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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 21549 /2022 vertente tra:
(cf. ), rappresentato e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Andretta (cf. ) giusta procura in calce ed elettivamente domiciliato C.F._2 con lo stesso alla Via San Tommaso d'Aquino n. 36 in Napoli, ricorrente e
(C.F. in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, come assistito e difeso dall'Avvocatura Comunale amezzo dell'avv. Giovan Battista Luca
Capuano
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso il dottor ex dirigente del agisce innanzi al Parte_1 Controparte_1
Giudice del Lavoro deducendo quanto segue:
- che è stato dirigente del Comune di Napoli dal 2 maggio 1978 fino al pensionamento, intervenuto per limiti di età il 28 febbraio 2022;
- che dal 2017 in poi e fino al pensionamento ha ricoperto l'incarico di responsabile del Servizio Ufficio
Stampa e del Servizio Comunicazione e Portale Web del Dipartimento Gabinetto del Sindaco;
- che dal 2014 al 2021 ha svolto anche l'incarico di portavoce del Sindaco dott. Persona_1
- che alla luce del cartellino di presenza dell'ultima mensilità di febbraio 2022 egli aveva maturato n.214 giorni di ferie non godute;
- che nonostante ciò, alla cessazione del rapporto di lavoro non è stata mai corrisposta la relativa indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, alla luce del divieto di monetizzazione delle ferie sancito dalla legge e dal contratto collettivo degli Enti locali;
- che la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie sarebbe, a giudizio del ricorrente, illegittima perché violativa della normativa vigente e della Direttiva comunitaria 2003/88/CE, nonché delle recenti interpretazioni della giurisprudenza di legittimità e comunitaria;
- che nel corso dell'ultimo decennio ha rivestito un ruolo chiave nell'amministrazione comunale e, a causa degli incarichi rilevanti rivestiti, era solito fruire di pochissimi giorni all'anno di ferie, in quanto era richiesta la sua presenza ogni qualvolta fosse in servizio il Sindaco, come ad esempio nei mesi estivi, quando al massimo poteva godere di 5-6 giorni di licenza dovendo essere in servizio al rientro del
Sindaco;
- che l'attività svolta dal ricorrente, incardinato nel Dipartimento Gabinetto del Sindaco, era supervisionata dal Capo di Gabinetto del Sindaco, suo superiore gerarchico, al quale riportava le sue attività e con il quale concordava le modalità operative dei Servizi di propria responsabilità;
- che durante l'ultimo decennio tutti i Capi di Gabinetto del Sindaco e Vice capi di Gabinetto che si sono succeduti sarebbero stati responsabili dell'autorizzazione della fruizione delle ferie del ricorrente;
- che il progressivo accumularsi delle ferie maturate e non godute nel corso del rapporto di lavoro, non fu mai segnalata al ricorrente dai suoi superiori gerarchici e dall'ufficio delle Risorse Umane, né il ricorrente fu mai informato dell'impossibilità di vedersi corrisposta l'indennità sostitutiva alla luce della normativa vigente;
- che nell'ultimo triennio vi furono ulteriori eventi che lo obbligarono alla necessaria presenza in servizio, come lo stato di emergenza per la pandemia da sars-covid, durante il quale era l'unico lavoratore del proprio Servizio che assicurava la prestazione in presenza, nonché l'improvvisa assenza per infermità del vice capo dell'Ufficio Stampa, dott. di Cresce, dal febbraio 2021 fino al Tes_1 pensionamento del ricorrente.
- che in data 24.09.2021 il ricorrente inviò una comunicazione al Capo di Gabinetto del Sindaco, al
Coordinatore del Dipartimento Gabinetto del Sindaco, dott.ssa ed al responsabile Persona_2 dell'Area Risorse Umane, dott.ssa nella quale si rappresentava che a far data dal 5 Persona_3 ottobre 2021 avrebbe utilizzato un periodo di ferie residue pari a 102 giorni fino al proprio collocamento a riposo, ma che la suddetta circostanza avrebbe trovato la resistenza dell'allora dirigente del Dipartimento del Gabinetto del Sindaco, dott.ssa la quale rappresentò per le vie Persona_2 brevi al ricorrente l'indispensabilità della sua presenza anche nel periodo di transizione per l'insediamento del nuovo Sindaco, professor Testimone_2
- che anche il nuovo Sindaco, con decreto Sindacale n.48/2022, rinnovava i medesimi incarichi al ricorrente;
- che l'insostituibilità del ricorrente, la sua indispensabile presenza e le esigenze di servizio, nonché
l'implicito diniego formulato dai vertici dell'Amministrazione, avrebbero di fatto impedito la fruizione delle ferie accumulate;
- che l'indennità sostitutiva giornaliera delle ferie ammonterebbe ad € 287,85 da moltiplicare per 214 giorni. Tutto ciò premesso l'odierno ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, condannando il CP_1
l pagamento della somma complessiva di € 61.599,90.
[...]
In via subordinata chiede di condannare il al pagamento della diversa somma Controparte_1 accertata dal Giudicante.
Si è costituito il contestando la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Controparte_1
******
Il diritto per cui si agisce è quello all'integrale godimento delle ferie garantito dall'art. 36 C., dall'art. 2109 cc, dall'art. 10 D.Lgs. 66/2003 e dell'art 5, comma 8, del d.l. 95/2012.
Invero la disciplina in materia di ferie è dettata in primo luogo nell'art. 36 Cost., che tutela il diritto del lavoratore a godere di un periodo annuale e retribuito di ferie, al quale non può rinunciare.
L'art. 2019 c.c. fissa altri fondamentali principi generali disponendo, in particolare, che la durata delle ferie è fissata dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dagli usi ed in mancanza secondo equità; che il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, il quale deve tenere conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
che il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo e retribuito.
Inoltre, la convenzione OIL n. 132 del 24.6.1970 – ratificata con legge 10.4.1981 n. 157 – prevede un periodo di ferie minimo di tre settimane di cui due da godere ininterrottamente;
dispone, altresì, che la fruizione del periodo bisettimanale “dovrà essere accordata ed usufruita entro il termine di un anno al massimo e il resto del congedo annuale pagato entro il termine di diciotto mesi , al massimo, a partire dalla fine dell'anno che dà diritto al congedo” e che “ogni parte di congedo annuale che superi un minimo stabilito potrà, con il consenso della persona impiegata interessata, essere rinviata, per un periodo limitato, oltre i limiti indicati in precedenza”.
Una volta consolidato il mancato godimento delle ferie per effetto del decorso del tempo, la monetizzazione della mancata fruizione delle ferie, è una indennità con funzione riparatoria e solo lato sensu retributiva, in quanto è volta a ricostituire la contropartita economica della prestazione lavorativa illegittimamente resa in un giorno destinato al riposo annuale.
A tale riguardo, il secondo comma dell'art.10 del D.lgs. n. 66/03 (come modificato dal D.Lgs. 19 luglio
2004 n. 213, in attuazione alla Direttiva CE n. 93/104) ha disposto che il trattamento per ferie non godute non può essere più sostituito da una indennità per cui è vietata la monetizzazione delle ferie ed è limitata la percezione dell'indennità al solo caso in cui il rapporto di lavoro si risolva.
La norma pone, dunque, quale termine di esigibilità del diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute quello della cessazione del rapporto di lavoro.
La ratio è quella di evitare che il diritto alle ferie possa essere monetizzato nel corso del rapporto di lavoro, in violazione del suo carattere indisponibile. La previsione nazionale è immediatamente attuativa dell'art. 7 della direttiva della Unione Europea n.
88/2003, che prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane e dispone che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Nella sentenza del 6 aprile 2006, in causa C- 124/05, la Corte di Giustizia della Unione Europea ha espressamente affrontato la questione della possibilità di sostituire il periodo minimo di ferie annuali, qualora il lavoratore non ne abbia usufruito, con una compensazione finanziaria nel corso di un anno successivo a quello di maturazione del diritto. Ha ritenuto che la possibilità di sostituire con un'indennità finanziaria il periodo minimo di ferie annuali non godute costituirebbe un incentivo, incompatibile con gli obiettivi della direttiva, a rinunciare alle ferie come periodo di riposo. Di conseguenza, l'art. 7, n. 2, della direttiva osta a che il periodo minimo di ferie annuali retribuite sia sostituito da un'indennità finanziaria qualora venga riportato ad un anno successivo.
Ha aggiunto che l'art. 7 della direttiva non figura tra le disposizioni cui è consentito di derogare: pertanto, non importa che una compensazione finanziaria delle ferie annuali retribuite si fondi o meno su un accordo contrattuale.
Fatta questa premessa, occorre esaminare il disposto dell'art 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Si tratta di una normativa che, sostanzialmente, ribadendo la obbligatoria fruizione delle ferie, dei riposi e dei permessi da parte dei dirigenti e dei dipendenti, nel rispetto delle previsioni legali o contrattuali che li regolamentano, vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento degli stessi. Viene meno, quindi, sul piano formale, dall'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, ogni possibilità di ulteriore ricorso all'istituto della monetizzazione di tutti gli istituti previsti dalla norma, qualunque sia la natura, legale o contrattuale, della fonte regolativa che la consentiva.
Si tratta di una misura particolarmente rigorosa finalizzata non solo alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, come le altre contenute nel medesimo provvedimento legislativo, ma anche a reprimere gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie presso le pubbliche amministrazioni di tutti i comparti di contrattazione, che si sono tradotti in significativi incrementi dei costi per il personale.
Date queste specifiche finalità perseguite, le nuove regole non trovano applicazione nel settore del lavoro privato. Viene introdotto, quindi, un elemento di diversità tra la disciplina del lavoro pubblico e quella del lavoro privato su tale specifico punto, in contrasto con quella tendenza alla progressiva omogeneizzazione dei trattamenti spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con quelli dei lavoratori privati, avviata con il D.lgs. n. 29/93 e che, con specifico riferimento alla materia dell'orario di lavoro, era stata fatta propria anche dal D.lgs. n. 66/2003, fatte salve, solo le previsioni contrattuali del settore pubblico di maggiore favore.
Sotto il profilo soggettivo, la nuova disciplina spiega la sua efficacia nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, in quanto al fine della individuazione dei destinatari delle sue prescrizioni, la norma fa riferimento alle “amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
Conseguentemente, sono incisi, riduttivamente tutti i CCNL degli attuali Comparti di contrattazione collettiva, con riferimento sia al personale dirigente che a quello delle aree e categorie professionali, che avevano disposto in materia di monetizzazione.
Quanto all'efficacia della disposizione normativa, va ricordato che, in forza dei principi generali dell'ordinamento che governano l'interpretazione della legge, quest'ultima dispone solo per l'avvenire e, salva diversa previsione espressa, non ha efficacia retroattiva (art. 11 disp. prel. cod. civ.).
L'entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 è stata fissata al 7 luglio 2012 e non vi sono disposizioni relative a un eventuale regime transitorio.
In assenza di un regime transitorio, devono ritenersi salvaguardate le situazioni di diritto consolidatesi prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge, al fine di non attribuire effetti retroattivi alla norma, non previsti dalla norma stessa e non consentiti dai richiamati principi generali dell'ordinamento.
Di conseguenza, devono ritenersi esclusi dal campo di applicazione dell'art. 5, comma 8, del D.L.
95/2012 i rapporti di lavoro già cessati alla data di entrata in vigore del citato decreto, nonché le fattispecie in cui le giornate di ferie siano state maturate prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Occorre al riguardo precisare che non ogni sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro consente la monetizzazione delle ferie maturate prima dell'entrata in vigore del D.L. 95/2012.
Dal tenore letterale della disposizione normativa in esame e dalla sua ratio (il contenimento della spesa pubblica) si deduce che sono esclusi dall'ambito di applicazione del divieto di monetizzazione solo i rapporti di lavoro la cui cessazione sia caratterizzata dall'imprevedibilità o dalla non volontarietà del dipendente. In altri termini, il divieto si riferisce a fattispecie in relazione alle quali la prevedibilità della cessazione del rapporto di lavoro o la volontà del lavoratore di determinare la cessazione del rapporto stesso (es. dimissioni, pensionamento, licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova) consentirebbero all'amministrazione una valutazione circa l'adozione delle misure necessarie per assicurare la fruibilità delle ferie compatibilmente con le esigenze personali del lavoratore e dell'organizzazione amministrativa.
Per converso, le ipotesi in cui il rapporto di lavoro subisce una cessazione imprevista e non dipendente dalla volontà del lavoratore (es. decesso) non rientrano nell'alveo applicativo del D.L. 95/2012.
Tale conclusione consente di attribuire effettività alla volontà del legislatore, il quale, con il divieto di monetizzazione, ha inteso anche evitare abusi dovuti all'eccessivo ricorso al fenomeno della monetizzazione delle ferie non fruite a causa dell'assenza di programmazione e di controlli da parte dell'amministrazione in relazione alla gestione del personale, così intendendo il legislatore favorire anche una maggiore responsabilizzazione nel godimento del diritto alle ferie.
In linea di logica continuità con la riferita conclusione, deriva che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di monetizzazione di cui al D.L. 95/2012 anche le fattispecie in cui le ferie siano state maturate (anche prima dell'entrata in vigore della riferita disposizione) e il rapporto di lavoro non sia cessato, consentendo la sua prosecuzione la perdurante possibilità di fruire delle ferie stesse (cfr. deliberazione 77/2014 Corte dei Conti sezione di Controllo per la regione Sicilia).
La nuova disciplina ha superato il vaglio di legittimità a cura della Corte Costituzionale (cfr. sent
95/2016).
In particolare, il giudice rimettente (Trib. Roma, nell'ordinanza citata 193 del 5.5.2015) ha trasmesso gli atti alla Corte, muovendo dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
Per il giudice delle leggi, tuttavia, il dato letterale e la ratio che ispira l'intervento riformatore rivelano l'erroneità di tale presupposto interpretativo.
Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute.
Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.
La stessa Corte ha precisato che la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del
Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzare" le ferie
(Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).
Così interpretata, la nuova disciplina non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).
Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963).
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-
282/10, Dominguez). La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-
520/06, e Stringer ed altri). Persona_4
Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
Quindi, non si può ritenere che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della "monetizzazione", si ponga in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Sulla base di tali premesse, emerge che con la novella del 2012 è stata attribuita preminenza al godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro;
in tale contesto, è ragionevole il divieto rigoroso di corrispondere qualunque trattamento economico sostitutivo, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.
Dunque, alla luce della sopravvenuta normativa legislativa (che ha disposto la cessazione di ogni disposizione contrattuale più favorevole) non è ammissibile corrispondere “in nessun caso” trattamenti economici sostitutivi, nemmeno “in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”: in tal modo, salve le ipotesi di mancato godimento delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, quest'ultimo, incolpevole, in corso di rapporto, potrà usufruire del riposo seppur con una programmazione postuma al fine di reintegrare le energie psico-fisiche e di consentire lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.
La possibilità della fruizione successiva deve, quindi, ritenersi ammissibile, perché la funzione delle ferie può essere conseguita anche tardivamente, come riconosciuto espressamente dalla Corte di Giustizia nella sentenza 6.4.2006 (causa 124/05 “le ferie rimangono utili ai fini della sicurezza e della salute anche se godute in un periodo successivo”). D'altra parte, la legge, vietando la monetizzazione delle ferie non godute nel corso del rapporto, ammette implicitamente che esse possano essere almeno godute tardivamente a richiesta del lavoratore, per la maggiore tutela del principio di effettività.
Quindi, nemmeno il lavoratore ha la facoltà di scelta tra fruizione reale e compenso sostitutivo: tale autonomia individuale è vietata dal diritto, l'eventuale richiesta del lavoratore sarebbe illegittima per le ragioni precisate dalla Corte di Giustizia nella sentenza 6.4.2006. Infatti, il divieto di monetizzazione è inderogabile anche quando la richiesta provenga dal lavoratore;
va assicurato il principio di effettività delle ferie;
la possibilità riconosciuta a priori di sostituire, anche in via risarcitoria, le ferie con l'indennità – ancorché rimessa alla scelta successiva ed unilaterale del lavoratore – potrebbe costituire un incentivo a rinunciare alle ferie come periodo di riposo;
un incentivo parimenti incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in termini di effettivo godimento. L'inderogabilità del principio di insostituibilità serve, cioè, a prevenire gli abusi e gli incentivi ai lavoratori a rinunciare alle ferie.
In conclusione, oltre all'impedimento effettivo e permanente a godere delle ferie maturate (che si verifica quando: il dipendente abbia chiesto il periodo di ferie, ma il dirigente gliele abbia vietate per motivate e improcrastinabili esigenze di servizio;
ovvero quando il dipendente non abbia richiesto di fruire delle ferie maturate ma il dirigente non gliele abbia nemmeno imposte d'ufficio, in ossequio alla previsione dell'articolo 2109 del c.c.) occorre anche l'irreversibilità dell'impedimento che si verifica solo quando il rapporto di impiego cessi definitivamente, giacché fintanto che sia in corso, anche qualora fossero decorsi i termini previsti dall'ordinamento per godere delle ferie maturate, esse potrebbero comunque essere godute in natura, non essendovi alcun impedimento insormontabile e prevedendo lo stesso articolo 2058 del cc che, in caso di inadempimento (come quello del datore di lavoro a collocare in congedo il dipendente), il ristoro debba prioritariamente essere in forma specifica e, solo in caso non sia possibile, debba esserlo per equivalente.
Da tale sistema, quindi, si evince che le ferie vanno essenzialmente godute in natura, di regola entro l'anno di maturazione e comunque entro un lasso di tempo che non ne pregiudichi la funzione di reintegrazione delle energie psico-fisiche. Doverosamente, quindi, il legislatore appresta ogni misura necessaria a far sì che le ferie siano effettivamente fruite secondo quando maturano e vieta che, nel corso del rapporto di lavoro, il diritto alla fruizione in natura sia sostituito dalla monetizzazione, stante anche il fatto che ciò si risolverebbe nella rinuncia alle ferie in cambio di denaro.
Consegue che nel nuovo regime il datore non potrà più opporre la prescrizione dell'indennità che sarebbe maturata nel corso del rapporto;
questa possibilità non esiste più, perché non esiste più quella di sostituire nel corso del rapporto il diritto primario alle ferie con quello secondario, derivato, di natura patrimoniale costituito dal ristoro economico. Quindi, mancando il diritto, non può correre alcuna prescrizione prima della cessazione del rapporto.
Applicando i principi sopra richiamati alla fattispecie di causa, si reputa che non sussista il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute.
Al caso di specie si applica, ratione temporis, il disposto dell'art 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, essendo successivi alla entrata in vigore della norma sia la maturazione delle ferie) sia la cessazione del rapporto di lavoro
Il ricorso va dunque rigettato.
La complessità delle questioni trattate, giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite fra le parti.
Napoli, 02/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 21549 /2022 vertente tra:
(cf. ), rappresentato e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Andretta (cf. ) giusta procura in calce ed elettivamente domiciliato C.F._2 con lo stesso alla Via San Tommaso d'Aquino n. 36 in Napoli, ricorrente e
(C.F. in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, come assistito e difeso dall'Avvocatura Comunale amezzo dell'avv. Giovan Battista Luca
Capuano
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso il dottor ex dirigente del agisce innanzi al Parte_1 Controparte_1
Giudice del Lavoro deducendo quanto segue:
- che è stato dirigente del Comune di Napoli dal 2 maggio 1978 fino al pensionamento, intervenuto per limiti di età il 28 febbraio 2022;
- che dal 2017 in poi e fino al pensionamento ha ricoperto l'incarico di responsabile del Servizio Ufficio
Stampa e del Servizio Comunicazione e Portale Web del Dipartimento Gabinetto del Sindaco;
- che dal 2014 al 2021 ha svolto anche l'incarico di portavoce del Sindaco dott. Persona_1
- che alla luce del cartellino di presenza dell'ultima mensilità di febbraio 2022 egli aveva maturato n.214 giorni di ferie non godute;
- che nonostante ciò, alla cessazione del rapporto di lavoro non è stata mai corrisposta la relativa indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, alla luce del divieto di monetizzazione delle ferie sancito dalla legge e dal contratto collettivo degli Enti locali;
- che la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie sarebbe, a giudizio del ricorrente, illegittima perché violativa della normativa vigente e della Direttiva comunitaria 2003/88/CE, nonché delle recenti interpretazioni della giurisprudenza di legittimità e comunitaria;
- che nel corso dell'ultimo decennio ha rivestito un ruolo chiave nell'amministrazione comunale e, a causa degli incarichi rilevanti rivestiti, era solito fruire di pochissimi giorni all'anno di ferie, in quanto era richiesta la sua presenza ogni qualvolta fosse in servizio il Sindaco, come ad esempio nei mesi estivi, quando al massimo poteva godere di 5-6 giorni di licenza dovendo essere in servizio al rientro del
Sindaco;
- che l'attività svolta dal ricorrente, incardinato nel Dipartimento Gabinetto del Sindaco, era supervisionata dal Capo di Gabinetto del Sindaco, suo superiore gerarchico, al quale riportava le sue attività e con il quale concordava le modalità operative dei Servizi di propria responsabilità;
- che durante l'ultimo decennio tutti i Capi di Gabinetto del Sindaco e Vice capi di Gabinetto che si sono succeduti sarebbero stati responsabili dell'autorizzazione della fruizione delle ferie del ricorrente;
- che il progressivo accumularsi delle ferie maturate e non godute nel corso del rapporto di lavoro, non fu mai segnalata al ricorrente dai suoi superiori gerarchici e dall'ufficio delle Risorse Umane, né il ricorrente fu mai informato dell'impossibilità di vedersi corrisposta l'indennità sostitutiva alla luce della normativa vigente;
- che nell'ultimo triennio vi furono ulteriori eventi che lo obbligarono alla necessaria presenza in servizio, come lo stato di emergenza per la pandemia da sars-covid, durante il quale era l'unico lavoratore del proprio Servizio che assicurava la prestazione in presenza, nonché l'improvvisa assenza per infermità del vice capo dell'Ufficio Stampa, dott. di Cresce, dal febbraio 2021 fino al Tes_1 pensionamento del ricorrente.
- che in data 24.09.2021 il ricorrente inviò una comunicazione al Capo di Gabinetto del Sindaco, al
Coordinatore del Dipartimento Gabinetto del Sindaco, dott.ssa ed al responsabile Persona_2 dell'Area Risorse Umane, dott.ssa nella quale si rappresentava che a far data dal 5 Persona_3 ottobre 2021 avrebbe utilizzato un periodo di ferie residue pari a 102 giorni fino al proprio collocamento a riposo, ma che la suddetta circostanza avrebbe trovato la resistenza dell'allora dirigente del Dipartimento del Gabinetto del Sindaco, dott.ssa la quale rappresentò per le vie Persona_2 brevi al ricorrente l'indispensabilità della sua presenza anche nel periodo di transizione per l'insediamento del nuovo Sindaco, professor Testimone_2
- che anche il nuovo Sindaco, con decreto Sindacale n.48/2022, rinnovava i medesimi incarichi al ricorrente;
- che l'insostituibilità del ricorrente, la sua indispensabile presenza e le esigenze di servizio, nonché
l'implicito diniego formulato dai vertici dell'Amministrazione, avrebbero di fatto impedito la fruizione delle ferie accumulate;
- che l'indennità sostitutiva giornaliera delle ferie ammonterebbe ad € 287,85 da moltiplicare per 214 giorni. Tutto ciò premesso l'odierno ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, condannando il CP_1
l pagamento della somma complessiva di € 61.599,90.
[...]
In via subordinata chiede di condannare il al pagamento della diversa somma Controparte_1 accertata dal Giudicante.
Si è costituito il contestando la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Controparte_1
******
Il diritto per cui si agisce è quello all'integrale godimento delle ferie garantito dall'art. 36 C., dall'art. 2109 cc, dall'art. 10 D.Lgs. 66/2003 e dell'art 5, comma 8, del d.l. 95/2012.
Invero la disciplina in materia di ferie è dettata in primo luogo nell'art. 36 Cost., che tutela il diritto del lavoratore a godere di un periodo annuale e retribuito di ferie, al quale non può rinunciare.
L'art. 2019 c.c. fissa altri fondamentali principi generali disponendo, in particolare, che la durata delle ferie è fissata dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dagli usi ed in mancanza secondo equità; che il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, il quale deve tenere conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
che il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo e retribuito.
Inoltre, la convenzione OIL n. 132 del 24.6.1970 – ratificata con legge 10.4.1981 n. 157 – prevede un periodo di ferie minimo di tre settimane di cui due da godere ininterrottamente;
dispone, altresì, che la fruizione del periodo bisettimanale “dovrà essere accordata ed usufruita entro il termine di un anno al massimo e il resto del congedo annuale pagato entro il termine di diciotto mesi , al massimo, a partire dalla fine dell'anno che dà diritto al congedo” e che “ogni parte di congedo annuale che superi un minimo stabilito potrà, con il consenso della persona impiegata interessata, essere rinviata, per un periodo limitato, oltre i limiti indicati in precedenza”.
Una volta consolidato il mancato godimento delle ferie per effetto del decorso del tempo, la monetizzazione della mancata fruizione delle ferie, è una indennità con funzione riparatoria e solo lato sensu retributiva, in quanto è volta a ricostituire la contropartita economica della prestazione lavorativa illegittimamente resa in un giorno destinato al riposo annuale.
A tale riguardo, il secondo comma dell'art.10 del D.lgs. n. 66/03 (come modificato dal D.Lgs. 19 luglio
2004 n. 213, in attuazione alla Direttiva CE n. 93/104) ha disposto che il trattamento per ferie non godute non può essere più sostituito da una indennità per cui è vietata la monetizzazione delle ferie ed è limitata la percezione dell'indennità al solo caso in cui il rapporto di lavoro si risolva.
La norma pone, dunque, quale termine di esigibilità del diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute quello della cessazione del rapporto di lavoro.
La ratio è quella di evitare che il diritto alle ferie possa essere monetizzato nel corso del rapporto di lavoro, in violazione del suo carattere indisponibile. La previsione nazionale è immediatamente attuativa dell'art. 7 della direttiva della Unione Europea n.
88/2003, che prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane e dispone che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Nella sentenza del 6 aprile 2006, in causa C- 124/05, la Corte di Giustizia della Unione Europea ha espressamente affrontato la questione della possibilità di sostituire il periodo minimo di ferie annuali, qualora il lavoratore non ne abbia usufruito, con una compensazione finanziaria nel corso di un anno successivo a quello di maturazione del diritto. Ha ritenuto che la possibilità di sostituire con un'indennità finanziaria il periodo minimo di ferie annuali non godute costituirebbe un incentivo, incompatibile con gli obiettivi della direttiva, a rinunciare alle ferie come periodo di riposo. Di conseguenza, l'art. 7, n. 2, della direttiva osta a che il periodo minimo di ferie annuali retribuite sia sostituito da un'indennità finanziaria qualora venga riportato ad un anno successivo.
Ha aggiunto che l'art. 7 della direttiva non figura tra le disposizioni cui è consentito di derogare: pertanto, non importa che una compensazione finanziaria delle ferie annuali retribuite si fondi o meno su un accordo contrattuale.
Fatta questa premessa, occorre esaminare il disposto dell'art 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Si tratta di una normativa che, sostanzialmente, ribadendo la obbligatoria fruizione delle ferie, dei riposi e dei permessi da parte dei dirigenti e dei dipendenti, nel rispetto delle previsioni legali o contrattuali che li regolamentano, vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento degli stessi. Viene meno, quindi, sul piano formale, dall'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, ogni possibilità di ulteriore ricorso all'istituto della monetizzazione di tutti gli istituti previsti dalla norma, qualunque sia la natura, legale o contrattuale, della fonte regolativa che la consentiva.
Si tratta di una misura particolarmente rigorosa finalizzata non solo alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, come le altre contenute nel medesimo provvedimento legislativo, ma anche a reprimere gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie presso le pubbliche amministrazioni di tutti i comparti di contrattazione, che si sono tradotti in significativi incrementi dei costi per il personale.
Date queste specifiche finalità perseguite, le nuove regole non trovano applicazione nel settore del lavoro privato. Viene introdotto, quindi, un elemento di diversità tra la disciplina del lavoro pubblico e quella del lavoro privato su tale specifico punto, in contrasto con quella tendenza alla progressiva omogeneizzazione dei trattamenti spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con quelli dei lavoratori privati, avviata con il D.lgs. n. 29/93 e che, con specifico riferimento alla materia dell'orario di lavoro, era stata fatta propria anche dal D.lgs. n. 66/2003, fatte salve, solo le previsioni contrattuali del settore pubblico di maggiore favore.
Sotto il profilo soggettivo, la nuova disciplina spiega la sua efficacia nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, in quanto al fine della individuazione dei destinatari delle sue prescrizioni, la norma fa riferimento alle “amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
Conseguentemente, sono incisi, riduttivamente tutti i CCNL degli attuali Comparti di contrattazione collettiva, con riferimento sia al personale dirigente che a quello delle aree e categorie professionali, che avevano disposto in materia di monetizzazione.
Quanto all'efficacia della disposizione normativa, va ricordato che, in forza dei principi generali dell'ordinamento che governano l'interpretazione della legge, quest'ultima dispone solo per l'avvenire e, salva diversa previsione espressa, non ha efficacia retroattiva (art. 11 disp. prel. cod. civ.).
L'entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 è stata fissata al 7 luglio 2012 e non vi sono disposizioni relative a un eventuale regime transitorio.
In assenza di un regime transitorio, devono ritenersi salvaguardate le situazioni di diritto consolidatesi prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge, al fine di non attribuire effetti retroattivi alla norma, non previsti dalla norma stessa e non consentiti dai richiamati principi generali dell'ordinamento.
Di conseguenza, devono ritenersi esclusi dal campo di applicazione dell'art. 5, comma 8, del D.L.
95/2012 i rapporti di lavoro già cessati alla data di entrata in vigore del citato decreto, nonché le fattispecie in cui le giornate di ferie siano state maturate prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Occorre al riguardo precisare che non ogni sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro consente la monetizzazione delle ferie maturate prima dell'entrata in vigore del D.L. 95/2012.
Dal tenore letterale della disposizione normativa in esame e dalla sua ratio (il contenimento della spesa pubblica) si deduce che sono esclusi dall'ambito di applicazione del divieto di monetizzazione solo i rapporti di lavoro la cui cessazione sia caratterizzata dall'imprevedibilità o dalla non volontarietà del dipendente. In altri termini, il divieto si riferisce a fattispecie in relazione alle quali la prevedibilità della cessazione del rapporto di lavoro o la volontà del lavoratore di determinare la cessazione del rapporto stesso (es. dimissioni, pensionamento, licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova) consentirebbero all'amministrazione una valutazione circa l'adozione delle misure necessarie per assicurare la fruibilità delle ferie compatibilmente con le esigenze personali del lavoratore e dell'organizzazione amministrativa.
Per converso, le ipotesi in cui il rapporto di lavoro subisce una cessazione imprevista e non dipendente dalla volontà del lavoratore (es. decesso) non rientrano nell'alveo applicativo del D.L. 95/2012.
Tale conclusione consente di attribuire effettività alla volontà del legislatore, il quale, con il divieto di monetizzazione, ha inteso anche evitare abusi dovuti all'eccessivo ricorso al fenomeno della monetizzazione delle ferie non fruite a causa dell'assenza di programmazione e di controlli da parte dell'amministrazione in relazione alla gestione del personale, così intendendo il legislatore favorire anche una maggiore responsabilizzazione nel godimento del diritto alle ferie.
In linea di logica continuità con la riferita conclusione, deriva che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di monetizzazione di cui al D.L. 95/2012 anche le fattispecie in cui le ferie siano state maturate (anche prima dell'entrata in vigore della riferita disposizione) e il rapporto di lavoro non sia cessato, consentendo la sua prosecuzione la perdurante possibilità di fruire delle ferie stesse (cfr. deliberazione 77/2014 Corte dei Conti sezione di Controllo per la regione Sicilia).
La nuova disciplina ha superato il vaglio di legittimità a cura della Corte Costituzionale (cfr. sent
95/2016).
In particolare, il giudice rimettente (Trib. Roma, nell'ordinanza citata 193 del 5.5.2015) ha trasmesso gli atti alla Corte, muovendo dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
Per il giudice delle leggi, tuttavia, il dato letterale e la ratio che ispira l'intervento riformatore rivelano l'erroneità di tale presupposto interpretativo.
Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute.
Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.
La stessa Corte ha precisato che la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del
Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzare" le ferie
(Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).
Così interpretata, la nuova disciplina non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).
Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963).
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-
282/10, Dominguez). La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-
520/06, e Stringer ed altri). Persona_4
Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
Quindi, non si può ritenere che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della "monetizzazione", si ponga in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Sulla base di tali premesse, emerge che con la novella del 2012 è stata attribuita preminenza al godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro;
in tale contesto, è ragionevole il divieto rigoroso di corrispondere qualunque trattamento economico sostitutivo, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.
Dunque, alla luce della sopravvenuta normativa legislativa (che ha disposto la cessazione di ogni disposizione contrattuale più favorevole) non è ammissibile corrispondere “in nessun caso” trattamenti economici sostitutivi, nemmeno “in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”: in tal modo, salve le ipotesi di mancato godimento delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, quest'ultimo, incolpevole, in corso di rapporto, potrà usufruire del riposo seppur con una programmazione postuma al fine di reintegrare le energie psico-fisiche e di consentire lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.
La possibilità della fruizione successiva deve, quindi, ritenersi ammissibile, perché la funzione delle ferie può essere conseguita anche tardivamente, come riconosciuto espressamente dalla Corte di Giustizia nella sentenza 6.4.2006 (causa 124/05 “le ferie rimangono utili ai fini della sicurezza e della salute anche se godute in un periodo successivo”). D'altra parte, la legge, vietando la monetizzazione delle ferie non godute nel corso del rapporto, ammette implicitamente che esse possano essere almeno godute tardivamente a richiesta del lavoratore, per la maggiore tutela del principio di effettività.
Quindi, nemmeno il lavoratore ha la facoltà di scelta tra fruizione reale e compenso sostitutivo: tale autonomia individuale è vietata dal diritto, l'eventuale richiesta del lavoratore sarebbe illegittima per le ragioni precisate dalla Corte di Giustizia nella sentenza 6.4.2006. Infatti, il divieto di monetizzazione è inderogabile anche quando la richiesta provenga dal lavoratore;
va assicurato il principio di effettività delle ferie;
la possibilità riconosciuta a priori di sostituire, anche in via risarcitoria, le ferie con l'indennità – ancorché rimessa alla scelta successiva ed unilaterale del lavoratore – potrebbe costituire un incentivo a rinunciare alle ferie come periodo di riposo;
un incentivo parimenti incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in termini di effettivo godimento. L'inderogabilità del principio di insostituibilità serve, cioè, a prevenire gli abusi e gli incentivi ai lavoratori a rinunciare alle ferie.
In conclusione, oltre all'impedimento effettivo e permanente a godere delle ferie maturate (che si verifica quando: il dipendente abbia chiesto il periodo di ferie, ma il dirigente gliele abbia vietate per motivate e improcrastinabili esigenze di servizio;
ovvero quando il dipendente non abbia richiesto di fruire delle ferie maturate ma il dirigente non gliele abbia nemmeno imposte d'ufficio, in ossequio alla previsione dell'articolo 2109 del c.c.) occorre anche l'irreversibilità dell'impedimento che si verifica solo quando il rapporto di impiego cessi definitivamente, giacché fintanto che sia in corso, anche qualora fossero decorsi i termini previsti dall'ordinamento per godere delle ferie maturate, esse potrebbero comunque essere godute in natura, non essendovi alcun impedimento insormontabile e prevedendo lo stesso articolo 2058 del cc che, in caso di inadempimento (come quello del datore di lavoro a collocare in congedo il dipendente), il ristoro debba prioritariamente essere in forma specifica e, solo in caso non sia possibile, debba esserlo per equivalente.
Da tale sistema, quindi, si evince che le ferie vanno essenzialmente godute in natura, di regola entro l'anno di maturazione e comunque entro un lasso di tempo che non ne pregiudichi la funzione di reintegrazione delle energie psico-fisiche. Doverosamente, quindi, il legislatore appresta ogni misura necessaria a far sì che le ferie siano effettivamente fruite secondo quando maturano e vieta che, nel corso del rapporto di lavoro, il diritto alla fruizione in natura sia sostituito dalla monetizzazione, stante anche il fatto che ciò si risolverebbe nella rinuncia alle ferie in cambio di denaro.
Consegue che nel nuovo regime il datore non potrà più opporre la prescrizione dell'indennità che sarebbe maturata nel corso del rapporto;
questa possibilità non esiste più, perché non esiste più quella di sostituire nel corso del rapporto il diritto primario alle ferie con quello secondario, derivato, di natura patrimoniale costituito dal ristoro economico. Quindi, mancando il diritto, non può correre alcuna prescrizione prima della cessazione del rapporto.
Applicando i principi sopra richiamati alla fattispecie di causa, si reputa che non sussista il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute.
Al caso di specie si applica, ratione temporis, il disposto dell'art 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, essendo successivi alla entrata in vigore della norma sia la maturazione delle ferie) sia la cessazione del rapporto di lavoro
Il ricorso va dunque rigettato.
La complessità delle questioni trattate, giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite fra le parti.
Napoli, 02/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)