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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 24/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7855/2022 del Registro Generale e promossa da
, in qualità di erede di , con l'avv. STOMEO STEFANO Parte_1 Persona_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno - pensione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità del provvedimento datato 01.12.2021, con il quale l ha richiesto la restituzione della somma di € 17.940,06 erogata a titolo di pensione cat. CP_1
AS n. 04017467 dal 01.01.2014 al 30.06.2016 in favore del genitore Persona_1
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dagli atti risulta che il diritto del genitore dante causa della ricorrente ( deceduto il Persona_1
20.10.2017) alla pensione cat. AS è già stato riconosciuto più volte in sede giudiziale, prima con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 23.07.2014 per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2012, poi con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 19.01.2012 a partire da maggio 2011, infine in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 25.07.2013 a partire dal 01.11.2012.
In particolare, con tali provvedimenti è già stato accertato che come dedotto in Persona_1 ricorso, “risiedeva regolarmente in Italia, era in possesso del permesso di soggiorno per lungo periodo, aveva più di 65 anni di età, risiedeva effettivamente e abitualmente in Italia, possedeva redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla legge”; dagli atti risulta inoltre che egli, “per il tramite della LI , chiedeva la sospensione della prestazione assistenziale perché, molto Parte_1 malato, aveva deciso di tornare nella sua terra di origine (all. 1)”.
1 Come si è visto, la causa ha ad oggetto la domanda di accertamento negativo dell'indebito di €
17.940,06 sulla pensione cat. AS n. 04017467 per il periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2016.
Secondo quanto dedotto dall , l'indebito era dovuto alla riscossione di rate della prestazione CP_1 assistenziale (assegno sociale) non dovute per la mancanza del requisito della residenza stabile e continuativa sul territorio italiano … come rilevato dal verbale della Guardia di Finanza allegato.
Con riferimento alle assenze prolungate dal territorio italiano di rilevate dalla GdF Persona_1 in relazione al periodo oggetto di contestazione, si deve rilevare che nel 2015 egli risulta essersi sottoposto a diverse visite mediche specialistiche presso l'ASL di Lecce, rispettivamente in data
08.04.2015 e 26.11.2015 (visite neurologiche), 03.04.2015 (visita geriatrica), 02.11.2015 (chirurgia generale) e 03.11.2015 (studio e trattamento demenze e alzheimer).
Ne consegue non solo che nel 2015 egli era in territorio italiano (quantomeno nei mesi di aprile e dicembre), ma anche che le sue assenze erano dovute a gravi e comprovati motivi di salute, tali da determinare prima la richiesta di sospensione dell'assegno sociale, presentata a maggio
2016 per il tramite della LI (odierna ricorrente), poi il decesso a ottobre 2017.
Tanto premesso in fatto, trova applicazione l'art. 20 co. 10 DL 112/08 (convertito in L. 133/08), in base al quale “10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Secondo la giurisprudenza, tale norma deve essere interpretata nel senso che “Ove gli episodi di allontanamento dall'Italia per recarsi nel Paese d'origine siano occasionali e non escludano la continuità della permanenza in Italia, gli stessi non possono da soli giustificare il venir meno del diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3 della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 20, co. 10, D.L. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008” (Cass. Sez. lavoro, 06/06/2023, n. 15827).
Si veda inoltre la seguente massima: “Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l.
n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 25/06/2019, n. 16989).
Nel caso di specie, come si è visto, il dante causa della ricorrente era in possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo); aveva soggiornato in Italia stabilmente dal 1998 e, a partire dal 2008, aveva iniziato a percepire l'assegno sociale;
la sussistenza dei requisiti per continuare a percepire la prestazione
è già stata accertata in sede giudiziale quantomeno fino a luglio 2013. 2 Le assenze dal territorio italiano negli anni 2014-15-16, accertate dalla GdF e risultanti dai timbri sul passaporto, erano dovute alle sue gravi condizioni di salute e alla volontà (insindacabile) di trascorrere più tempo nel suo paese di origine;
si tratta quindi di assenze che non escludono la continuità della permanenza in territorio italiano (già accertata dal 1998 al 2013), la quale, come si è visto, secondo la S.C. non deve essere “assoluta, costante ed ininterrotta”.
Al riguardo, si deve rilevare che l'art. 9 D.Lgs. 286/1998 (che disciplina il “Permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo”, al comma 6 prevede che “6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”. Nel caso di specie, si tratta di assenze che, pur essendo superiori ai limiti previsti da tale norma, sono dipese da gravi e documentati motivi di salute.
Ne consegue l'insussistenza dell'indebito contestato;
in ogni caso, ove anche sussistente, esso sarebbe comunque irripetibile, essendo evidente la buona fede dell'interessato, che – per il tramite della LI (odierna ricorrente) - a maggio 2016 aveva chiesto spontaneamente all CP_1 la sospensione della prestazione assistenziale perché il padre, molto malato, aveva deciso di tornare nella sua terra di origine. Il ricorso deve essere quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 18/07/2022 da nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla il provvedimento del 01.12.2021, con il quale l' ha richiesto alla ricorrente la CP_1 restituzione della somma di € 17.940,06 erogata a titolo di pensione cat. AS n. 04017467 dal 01.01.2014 al 30.06.2016 in favore del genitore Persona_1
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 25/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 24/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7855/2022 del Registro Generale e promossa da
, in qualità di erede di , con l'avv. STOMEO STEFANO Parte_1 Persona_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno - pensione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità del provvedimento datato 01.12.2021, con il quale l ha richiesto la restituzione della somma di € 17.940,06 erogata a titolo di pensione cat. CP_1
AS n. 04017467 dal 01.01.2014 al 30.06.2016 in favore del genitore Persona_1
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dagli atti risulta che il diritto del genitore dante causa della ricorrente ( deceduto il Persona_1
20.10.2017) alla pensione cat. AS è già stato riconosciuto più volte in sede giudiziale, prima con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 23.07.2014 per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2012, poi con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 19.01.2012 a partire da maggio 2011, infine in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 25.07.2013 a partire dal 01.11.2012.
In particolare, con tali provvedimenti è già stato accertato che come dedotto in Persona_1 ricorso, “risiedeva regolarmente in Italia, era in possesso del permesso di soggiorno per lungo periodo, aveva più di 65 anni di età, risiedeva effettivamente e abitualmente in Italia, possedeva redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla legge”; dagli atti risulta inoltre che egli, “per il tramite della LI , chiedeva la sospensione della prestazione assistenziale perché, molto Parte_1 malato, aveva deciso di tornare nella sua terra di origine (all. 1)”.
1 Come si è visto, la causa ha ad oggetto la domanda di accertamento negativo dell'indebito di €
17.940,06 sulla pensione cat. AS n. 04017467 per il periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2016.
Secondo quanto dedotto dall , l'indebito era dovuto alla riscossione di rate della prestazione CP_1 assistenziale (assegno sociale) non dovute per la mancanza del requisito della residenza stabile e continuativa sul territorio italiano … come rilevato dal verbale della Guardia di Finanza allegato.
Con riferimento alle assenze prolungate dal territorio italiano di rilevate dalla GdF Persona_1 in relazione al periodo oggetto di contestazione, si deve rilevare che nel 2015 egli risulta essersi sottoposto a diverse visite mediche specialistiche presso l'ASL di Lecce, rispettivamente in data
08.04.2015 e 26.11.2015 (visite neurologiche), 03.04.2015 (visita geriatrica), 02.11.2015 (chirurgia generale) e 03.11.2015 (studio e trattamento demenze e alzheimer).
Ne consegue non solo che nel 2015 egli era in territorio italiano (quantomeno nei mesi di aprile e dicembre), ma anche che le sue assenze erano dovute a gravi e comprovati motivi di salute, tali da determinare prima la richiesta di sospensione dell'assegno sociale, presentata a maggio
2016 per il tramite della LI (odierna ricorrente), poi il decesso a ottobre 2017.
Tanto premesso in fatto, trova applicazione l'art. 20 co. 10 DL 112/08 (convertito in L. 133/08), in base al quale “10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Secondo la giurisprudenza, tale norma deve essere interpretata nel senso che “Ove gli episodi di allontanamento dall'Italia per recarsi nel Paese d'origine siano occasionali e non escludano la continuità della permanenza in Italia, gli stessi non possono da soli giustificare il venir meno del diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3 della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 20, co. 10, D.L. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008” (Cass. Sez. lavoro, 06/06/2023, n. 15827).
Si veda inoltre la seguente massima: “Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l.
n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 25/06/2019, n. 16989).
Nel caso di specie, come si è visto, il dante causa della ricorrente era in possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo); aveva soggiornato in Italia stabilmente dal 1998 e, a partire dal 2008, aveva iniziato a percepire l'assegno sociale;
la sussistenza dei requisiti per continuare a percepire la prestazione
è già stata accertata in sede giudiziale quantomeno fino a luglio 2013. 2 Le assenze dal territorio italiano negli anni 2014-15-16, accertate dalla GdF e risultanti dai timbri sul passaporto, erano dovute alle sue gravi condizioni di salute e alla volontà (insindacabile) di trascorrere più tempo nel suo paese di origine;
si tratta quindi di assenze che non escludono la continuità della permanenza in territorio italiano (già accertata dal 1998 al 2013), la quale, come si è visto, secondo la S.C. non deve essere “assoluta, costante ed ininterrotta”.
Al riguardo, si deve rilevare che l'art. 9 D.Lgs. 286/1998 (che disciplina il “Permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo”, al comma 6 prevede che “6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”. Nel caso di specie, si tratta di assenze che, pur essendo superiori ai limiti previsti da tale norma, sono dipese da gravi e documentati motivi di salute.
Ne consegue l'insussistenza dell'indebito contestato;
in ogni caso, ove anche sussistente, esso sarebbe comunque irripetibile, essendo evidente la buona fede dell'interessato, che – per il tramite della LI (odierna ricorrente) - a maggio 2016 aveva chiesto spontaneamente all CP_1 la sospensione della prestazione assistenziale perché il padre, molto malato, aveva deciso di tornare nella sua terra di origine. Il ricorso deve essere quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 18/07/2022 da nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla il provvedimento del 01.12.2021, con il quale l' ha richiesto alla ricorrente la CP_1 restituzione della somma di € 17.940,06 erogata a titolo di pensione cat. AS n. 04017467 dal 01.01.2014 al 30.06.2016 in favore del genitore Persona_1
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 25/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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