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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. ON AN Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1474/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 4.11.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, vertente
TRA
(c.f: , Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f: , Controparte_1 P.IVA_2 [...]
Controparte_2
Avv.ti CARLO DE MARCHIS GOMEZ E SILVIA CONTI
Appellanti
E
Controparte_3
Avv.ti SONIA GALLOZZI, VERA TONDI E FEDERICO DE VITO
1 Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.10363/2021 del Tribunale di
Roma pubblicata il 9.12.2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“in integrale riforma della sentenza ex art. 28 stat. lav., accogliere le seguenti DOMANDE
In via principale
A) Accertare e dichiarare la natura antisindacale del comportamento della società convenuta consistente nella disdetta e nella disapplicazione unilaterale del vigente NL case di cura e riabilitative sottoscritto dalla e dalla condiviso nelle lettere CP_4 CP_5 CP_6 di assunzione e riconosciuto nel tempo come fonte integrativa del rapporto di lavoro ai lavoratori della società nella sostituzione unilaterale del NL RSA Aiop, sottoscritto dalle associazioni
[...]
, , (Sindacato Italiano- CP_7 Controparte_8 CP_9
Confederazione Europea del Lavoro), dalla Federazione CP_10 [...]
Cont
), dalla e dalla (Federazione Controparte_11 CP_8
Europea CP_7
Se del caso:
B) Sospendere il presente giudizio e rimettere, ai sensi dell'art. 23, 2° co della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli atti della presente causa alla cancelleria della Corte Costituzionale ritenuta rilevante e non manifestamente infondato il contrasto dell'art. 2099 c.c. dell'art. 2103
c.c. in combinato disposto con l'art. 1322 e dell'art. 1373 c.c. con gli artt. 3, 4, 10, 35, 36, 39, 41 e 117 Cost. nella parte in cui, in violazione delle norme interposte che impongono di valorizzare e promuovere la contrattazione collettiva rappresentativa, consentono al datore di lavoro di esercitare un potere tiranno per disapplicare una
2 contrattazione collettiva riferibile a soggetti comparativamente più rappresentativi, modificando unilateralmente e comunque in assenza di consenso anche espresso da un soggetto collettivo, attraverso
l'adesione unilaterale ad una contrattazione non rappresentativa, il sistema di rappresentanza collettiva e di contrattazione liberamente scelto dalle parti in sede di assunzione con la condivisione della clausola di rinvio mobile ad una contrattazione collettiva comparativamente maggiormente rappresentativa, determinando, in tal modo e in forma unilaterale, il valore della prestazione a suo carico a parità di prestazione lavorativa richiesta.
e per l'effetto
C) Ordinare alla convenuta l'integrale applicazione del NL case di cura e riabilitative sottoscritto dalle organizzazioni sindacali ricorrenti nei confronti dei lavoratori della convenuta ovvero, in subordine, nei confronti dei lavoratori iscritti alle oo.ss. ricorrenti, ed in ogni caso ordinare di astenersi in assenza di un valido Controparte_3 accordo novativo dall'applicare nei confronti dei lavoratori della società
e comunque nei confronti degli iscritti alle organizzazione sindacali ricorrenti il NL , sottoscritto dalle associazioni , CP_13 CP_7
Sezione Sanità, (Sindacato Italiano- Controparte_8 CP_9
CP_1 Confederazione Europea del Lavoro), dalla
[...]
), dalla e dalla Fse (Federazione Controparte_14 CP_8
Europea CP_7
D) Disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza in tre giornali di portata nazionale Il Fatto Quotidiano, La Repubblica e il Corriere della
Sera dell'emanando decreto con un formato non inferiore a mezza pagina orizzontale 276x186 mm., o altro di giustizia, oltre l'affissione nella bacheca aziendale con comunicazione ai lavoratori della convenuta.
Disporre ogni altro provvedimento idoneo a fare cessare gli effetti della condotta antisindacale.
3 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre spese generali da distrarsi”.
Per l'appellata:
“1) rigettare tutte le domande avanzate dagli appellanti con ricorso in appello, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate, confermando la sentenza ex adverso impugnata;
2) condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite da distrarsi nei confronti dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 29.4.2021, le sigle ricorrenti hanno proposto opposizione avverso il decreto di rigetto del Tribunale di Roma del ricorso proposto ex art. 28 l. 300/1970, deducendo che:
- è un'azienda con oltre 60 lavoratori che gestisce Controparte_3 un centro di riabilitazione professionale convenzionato e al cui interno prestano lavoro dipendenti iscritti alla e CP_4 CP_5 CP_15 all'interno della suddetta società è costituita una rappresentanza sindacale aziendale;
- ha dichiarato alla Regione l'applicazione del Controparte_3 CP_2
NL Aris Aiop case di cura e centri riabilitativi del 23 novembre 2004, sottoscritto il 19 gennaio 2005 dalle organizzazioni sindacali ricorrenti;
- il suddetto NL contiene all'art. 4 comma 3 la clausola di ultrattività che ne proroga la durata fino al rinnovo;
- in data 10 giugno 2020 le parti firmatarie del NL hanno sottoscritto il testo dell'accordo di rinnovo;
- in data 4.9.2020 ha comunicato alle organizzazioni Controparte_3 sindacali la “disdetta” del NL e la sostituzione con il NL RSA Aiop peraltro scaduto e non rinnovato dal 31.5.2015 e sottoscritto associazioni non rappresentative.
4 Hanno concluso per sentir dichiarare la natura antisindacale del comportamento della società convenuta, ordinare alla convenuta l'integrale applicazione del NL case di cura e riabilitative sottoscritto dalle organizzazioni sindacali ricorrenti nei confronti dei lavoratori della convenuta ovvero, in subordine, nei confronti dei lavoratori iscritti alle
OO.SS. ricorrenti, ed in ogni caso ordinare a di Controparte_3 astenersi, in assenza di un valido accordo novativo, dall'applicare nei confronti dei lavoratori della società e comunque nei confronti degli iscritti alle organizzazione sindacali ricorrenti il NL RSA Aiop.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha contestato in fatto ed in diritto il fondamento delle domande di cui ha chiesto il rigetto.
Radicatosi il contradditorio, sulla base della documentazione acquisita, il Tribunale ha respinto il ricorso compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la pronuncia hanno interposto appello le sigle sindacali, con ricorso depositato in data 9.6.2022, per i seguenti motivi:
I) Illegittimità della sentenza che esclude la natura di termine e una concreta valenza giuridica di proroga vincolante della contrattazione alla clausola di ultra vigenza contenuta nell'art. 4 del NL in Parte_2 quanto il giudice ha ritenuto che la “disdetta” del Parte_3 comunicata da il 20 settembre 2020 non configura Controparte_3 alcuna condotta antisindacale e che la clausola di cui all'art. 4 del NL non è un termine vincolante.
II) Illegittimità della sentenza che ha ritenuto legittima la disdetta del contratto collettivo nazionale ed escluso l'antisindacalità della disdetta unilaterale dal NL nonostante la previsione di una clausola di ultrattività.
III) Illegittimità della sentenza che ha escluso il carattere oggettivo antisindacale di una disdetta di un contratto collettivo dopo il suo pacifico rinnovo, non rilevando, ai fini della condotta antisindacale,
l'intenzionalità né l'intento perseguito quanto l'oggettivo effetto prodotto.
5 IV) Illegittimità della sentenza laddove ha escluso il carattere oggettivo antisindacale della unilaterale sostituzione del contratto collettivo non concordata con alcuna organizzazione sindacale e la conseguente imposizione di una regolamentazione anche agli iscritti delle organizzazioni sindacali firmatarie del NL sostituito anche rispetto alla ulteriore condotta consistente nella unilaterale sostituzione del
NL, ritenendo sussistere una prevalenza dell'autonomia dell'imprenditore rispetto ai diritti di libertà sindacale dei lavoratori.
V) Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto lecita, in violazione alle norme che impongono di promuovere la funzione della contrattazione collettiva rappresentativa, la decisione di Controparte_3 di svincolarsi dalla disciplina di un contratto collettivo nazionale
[...] sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, liberamente accettato dai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali ricorrenti in sede di costituzione del rapporto, sostituendolo con unilaterale iniziativa non concordata con altra contrattazione non in vigore, riconoscendo una assoluta prevalenza all'autonomia negoziale di e consentendo di Controparte_3 disapplicare un NL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, scelto dai lavoratori in sede di assunzione tramite la clausola di rinvio mobile, e persino di sostituirlo, in assenza di accordo, con altra disciplina non rappresentativa.
VI) Illegittimità della sentenza che ha rigettato la richiesta delle misure volte a eliminare gli effetti delle condotte antisindacali dedotte nel ricorso ex art. 28 stat. lav.
L'appellata ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con le note di trattazione scritta depositate il 6.10.2025, l'appellante, ha chiesto, preliminarmente, dichiararsi l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese di lite, quanto alla posizione dell'
[...]
. CP_16
6 Quindi, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che ha manifestato la volontà di Controparte_17 rinunciare al giudizio, essendo venuto meno l'interesse alla sua prosecuzione, in ragione di un accordo intervenuto con la società appellata, come da conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta.
1.1 Nel giudizio d'appello la rinuncia all'impugnazione equivale a rinuncia all'azione, la quale è rinunzia di merito, immediatamente efficace anche in mancanza di accettazione della parte appellata, provocando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dall'accettazione della controparte (v., ex plurimis, Cass. n.
5250/2018; n. 5556/1995; n. 4499/1996); conseguentemente, va preliminarmente dichiarata l'estinzione del giudizio, a spese compensate, quanto alla sola posizione processuale dell' CP_17
.
[...]
2. Quanto al merito della controversia, si osserva quanto segue.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Principalmente, le sigle ricorrenti si dolgono che il primo giudice abbia escluso la natura di termine con efficacia vincolante alla clausola di cui all'art. 4 cit. che stabilisce la validità del contratto fino alla sottoscrizione del nuovo ccnl, previsione compatibile con la l'incertezza nell'an e nel quandum della nuova stipula.
2.1 Le OO.SS. individuano altresì un autonomo profilo di antisindacalità della condotta nel fatto che la società ha disapplicato nel settembre
2020 una disciplina collettiva rinnovata nel giugno 2020, sostituendola con altra deteriore e scaduta da oltre 5 anni e concordata con
7 associazioni differenti rispetto a quelle originariamente stipulanti e maggiormente rappresentative.
3. Per quanto riguarda l'interpretazione della clausola di ultrattività contenuta nell'art. 4 NL, le OO.SS. ricorrenti lamentano la condotta sindacale posta in essere dalla società per aver, in costanza di un contratto collettivo nazionale validamente in essere e sottoposto ad un vincolo di durata indisponibile, disdetto il contratto ante tempus e per averlo sostituito unilateralmente con altra regolamentazione peggiorativa scaduta e non rinnovata, stipulata con altre associazioni sindacali e imposta alle OO.SS. ricorrenti.
4. È incontestato, in punto di fatto, che:
- ha applicato, fino al 20.9.2020, il ccnl per il personale Controparte_3 dipendente delle strutture associate all' e fondazione don Parte_2
Gnocchi del 23.11.2004, sottoscritto il 19.1.2005;
- il 22.3.2012 l'AIOP aveva sottoscritto un contratto collettivo applicabile a tutto il personale con rapporto dipendente da residenze sanitarie assistenziali nelle quali rientra la convenuta;
- in data 17.4.2012, l'AIOP nazionale ha comunicato alle organizzazioni sindacali firmatarie la volontà di cessare l'applicazione del contratto, con contestuale disdetta;
- con nota 2 settembre 2020 la società convenuta ha proceduto all'applicazione del contratto collettivo del 2012 e dell'accordo integrativo 11 GIUGNO 2012, convocando le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo AIOP precedentemente in vigore, Cont
e , quest'ultima firmataria anche dei NL CP_4 CP_5 CP_7
Aiop sanità del 2005 e del 2020.
5. Il termine di durata del NL Sanità Privata era previsto dal I comma dell'art. 4 secondo cui "il presente 4 contratto si riferisce per la parte normativa al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2005, per la parte economica al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2003 (salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenze diverse)", mentre il
8 secondo comma dell'art. 4, prevedeva che "in ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo
NL".
6. Con la sentenza n. 3672/2021 del 12.2.2021 la Suprema Corte, in analoga fattispecie, ha così statuito: “In merito alla questione della durata e dell'efficacia del contratto collettivo del 2004, occorre premettere, in via generale, il principio più volte affermato da questa
Corte, sin da Sezioni Unite n. 11325 del 2005, secondo cui i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino ad uno nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione dell'art. 2074 cod. civ. - in contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, violerebbe la garanzia prevista dall'art. 39
Cost.;
8. Con tale pronuncia le S.U., nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno confermato l'orientamento prevalente secondo cui la disposizione dell'art. 2074 cod. civ. - sulla perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo - non si applica ai contratti collettivi post- corporativi che, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti cui soltanto spetta stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza;
la cessazione dell'efficacia dei contratti collettivi, coerentemente con la loro natura pattizia, dipende quindi dalla scadenza del termine ivi stabilito.
9. Il contratto collettivo del 23.11.2004 aveva previsto, al primo comma dell'art.4, che "il presente contratto si riferisce per la parte normativa al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2005, per la parte economica al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2003 (salvo che nel testo
9 contrattuale non siano previste decorrenze diverse)" e, al secondo comma dell'art. 4, che "in ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo NL".
10. Poiché la "scadenza" del contratto non può che essere quella fissata specificamente e chiaramente dalle parti collettive, la previsione della perdurante vigenza fino alla nuova stipulazione ha il significato della previsione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata, benché indeterminato nel "quando", atteso che il contratto collettivo di diritto comune è regolato dalla libera volontà delle parti, che possono in tal modo regolare gli effetti del contratto scaduto quanto al termine di efficacia previsto nella prima parte della stessa norma.
Ha precisato, inoltre, la Corte di cassazione che “la clausola di ultrattività ha previsto un termine finale correlato ad una nuova negoziazione, secondo il principio generale nelle obbligazioni da contratto per cui il criterio distintivo tra termine e condizione va ravvisato nella certezza e/o nell'incertezza del verificarsi di un evento futuro che le parti hanno previsto per l'assunzione di un obbligo o per
l'adempimento di una prestazione, per cui ricorre l'ipotesi del termine quando detto evento futuro sia certo, anche se privo di una precisa collocazione cronologica, purché risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente (cfr. Cass. n. 4124 del 1991). La locuzione "fino alla sottoscrizione del nuovo NL" sta a indicare la volontà delle parti originariamente stipulanti a vincolarsi al contenuto del contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione. La volontà di esprimere un termine finale è chiaramente enunciata dalle parti contraenti.
7. Tali principi sono stati ribaditi con le successive pronunce della Corte di legittimità (v. ord. n. 26666/2024; 40409/2021), che fanno derivare dalla riconosciuta ultrattività del contrato collettivo, in virtù della clausola espressa richiamata, la possibilità di disapplicare il contratto solo alla scadenza prevista – senza necessità di disdetta essendo
10 intervenuta la naturale scadenza del contratto, nel caso in esame individuata appunto nel momento della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo -, con conseguente illegittimità della disdetta ante tempus da parte del datore di lavoro (cfr. n. 2137/2019).
7.1 Peraltro, secondo principio consolidato, ribadito da ultimo con ord.
Cass. n. 26666/2024, “nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467
c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima v.
Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002)”.
7.2. Dunque, nel caso di specie, la disdetta di un contratto collettivo unilateralmente da parte del datore di lavoro - e non dell'associazione rappresentativa stipulante - comunicata in un momento in cui era ancora vigente il contratto collettivo stipulato deve ritenersi illegittima,
a nulla rilevando la stipula da parte di AIOP del ccnl 22.3.2012 personale con rapporto di lavoro dipendente da Residenze sanitarie assistenziali o altre strutture residenziali o socio – assistenziali, in quanto applicabile agli iscritti alle associazioni firmatarie ( , CP_7
CP_1 Cont
, , e ) e non Controparte_8 CP_9 CP_8 anche agli iscritti alle diverse associazioni sindacali ricorrenti non stipulanti.
7.3. Né a diversa conclusione potrebbe giungersi sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata dall'appellata con le note di trattazione scritta che riguarda ipotesi - non paragonabile al caso oggi dibattuto - in cui il giudice di legittimità aveva cassato con rinvio per omessa pronuncia sulla questione relativa alla disdetta
11 unilaterale avvenuta prima del verificarsi del termine finale, questione che la Corte di legittimità aveva espressamente demandato al giudice di rinvio, e per avere omesso di considerare che, in fatto, era circostanza pacifica.
7.4. Parte appellata ha ribadito inoltre, con le note scritte, che “nelle more del giudizio e in particolare in data 19.11.2024 è stato sottoscritto accordo di armonizzazione con la Controparte_2
(all.n. 1), unica sigla sindacale presente in RU e che ha
[...] coinvolto TUTTO IL PERSONALE di “con Controparte_3 consequenziale accettazione del NL AIOP RSA applicato in RU
(e successivo accordo ponte)” da parte dei predetti lavoratori. A fronte di ciò, in data 06.02.2025 il Segretario Generale della predetta sigla, trasmetteva agli scriventi difensori nota avente ad oggetto: “revoca ricorso ex art. 28 L.300/70” rappresentando il venir meno dell'interesse
a proseguire il giudizio ex art. 28 nei confronti della RU (all.n.
2)”.
7.5. Osserva la Corte che non sembra possa assumere rilievo significativo a sostenere le ragioni della società la sottoscrizione dell'accordo ponte siglato in data 24.10.2023 (v. sub all. n. 3 memoria di costituzione in appello di ) con il quale le parti sociali Controparte_3 si limitano a assumersi reciprocamente l'impegno di aprire un tavolo di negoziazione a partire dal gennaio 2024 e di “di addivenire alla stipula di un contratto di settore con le OO.SS maggiormente rappresentative”, definendo nelle more un accordo valevole sino al
30.6.2024 per l'applicazione di nuovi valori tabellari che dunque non sortisce gli effetti di rinnovo contrattuale sostitutivo del precedente, ai fini della legittimità della disapplicazione unilaterale.
Neppure può rilevare il fatto che all'esito di tale accordo i lavoratori non abbiano avuto interesse di avanzare rivendicazioni economiche, poiché diverso è l'oggetto della presente causa volta ad accertare la
12 sussistenza di una condotta antisindacale attraverso la speciale procedura di cui all'art. 28 stat. Lav.
7.6. Quanto al citato accordo di armonizzazione del 19.11.2024 allegato in atti, si osserva che lo stesso è stato siglato unicamente tra e la sigla sindacale UIL FPL, che contestualmente Controparte_3 rinuncia alla domanda e all'azione, e dunque non incide sulle posizioni delle altre organizzazioni sindacali in causa, essendo stato rappresentato da parte attrice, in assenza di contestazione, che all'epoca dei fatti presso prestavano lavoro dipendenti Controparte_3 iscritti alla e CP_4 CP_5 CP_15
8. Ritiene, in conclusione, il Collegio che il comportamento denunziato sia idoneo a configurare un'ipotesi di condotta antisindacale, in quanto oggettivamente lesiva - a prescindere dall'assenza di ogni intento pregiudizievole da parte del datore di lavoro - degli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, mediante un'indebita sostituzione della regolamentazione contrattuale vigente con conseguente indubbio svilimento del potere contrattuale e di rappresentanza della sigla sindacale originariamente firmataria del contratto unilateralmente disdettato.
9. Ne deriva, in accoglimento dell'appello proposto, la declaratoria di antisindacalità della condotta di con conseguente Controparte_3 alla società appellata di applicare alle sigle sindacali ricorrenti il contratto collettivo NL case di cura e riabilitative sottoscritto dalla e dalla , ogni ulteriore istanza assorbita o CP_4 CP_5 CP_6 disattesa, reputandosi sufficiente il presente provvedimento, ai fini della rimozione degli effetti dell'antisindacalità della condotta denunziata.
10. Fatta eccezione per per la quale le spese processuali sono CP_15 compensate, per quanto sopra esposto, le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
13 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio, quanto alla posizione di
[...]
, per intervenuta rinuncia, e Controparte_2 compensa tra detta organizzazione appellante e le Controparte_3 spese di lite;
- dichiara l'antisindacalità della condotta in lite dedotta di
[...]
e, per l'effetto, ordina alla società appellata di applicare Controparte_3 alle sigle sindacali Funzione Pubblica Cgil e Funzione Parte_1 CP_5
Pubblica Roma Rieti il contratto collettivo NL case di cura e CP_1 riabilitative sottoscritto dalla e dalla;
CP_4 CP_5 CP_6
- condanna la società appellata al rimborso, in favore di
[...]
e Parte_1 Controparte_1 delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi € 4.809,00, quanto al primo grado, e in complessivi € 5.496,00, quanto al giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 4.11.2025
Il Presidente Estensore
ON AN
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. ON AN Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1474/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 4.11.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, vertente
TRA
(c.f: , Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f: , Controparte_1 P.IVA_2 [...]
Controparte_2
Avv.ti CARLO DE MARCHIS GOMEZ E SILVIA CONTI
Appellanti
E
Controparte_3
Avv.ti SONIA GALLOZZI, VERA TONDI E FEDERICO DE VITO
1 Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.10363/2021 del Tribunale di
Roma pubblicata il 9.12.2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“in integrale riforma della sentenza ex art. 28 stat. lav., accogliere le seguenti DOMANDE
In via principale
A) Accertare e dichiarare la natura antisindacale del comportamento della società convenuta consistente nella disdetta e nella disapplicazione unilaterale del vigente NL case di cura e riabilitative sottoscritto dalla e dalla condiviso nelle lettere CP_4 CP_5 CP_6 di assunzione e riconosciuto nel tempo come fonte integrativa del rapporto di lavoro ai lavoratori della società nella sostituzione unilaterale del NL RSA Aiop, sottoscritto dalle associazioni
[...]
, , (Sindacato Italiano- CP_7 Controparte_8 CP_9
Confederazione Europea del Lavoro), dalla Federazione CP_10 [...]
Cont
), dalla e dalla (Federazione Controparte_11 CP_8
Europea CP_7
Se del caso:
B) Sospendere il presente giudizio e rimettere, ai sensi dell'art. 23, 2° co della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli atti della presente causa alla cancelleria della Corte Costituzionale ritenuta rilevante e non manifestamente infondato il contrasto dell'art. 2099 c.c. dell'art. 2103
c.c. in combinato disposto con l'art. 1322 e dell'art. 1373 c.c. con gli artt. 3, 4, 10, 35, 36, 39, 41 e 117 Cost. nella parte in cui, in violazione delle norme interposte che impongono di valorizzare e promuovere la contrattazione collettiva rappresentativa, consentono al datore di lavoro di esercitare un potere tiranno per disapplicare una
2 contrattazione collettiva riferibile a soggetti comparativamente più rappresentativi, modificando unilateralmente e comunque in assenza di consenso anche espresso da un soggetto collettivo, attraverso
l'adesione unilaterale ad una contrattazione non rappresentativa, il sistema di rappresentanza collettiva e di contrattazione liberamente scelto dalle parti in sede di assunzione con la condivisione della clausola di rinvio mobile ad una contrattazione collettiva comparativamente maggiormente rappresentativa, determinando, in tal modo e in forma unilaterale, il valore della prestazione a suo carico a parità di prestazione lavorativa richiesta.
e per l'effetto
C) Ordinare alla convenuta l'integrale applicazione del NL case di cura e riabilitative sottoscritto dalle organizzazioni sindacali ricorrenti nei confronti dei lavoratori della convenuta ovvero, in subordine, nei confronti dei lavoratori iscritti alle oo.ss. ricorrenti, ed in ogni caso ordinare di astenersi in assenza di un valido Controparte_3 accordo novativo dall'applicare nei confronti dei lavoratori della società
e comunque nei confronti degli iscritti alle organizzazione sindacali ricorrenti il NL , sottoscritto dalle associazioni , CP_13 CP_7
Sezione Sanità, (Sindacato Italiano- Controparte_8 CP_9
CP_1 Confederazione Europea del Lavoro), dalla
[...]
), dalla e dalla Fse (Federazione Controparte_14 CP_8
Europea CP_7
D) Disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza in tre giornali di portata nazionale Il Fatto Quotidiano, La Repubblica e il Corriere della
Sera dell'emanando decreto con un formato non inferiore a mezza pagina orizzontale 276x186 mm., o altro di giustizia, oltre l'affissione nella bacheca aziendale con comunicazione ai lavoratori della convenuta.
Disporre ogni altro provvedimento idoneo a fare cessare gli effetti della condotta antisindacale.
3 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre spese generali da distrarsi”.
Per l'appellata:
“1) rigettare tutte le domande avanzate dagli appellanti con ricorso in appello, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate, confermando la sentenza ex adverso impugnata;
2) condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite da distrarsi nei confronti dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 29.4.2021, le sigle ricorrenti hanno proposto opposizione avverso il decreto di rigetto del Tribunale di Roma del ricorso proposto ex art. 28 l. 300/1970, deducendo che:
- è un'azienda con oltre 60 lavoratori che gestisce Controparte_3 un centro di riabilitazione professionale convenzionato e al cui interno prestano lavoro dipendenti iscritti alla e CP_4 CP_5 CP_15 all'interno della suddetta società è costituita una rappresentanza sindacale aziendale;
- ha dichiarato alla Regione l'applicazione del Controparte_3 CP_2
NL Aris Aiop case di cura e centri riabilitativi del 23 novembre 2004, sottoscritto il 19 gennaio 2005 dalle organizzazioni sindacali ricorrenti;
- il suddetto NL contiene all'art. 4 comma 3 la clausola di ultrattività che ne proroga la durata fino al rinnovo;
- in data 10 giugno 2020 le parti firmatarie del NL hanno sottoscritto il testo dell'accordo di rinnovo;
- in data 4.9.2020 ha comunicato alle organizzazioni Controparte_3 sindacali la “disdetta” del NL e la sostituzione con il NL RSA Aiop peraltro scaduto e non rinnovato dal 31.5.2015 e sottoscritto associazioni non rappresentative.
4 Hanno concluso per sentir dichiarare la natura antisindacale del comportamento della società convenuta, ordinare alla convenuta l'integrale applicazione del NL case di cura e riabilitative sottoscritto dalle organizzazioni sindacali ricorrenti nei confronti dei lavoratori della convenuta ovvero, in subordine, nei confronti dei lavoratori iscritti alle
OO.SS. ricorrenti, ed in ogni caso ordinare a di Controparte_3 astenersi, in assenza di un valido accordo novativo, dall'applicare nei confronti dei lavoratori della società e comunque nei confronti degli iscritti alle organizzazione sindacali ricorrenti il NL RSA Aiop.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha contestato in fatto ed in diritto il fondamento delle domande di cui ha chiesto il rigetto.
Radicatosi il contradditorio, sulla base della documentazione acquisita, il Tribunale ha respinto il ricorso compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la pronuncia hanno interposto appello le sigle sindacali, con ricorso depositato in data 9.6.2022, per i seguenti motivi:
I) Illegittimità della sentenza che esclude la natura di termine e una concreta valenza giuridica di proroga vincolante della contrattazione alla clausola di ultra vigenza contenuta nell'art. 4 del NL in Parte_2 quanto il giudice ha ritenuto che la “disdetta” del Parte_3 comunicata da il 20 settembre 2020 non configura Controparte_3 alcuna condotta antisindacale e che la clausola di cui all'art. 4 del NL non è un termine vincolante.
II) Illegittimità della sentenza che ha ritenuto legittima la disdetta del contratto collettivo nazionale ed escluso l'antisindacalità della disdetta unilaterale dal NL nonostante la previsione di una clausola di ultrattività.
III) Illegittimità della sentenza che ha escluso il carattere oggettivo antisindacale di una disdetta di un contratto collettivo dopo il suo pacifico rinnovo, non rilevando, ai fini della condotta antisindacale,
l'intenzionalità né l'intento perseguito quanto l'oggettivo effetto prodotto.
5 IV) Illegittimità della sentenza laddove ha escluso il carattere oggettivo antisindacale della unilaterale sostituzione del contratto collettivo non concordata con alcuna organizzazione sindacale e la conseguente imposizione di una regolamentazione anche agli iscritti delle organizzazioni sindacali firmatarie del NL sostituito anche rispetto alla ulteriore condotta consistente nella unilaterale sostituzione del
NL, ritenendo sussistere una prevalenza dell'autonomia dell'imprenditore rispetto ai diritti di libertà sindacale dei lavoratori.
V) Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto lecita, in violazione alle norme che impongono di promuovere la funzione della contrattazione collettiva rappresentativa, la decisione di Controparte_3 di svincolarsi dalla disciplina di un contratto collettivo nazionale
[...] sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, liberamente accettato dai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali ricorrenti in sede di costituzione del rapporto, sostituendolo con unilaterale iniziativa non concordata con altra contrattazione non in vigore, riconoscendo una assoluta prevalenza all'autonomia negoziale di e consentendo di Controparte_3 disapplicare un NL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, scelto dai lavoratori in sede di assunzione tramite la clausola di rinvio mobile, e persino di sostituirlo, in assenza di accordo, con altra disciplina non rappresentativa.
VI) Illegittimità della sentenza che ha rigettato la richiesta delle misure volte a eliminare gli effetti delle condotte antisindacali dedotte nel ricorso ex art. 28 stat. lav.
L'appellata ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con le note di trattazione scritta depositate il 6.10.2025, l'appellante, ha chiesto, preliminarmente, dichiararsi l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese di lite, quanto alla posizione dell'
[...]
. CP_16
6 Quindi, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che ha manifestato la volontà di Controparte_17 rinunciare al giudizio, essendo venuto meno l'interesse alla sua prosecuzione, in ragione di un accordo intervenuto con la società appellata, come da conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta.
1.1 Nel giudizio d'appello la rinuncia all'impugnazione equivale a rinuncia all'azione, la quale è rinunzia di merito, immediatamente efficace anche in mancanza di accettazione della parte appellata, provocando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dall'accettazione della controparte (v., ex plurimis, Cass. n.
5250/2018; n. 5556/1995; n. 4499/1996); conseguentemente, va preliminarmente dichiarata l'estinzione del giudizio, a spese compensate, quanto alla sola posizione processuale dell' CP_17
.
[...]
2. Quanto al merito della controversia, si osserva quanto segue.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Principalmente, le sigle ricorrenti si dolgono che il primo giudice abbia escluso la natura di termine con efficacia vincolante alla clausola di cui all'art. 4 cit. che stabilisce la validità del contratto fino alla sottoscrizione del nuovo ccnl, previsione compatibile con la l'incertezza nell'an e nel quandum della nuova stipula.
2.1 Le OO.SS. individuano altresì un autonomo profilo di antisindacalità della condotta nel fatto che la società ha disapplicato nel settembre
2020 una disciplina collettiva rinnovata nel giugno 2020, sostituendola con altra deteriore e scaduta da oltre 5 anni e concordata con
7 associazioni differenti rispetto a quelle originariamente stipulanti e maggiormente rappresentative.
3. Per quanto riguarda l'interpretazione della clausola di ultrattività contenuta nell'art. 4 NL, le OO.SS. ricorrenti lamentano la condotta sindacale posta in essere dalla società per aver, in costanza di un contratto collettivo nazionale validamente in essere e sottoposto ad un vincolo di durata indisponibile, disdetto il contratto ante tempus e per averlo sostituito unilateralmente con altra regolamentazione peggiorativa scaduta e non rinnovata, stipulata con altre associazioni sindacali e imposta alle OO.SS. ricorrenti.
4. È incontestato, in punto di fatto, che:
- ha applicato, fino al 20.9.2020, il ccnl per il personale Controparte_3 dipendente delle strutture associate all' e fondazione don Parte_2
Gnocchi del 23.11.2004, sottoscritto il 19.1.2005;
- il 22.3.2012 l'AIOP aveva sottoscritto un contratto collettivo applicabile a tutto il personale con rapporto dipendente da residenze sanitarie assistenziali nelle quali rientra la convenuta;
- in data 17.4.2012, l'AIOP nazionale ha comunicato alle organizzazioni sindacali firmatarie la volontà di cessare l'applicazione del contratto, con contestuale disdetta;
- con nota 2 settembre 2020 la società convenuta ha proceduto all'applicazione del contratto collettivo del 2012 e dell'accordo integrativo 11 GIUGNO 2012, convocando le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo AIOP precedentemente in vigore, Cont
e , quest'ultima firmataria anche dei NL CP_4 CP_5 CP_7
Aiop sanità del 2005 e del 2020.
5. Il termine di durata del NL Sanità Privata era previsto dal I comma dell'art. 4 secondo cui "il presente 4 contratto si riferisce per la parte normativa al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2005, per la parte economica al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2003 (salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenze diverse)", mentre il
8 secondo comma dell'art. 4, prevedeva che "in ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo
NL".
6. Con la sentenza n. 3672/2021 del 12.2.2021 la Suprema Corte, in analoga fattispecie, ha così statuito: “In merito alla questione della durata e dell'efficacia del contratto collettivo del 2004, occorre premettere, in via generale, il principio più volte affermato da questa
Corte, sin da Sezioni Unite n. 11325 del 2005, secondo cui i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino ad uno nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione dell'art. 2074 cod. civ. - in contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, violerebbe la garanzia prevista dall'art. 39
Cost.;
8. Con tale pronuncia le S.U., nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno confermato l'orientamento prevalente secondo cui la disposizione dell'art. 2074 cod. civ. - sulla perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo - non si applica ai contratti collettivi post- corporativi che, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti cui soltanto spetta stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza;
la cessazione dell'efficacia dei contratti collettivi, coerentemente con la loro natura pattizia, dipende quindi dalla scadenza del termine ivi stabilito.
9. Il contratto collettivo del 23.11.2004 aveva previsto, al primo comma dell'art.4, che "il presente contratto si riferisce per la parte normativa al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2005, per la parte economica al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2003 (salvo che nel testo
9 contrattuale non siano previste decorrenze diverse)" e, al secondo comma dell'art. 4, che "in ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo NL".
10. Poiché la "scadenza" del contratto non può che essere quella fissata specificamente e chiaramente dalle parti collettive, la previsione della perdurante vigenza fino alla nuova stipulazione ha il significato della previsione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata, benché indeterminato nel "quando", atteso che il contratto collettivo di diritto comune è regolato dalla libera volontà delle parti, che possono in tal modo regolare gli effetti del contratto scaduto quanto al termine di efficacia previsto nella prima parte della stessa norma.
Ha precisato, inoltre, la Corte di cassazione che “la clausola di ultrattività ha previsto un termine finale correlato ad una nuova negoziazione, secondo il principio generale nelle obbligazioni da contratto per cui il criterio distintivo tra termine e condizione va ravvisato nella certezza e/o nell'incertezza del verificarsi di un evento futuro che le parti hanno previsto per l'assunzione di un obbligo o per
l'adempimento di una prestazione, per cui ricorre l'ipotesi del termine quando detto evento futuro sia certo, anche se privo di una precisa collocazione cronologica, purché risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente (cfr. Cass. n. 4124 del 1991). La locuzione "fino alla sottoscrizione del nuovo NL" sta a indicare la volontà delle parti originariamente stipulanti a vincolarsi al contenuto del contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione. La volontà di esprimere un termine finale è chiaramente enunciata dalle parti contraenti.
7. Tali principi sono stati ribaditi con le successive pronunce della Corte di legittimità (v. ord. n. 26666/2024; 40409/2021), che fanno derivare dalla riconosciuta ultrattività del contrato collettivo, in virtù della clausola espressa richiamata, la possibilità di disapplicare il contratto solo alla scadenza prevista – senza necessità di disdetta essendo
10 intervenuta la naturale scadenza del contratto, nel caso in esame individuata appunto nel momento della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo -, con conseguente illegittimità della disdetta ante tempus da parte del datore di lavoro (cfr. n. 2137/2019).
7.1 Peraltro, secondo principio consolidato, ribadito da ultimo con ord.
Cass. n. 26666/2024, “nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467
c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima v.
Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002)”.
7.2. Dunque, nel caso di specie, la disdetta di un contratto collettivo unilateralmente da parte del datore di lavoro - e non dell'associazione rappresentativa stipulante - comunicata in un momento in cui era ancora vigente il contratto collettivo stipulato deve ritenersi illegittima,
a nulla rilevando la stipula da parte di AIOP del ccnl 22.3.2012 personale con rapporto di lavoro dipendente da Residenze sanitarie assistenziali o altre strutture residenziali o socio – assistenziali, in quanto applicabile agli iscritti alle associazioni firmatarie ( , CP_7
CP_1 Cont
, , e ) e non Controparte_8 CP_9 CP_8 anche agli iscritti alle diverse associazioni sindacali ricorrenti non stipulanti.
7.3. Né a diversa conclusione potrebbe giungersi sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata dall'appellata con le note di trattazione scritta che riguarda ipotesi - non paragonabile al caso oggi dibattuto - in cui il giudice di legittimità aveva cassato con rinvio per omessa pronuncia sulla questione relativa alla disdetta
11 unilaterale avvenuta prima del verificarsi del termine finale, questione che la Corte di legittimità aveva espressamente demandato al giudice di rinvio, e per avere omesso di considerare che, in fatto, era circostanza pacifica.
7.4. Parte appellata ha ribadito inoltre, con le note scritte, che “nelle more del giudizio e in particolare in data 19.11.2024 è stato sottoscritto accordo di armonizzazione con la Controparte_2
(all.n. 1), unica sigla sindacale presente in RU e che ha
[...] coinvolto TUTTO IL PERSONALE di “con Controparte_3 consequenziale accettazione del NL AIOP RSA applicato in RU
(e successivo accordo ponte)” da parte dei predetti lavoratori. A fronte di ciò, in data 06.02.2025 il Segretario Generale della predetta sigla, trasmetteva agli scriventi difensori nota avente ad oggetto: “revoca ricorso ex art. 28 L.300/70” rappresentando il venir meno dell'interesse
a proseguire il giudizio ex art. 28 nei confronti della RU (all.n.
2)”.
7.5. Osserva la Corte che non sembra possa assumere rilievo significativo a sostenere le ragioni della società la sottoscrizione dell'accordo ponte siglato in data 24.10.2023 (v. sub all. n. 3 memoria di costituzione in appello di ) con il quale le parti sociali Controparte_3 si limitano a assumersi reciprocamente l'impegno di aprire un tavolo di negoziazione a partire dal gennaio 2024 e di “di addivenire alla stipula di un contratto di settore con le OO.SS maggiormente rappresentative”, definendo nelle more un accordo valevole sino al
30.6.2024 per l'applicazione di nuovi valori tabellari che dunque non sortisce gli effetti di rinnovo contrattuale sostitutivo del precedente, ai fini della legittimità della disapplicazione unilaterale.
Neppure può rilevare il fatto che all'esito di tale accordo i lavoratori non abbiano avuto interesse di avanzare rivendicazioni economiche, poiché diverso è l'oggetto della presente causa volta ad accertare la
12 sussistenza di una condotta antisindacale attraverso la speciale procedura di cui all'art. 28 stat. Lav.
7.6. Quanto al citato accordo di armonizzazione del 19.11.2024 allegato in atti, si osserva che lo stesso è stato siglato unicamente tra e la sigla sindacale UIL FPL, che contestualmente Controparte_3 rinuncia alla domanda e all'azione, e dunque non incide sulle posizioni delle altre organizzazioni sindacali in causa, essendo stato rappresentato da parte attrice, in assenza di contestazione, che all'epoca dei fatti presso prestavano lavoro dipendenti Controparte_3 iscritti alla e CP_4 CP_5 CP_15
8. Ritiene, in conclusione, il Collegio che il comportamento denunziato sia idoneo a configurare un'ipotesi di condotta antisindacale, in quanto oggettivamente lesiva - a prescindere dall'assenza di ogni intento pregiudizievole da parte del datore di lavoro - degli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, mediante un'indebita sostituzione della regolamentazione contrattuale vigente con conseguente indubbio svilimento del potere contrattuale e di rappresentanza della sigla sindacale originariamente firmataria del contratto unilateralmente disdettato.
9. Ne deriva, in accoglimento dell'appello proposto, la declaratoria di antisindacalità della condotta di con conseguente Controparte_3 alla società appellata di applicare alle sigle sindacali ricorrenti il contratto collettivo NL case di cura e riabilitative sottoscritto dalla e dalla , ogni ulteriore istanza assorbita o CP_4 CP_5 CP_6 disattesa, reputandosi sufficiente il presente provvedimento, ai fini della rimozione degli effetti dell'antisindacalità della condotta denunziata.
10. Fatta eccezione per per la quale le spese processuali sono CP_15 compensate, per quanto sopra esposto, le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
13 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio, quanto alla posizione di
[...]
, per intervenuta rinuncia, e Controparte_2 compensa tra detta organizzazione appellante e le Controparte_3 spese di lite;
- dichiara l'antisindacalità della condotta in lite dedotta di
[...]
e, per l'effetto, ordina alla società appellata di applicare Controparte_3 alle sigle sindacali Funzione Pubblica Cgil e Funzione Parte_1 CP_5
Pubblica Roma Rieti il contratto collettivo NL case di cura e CP_1 riabilitative sottoscritto dalla e dalla;
CP_4 CP_5 CP_6
- condanna la società appellata al rimborso, in favore di
[...]
e Parte_1 Controparte_1 delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi € 4.809,00, quanto al primo grado, e in complessivi € 5.496,00, quanto al giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 4.11.2025
Il Presidente Estensore
ON AN
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