondata è l'eccepita prescrizione trattandosi di un diritto, quello alla percezione della pensione indiretta, che sorge in capo al superstite solo all'atto del decesso dell'assicurato , evento verificatosi in data 16.12.2017.
Deve quindi dichiararsi il diritto di a percepire la pensione indiretta a Parte_1
decorrere dal 1.1.2018 con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei dalla stessa CP_1
data.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
PQM
Ogni altra istanza e domanda disattesa:
1.accoglie il ricorso e dichiara che la signora ha diritto a percepire la Parte_1
pensione indiretta a decorrere dal 1.1.2018;
2.condanna l' in Controparte_2
persona del suo Presidente, legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della stessa dei ratei maturati a decorrere dall'01.01.2018;
3.condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida CP_1 in €2800,00 oltre iva cpa e spese generali nella misura di legge, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Napoli, 10/03/2025 Il Giudice
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