Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9343/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Specializzata in materia di Impresa
in composizione collegiale, in persona di:
- dott.ssa Chiara Comune Presidente
- dott. Stefano Demontis Giudice rel.
- dott. Alberto La Manna Giudice
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 11.4.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nato a [...], il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Nicola Bonino, (cod. fisc.: ) e dall'avv. Alessandro Fantin CodiceFiscale_2
(cod. fisc.: ) C.F._3
ATTORE
Contro
nato a [...], il [...], C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._4 difeso dall'avv. Mauro Carena (C.F. C.F._5
CONVENUTO
, nato a [...], il [...], C.F. rappresentato e Controparte_2 C.F._6 difeso dall'avv. Pinuccia Cassatella, (C. F.: ) C.F._7
CONVENUTO
OGGETTO: fallimento, responsabilità dell'amministratore, amministratore di fatto pagina 1 di 17
PARTE ATTRICE:
“ACCERTATA la qualità di creditore sociale della dell'attore esponente e la Controparte_3
mancata soddisfazione del suo credito nell'ambito della procedura concorsuale rubricata al R.G. 5/2014 del Tribunale di Ivrea e nel giudizio penale R.G.N.R. 2266/2016;
ACCERTATA la responsabilità per dolo e/o colpa in capo a e Controparte_2 Controparte_1
quali amministratori pro tempore di diritto, il primo, e di fatto, il secondo, della Controparte_3
nel periodo 2011-2013, per la mancata conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e conseguente fallimento della citata Società,
DICHIARARE TENUTI E CONDANNARE i sig.ri e , per i titoli Controparte_2 Controparte_1 dedotti in giudizio, in solido fra loro e nella qualità di cui sopra, al pagamento in favore dell'attore esponente della somma di €. 105.740,92, od in quell'altra somma accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi legali e/o moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla notifica dell'atto di precetto
(22/11/2013) al saldo;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
PARTE CONVENUTA PEDERZOLI:
“In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, dovendosi individuare come competente il Tribunale di Ivrea.
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2395 c.c. del diritto paventato dal signor
e per l'effetto rigettare la domanda di parte attrice. Parte_1
In via istruttoria
Senza alcuna accettazione dell'inversione degli oneri probatori, ammettere tutte le istanze istruttorie dedotte nei termini ex art.183 comma 6 c.p.c., comprese quelle in materia contraria.
Nel merito.
In via principale
Respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atto.
In via di subordine
pagina 2 di 17 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso avanzate, ridurre le somme dovute in favore dell'attrice in base agli elementi che emergeranno nel corso della fase istruttoria.
In ogni caso, con vittoria spese e compensi di giudizio, rimborso forfettario del 15%, IVA, C.p.a.”
PARTE CONVENUTA : CP_2
“In principalità:
-Respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa;
In subordine:
-Rideterminare la somma dovuta in quella minore risultante dallo scorporo della quota parte di un terzo già versata dal dott. a seguito di accordo intervenuto tra quest'ultimo e Per_1
parte attrice.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attore propone l'azione riservata dall'art. 2476 co. 6 c.c. ai creditori sociali rimasti insoddisfatti contro gli amministratori che abbiano violato gli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, rappresentando in sintesi le seguenti circostanze:
- egli era creditore della della somma di € 150.000, oltre interessi e Controparte_3
spese liquidati in decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino, mai opposto e divenuto definitivo;
- nel 2014 il Tribunale di Ivrea ha dichiarato il fallimento della società;
- egli si è regolarmente insinuato nel passivo ma il fallimento è stato chiuso nel 2021 senza che nel riparto finale gli sia stato riconosciuto alcunché;
- nella relazione del curatore fallimentare sono individuate “gravi responsabilità degli amministratori di diritto e di fatto” per lo stato di dissesto societario riscontrato nel triennio
2011-2013;
- gli amministratori di diritto e di fatto responsabili del dissesto sono individuati nella medesima relazione nelle persone di e (amministratori di diritto) e CP_4 Controparte_2
(amministratore di fatto); Controparte_1
pagina 3 di 17 - alle stesse conclusioni, ma anticipando lo stato di dissesto all'anno 2010, è giunto il CTU nel procedimento penale instaurato contro i medesimi soggetti per reati di bancarotta, conclusosi con sentenza di patteggiamento depositata in data 20.7.2021;
- egli si è costituito parte civile nel suddetto procedimento penale, nel quale però – visto l'esito -
non vi è stata pronuncia in ordine alle statuizioni civili.
2) regolarmente costituito: CP_1
- eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Torino in favore di quello di Ivrea;
- eccepisce la prescrizione dell'azione risarcitoria;
- contesta di aver avuto, negli anni in cui si è prodotto il dissesto, alcun ruolo nell'amministrazione della società;
- contesta la quantificazione del danno.
3) contesta di avere avuto responsabilità nella causazione del dissesto, rappresentando di aver CP_2
subito segnalato al socio unico, sin dalla sua assunzione dell'incarico di amministratore unico avvenuta il 20.2.2013, l'esigenza di ricapitalizzare la società o di procedere alla sua messa in liquidazione.
4) , amministratore unico dal 24 novembre 2008 al 20 febbraio 2013, si è difeso in termini Per_1 analoghi, rappresentando anch'egli di aver segnalato al socio unico la medesima esigenza sin dalla metà del 2012, quando si è avvenuto delle irregolarità poste in essere dal CP_1
5) All'esito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'attore ha rinunciato alla domanda nei confronti del
, con il quale ha raggiunto accordo transattivo, e di conseguenza ha ridotto di un terzo la misura Per_1
della domanda risarcitoria proposta nei confronti degli altri convenuti.
Il giudizio pertanto prosegue solo contro e CP_1 CP_2
Per le domande verso di loro, non sono state ammesse le richieste di prova orale e di esibizione documentale, per le ragioni illustrate dal precedente giudice istruttore nell'ordinanza del 20.2.2023.
Esperito senza successo un tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa in decisione. Le parti hanno precisato le conclusioni davanti al nuovo G.I., e con ordinanza del 3.1.2025 sono stati assegnati i termini per le memorie ex art. 190 c.p.c.
6) Ai fini della decisione, è necessario precisare che, nonostante l'attore richiami gli artt. 2394 e 2395
c.c., l'azione di responsabilità esercitata è più correttamente inquadrabile nella sola ipotesi disciplinata dal primo articolo citato, ed anzi, per le società a responsabilità limitata, dall'art. 2476 co. 6 c.c., mentre il richiamo all'art. 2395 c.c. (e alla corrispondente ipotesi prevista dal comma 7 dell'art. 2476
c.c.) non pare pertinente, perché si riferisce all'ipotesi di danni direttamente cagionati da condotte illecite degli amministratori, e non ai danni indiretti subiti in conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale.
pagina 4 di 17 Così correttamente qualificata l'azione, è noto che il suo esercizio richiede un duplice presupposto: a)
l'inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi che la legge prescrive loro in ordine alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;
b) la insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni dei creditori (cfr. Cass. 10488/98).
Da questo discendono una serie di conseguenze di ordine sistematico.
Primo, la responsabilità di amministratori e sindaci verso i creditori sociali ha natura contrattuale
(così Cass. 6870/2010), con i noti corollari per cui sul creditore incombe l'onere di allegare la violazione di un dovere di conservazione del patrimonio sociale da parte degli amministratori, e quello di fornire la prova del danno patito e del nesso causale, mentre sugli amministratori ricade l'onere di provare il corretto assolvimento dei loro doveri.
Inoltre, non essendo una ipotesi di responsabilità oggettiva, il danno risarcibile è solo quello che sia conseguenza immediata e diretta delle condotte antigiuridiche poste in essere dagli amministratori.
Quindi, non automaticamente l'importo del credito non soddisfatto, ma solo la quota di esso che avrebbe trovato capienza nel patrimonio della società in caso di diligente assolvimento, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti.
Infine, il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c., il quale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, a norma dell'art. 2935, e quindi, nel caso di specie, dal momento in cui si è prodotto il danno sul patrimonio sociale. Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che il termine inizia a decorrere non dalla data di commissione dei fatti gestori lesivi, bensì dal momento della percepibilità del danno ad essi conseguente, e in particolare, per i creditori sociali, dalla data in cui è nota l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti (cfr. Cass. S.U., 5241/1981; Cass. 25178/2015), momento che di regola coincide con l'apertura della procedura concorsuale, o potrebbe anche precederla.
Se però i fatti sono oggetto di imputazione di bancarotta, opera il termine prescrizionale più lungo previsto per il danno da reato, secondo quanto prevede l'art. 2947 c.c., ma in tal caso occorre che sussista in concreto totale identità tra gli elementi dell'illecito civile e quello penale (cfr. Cass.
3430/1994).
Inoltre, il termine di prescrizione non è sospeso o interrotto per effetto della dichiarazione di fallimento della società debitrice (cfr. Cass. 14961/2007).
7) Date queste premesse, è necessario ancora inquadrare le contestazioni che l'attore muove ai convenuti.
pagina 5 di 17 Sul punto, l'atto di citazione contiene un rinvio integrale alle contestazioni sollevate nella relazione ex art. 33 l.f. e nella consulenza tecnica svolta nel procedimento penale 2266/2016 rgnr della Procura di
Ivrea, poi confluite nei capi di imputazione oggetto della sentenza di patteggiamento già citata.
Di conseguenze, il perimetro dell'accertamento della responsabilità dei convenuti deve essere circoscritto alle sole condotte descritte nel capo di imputazione:
“A) Dei delitti di cui agli artt. 110 c.p., 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942 n.
267, perché in concorso tra loro, agendo il nella sua qualità di amministratore unico dal Per_1
24/11/2010 al 20/02/2013 e il e il in qualità di amministratori di fatto ( CP_2 CP_1 CP_2
altresì amministratore unico dal 20/02/2013 alla data del fallimento) della società Controparte_5
con sede legale in Venaria Reale, via Druento 294, dichiarata fallita dal tribunale di Ivrea con sentenza depositata il 27/02/2014, tenevano le seguenti condotte:
- distraevano negli anni 2010-2011-2012 risorse dalla in favore delle società CP_5
partecipate per euro 67.608,23 e per euro 14.588,44 senza alcun Parte_2 CP_6
corrispettivo né alcun vantaggio compensativo;
- distraevano risorse dalla in favore delle (società amministrata da CP_5 CP_7
e nel corso degli anni 2011 e 2012, pagando debiti per conto della CP_1 CP_2
predetta società senza alcuna causa giustificatrice;
per l'ammontare complessivo di euro
167.882,93;
- distraevano risorse dalla disponendo pagamenti in favore di loro stessi a titolo di CP_5
rimborsi spese e compensi amministratore per un totale di euro 46.000 nel 2010 euro 36.500 nel 2011 ed euro 17.500 nel 2012 senza che i rimborsi fossero in alcun modo giustificati e documentati e senza alcuna delibera che autorizzasse i compensi;
- distraevano gli automezzi targati CM061JD-RM2E7347-CM857JE-CN483CA-BB453BG
(apparentemente venduti a con la fattura numero 69 del 30/06/2011, di euro Parte_3
99.720, mai saldata), nonché seguenti automezzi targati ZA444WV, EB857ML, DV696KP,
BN870EA, BS558BP, CR724NA, CV705KM, CP372LZ, BF805MA, BW782FA, CM856JE,
CV283KR, CK534HX, BJ678EB, AK637DN, CP858LY, CM059JD, CP352LY, BB333BD,
BS604FB, FIH04026, CP837MA, non rinvenuti dal Curatore, nonché i seguenti ulteriori automezzi, condotti in leasing dalla fallita, EB857NL, CV205KN, DT705NX, DT705CP,
CF950TV, DP100ZY, DV805KP, DP305ZY, DV179KN, DJ167DH, DJ166DH, non rinvenuti dal Curatore;
- distraevano il magazzino illumino tecnico aziendale, composto da varie attrezzature per le produzioni cinematografiche, per un valore indicativo di euro 300.000.
pagina 6 di 17 B) Del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942 n.
267, perché in concorso tra loro, agendo nelle loro qualità già descritte nel capo A che precede, distruggevano o comunque sottraevano con lo scopo di procurare al loro stessi un profitto e di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le scritture contabili della non consentendo la Controparte_5
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Segnatamente non consegnavano al
Curatore tutte le scritture contabili obbligatorie per gli anni 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, nonché il libro inventari, e non predisponevano i bilanci per gli anni 2011 2012.
C) Del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 217, comma 1, n. 4 e 224, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942
n. 267 e successive modifiche, perché in concorso tra loro, agendo nelle loro qualità già descritte nel capo A che precede, aggravavano il dissesto della nella misura di circa 638.956 Controparte_5
(importo delle passività sorte nel periodo 2011-2012), astenendosi dal richiedere il fallimento allorché, al 31.12.2009, (con conseguente conoscenza certa della situazione nel 2010), lo stato di decozione fosse già conclamato.
Fatti commessi in Ivrea in data 25.2.2014 (data della dichiarazione di fallimento)”.
8) Questo consente già di arrivare alle conclusioni rispetto alle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti.
L'eccezione di incompetenza funzionale e territoriale è infondata, se si considera che l'art. 3 co. lett. a)
d.lgs. 168/2003 attribuisce alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di Impresa le azioni di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo “da chiunque promosse”, e quindi anche quelle esercitate dai creditori della società (cfr. Cass. 15822/2019).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione.
Infatti, secondo la più recente ma già consolidata giurisprudenza di legittimità, per i reati di bancarotta prefallimentare la sentenza di fallimento costituisce condizione obbiettiva di punibilità, e quindi la prescrizione decorre dal momento in cui essa è pronunciata, a norma dell'art. 158 c.p. (cfr. Cass. pen. 13910/2017; 53184/2017; 2899/2018; 31974/2019).
Pertanto, nella fattispecie, a norma dell'art. 2947 co. 3 c.c., il termine di prescrizione coincide con il termine di prescrizione previsto per i reati oggetto di contestazione, e decorre dal giorno della sentenza di fallimento, quindi dal 25.2.2014.
Di conseguenza, sicuramente non sono prescritte le azioni risarcitorie del danno prodotto dalle condotte descritte ai capi A) e B) dell'imputazione, posto che il reato, anche senza contare l'effetto degli eventi interruttivi, si prescrive in 10 anni a decorrere dal 25.2.2014.
Invece, l'azione risarcitoria è prescritta rispetto alla condotta descritta al capo C), in quanto: a) se si applica il termine quinquennale previsto dall'art. 2949 co. 2 c.c., l'azione è prescritta perché il termine pagina 7 di 17 decorrerebbe al più tardi dall'apertura del fallimento e non risultano atti interruttivi antecedenti all'instaurazione del presente giudizio, risalente ad inizio 2022; b) se si applica il termine di prescrizione del reato, il fatto di bancarotta semplice, anche considerando eventi interruttivi, si prescriverebbe nel termine massimo di 7 anni e mezzo.
Questo, come prima conseguenza, consente di circoscrivere ulteriormente l'oggetto dell'accertamento alla sola sussistenza delle condotte di cui ai capi A) e B) delle contestazioni sollevate in sede penale.
9) Venendo al merito, in primo luogo occorre escludere che abbia una qualche efficacia, in questo giudizio, la sentenza di patteggiamento emessa in sede penale nei confronti degli odierni convenuti.
Infatti, già l'art. 445 co. 1 bis c.p.p., nella versione precedente alla novella introdotta dalla c.d. riforma
Cartabia, prevedeva che la sentenza di patteggiamento “non ha efficacia nei giudizi civili”.
Pertanto, la giurisprudenza di legittimità più recente aveva chiarito che “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20170 del 30/07/2018, Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 7014 del 11/03/2020).
Oggi, lo stesso comma 1bis dell'art. 445, come modificato dalla legge 150/2022 (entrata in vigore il
30.12.2022), prevede in termini espliciti che la sentenza di patteggiamento non possa essere utilizzata a fini di prova nel giudizio civile.
A rigore, la nuova norma, essendo entrata in vigore prima che nel presente giudizio in esame spirassero i termini per le richieste istruttorie, dovrebbe essere applicabile anche alla sentenza di patteggiamento in atti (cfr. Cass. 6099/2002).
Comunque, senza addentrarsi oltre in questioni di diritto intertemporale, anche nell'ipotesi in cui si ritenga che la riforma non sia direttamente applicabile in questa sede, appare in ogni caso preferibile la soluzione di escludere che la sentenza possa assumere un qualche valore significativo ai fini della prova delle condotte contestate nel giudizio civile risarcitorio, il che d'altra parte è la soluzione più coerente con il fatto che essa, come è noto, non implichi alcuna ammissione di colpevolezza.
10) Di conseguenza, in definitiva il compendio probatorio offerto dalla parte attrice si basa unicamente sui contenuti della relazione ex art. 33 l. f. del Curatore e della consulenza tecnica svolta su incarico del
PM nel procedimento penale, già citati sopra al punto 7.
pagina 8 di 17 11) Nel merito, peraltro, in via preliminare è necessario verificare se davvero e CP_2 CP_1
abbiano svolto di fatto il ruolo di amministratori di fatto, e questo perché la maggior parte delle contestazioni riguarda condotte antecedenti al 20.2.2013, data in cui ha sostituito il CP_2 Per_1 nell'incarico di amministratore unico che questi ricopriva dal 2008.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato più volte il principio secondo cui, «… la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza» (cfr. da ultimo Cass. 1546/2022).
Tale qualità, peraltro, può trarsi non solo da prove dirette, ma anche da indici sintomatici, con la precisazione che le “le presunzioni devono essere gravi (riferendosi la gravità al grado di convincimento che sono idonee a produrre), precise (concernendo la precisione la circostanza che i fatti noti, dai quali muove ed il percorso che esse seguono siano ben determinati nella loro realtà storica) e concordanti (nel caso di pluralità di elementi), potendo tuttavia la presunzione fondarsi anche su un singolo elemento, purché preciso e grave” (cfr. Cass. 16952/2016).
E' pacifico che l'onere della prova sia a carico della parte attrice, e si può già anticipare che essa non l'ha assolto, perché né la relazione ex art. 33 l. f. del Curatore né la consulenza tecnica del pubblico ministero offrono elementi univoci per ritenere che i due convenuti abbiano davvero assunto in modo continuativo un ruolo gestorio all'interno della società.
12) La relazione ex art. 33 l. f., sull'argomento, richiama primo di tutto le dichiarazioni dello stesso
, che si preferisce riportare in forma quasi integrale nella parte in cui affronta l'operato degli Per_1
altri convenuti, per evitare il rischio di alterarne il significato o perderne una parte:
“…. La proprietà, rivelatasi inconsistente l'operato di sia nel monitoraggio dell'operatività di CP_8
sia nella realizzazione del magazzino, e sia nello sviluppo della sua linea di prodotto, CP_1
chiesero a garanzie sui risultati che prometteva. Di fronte al suo rifiuto di impegnarsi Controparte_1
in tal senso adducendo come ragione l'impossibilità di guardare nella sfera di cristallo, questo comportamento urtò profondamente la sensibilità di chi non più di un anno prima aveva subordinato possibili azioni legali per la gestione all'impegno da questo assunto di Controparte_9
prestazione d'opera nel salvataggio del progetto d'impresa. Di qui la valutazione che non vi era più alcun presupposto per continuare a investire.
4) A quel punto diventava inevitabile la liquidazione della società….. senonché intervenne CP_1
proponendo il suo impegno per una vendita bar accordo con operatori del settore ai fini di un rilancio del progetto e si dichiarò disposto a subentrare nel capitale per garantire il suo impegno a patto di
pagina 9 di 17 eliminare la proprietà attuale, giustificando il suo impegno in relazione alla sua incompatibilità dell'atteggiamento e del comportamento della stessa in quanto giudicati parassiti apportatori incerti di finanza e in caso di esito positivo profittato….
5) Giunti quasi alla soglia della formalizzazione di questa operazione essa tuttavia si bloccò perché per puro caso emerse che distraeva parte del fatturato da un nostro cliente tramite Controparte_1
il quale nel frattempo, dopo aver disatteso ogni impegno con noi, aveva agito legalmente CP_8
contro di noi giungendo sino al pignoramento di un nostro conto cui nel frattempo non c'ho pensavamo perché convinti da a tentare una via di composizione. Colto in difetto consegno CP_1 CP_1
immediatamente 25.000 euro di assegni in suo possesso dello stesso e ci fornì i dettagli delle CP_8
altre operazioni messe in atto per un totale di circa 350.000 euro rendendosi disponibile a scrivere alle produzioni che risposero confermando.
6) A quel punto si è affrontato con la proprietà e i legali messi a disposizione il tema di una denuncia di questi comportamenti lesivi degli interessi della società e della proprietà. Emerse la volontà della proprietà di cercare di evitare lunghi percorsi legali per addivenire, nella misura del possibile ad una composizione della situazione che risolvesse col minor danno possibile per la società, verificando ipotesi di soluzione con il coinvolgimento dello stesso ed in effetti ad ottobre, proprio per CP_1
iniziativa dello stesso sembrò aprirsi una strada di composizione ragionevole per gli CP_1
interessi della proprietà, arrivando ad ipotizzare un acquisto del ramo da azienda con l'accollo di una parte significativa dell'indebitamento per un valore che avrebbe consentito la liquidazione della società. La trattativa si prolungò fino a dicembre con il coinvolgimento di altri operatori del settore. la ratio di questa soluzione poggiava ai nostri occhi sul fatto che per le ammissioni da lui fatte CP_1
- colto sul fatto - e la collaborazione della ricostruzione dei fatti sembrò logico che, sentendosi scoperto, volesse in qualche modo contribuire a risolvere la situazione, alleggerendo coi fatti le sue responsabilità e al tempo stesso rientrare in pieno possesso dell'attività, di cui si era rivelato essere stato con continuità in modo occulto il vero gestore………
7)…… in sintesi, la prova dei fatti quello che si rivela è un disegno, al quale si è CP_1
Cont evidentemente applicato con costanza fino dall'inizio della collaborazione con e con la partecipazione di altri - abbiamo scoperto ma probabilmente non è l'unico - volto ad CP_8
estromettere la proprietà, bypassando i vincoli posti per cautela dell'amministrazione, per riuscire a recuperare l'attività stessa gestendola seconda i propri, storici criteri, cui, proprio per la non condivisione degli stessi la proprietà e l'amministrazione avevano operato impostando un modus operandi diverso, impostato sulla chiarezza imprenditoriale e sulla correttezza gestionale. La scelta dell'avvalersi della collaborazione di era imprescindibile per la sua collocazione storica CP_1
pagina 10 di 17 nell'attività, ai fini di evitare una discontinuità operativa che non saremmo stati in grado di recuperare in tempi accettabili. per pregressa esperienza di rapporti vennero adottati provvedimenti drastici di controllo quantomeno di utilizzo del denaro e delle risorse finanziarie, togliendo allo stesso ogni possibilità di interferenze.
Allo stesso fine dal punto di vista strategico si pensò di ridurre in modo significativo ma equilibrato il peso dell'attività tradizionale di competenza del personale attivando nuove linee di attività non rapportate a lui. Nonostante i precedenti nella gestione della società (mercato-clienti. Fornitori, personale…) gli venne accordata fiducia talché i rapporti con gli stessi erano sempre concordati.
Bloccato sul piano del maneggio del denaro alla luce di quanto puoi emerso il operava a CP_1
danno una società indirizzando e manipolando a monte i rapporti quantomeno coi clienti, distogliendo come si è visto risorse alla stessa, pregiudicandone quindi l'attività e le prospettive. Anche il legame con parte delle maestranze si è rivelato poi pregiudizievole per la società il suo continuo atteggiamento dilatorio e di ostacolo ad ogni tentativo e proposta di razionalizzare il rapporto con le maestranze operative della produzione della falegnameria ha contribuito ad aggravare i costi e non ha certo aiutato nel clima di necessaria collaborazione aziendale. A più riprese è stata da lui dichiarata la volontà di arrivare a liberarsi della proprietà e della sua amministrazione per potersi riappropriare dell'attività e gestirla quindi secondo le proprie usanze.
Nei fatti quindi ci siamo trovati a gestire la società con un amministratore di fatto che si è approfittato della nostra fiducia ed ha operato con continuità per ostacolare i piani societari in funzione del proprio interesse”.
Pare abbastanza evidente che queste dichiarazioni non siano sufficienti a qualificare come CP_1
amministratore di fatto di . Infatti, se sono depurate dai continui giudizi e dalle personali CP_3
valutazioni del , quello che resta sono fatti dal valore indiziario o molto sfumato, o addirittura Per_1
contrario alla tesi attorea.
In particolare, più volte emerge che più che sostituirsi alla proprietà e all'amministratore CP_1
unico che della stessa era espressione ( ), era in costante dialettica con essi, proponendo soluzioni Per_1
che gli avrebbero consentito di riassumere il controllo della società. Già questo appare poco compatibile con l'ipotesi che fosse amministratore di fatto, cioè che riassumesse in sé i poteri di gestire la società con autonomo spazio decisionale.
Per il resto, unica condotta concreta imputata al è l'aver distratto dei pagamenti di crediti CP_1
della in favore di terzi, ma essa è descritta in termini generici, cioè si sa solo che lo faceva CP_3
“tramite e che è avvenuto per l'importo complessivo di € 350.000. Non è noto chi fossero i CP_8
debitori di a cui è stato detto di pagare ad altri, chi sia stato il beneficiario dei pagamenti, con CP_3
pagina 11 di 17 quante operazioni sia successo, chi abbia contattato chi per dare istruzioni di pagare a terzi invece che a
. Neanche da questo, pertanto, è possibile desumere un potere gestorio, parendo piuttosto che CP_3 siano stati commessi dei più semplici illeciti di altra natura, in danno della società e all'insaputa dei suoi organi amministrativi.
La relazione ex art. 33 prosegue poi riportando le dichiarazioni dello stesso attore , all'epoca Pt_1
sentito dal Curatore in qualità di creditore. Egli, tra le varie cose, e per quanto qui interessa in ordine al ruolo dei due convenuti, riporta in questi termini l'episodio degli assegni di 25.000 euro già citato dal
: Per_1
“…Le fatturazioni alle produzioni venivano gestite dal signor ed anche i contratti venivano CP_1
conclusi dallo stesso. Avuto a mani la fattura emessa da EF ad Agidi il signor secondo CP_2
quanto a me riferito, convocò il signor e gli chiese conto dell'accaduto. Messo alle strette il CP_1 signor consegnò al signor assegni emessi da EF per l'importo di 25.000 euro…. CP_1 CP_2
tale vicenda è accaduta nel mese di luglio 2012. Il signor mi ha anche riferito di aver preteso CP_2
Cont che il signor scrivesse alle case di produzione con le quali aveva lavorato in passato CP_1
chiedendo alle stesse l'ammontare del fatturato fatto da EF. L'importo dichiarato ammontava a circa 350.000 euro. Per quanto io sappia l'amministratore ovviamente al corrente di tutto CP_4
non ha assunto alcuna decisione in merito ne ha intrapreso alcuna azione di risarcimento nei confronti di e Da me interpellato in merito il signor è apparso vago e addotto quale CP_1 CP_8 Per_1
giustificazione la mancanza di volontà da parte della proprietà”.
Anche in questo caso, dunque, più che un amministratore di fatto dotato di autonomi poteri decisionali, emerge la figura di un collaboratore che compie illeciti all'insaputa dell'amministratore, e che non appena scoperto deve cercare di rimediare.
Infine, la relazione riporta ancora le dichiarazioni rese congiuntamente da e , nelle CP_2 Per_1
quali di nuovo il ruolo del è descritto negli stessi termini, e viene riportato lo stesso episodio CP_1
relativo ai crediti dirottati in favore della ditta del e alla restituzione degli assegni, senza CP_8
aggiunta di particolari significativi.
Da tutto questo il Curatore trae la conclusione che il non anche il abbia svolto il Per_2 CP_2 ruolo di amministratore di fatto, salvo poi ammettere di non avere trovato “particolari elementi a comprova” delle attività distrattive del CP_1
In realtà, invece, ad avviso di questo Tribunale gli elementi istruttori citati sono insufficienti, proprio perché non descrivono la commissione, da parte dei convenuti, di comportamenti continuativi di ingerenza nella gestione della società manifestati con l'esercizio di poteri decisionali autonomi. Si tratta, piuttosto, di comportamenti posti in essere con modalità occulte, non continuativi ma circoscritti pagina 12 di 17 a una determinata fase temporale, e finalizzati a sottrarre risorse alla società all'insaputa della proprietà
e degli organi amministrativi.
Inoltre, è rimasta del tutto inesplorata la tematica dei rapporti tra i convenuti e la proprietà della società.
E' noto solo che essa, a partire dal luglio 2010 fino al fallimento, è appartenuta prima a due persone fisiche, tali e e dei quali non vi sono dichiarazioni agli atti, e poi a due società, la prima Per_3 Per_4
con sede a Dublino e la seconda con sede a Londra, delle quali non si sa chi fossero i soci. Pertanto, anche sotto questo profilo mancano elementi indiziari per ritenere che abbia continuato CP_3
a fare capo, in tutto o in parte, a taluno dei convenuti, condizione che di regola caratterizza la posizione di chi può esercitare un potere di gestione di fatto.
Questa conclusione, peraltro, esime dall'approfondire un'altra considerazione di fondo che pure dovrebbe farsi sul materiale istruttorio in esame, la cui attendibilità sarebbe da vagliare davvero con estrema cautela.
Questo, in primo luogo, perché si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti interessati, quali lo stesso , che è stato sentito quando ancora questo giudizio non era instaurato ma che comunque Pt_1
era già creditore della società, e gli altri convenuti, che sono ovviamente interessati a scaricare su altri le proprie responsabilità. In secondo luogo, perché la loro coerenza intrinseca non appare molto solida, non riuscendosi a comprendere le ragioni per cui non sia mai stata esercitata alcuna azione nei confronti del medesimo nonostante le condotte a lui attribuite. CP_1
13) La consulenza tecnica svolta nel corso delle indagini penali riprende essenzialmente le stesse dichiarazioni già riportate dal Curatore, aggiungendo le seguenti ulteriori circostanze e considerazioni
(cfr. CT, pag. 14-18):
- il fatto che nel corso del 2011 e del 2012 siano stati distratti fondi per il pagamento di fatture, stipendi ed altre spese senza alcuna motivazione verso la società che non aveva CP_7
alcun rapporto con , per un importo complessivo di euro 167.882,93, circostanza CP_3 che secondo il CT, poiché gli amministratori di erano e “rende CP_7 CP_1 CP_2
evidente la loro ingerenza nella gestione e la loro posizione di amministratori Controparte_5 di fatto della società”;
- il contenuto dell'istanza di ammissione al passivo di Controparte_11
(doc.
5.1 allegato alla consulenza) farebbe intuire il potere decisionale del signor e del CP_2
CP_8
- una mail inviata da tale a e (doc.
5.1 allegato alla consulenza) Persona_5 Per_1 CP_2
evidenzia un ruolo di responsabilità del signor CP_1
In realtà, neppure questi elementi hanno un valore indiziario significativo. Infatti:
pagina 13 di 17 - nessun accertamento è stato compiuto su come siano state effettuate le distrazioni di risorse in favore di con che strumenti e su disposizione di chi, e quindi resta solo il fatto Controparte_7
che la predetta società, riconducibile a e ne abbia beneficiato, circostanza CP_1 CP_2
ancora insufficiente a fornire la prova del fatto che fosse gestita da loro;
CP_3
- dal documento 5.1 risulta solo che la società in sede di domanda di Controparte_11
ammissione al passivo rappresenta di aver predisposto gli elaborati di comunicazione e informazione richiesti da , a partire dal 2010, dietro richiesta prima di CP_3 CP_8
poi di e poi di , con il che non è dato sapere a quali commesse sia riferibile la CP_2 Per_1
richiesta proveniente dal e se sia stata una sua autonoma scelta gestionale e in quale CP_2
contesto operativo debba collocarsi;
- dalla mail prodotta come documento 5.2 risulta solo che un rappresentante di EF risponde al
, che gli chiedeva chiarimenti sulla nota vicenda che ha portato alla restituzione dei Per_1
25.000 euro, riferendogli che tutti gli accordi “sono stati presi con il vostro dipendente
compresa la distribuzione dei lavori e della relativa fatturazione sulle ditte CP_1
e EF”, e quindi si riferisce ancora alla nota vicenda dei fatti posti in essere dal CP_3 all'insaputa dell'amministrazione e della proprietà di , senza CP_1 CP_3
aggiungere elementi significativi rispetto a quelli già riportati.
Infine, quale ultimo elemento, il consulente del PM riporta anche di aver accertato, tramite il controllo incrociato tra schede contabili ed estratti conto, una serie di pagamenti non giustificati riferibili al periodo 2/7/2010 – 24/7/2012, per complessivi € 100.000, annotati con causali come “rimborso spese o “anticipi collaboratori o, a seconda, “rimborso spese o “anticipi CP_2 CP_2 CP_1 collaboratori , nonché, in un caso risalente al 2.7.2010, “compenso amm.tore e, in CP_1 CP_2 due casi risalenti al 16 e al 22 novembre 2010, “compenso amm.tore (cfr. CT pag. 25-29). CP_1
Parte In realtà, dagli estratti conto del conto cfr. all. 6 all'elaborato peritale) risultano effettivamente i 2 bonifici in favore di con causale “compenso amministratore”, mentre altri dello stesso CP_1 periodo sempre in suo favore, riportano causale “compenso consulenza organizzativa”, mentre per quanto riguarda quello del 2.7.2010 in favore di non è specificata la causale. Le schede CP_2 contabili (cfr. sempre all. 6 all'elaborato peritale), invece, iniziano solo dal gennaio 2011, e quindi non offrono elementi utili.
Pertanto, neppure quest'ultima circostanza è particolarmente significativa ai fini che qui interessano.
Per quanto riguarda i pagamenti annotati come “rimborso spese” o “anticipi collaboratori”, nulla aggiungono alla tesi attorea, essendo semplicemente indicativi dell'elargizione al e al CP_2
pagina 14 di 17 di somme di denaro, che potrebbe trovare ragione giustificatrice nel rapporto di CP_1
collaborazione pacificamente esistente tra i convenuti e la società.
Per quanto riguarda invece i due pagamenti annotati come “compenso amm.tore” in favore del si tratta ovviamente di dicitura ambigua, ma che da sola non è certo sufficiente a descrivere CP_2
in capo al predetto lo svolgimento del ruolo di amministratore di fatto, tanto meno per gli anni successivi al 2010. Questo perché, a ben vedere, se è vero che il fatto che due disposizioni di pagamento recassero quella causale potrebbe assumere un qualche valore indiziario, esso dovrebbe comunque trovare conferma nell'accertamento dell'attività concretamente svolta in seno alla società, che quei pagamenti andavano a retribuire, perché in assenza di questa indagine non potrebbe mai raggiungersi la prova dell'esistenza di poteri propri dell'organo amministrativo.
Inoltre, in ogni caso si tratterrebbe di episodi cronologicamente circoscritti, privi di quel carattere di continuità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità già citata.
14) Pertanto, e in conclusione sulla questione, sono insufficienti gli elementi di prova offerti a sostegno della tesi che e abbiano di fatto amministrato la società. CP_2 CP_1
Per quanto riguarda la posizione del gli elementi di prova, anche indiziari, sono quasi CP_2
assenti.
Per la posizione del invece, sicuramente emerge una serie di condotte illecite da parte sua, ed CP_1
è molto oscura in generale la natura dei rapporti tra lui, e , tra loro ed anche nei CP_2 Per_1
confronti della proprietà della società, ma questo non è sufficiente a dimostrare che egli abbia esercitato in modo continuativo i poteri riservati all'organo amministrativo. Al contrario, emerge in modo abbastanza netto che gli illeciti a lui attribuiti egli li abbia compiuti all'insaputa dell'organo amministrativo.
15) Escluso il ruolo di amministratore di fatto in capo ai due convenuti, resta da verificare quali contestazioni siano riferibili al periodo in cui il è subentrato al nel ruolo di CP_2 Per_1
amministratore unico, e risponda degli addebiti in questa veste formale.
Quindi occorre analizzare, tra le condotte contestate, quelle comprese tra il 20.2.2013, data di assunzione dell'incarico da parte del e il 25.2.2014, data del fallimento. CP_2
Pertanto, sono da escludere tutte le condotte contestate al capo a), non solo quelle per cui l'imputazione indica espressamente date antecedenti al 20.2.2013, ma anche quelle in cui le date di commissione del fatto non sono specificate, e precisamente gli addebiti relativi alla distrazione degli automezzi e della strumentazione illuminotecnica. Infatti, dalla lettura consulenza tecnica (cfr. pagg. 33 e 34) emerge che anche in questo caso si tratta di condotte comunque riconducibili ad epoca precedente all'anno 2012.
pagina 15 di 17 Ricadono invece nel periodo in esame gli addebiti di bancarotta documentale cui al capo b) dell'imputazione, per la mancata predisposizione del bilancio al 31.12.2012 e per la mancata tenuta delle scritture contabili per tutto il 2013 e 2014.
Si tratta infatti di documenti mai rinvenuti dal Curatore, ed anche se agli atti è prodotta una denuncia di furto del server dove la documentazione avrebbe dovuto essere custodita, questo non giustificherebbe in ogni caso la mancata tenuta dei registri cartacei, che avrebbero dovuto essere consegnati al Curatore stesso.
Ciò nonostante, la domanda risarcitoria non può essere accolta neanche per tali condotte, perché, a prescindere da ogni altra considerazione, manca qualsiasi prova del fatto che la mancata tenuta delle scritture in esame abbia concorso a produrre un qualche danno all'attore.
Più precisamente, posto che dalla relazione di consulenza tecnica emerge chiaramente che la situazione di insolvenza si era già ampiamente manifesta al momento in cui il ha assunto l'incarico, non CP_2
è offerta alcuna prova del fatto che la mancata tenute delle scritture contabili nel periodo successivo abbia aggravato in qualche modo il dissesto di , e quindi ridotto la sua capacità di CP_3
pagamento del credito del . Nessun elemento in tal senso è offerto né dalla relazione del Pt_1
Curatore né dalla consulenza tecnica del pubblico ministero.
Sul punto, invece, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito a più riprese che “nell'ambito delle azioni di responsabilità grava sempre, in linea di principio, su chi agisce in giudizio l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità materiale tra questo e le condotte che si assumano tenute in violazione di doveri inerenti alle funzioni gestorie svolte dagli amministratori. E la mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di redazione di esse o la loro inintelligibilità, non è in sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso rispetto ai fatti causativi del dissesto. Essa presuppone, invece, per essere valorizzata in chiave risarcitoria nel contesto di una liquidazione equitativa, che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa la l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale;
sicché il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva – di condotte di tal genere” (cfr. da ultimo Cass. 15245/2022).
In altri termini, il danno non può desumersi in re ipsa dalla mancanza delle scritture, ma grava sempre sull'attore la prova dell'esistenza del nesso causale tra condotta contestata e danno, e solo una volta raggiunta tale prova potranno essere applicati i criteri di elaborazione giurisprudenziale o legale (art. 2486 c.c.) di liquidazione presuntiva del danno.
pagina 16 di 17 16) Per concludere, resta solo da osservare che le prove orali richieste dalla parte attrice non potrebbero condurre a risultati diversi.
Infatti, esse in primo luogo sono articolate in capitoli formulati in modo del tutto generico, perché non riferiti ad episodi specifici ma a tipologie generali di condotte che sarebbero state tenute indiscriminatamente negli anni 2010-2013. Inoltre, anche se i testi confermassero le circostanze capitolate, i risultati sarebbero irrilevanti, perché le condotte che attribuiscono ai convenuti sono compatibili anche con le mansioni di responsabile commerciale e/o di produzione, che il ha CP_1
pacificamente svolto.
17) Per tutti i motivi sin qui esposti la domanda deve essere rigettata.
18) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in prossimità ai valori minimi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto dell'attività complessivamente svolta dalle parti e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza od eccezione, respinge tutte le domande.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 7.052 per Parte_1 Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, cpa e Iva.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 7.052 Parte_1 Controparte_2
per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, cpa e Iva.
Torino, 30.4.2025
Il Giudice rel.
Stefano Demontis
La Presidente
Chiara Comune
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