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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5128 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1392/2021 r.g. vertente tra
, difesa dall'avv. Alberto Maria Mauri APPELLANTE Parte_1
e
, , , difesi dall'avv. Fabio De Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Angelis APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 17.9.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 propone opposizione al decreto n. 17726/2019, in data 4.9.2019, che le ha Pt_1
ingiunto il pagamento della somma di € 14.139,18, oltre interessi legali, a titolo di indennità di occupazione, per il periodo gennaio/giugno 2017, dell'immobile in Roma, via Francesco Coletti
21/23, già condotto in locazione commerciale con contratto di cui è stata accertata la scadenza in data 30.4.2015 (provvedimento di convalida di sfratto per finita locazione in data
1.7.2015).
I locatori e ontestano i motivi di opposizione. CP_1 CP_2
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 1996/2021 respinge l'opposizione.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per la revoca Pt_1
del decreto ingiuntivo opposto e la condanna ex art.96 c.p.c..
Al riguardo deduce tre motivi: 1) inammissibilità della pretesa creditoria per abuso del processo. I locatori infatti hanno agito con tre distinti decreti ingiuntivi per l'indennità di occupazione, vale a dire con decreto n. 18363/2016 del 28.7.2016 per la somma di €
16.495,71 in relazione al periodo gennaio/luglio 2016, con decreto n. 420/2017 del
10.01.2017 per la somma di € 11.782,65 in relazione al periodo agosto/dicembre 2016, con decreto n. 17726/2019 in data 4.9.2019 per la somma di € 14.139,18 relativamente al periodo gennaio/giugno 2017; nei pregressi giudizi di opposizione a tali decreti la domanda poteva essere estesa anche alle indennità maturate medio tempore; 2) è stata reiteratamente manifestata la volontà di restituire l'immobile (all. 3, 7 e 8) secondo le modalità serie e concrete previste dall'art.1220 c.c. e, quindi, non è dovuta l'indennità di cui all'art.1591 c.c.; 3) il rifiuto, da parte dei locatori, di ricevere in restituzione l'immobile è del tutto ingiustificato;
essi hanno, infatti, subordinato il rilascio al riconoscimento del presunto pessimo stato del locale in relazione alla mancanza, in particolare, di porte e vetrine che rientravano, invece, tra i beni aziendali acquistati dalla conduttrice.
Si costituiscono i locatori contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame e reiterando le prove orali articolate in primo grado. 2 La Corte così ragiona.
E' dirimente il giudicato formatosi sulla pregressa opposizione al decreto ingiuntivo n. 420/2017 del 10.01.2017 proposta dalla stessa e respinta con sentenza del Pt_1
Tribunale di Roma n. 13873/2019; il gravame avverso tale sentenza è stato parimenti respinto con sentenza di questa Corte n. 7311/2022, divenuta definitiva, nella quale sono state motivatamente ritenute infondate le stesse censure formulate nell'odierno giudizio di appello sub 1, 2 e 3.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Parte_1
Roma n. 1996/2021;
- condanna al rimborso delle spese processuali del gravame, in favore di Pt_1
, liquidate in € 3.000,00 per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
Roma, 17.9.2025
IL PRESIDENTE est.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1392/2021 r.g. vertente tra
, difesa dall'avv. Alberto Maria Mauri APPELLANTE Parte_1
e
, , , difesi dall'avv. Fabio De Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Angelis APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 17.9.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 propone opposizione al decreto n. 17726/2019, in data 4.9.2019, che le ha Pt_1
ingiunto il pagamento della somma di € 14.139,18, oltre interessi legali, a titolo di indennità di occupazione, per il periodo gennaio/giugno 2017, dell'immobile in Roma, via Francesco Coletti
21/23, già condotto in locazione commerciale con contratto di cui è stata accertata la scadenza in data 30.4.2015 (provvedimento di convalida di sfratto per finita locazione in data
1.7.2015).
I locatori e ontestano i motivi di opposizione. CP_1 CP_2
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 1996/2021 respinge l'opposizione.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per la revoca Pt_1
del decreto ingiuntivo opposto e la condanna ex art.96 c.p.c..
Al riguardo deduce tre motivi: 1) inammissibilità della pretesa creditoria per abuso del processo. I locatori infatti hanno agito con tre distinti decreti ingiuntivi per l'indennità di occupazione, vale a dire con decreto n. 18363/2016 del 28.7.2016 per la somma di €
16.495,71 in relazione al periodo gennaio/luglio 2016, con decreto n. 420/2017 del
10.01.2017 per la somma di € 11.782,65 in relazione al periodo agosto/dicembre 2016, con decreto n. 17726/2019 in data 4.9.2019 per la somma di € 14.139,18 relativamente al periodo gennaio/giugno 2017; nei pregressi giudizi di opposizione a tali decreti la domanda poteva essere estesa anche alle indennità maturate medio tempore; 2) è stata reiteratamente manifestata la volontà di restituire l'immobile (all. 3, 7 e 8) secondo le modalità serie e concrete previste dall'art.1220 c.c. e, quindi, non è dovuta l'indennità di cui all'art.1591 c.c.; 3) il rifiuto, da parte dei locatori, di ricevere in restituzione l'immobile è del tutto ingiustificato;
essi hanno, infatti, subordinato il rilascio al riconoscimento del presunto pessimo stato del locale in relazione alla mancanza, in particolare, di porte e vetrine che rientravano, invece, tra i beni aziendali acquistati dalla conduttrice.
Si costituiscono i locatori contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame e reiterando le prove orali articolate in primo grado. 2 La Corte così ragiona.
E' dirimente il giudicato formatosi sulla pregressa opposizione al decreto ingiuntivo n. 420/2017 del 10.01.2017 proposta dalla stessa e respinta con sentenza del Pt_1
Tribunale di Roma n. 13873/2019; il gravame avverso tale sentenza è stato parimenti respinto con sentenza di questa Corte n. 7311/2022, divenuta definitiva, nella quale sono state motivatamente ritenute infondate le stesse censure formulate nell'odierno giudizio di appello sub 1, 2 e 3.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Parte_1
Roma n. 1996/2021;
- condanna al rimborso delle spese processuali del gravame, in favore di Pt_1
, liquidate in € 3.000,00 per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
Roma, 17.9.2025
IL PRESIDENTE est.
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