Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1016/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1016/2025, introdotta da:
(c.f. , nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1 ISS micilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ORIOLI MARIO RINO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“dichiarare ai sensi dell'art. 3 della l. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.06.2007, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di EG al n. 7, parte II, serie A, anno 2007;
- ordinare al Comune di EG di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare e/o prendere atto delle seguenti CONDIZIONI
1) i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione presso la Per_1 Per_2 madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2) la casa familiare sita in Bellinzago Novarese, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata alla SI;
Parte_1 ito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi e senza spirito di liberalità, il Sig.
ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. Controparte_1 a a cedere e trasferire alla moglie , che accetta, senza alcun compenso, entro Parte_1
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, quest'ultima si impegna ed obbliga ad accollarsi l'integrale pagamento dei ratei cora a scadere Parte_1 fino all'estinzione, liberando il Sig. da ogni e qualsiasi obbligazione in tal senso e senza alcuna facoltà di _1 rivalsa;
Le spese connesse al trasferimento dell'immobile rimarranno a carico della SI;
Parte_1
4) Il padre eserciterà il proprio diritto di visita e frequentazione dei figli minori, figli dall'abitazione materna e riportandoli dalla madre, secondo i tempi e le modalità appresso indicati e meglio specificati nel piano genitoriale che, allegato al presente ricorso, ne costituisce parte integrante (doc.17);
– Nel periodo scolastico, un pomeriggio infrasettimanale, di regola il mercoledì, dalle ore 18.30 circa alle ore 21.30 circa;
nel periodo delle vacanze scolastiche l'orario verrà aumentato di un'ora;
- Nel fine settimana, il padre terrà con sé i figli minori, a week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
5) I figli trascorreranno col padre otto giorni nel periodo delle vacanze natalizie, ricomprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno;
il giorno di Natale, i figli minori consumeranno un pasto (pranzo o cena) con un genitore ed uno con l'altro; Nel periodo pasquale, i figli staranno col padre 3 giorni, ricomprendente, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, il padre terrà con sé i minori per un periodo pari a 15 giorni, in periodo da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
tutte le ulteriori festività, ponti scolastici, ricorrenze, seguiranno la regola dell'alternanza;
6) il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli, _1 Parte_1 l'importo ivo di € 300,00 indicizz 0 per ciascun figlio), mediante bonifico bancario da versare sul conto corrente intestato alla SI , entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
7) l'Assegno Unico e Universale, già ric ilmente corrisposto dall alla SI.ra , rimarrà CP_2 Parte_1 per intero di sua esclusiva spettanza;
8) le spese straordinarie, così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, ratificato dalle parti, saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno, compresa la mensa scolastica della scuola privata frequentata dal figlio almeno fino a quando il medesimo avrà completato la scuola Per_2 secondaria di primo grado;
la spesa connessa alla scuola privata in favore delf iglio verrà annualmente Per_2 suddivisa fra i genitori nel seguente modo: se l'importo complessivo annuo sarà super 2.000,00, il Sig. concorrerà nella spesa corrispondendo € 1.000,00 annui;
se invece l'importo complessivo annuo sarà inferiore _1 00,00, il Sig. corrisponderà il 50% della spesa;
tutte le spese straordinarie verranno rimborsate _1 alla parte che le ha sostenute, entro gg 15 dall'esibizione della documentazione contabile;
Il genitore che anticiperà il pagamento di ogni singola voce di spesa avrà diritto a richiedere per intero la detrazione fiscale;
9) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti nulla reciprocamente pretendendo a titolo di mantenimento per se stessi;
10) i ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti validi all'espatrio dei figli minori”.
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in EG (NO) in data 09/06/2007 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 7 parte II, anno 2007. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (18/01/2008) e (21/01/2015). Per_1 Per_2 La domanda di cessazione degli effetti ci atrimonio è st osta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Pag. 2 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30/04/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza della separazione conclusa con convenzione di negoziazione assistita in data 25/02/2022. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dell'accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Minist
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in EG (NO) in data 09/06/2007 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 7 parte II, anno 2007;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 9 maggio 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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