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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 11579/2024
r.g., decisa nell'udienza del 9.12.2025, promossa da
, con l'avv. Andrea Greco;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 27.11.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 19.1.2024, previo cumulo con quello già
riconosciuto in capitale in misura del 6% per altra malattia, ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata prova per testi ha infatti confermato la esposizione a rischio dell'istante nell'ambiente di lavoro.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la denunziata malattia (ipoacusia) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente del 11% che, cumulato a quello del 6% già
riconosciuto per altra malattia professionale (patologia vertebrale con deficit funzionale), determina un danno biologico complessivo del 16% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella detta misura e con la detta decorrenza.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei – previa CP_1
decurtazione, ex art. 13 co. 4 periodo 2 d.l.vo 23.2.2000 n. 38,
dell'indennizzo in capitale già corrisposto – con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121°
giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
2 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali in misura del 16% e condanna l' a CP_1
corrispondere in suo favore i relativi ratei con decorrenza dal giorno della domanda amministrativa (decurtato l'indennizzo in capitale già corrisposto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 3.000,00 CP_1
per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Andrea Greco.
Taranto, 9.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 11579/2024
r.g., decisa nell'udienza del 9.12.2025, promossa da
, con l'avv. Andrea Greco;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 27.11.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 19.1.2024, previo cumulo con quello già
riconosciuto in capitale in misura del 6% per altra malattia, ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata prova per testi ha infatti confermato la esposizione a rischio dell'istante nell'ambiente di lavoro.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la denunziata malattia (ipoacusia) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente del 11% che, cumulato a quello del 6% già
riconosciuto per altra malattia professionale (patologia vertebrale con deficit funzionale), determina un danno biologico complessivo del 16% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella detta misura e con la detta decorrenza.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei – previa CP_1
decurtazione, ex art. 13 co. 4 periodo 2 d.l.vo 23.2.2000 n. 38,
dell'indennizzo in capitale già corrisposto – con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121°
giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
2 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali in misura del 16% e condanna l' a CP_1
corrispondere in suo favore i relativi ratei con decorrenza dal giorno della domanda amministrativa (decurtato l'indennizzo in capitale già corrisposto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 3.000,00 CP_1
per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Andrea Greco.
Taranto, 9.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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